TicDocs - LA MACCHINA AMMINISTRATIVA

Le funzioni fondamentali dei Comuni e gli obblighi di gestione associata

  • Le funzioni fondamentali dei Comuni
  • Rassegna normativa degli obblighi di gestione associata per i piccoli comuni
  • La gestione associata “ottimale”
  • La Carta delle Forme Associative del Piemonte
  • La funzione fondamentale di “organizzazione e gestione”
  • La funzione fondamentale relativa ai “servizi pubblici locali”
  • La funzione fondamentale relativa al “catasto”
  • La funzione fondamentale relativa alla “pianificazione urbanistica ed edilizia”
  • La funzione fondamentale relativa alla “protezione civile”
  • La funzione fondamentale relativa al “ciclo integrato dei rifiuti”
  • La funzione fondamentale relativa ai “servizi socio-assistenziali”
  • La funzione fondamentale relativa a “edilizia e servizi scolastici”
  • La funzione fondamentale relativa a “polizia municipale e amministrativa”
  • La funzione fondamentale relativa a “anagrafe, demografici e statistica”


Pillole in video
Funzioni dei comuni

Le funzioni fondamentali dei Comuni

  • L’art. 19 del D.L. 95/2012 (conv. in legge 122/2010) ha definito l’elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, rinnovando la definizione offerta dall’art. 21 della legge 42/2009.
  • Le funzioni fondamentali individuate dalla legge non coincidono pienamente con le funzioni e i servizi svolti dai Comuni, pertanto è necessario un criterio interpretativo per tradurli.
  • I criteri interpretativi possono essere parzialmente autodeterminati da ogni amministrazione, a partire dalla classificazione in Missioni/Programmi del bilancio armonizzato, adattando la classificazione alla concreta realtà operativa dei servizi erogati

Rassegna normativa degli obblighi di gestione associata per i piccoli comuni

  • L’art. 14 del D.L. 78/2010 aveva fissato per i comuni di minori dimensioni un obbligo di gestione associata delle nove funzioni fondamentali lett. a) -> lett. i)
  • La legge regionale n. 11/2012 ha precisato l’operatività degli obblighi per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in pianura e 3.000 abitanti in collina e montagna
  • Il termine è stato più volte prorogato; la legge di conversione del D.L. 192/2014 lo aveva fissato al 31 dicembre 2015
  • Il Decreto legge n.210 del 30/12/2015 ha “sospeso l’operatività dei termini” fino al 31 dicembre 2016, rinviando a una successiva disciplina per la riorganizzazione del percorso di associazionismo comunale
  • I successivi «decreti milleproroghe» hanno rinviato sine die gli obblighi

La gestione associata “ottimale”

  • Non esiste un modello univoco e ottimale di gestione associata, poiché la gestione deve essere costruita a partire da una attenta analisi organizzativa della situazione esistente
  • La giurisprudenza della Corte dei Conti ha fornito alcune indicazioni per raggiungere nel miglior modo possibile l’obiettivo imposto dal legislatore:
    • Piemonte, Sez. cont. Parere n.287/2012
    • Piemonte, Sez. cont., Parere n.9/2013
    • Lombardia, Sez. cont., Parere n.408/2013
  • La forma di gestione associata può essere alternativamente:
    • La convenzione ex art. 30 TUEL
    • L’unione dei Comuni ex art. 32 TUEL
    • Il consorzio ex art. 31 TUEL (per la sola funzione socio-assistenziale)

La Carta delle Forme Associative del Piemonte

La funzione fondamentale di “organizzazione e gestione”

  • La funzione lett. a) [organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo] è la più impegnativa sul piano gestionale
  • Assorbe circa il 70% delle risorse umane di ogni comune
  • Comprende servizi come:
    • Supporto agli organi di governo
    • Segreteria, protocollo e albo pretorio
    • Amministrazione e gestione del personale
    • Programmazione e gestione del bilancio
    • Sistema dei controlli interni
  • Coincide in gran parte con la Missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e controllo” del bilancio armonizzato.

La funzione fondamentale relativa ai “servizi pubblici locali”

  • La funzione lett. b) [organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale] non ha corrispondenza nel bilancio armonizzato.
  • Possono essere ricompresi nella funzione i seguenti servizi, oltre il trasporto:
    • Farmacie
    • Viabilità, gestione del verde pubblico e illuminazione pubblica
    • Sgombero neve
    • SUAP
    • Biblioteche, musei, strutture sportive, beni culturali*
    • Servizi cimiteriali*
      *la riconduzione di questi servizi alla funzione è controversa

La funzione fondamentale relativa al “catasto”

  • La funzione lett. d) [la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale] rientra nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” del bilancio armonizzato
  • .Comprende servizi quali:
    • Gestione P.R.G.C. / P.G.T.
    • Pianificazione urbanistica
    • Piani esecutivi
    • Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
  • E’ una funzione complessa da sviluppare, che deve tenere conto delle funzioni ordinarie delle aree vaste (PTC) e delle funzioni specifiche delle città metropolitane (PSTM – Piani strutturali). E’ scalabile all’interno delle zone omogenee della Città Metropolitana

La funzione fondamentale relativa alla “protezione civile”

  • La funzione lett. e) [attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi] rientra nella Missione 11 “Soccorso Civile” del bilancio armonizzato.
  • Prevede attività di pianificazione e di coordinamento delle strutture (professionisti/volontari) di protezione civile
  • Sono fatti salvi i compiti indefettibili del Sindaco, tranne che nel caso di conferimento della funzione all’Unione dei Comuni
  • V. nota alla funzione “catasto”

La funzione fondamentale relativa al “ciclo integrato dei rifiuti”

  • La funzione lett. f) [l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta,avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi] rientra tra le attività svolte dall’ente di gestione dell’ambito territoriale ottimale (consorzio/società).
  • L’obbligo di gestire anche la riscossione del tributo può essere assolto:
    • In gestione diretta, mediante personale dipendente del comune
    • Mediante affidamento a società esterna
    • Mediate affidamento allo stesso soggetto gestore del ciclo integrato
  • Nel caso di gestione diretta, le attività materiali di accertamento e riscossione (ordinaria o coattiva) sono attività di gestione contabile e come tali rientranti nella funzione fondamentale lett. a)
  • La concreta possibilità di attivare una gestione associata della funzione richiede un adattamento alle modalità operative in essere nella dimensione di area vasta (ATO).
  • Il comma 90 della legge Delrio spinge verso la revisione legislativa delle ATO con attrazione dei relativi compiti al Consiglio Metropolitano/Provinciale

La funzione fondamentale relativa ai “servizi socio-assistenziali”

  • La funzione lett. g) [progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione] rientra nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” del bilancio armonizzato.
  • La funzione comprende ma può non coincidere con i servizi svolti dal Consorzio Socio-Assistenziale. Vi sono prestazioni afferenti alla funzione che sono tipicamente erogati non dal Consorzio ma direttamente dagli uffici comunali (es. provvidenze economiche alle famiglie in difficoltà, buoni-scuola, esenzioni da tariffe comunali etc…)
  • La gestione associata in Unione dei Comuni può comportare criticità allorquando i Comuni aderenti facciano riferimento a differenti Consorzi socio-assistenziali. In tal caso, le soluzioni operative sono due:
    • Cessione all’Unione dei Comuni delle quote di partecipazione ai diversi consorzi (modello “holding”)
    • Scioglimento dei Consorzi e riorganizzazione della funzione all’interno della/e Unione/i di Comuni

La funzione fondamentale relativa a “edilizia e servizi scolastici”

  • La funzione lett. h) [Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici] rientra nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” del bilancio armonizzato.
  • La funzione comprende sia servizi di “ufficio tecnico” e sia servizi “amministrativi”.
    • Gestione interventi e coordinamento operativo per i servizi di progettazione,
    • Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e relativi impianti termici, elettrici e di elevazione
    • Gestione calore
    • Servizi di refezione scolastica
    • Servizi di trasporto scolastico
    • Servizi di sostegno all’Handicap
    • Gestione degli asili-nido e dei micronidi pubblici
  • La funzione va letta in parallelo alla funzione delle Aree Vaste sull’edilizia di secondo grado: si possono sperimentare form e di gestione unificata tra Unioni di Comuni e Aree Vaste dell’edilizia scolastica del primo e del secondo ciclo
  • La funzione (comunale) di sostegno all’handicap può essere coordinata con la funzione (provinciale/città metropolitana) di trasporto pubblico degli studenti diversamente abili

La funzione fondamentale relativa a “polizia municipale e amministrativa”

  • La funzione lett. i) [Polizia municipale e polizia amministrativa locale] rientra nella Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza” del bilancio armonizzato.
  • Sono fatte salve le competenze indefettibili del Sindaco, salvo il caso di conferimento della funzione all’Unione dei Comuni
  • Comprende servizi di:
    • Polizia urbana, rurale, annonaria e mortuaria
    • Compiti di polizia giudiziaria
    • Sistema integrato di pubblica sicurezza
    • Polizia stradale
    • Cessione fabbricati, denunce infortuni;
    • Accertamenti (attività produttive, spettacoli viaggianti)
    • Anagrafe canina
    • Gestione dei mezzi e delle apparecchiature tecnologiche
    • Gestione interventi congiunti per feste e manifestazioni

La funzione fondamentale relativa a “anagrafe, demografici e statistica”

  • Le funzioni lett. l) ed l-bis [tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; l-bis) i servizi in materia statistica.] rientrano nella Missione 01 del bilancio armonizzato.
  • Sono le uniche due funzioni fondamentali per le quali non è previsto l’esercizio associato obbligatorio per i comuni di minori dimensioni
  • Generalmente, la funzione interagisce con l’area amministrativa dei Comuni (funzione fondamentale lett.a)) e utilizza le stesse risorse umane. Mettere in gestione associata la funzione a) senza associare anche le anagrafi crea problemi organizzativi ai comuni.