Contratti di locazione a canone concordatoLa Legge n. 431/1998, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti aduso abitativo, prevede benefici fiscali per i proprietari di abitazioni ubicate nei Comuni ad alta tensioneabitativa, nel caso di stipula di contratti di locazione ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge stessa, in cuisiano definiti il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base diquanto stabilito in appositi accordi definiti fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazionidei conduttori maggiormente rappresentative. In assenza di tali accordi, la legge prevede di fareriferimento all’Accordo vigente nel Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale.La Giunta Comunale con delibera n. 65 del 19.05.2025, individuato il Comune di Leini come più simileper classe demografica e distanza territoriale, nonché adeguato come riferimento dei valori locativi, adottal’Accordo territoriale ivi stipulato in data 23.11.2023, per la regolamentazione dei contratti di locazione acanone concordato. Tale accordo individua una sola area come “Zona unica” per l’intero territoriocomunale, precisando che ai fini del calcolo dell’imposta dovuta si applicherà, in continuità con quantogià avvenuto negli anni passati, quanto previsto dall’art. 1 comma 760 della l. 160/2019 ovvero per leabitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta determinataapplicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, ridotta al 75 per cento.
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