Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2026 in 5 minuti: patente, debiti, separazioni e giustizia

Corte Costituzionale N. 0 23/09/2026 Sunti giornalieri Pubblicato il 23/09/2026 22:24
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Patente revocata automaticamente, vecchi debiti che possono sopravvivere alla procedura di esdebitazione, particolare tenuità nell'oltraggio a pubblico ufficiale, lavoro di pubblica utilità, messa alla prova, separazioni consensuali ed esame da avvocato.

Sono questi i principali temi della Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie speciale – Corte Costituzionale, n. 38 del 23 settembre 2026.

Un numero particolarmente interessante perché porta davanti alla Consulta problemi che, dietro formule giuridiche molto tecniche, riguardano situazioni concrete della vita di cittadini, famiglie, automobilisti, debitori, imputati, condannati e aspiranti avvocati.

Prima di vedere le novità una per una bisogna però chiarire una cosa fondamentale:

questa Gazzetta non contiene sentenze con cui la Corte costituzionale ha già cambiato queste regole.

Contiene atti di promovimento del giudizio della Corte, cioè ordinanze attraverso le quali diversi giudici hanno sospeso procedimenti e chiesto alla Consulta di verificare se determinate norme siano compatibili con la Costituzione.

Quindi, nella maggior parte dei casi, oggi non cambia ancora nulla.

Ma sono state aperte questioni che potrebbero portare a future decisioni importanti.

Ecco tutto il numero spiegato in cinque minuti.

1. Debiti: chi non partecipa alla procedura può tornare a chiedere i soldi dopo?

Il fascicolo si apre con due ripubblicazioni, provenienti dai Tribunali di Verona e Milano.

Il tema comune è l'esdebitazione.

L'esdebitazione è, in termini semplici, il meccanismo attraverso il quale un debitore che possiede i requisiti previsti dalla legge può liberarsi dai debiti rimasti insoddisfatti al termine di determinate procedure.

L'obiettivo è permettere quello che viene spesso definito fresh start: una vera ripartenza economica.

Il problema riguarda però i creditori anteriori che non hanno partecipato alla procedura.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Verona, alcuni creditori, pur informati dell'apertura della liquidazione controllata, non avevano presentato domanda di ammissione al passivo.

Nel frattempo i creditori che avevano partecipato erano stati soddisfatti integralmente.

Ed è qui che emerge il problema dell'articolo 278, comma 2, del Codice della crisi e dell'insolvenza.

La disposizione collega gli effetti dell'esdebitazione verso i creditori rimasti fuori dalla procedura alla percentuale riconosciuta ai creditori dello stesso grado.

Se questi ultimi sono stati pagati al 100%, il meccanismo può finire, nel caso descritto dal giudice, per lasciare sostanzialmente intatto il credito di chi non aveva partecipato.

Il Tribunale di Verona si domanda se sia ragionevole che la possibilità del debitore meritevole di ripartire possa dipendere anche dalla scelta del creditore di partecipare o meno alla procedura.

Il dubbio viene posto in relazione agli articoli 3, 11 e 117 della Costituzione e alla disciplina europea sull'insolvenza.

Anche il Tribunale di Milano porta davanti alla Consulta il problema dell'articolo 278, comma 2, sostenendo la necessità di verificare la posizione dei creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso.

Chi è interessato: persone sovraindebitate, creditori, professionisti della crisi d'impresa e organismi di composizione della crisi.

Cosa cambia davvero oggi: nulla automaticamente. La Corte costituzionale dovrà stabilire se la disciplina contestata sia compatibile con la Costituzione e con i vincoli europei.

2. Patente: la revoca deve essere sempre automatica?

Con le ordinanze n. 142 e n. 144 arrivano alla Corte costituzionale due questioni differenti ma accomunate da un problema: gli automatismi previsti dal Codice della strada.

Il Giudice di pace di Verona contesta l'articolo 128, comma 2, in combinazione con l'articolo 219 del Codice della strada, nella parte in cui prevede l'automatica e non soltanto facoltativa revoca della patente nelle situazioni disciplinate dalla norma.

Il punto centrale è il principio di proporzionalità.

Secondo il giudice rimettente, applicare automaticamente la stessa conseguenza a situazioni che possono presentare livelli differenti di gravità e pericolosità potrebbe essere problematico rispetto all'articolo 3 della Costituzione.

L'ordinanza ricorda inoltre che la Corte costituzionale è già intervenuta su altri automatismi sanzionatori previsti dal Codice della strada.

A Sondrio il problema è ancora più ampio.

Il Giudice di pace mette in discussione la previsione secondo cui, nella fattispecie esaminata di circolazione durante il periodo di sospensione, “si applicano” la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo.

La domanda è se dovrebbe invece essere possibile stabilire che queste conseguenze “si possono applicare”, permettendo quindi una valutazione del caso concreto.

Ma c'è anche una seconda questione.

L'articolo 219, comma 3-bis, prevede nella fattispecie contestata che l'interessato non possa conseguire una nuova patente prima che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui la revoca è diventata definitiva.

Anche questa rigidità viene sottoposta al controllo della Consulta.

Chi è interessato: automobilisti destinatari delle specifiche sanzioni, Prefetture, giudici e professionisti che si occupano di ricorsi contro provvedimenti sulla patente.

Cosa cambia davvero oggi: la revoca automatica non è stata abolita da queste ordinanze. Sono stati aperti due giudizi costituzionali.

3. Oltraggio a pubblico ufficiale: quando un fatto può essere considerato particolarmente tenue?

L'ordinanza n. 143 arriva dal Tribunale di Lodi.

Il tema è l'articolo 131-bis del codice penale e la particolare tenuità del fatto.

La particolare tenuità permette, quando ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge, di escludere la punibilità di un fatto che rimane penalmente illecito ma presenta un'offesa di particolare modestia.

Il procedimento riguarda il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall'articolo 341-bis del codice penale.

Nel caso concreto l'imputazione riguardava espressioni offensive rivolte a militari dell'Arma dei Carabinieri in luogo pubblico e alla presenza di altre persone.

Il problema sottoposto alla Consulta riguarda la disciplina dell'articolo 131-bis, terzo comma, numero 2), nella parte indicata nell'ordinanza rispetto all'oltraggio commesso nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Chi è interessato: imputati per questa specifica fattispecie, pubblici ufficiali, avvocati e magistrati.

Cosa cambia davvero oggi: la disciplina non è stata modificata dalla pubblicazione dell'ordinanza. Sarà la Corte costituzionale a valutare la questione.

4. Lavoro di pubblica utilità: come si calcola la liberazione anticipata?

L'ordinanza n. 145 del Tribunale di sorveglianza di Salerno riguarda un problema apparentemente tecnico, ma estremamente concreto.

Una pena detentiva era stata sostituita con 2.190 ore di lavoro di pubblica utilità.

Il problema nasce quando bisogna applicare la liberazione anticipata.

La liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario comporta, quando ne ricorrono i presupposti, una detrazione dalla pena.

Ma il lavoro di pubblica utilità sostitutivo funziona in maniera particolare: è organizzato attraverso ore di attività, non necessariamente attraverso un periodo continuativo assimilabile alla detenzione.

Come bisogna allora tradurre la detrazione in ore?

Secondo il Tribunale di sorveglianza di Salerno manca un autonomo criterio legale di calcolo specificamente compatibile con questa struttura oraria e non continuativa.

La questione viene quindi portata davanti alla Corte costituzionale.

Chi è interessato: condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, magistratura di sorveglianza, avvocati ed enti presso i quali vengono svolte le attività.

Cosa cambia davvero oggi: non è stato introdotto un nuovo sistema di calcolo. La Consulta deve ancora pronunciarsi.

5. Fuga dopo l'alt: perché niente messa alla prova?

Con l'ordinanza n. 146 il Tribunale di Torino affronta un'altra questione penale.

Il procedimento riguarda il reato previsto dall'articolo 192, comma 7-bis, del Codice della strada.

La vicenda descritta nell'ordinanza riguarda un imputato accusato, dopo l'intimazione dell'alt da parte delle forze dell'ordine, di essersi dato alla fuga in automobile con modalità tali da mettere in pericolo altre persone.

Ma il dubbio costituzionale non riguarda direttamente l'esistenza del reato.

Riguarda la messa alla prova.

La sospensione del procedimento con messa alla prova permette, nei casi previsti dalla legge, di sospendere il procedimento mentre l'imputato segue uno specifico programma.

Il Tribunale di Torino contesta l'articolo 168-bis, primo comma, del codice penale nella parte in cui preclude la messa alla prova per lo specifico reato esaminato.

Il parametro richiamato è l'articolo 3 della Costituzione.

Chi è interessato: imputati per questa specifica fattispecie, avvocati e magistrati.

Cosa cambia davvero oggi: l'esclusione non è stata cancellata dall'ordinanza. La Corte costituzionale dovrà stabilire se la preclusione contestata sia costituzionalmente legittima.

6. Separazione consensuale: cosa succede se un coniuge cambia idea?

L'ordinanza n. 147 del Tribunale di Vallo della Lucania è probabilmente una delle più interessanti per le famiglie.

Due coniugi avevano presentato congiuntamente una domanda di separazione consensuale ed erano genitori di due figli minori.

Successivamente uno dei coniugi aveva revocato il consenso.

Nel corso della vicenda erano inoltre state allegate condotte di minaccia e percosse che sarebbero avvenute successivamente al deposito del ricorso consensuale, anche alla presenza dei figli, secondo quanto riportato negli atti richiamati dall'ordinanza.
Da qui nascono due questioni.

La prima è molto semplice da formulare:

quando arriva l'udienza, i coniugi devono ancora confermare entrambi di volersi separare alle condizioni originariamente concordate?

Il Tribunale mette in discussione l'articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede espressamente questa conferma.

Il problema nasce anche perché la nuova disciplina, diversamente dalla precedente, non contiene una disposizione equivalente alla vecchia previsione che faceva mettere a verbale il consenso dei coniugi alla separazione e alle relative condizioni.

La seconda questione è ancora più delicata.

Se uno dei coniugi ritira il consenso e contemporaneamente allega fatti riconducibili ad abusi familiari o violenza domestica o di genere, è possibile trasformare il procedimento consensuale in un procedimento contenzioso?

Il Tribunale sottopone alla Consulta proprio la preclusione a questo mutamento di rito nella situazione descritta dall'ordinanza.

Chi è interessato: coppie in separazione consensuale, famiglie con figli minori, vittime che allegano violenza domestica, avvocati matrimonialisti e tribunali.

Cosa cambia davvero oggi: non è stata ancora introdotta una nuova regola generale sulla revoca del consenso. La questione è davanti alla Corte costituzionale.

7. Esame da avvocato: ancora sotto esame il rinvio della riforma

L'ultima ordinanza del fascicolo, la n. 148, arriva dal TAR Lombardia.

Riguarda l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato.

La legge professionale forense del 2012 aveva previsto una nuova disciplina dell'esame.

La sua piena entrata in vigore è però stata oggetto di differimenti.

La questione pubblicata nella Gazzetta riguarda il decreto-legge n. 215 del 2023, convertito nella legge n. 18 del 2024, nella parte in cui ha differito l'entrata in vigore della disciplina dell'articolo 46 della legge n. 247 del 2012 anche per la sessione d'esame 2024.

Il caso nasce dal ricorso di un candidato contro la mancata ammissione alla prova orale.

Tra i temi affrontati emerge anche il sistema di valutazione attraverso il voto numerico.

Il TAR Lombardia si interroga, in sostanza, sulla ragionevolezza del protrarsi della disciplina transitoria.

Chi è interessato: candidati all'esame di abilitazione forense, praticanti avvocati, commissioni d'esame e amministrazione della giustizia.

Cosa cambia davvero oggi: l'esame 2024 non viene automaticamente annullato e i risultati non vengono cancellati per effetto della sola ordinanza. È stata sollevata una questione costituzionale sulla disciplina del differimento.

Il filo rosso di questa Gazzetta: gli automatismi

Letto nel suo insieme, il numero 38 presenta un elemento interessante.

Molte questioni, pur appartenendo a settori completamente differenti, ruotano intorno allo stesso problema:

quanto può essere rigida una legge quando la realtà presenta situazioni molto diverse?

Lo vediamo con la patente, dove viene contestata l'automaticità della revoca.

Lo vediamo nella messa alla prova, dove viene contestata una preclusione per uno specifico reato.

Lo ritroviamo nella liberazione anticipata, dove un meccanismo costruito su una determinata struttura della pena deve confrontarsi con una pena sostitutiva organizzata in ore.

E, in modo diverso, emerge anche nella separazione consensuale, quando un procedimento nato dall'accordo dei coniugi incontra una successiva revoca del consenso e perfino allegazioni di violenza.

La parola chiave di questo numero potrebbe quindi essere “proporzionalità”, accompagnata da altre due: ragionevolezza e tutela effettiva.

Cosa cambia davvero dal 23 settembre 2026

Questa è probabilmente la domanda più importante per chi legge TicGazzetta.

La risposta è semplice:

la pubblicazione di queste ordinanze non cancella automaticamente le norme contestate.

Un'ordinanza di rimessione non è una sentenza della Corte costituzionale.

È il provvedimento con il quale un giudice dice, in sostanza: “Per decidere questo processo devo applicare questa norma, ma ritengo che esista un dubbio costituzionale rilevante. Chiedo quindi alla Corte costituzionale di verificarla”.

La Corte potrà successivamente pronunciarsi sulle singole questioni.

Per questo bisogna evitare titoli come:

“abolita la revoca della patente”,

“cambiano le separazioni consensuali”,

“nuove regole per l'esame da avvocato”.

Non è ancora successo.

La notizia corretta è che queste regole sono state portate davanti alla Corte costituzionale e saranno sottoposte al suo giudizio.

La Gazzetta in 30 secondi

Se avete soltanto mezzo minuto, ecco cosa ricordare.

Debiti: due Tribunali pongono il problema dei creditori rimasti fuori dalla procedura e dell'effettiva possibilità del debitore meritevole di ripartire.

Patente: Verona e Sondrio contestano diversi automatismi legati alla revoca; Sondrio porta davanti alla Consulta anche il fermo del veicolo e il periodo minimo di due anni per conseguire una nuova patente.

Oltraggio a pubblico ufficiale: Lodi solleva una questione sulla disciplina della particolare tenuità del fatto.

Lavoro di pubblica utilità: Salerno chiede come debba essere calcolata la liberazione anticipata quando la pena sostitutiva è organizzata in ore.

Messa alla prova: Torino contesta la preclusione prevista per uno specifico reato del Codice della strada.

Separazioni: Vallo della Lucania pone il problema della revoca del consenso nella separazione consensuale e del passaggio al rito contenzioso quando vengono allegati fatti di violenza.

Esame da avvocato: il TAR Lombardia porta davanti alla Consulta il differimento della nuova disciplina anche per la sessione 2024.

FAQ – Domande frequenti

Questa Gazzetta contiene nuove leggi?

No. È la 1ª Serie speciale dedicata alla Corte costituzionale e questo numero contiene atti di promovimento del giudizio costituzionale.

Le norme contestate sono già incostituzionali?

No. I giudici rimettenti ritengono le questioni rilevanti e non manifestamente infondate, ma sarà la Corte costituzionale a pronunciarsi.

La revoca automatica della patente è stata abolita?

No. Due ordinanze hanno portato davanti alla Consulta specifici automatismi del Codice della strada.

Sono già cambiate le regole sulla separazione consensuale?

No. Il Tribunale di Vallo della Lucania ha sollevato questioni sull'articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile. La Corte deve ancora decidere.

L'esame da avvocato 2024 è stato annullato?

No. La questione riguarda la costituzionalità della disciplina che ha differito l'entrata in vigore delle nuove regole anche per quella sessione.

Cosa significa “questione di legittimità costituzionale”?

Significa che un giudice chiede alla Corte costituzionale di verificare se una norma che deve applicare nel processo sia compatibile con uno o più principi della Costituzione.

Chi dovrebbe seguire gli sviluppi di questo numero?

In particolare automobilisti coinvolti nelle specifiche fattispecie contestate, persone interessate da procedure di sovraindebitamento, coppie in separazione, candidati all'abilitazione forense e operatori del sistema penale interessati dalle questioni sulla messa alla prova e sulle pene sostitutive.

Paragone semplice per capire questa Gazzetta

Pensiamo alla Corte costituzionale come a un controllo di conformità.

Un giudice sta applicando una regola in un caso concreto e si accorge che quella regola potrebbe non essere compatibile con le regole fondamentali contenute nella Costituzione.

Non può semplicemente riscriverla come preferisce.

Quando ne ricorrono i presupposti, sospende il procedimento e manda la questione alla Corte costituzionale.

È esattamente ciò che racconta questa Gazzetta.

Non ci dice ancora quali regole saranno cambiate. Ci dice quali regole sono state messe sotto la lente della Consulta.

Ed è proprio per questo che vale la pena seguirle: le future decisioni della Corte ci diranno quali di questi dubbi erano fondati e quali conseguenze produrranno

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