Serie Costituzionale n.39 del 30/09/2026

Corte Costituzionale N. 39 30/09/2026 Pubblicato il 01/10/2026 08:39
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La Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 39 del 30 settembre 2026, porta all’attenzione dei cittadini questioni molto diverse tra loro, ma accomunate da un elemento: riguardano il confine tra le scelte del legislatore e i principi garantiti dalla Costituzione.

Il fascicolo contiene due decisioni già adottate dalla Corte costituzionale e diverse questioni che, invece, dovranno ancora essere decise.

Tra gli argomenti più importanti troviamo la tutela delle vittime di stalking, il sistema con cui le aziende farmaceutiche contribuiscono allo sforamento della spesa pubblica per medicinali, il pagamento dell’ICI su terreni occupati illegittimamente dalla pubblica amministrazione e il diritto al doppio grado di giudizio nelle controversie sulle acque pubbliche.

Stalking: pagare il risarcimento non basta per estinguere il reato

La decisione probabilmente più immediata per i cittadini è la sentenza n. 154 del 2026.

La questione riguardava l'articolo 162-ter del codice penale e la possibilità di applicare agli atti persecutori il meccanismo dell’estinzione del reato per condotte riparatorie.

Con questa espressione si indica un istituto attraverso il quale, per determinati reati perseguibili a querela rimettibile, il reato può estinguersi quando l'imputato ripara integralmente il danno, anche mediante risarcimento, ed elimina, quando possibile, le conseguenze dannose o pericolose del fatto.

Il problema nasce dal fatto che la legge esclude espressamente lo stalking, previsto dall'articolo 612-bis del codice penale, da questo meccanismo.

Nel caso arrivato davanti alla Corte, l'imputato aveva offerto alla persona offesa 10.000 euro come risarcimento. La vittima aveva accettato la somma, ma aveva contestato che fosse sufficiente, non aveva rimesso la querela e si era opposta all'estinzione del reato.

La Corte costituzionale ha stabilito che l'esclusione dello stalking dalle condotte riparatorie non viola il principio costituzionale di uguaglianza.

In altre parole, la regola rimane.

Chi è accusato di atti persecutori non può ottenere automaticamente l'estinzione del reato semplicemente risarcendo integralmente il danno contro la volontà della persona offesa.

La Corte sottolinea la particolare struttura dello stalking: non basta una semplice molestia. Devono esserci condotte reiterate capaci di provocare, tra l'altro, un grave stato di ansia o paura, un fondato timore per l'incolumità oppure un cambiamento delle abitudini di vita.

La tutela penale resta quindi particolarmente elevata.

Perché la Corte considera lo stalking un caso particolare

La Corte evidenzia anche il possibile rischio di progressione delle condotte persecutorie verso fatti più gravi.

Consentire all'autore di ottenere unilateralmente l'estinzione del reato attraverso il risarcimento potrebbe lasciare la vittima in uno stato permanente di paura e potrebbe indebolire la funzione preventiva della norma.

Un paragone aiuta a capire.

Immaginiamo una persona che per mesi riceva messaggi, appostamenti e minacce da un ex partner e che, per paura, sia costretta a cambiare percorso per andare al lavoro.

Il problema non è semplicemente quantificare economicamente il danno.

Il comportamento ha modificato concretamente la vita della vittima. Per questo il legislatore può stabilire che un pagamento, deciso unilateralmente dall'imputato, non sia sufficiente a cancellare automaticamente le conseguenze penali.

Comitato faunistico-venatorio: la Corte non entra nel merito

La sentenza n. 155 riguarda invece il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

Il Consiglio di Stato aveva sollevato numerosi dubbi costituzionali sulla norma che consente al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intervenire sulla composizione di organismi, commissioni e comitati ministeriali.

La controversia nasceva dalla nuova composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, nella quale erano previsti tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, invece del precedente sistema basato sulla presenza di un rappresentante per ogni associazione.

La Corte costituzionale, però, non ha dichiarato costituzionale o incostituzionale nel merito questa scelta.

Ha dichiarato le questioni inammissibili.

Inammissibile significa che la Corte non arriva a pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della contestazione perché esiste un problema nei presupposti o nella formulazione della questione.

In particolare, per una parte delle contestazioni la Corte rileva che il giudice rimettente era partito dall'erroneo presupposto che si fosse davanti a un procedimento di delegificazione. Per altre censure ritiene invece insufficiente la motivazione.

La Corte osserva inoltre che, se il problema deriva dal cattivo esercizio concreto del potere regolamentare attribuito al Ministro, il controllo spetta al giudice amministrativo.

Payback farmaceutico: arriva alla Corte costituzionale il contributo del 50%

Uno dei temi economicamente più importanti dell'intero fascicolo riguarda il cosiddetto payback farmaceutico.

Quattro ordinanze del TAR Lazio portano davanti alla Corte costituzionale il meccanismo che pone a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50% del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti.

Il payback farmaceutico è, semplificando, un sistema attraverso il quale una parte dello sforamento della spesa pubblica per farmaci viene recuperata chiedendo alle aziende del settore di contribuire al ripiano.

Il TAR Lazio ritiene non manifestamente infondati i dubbi sulla compatibilità del sistema con gli articoli 3, 23, 41 e 117 della Costituzione.

Perché il sistema viene contestato

Uno dei punti centrali è la prevedibilità dell'onere economico.

Secondo il TAR, conoscere anticipatamente il tetto nazionale della spesa e i dati pubblicati dall'AIFA non sarebbe sufficiente a consentire alle aziende di sapere con precisione quanto dovranno successivamente versare.

Il giudice amministrativo pone quindi alla Corte un problema di ragionevolezza, proporzionalità e prevedibilità del meccanismo.

Il TAR evidenzia inoltre come lo sforamento sia diventato un fenomeno continuativo nel tempo e come conseguentemente sia cresciuto il peso del ripiano imposto alle imprese.

È importante però chiarire un punto: la Corte costituzionale non ha ancora deciso che il payback farmaceutico sia illegittimo.

Le ordinanze pubblicate in questa Gazzetta rappresentano l'apertura del giudizio costituzionale.

Cosa potrebbe significare per cittadini e imprese

La questione riguarda direttamente le aziende farmaceutiche, ma indirettamente coinvolge l'intero sistema sanitario.

In discussione c'è infatti il modo in cui viene distribuito il costo dello sforamento della spesa per medicinali acquistati direttamente dal Servizio sanitario nazionale.

Si può immaginare il sistema come un budget familiare: viene stabilito che per una determinata voce si possono spendere 1.000 euro. Se alla fine dell'anno ne vengono spesi 1.300, qualcuno deve coprire i 300 euro aggiuntivi.

La controversia costituzionale riguarda, tra le altre cose, il modo in cui una parte di quello sforamento viene trasferita alle imprese farmaceutiche.

Terreni occupati illegittimamente dalla PA: si deve comunque pagare l'ICI?

Un'altra questione molto concreta arriva dalla Corte di cassazione.

Il problema riguarda un proprietario che abbia subito l'occupazione d'urgenza di un terreno da parte della pubblica amministrazione, senza che sia poi intervenuto un regolare decreto di esproprio.

L'occupazione viene successivamente dichiarata illegittima e il terreno risulta ormai irreversibilmente trasformato.

Nonostante questo, secondo l'interpretazione della normativa sottoposta alla Cassazione, il proprietario può continuare a risultare soggetto all'ICI.

La Cassazione dubita della costituzionalità di questa situazione quando il proprietario si sia immediatamente rivolto ai giudici per ottenere la restituzione del terreno, il ripristino dei luoghi, il risarcimento e l'annullamento della procedura amministrativa.

La questione è stata sollevata con riferimento agli articoli 3, 42 e 53 della Costituzione.

Anche in questo caso non esiste ancora una decisione definitiva della Corte costituzionale.

L'esempio della casa che non puoi più utilizzare

Immaginiamo che un cittadino sia formalmente proprietario di un terreno, ma che la pubblica amministrazione lo abbia occupato e trasformato al punto da impedirgli concretamente di utilizzarlo.

Il cittadino contesta immediatamente l'occupazione.

La domanda posta alla Corte, semplificando, è questa: è costituzionalmente ragionevole continuare a tassarlo come proprietario di quel bene nonostante ne abbia perso, contro la propria volontà, la concreta disponibilità?

Sarà la Corte costituzionale a dare la risposta.

Acque pubbliche: sotto esame il processo in unico grado

Le ultime due ordinanze aprono una questione che potrebbe incidere sulla struttura stessa della giustizia amministrativa in materia di acque pubbliche.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche mette in discussione l'articolo 143 del regio decreto n. 1775 del 1933.

Oggi determinate controversie amministrative in materia di acque arrivano direttamente al Tribunale superiore, con un giudizio in unico grado.

Il problema sollevato riguarda il doppio grado di giurisdizione, cioè la possibilità di sottoporre una decisione a un secondo giudice.

Il Tribunale ritiene rilevanti e non manifestamente infondati i dubbi costituzionali collegati agli articoli 3, 24, 113 e 125 della Costituzione.

Il confronto viene fatto con il normale sistema della giustizia amministrativa, nel quale generalmente esiste un primo giudizio davanti al TAR e un secondo davanti al Consiglio di Stato.

Perché la questione può diventare importante

Non si tratta soltanto di una discussione tecnica tra giuristi.

Le controversie sulle acque possono coinvolgere cittadini, comitati territoriali, imprese, enti pubblici, concessioni, opere idrauliche e tutela del territorio.

Una delle ordinanze riguarda, per esempio, una controversia promossa dal Comitato Lago di Braies contro la Provincia autonoma di Bolzano e strutture provinciali competenti.

La domanda costituzionale è sostanzialmente se sia giustificato che, per queste controversie amministrative, la tutela sia organizzata con un unico grado invece del sistema normalmente previsto dalla giustizia amministrativa.

Impatto sui cittadini

Il fascicolo del 30 settembre presenta quindi due livelli differenti.

Sul fronte dello stalking abbiamo già una decisione definitiva della Corte: resta valida l'esclusione dell'estinzione del reato attraverso le condotte riparatorie.

Sul Comitato faunistico-venatorio la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza accogliere le contestazioni costituzionali sottoposte dal Consiglio di Stato.

Payback farmaceutico, ICI sui terreni occupati illegittimamente e doppio grado nelle controversie sulle acque sono invece questioni ancora aperte: la Gazzetta pubblica gli atti con cui i giudici chiedono alla Corte costituzionale di pronunciarsi.

È una distinzione fondamentale: un'ordinanza di rimessione non modifica automaticamente la legge.

La norma contestata resta tale fino alla decisione della Corte, salvo gli effetti processuali specifici nei giudizi sospesi.

FAQ – Domande frequenti

Lo stalking può essere cancellato pagando un risarcimento?

Non attraverso il meccanismo dell'articolo 162-ter del codice penale. La Corte costituzionale ha confermato la legittimità dell'esclusione degli atti persecutori da questa causa di estinzione del reato.

La vittima può quindi opporsi alla chiusura del procedimento?

La decisione conferma che l'imputato per stalking non può utilizzare unilateralmente le condotte riparatorie previste dall'articolo 162-ter per ottenere l'estinzione del reato contro la volontà della persona offesa.

La Corte ha cancellato il payback farmaceutico?

No. Il TAR Lazio ha sollevato questioni di costituzionalità. Sarà la Corte costituzionale a decidere.

Chi riguarda principalmente il payback?

Direttamente le aziende farmaceutiche chiamate a partecipare al ripiano dello sforamento della spesa farmaceutica per acquisti diretti; indirettamente la questione interessa il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

È già stata eliminata l'ICI per i terreni occupati illegittimamente?

No. La Cassazione ha sollevato la questione costituzionale. Non c'è ancora, nel fascicolo analizzato, una decisione della Corte che elimini l'imposta in questi casi.

È stato introdotto il doppio grado per le cause sulle acque pubbliche?

No. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha chiesto alla Corte costituzionale di verificare la legittimità dell'attuale sistema in unico grado.

La sentenza sul Comitato faunistico ha dichiarato costituzionale la nuova composizione?

Non in questi termini. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sottoposte dal Consiglio di Stato. Non equivale a una decisione di merito che approvi ogni scelta compiuta dal Ministero.

Paragone semplice per capire il fascicolo

Possiamo immaginare la Corte costituzionale come il controllo di sicurezza di un grande edificio.

Nel caso dello stalking il controllo è terminato: la regola contestata può restare.

Nel caso del Comitato faunistico, invece, la richiesta di controllo non aveva i requisiti necessari perché la Corte decidesse nel merito.

Per payback farmaceutico, ICI e giustizia sulle acque, infine, i giudici hanno appena suonato il campanello della Consulta: hanno spiegato perché ritengono che possa esserci un problema costituzionale, ma la Corte deve ancora dare la risposta.

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