Un risarcimento economico, anche quando viene offerto alla vittima, non consente all'imputato per stalking di ottenere l'estinzione del reato attraverso il meccanismo delle condotte riparatorie.
È questo il punto centrale della sentenza n. 154 del 2026 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale, n. 39 del 30 settembre 2026.
La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'articolo 162-ter, quarto comma, del codice penale.
La disposizione esclude espressamente gli atti persecutori, cioè il reato previsto dall'articolo 612-bis del codice penale, dal meccanismo che per determinati altri reati permette di arrivare all'estinzione attraverso la completa riparazione del danno.
La decisione è particolarmente importante perché chiarisce la differenza tra tre concetti che nel linguaggio comune potrebbero sembrare simili ma che, giuridicamente, non lo sono: risarcimento del danno, remissione della querela ed estinzione per condotte riparatorie.
La vicenda nasce davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia.
Il giudice doveva decidere, con giudizio abbreviato, nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori.
Secondo quanto riportato nella sentenza, le condotte moleste avevano portato la persona offesa a presentare querela il 9 settembre 2024.
Nei confronti dell'imputato era stata inoltre applicata una misura cautelare che prevedeva il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa e il divieto di comunicare con lei.
Durante il giudizio, la difesa dell'imputato offrì 10.000 euro come integrale risarcimento del danno.
La persona offesa accettò la somma, ma il suo difensore contestò che il risarcimento fosse congruo, negò la remissione della querela e si oppose all'estinzione del reato.
La difesa dell'imputato chiese invece che il procedimento potesse chiudersi attraverso l'articolo 162-ter del codice penale.
Da qui nasce la questione arrivata alla Corte costituzionale.
Per capire la sentenza bisogna partire dall'articolo 162-ter del codice penale.
La norma è stata introdotta nel 2017 e disciplina l'estinzione del reato per condotte riparatorie.
In termini semplici, per determinati reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice può dichiarare estinto il reato quando l'imputato ha integralmente riparato il danno attraverso restituzioni o risarcimento e ha eliminato, quando possibile, le conseguenze dannose o pericolose provocate dal reato.
La particolarità è molto importante.
Il meccanismo può operare anche quando la persona offesa non vuole rimettere la querela.
La stessa Corte costituzionale ricorda infatti che, in presenza delle condizioni previste dalla legge, l'effetto estintivo può prodursi anche di fronte all'opposizione della persona offesa.
Ed è proprio qui che nasce il problema dello stalking.
Quando l'articolo 162-ter fu introdotto, nel 2017, il meccanismo avrebbe potuto trovare applicazione anche in relazione agli atti persecutori nei casi compatibili con i requisiti previsti dalla norma.
Il legislatore intervenne però pochi mesi dopo.
Con la legge n. 172 del 2017 venne aggiunto il quarto comma dell'articolo 162-ter, stabilendo espressamente che le disposizioni sulle condotte riparatorie non si applicano ai casi previsti dall'articolo 612-bis del codice penale, cioè allo stalking.
È proprio questa esclusione che il giudice di Reggio Emilia ha portato davanti alla Corte costituzionale.
Il problema costituzionale riguardava principalmente l'articolo 3 della Costituzione e quindi i principi di uguaglianza e ragionevolezza.
Il giudice rimettente osservava che esistono altri reati contro la persona per i quali il meccanismo delle condotte riparatorie può operare.
Il confronto riguardava anche il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, disciplinato dall'articolo 612-ter del codice penale.
Secondo il giudice, si poneva quindi una domanda: è ragionevole escludere in maniera specifica lo stalking?
La Corte costituzionale ha risposto affermativamente nel senso della legittimità della scelta legislativa: la questione di costituzionalità è stata dichiarata non fondata.
Uno degli elementi fondamentali della decisione riguarda la particolare struttura degli atti persecutori.
Lo stalking non coincide con una singola molestia.
La fattispecie richiede condotte reiterate di minaccia o molestia capaci di provocare almeno una delle conseguenze previste dalla legge: un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine oppure la necessità di modificare le proprie abitudini di vita.
La Corte sottolinea quindi la significativa capacità offensiva del reato.
Non è sufficiente guardare soltanto al valore economico del danno.
Il comportamento persecutorio può incidere sulla libertà, sulla serenità e sulle normali abitudini quotidiane della persona.
La Corte prende in considerazione anche un altro elemento.
Consentire all'autore di stalking di ottenere l'estinzione del reato attraverso condotte riparatorie unilaterali potrebbe creare il rischio che la persona offesa rimanga in una condizione permanente di ansia o timore.
L'autore potrebbe infatti essere indotto a reiterare il comportamento confidando nella possibilità di ottenere nuovamente l'estinzione del reato dopo avere risarcito il danno.
La Corte richiama inoltre la propria precedente giurisprudenza sulla possibile progressione dello stalking verso delitti più gravi.
Questi elementi contribuiscono, secondo la Consulta, a rendere non irragionevole la scelta del legislatore di mantenere una protezione penale particolarmente elevata.
Questo è probabilmente il passaggio più utile da comprendere per un cittadino.
Risarcire il danno significa compensare economicamente, nei termini previsti dall'ordinamento, il pregiudizio provocato.
Rimettere la querela significa invece che la persona offesa manifesta, nei casi in cui la legge lo consente e nelle forme previste, la volontà di ritirare la querela.
Sono due atti differenti.
Una persona può quindi ricevere o accettare una somma di denaro senza che questo significhi automaticamente aver rimesso la querela.
È quanto emerge chiaramente anche dal caso esaminato dalla Corte: la somma di 10.000 euro era stata accettata, ma il difensore della persona offesa aveva contestato la congruità del risarcimento, negato la remissione della querela e si era opposto all'effetto estintivo richiesto dalla difesa dell'imputato.
Esiste poi un terzo concetto: l'estinzione per condotte riparatorie prevista dall'articolo 162-ter.
Non coincide né con il semplice pagamento di un risarcimento né con la remissione della querela.
Per i reati ai quali l'articolo 162-ter si applica, la riparazione integrale del danno e l'eliminazione, quando possibile, delle conseguenze dannose o pericolose possono determinare l'estinzione del reato alle condizioni previste dalla norma.
Ma il legislatore ha stabilito un'eccezione espressa:
questo meccanismo non si applica allo stalking.
Ed è questa eccezione che la Corte costituzionale ha ritenuto non contraria all'articolo 3 della Costituzione.
Immaginiamo che una persona riceva per settimane telefonate, messaggi e appostamenti da parte di un ex partner.
La situazione diventa così pesante che la vittima modifica il percorso per andare al lavoro, evita determinati luoghi e vive in uno stato di paura.
Viene presentata querela.
Successivamente l'imputato offre una somma di denaro per risarcire il danno.
La vittima potrebbe anche accettare materialmente quella somma.
Questo, però, non significa automaticamente che abbia ritirato la querela.
E soprattutto l'imputato non può invocare l'articolo 162-ter per ottenere unilateralmente l'estinzione dello stalking mediante le condotte riparatorie.
È precisamente questa esclusione legislativa che la sentenza n. 154 del 2026 lascia in vigore.
Il giudice rimettente aveva richiamato anche altri reati contro la persona, tra cui minaccia, violenza privata, lesioni personali, violazione di domicilio e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
La Corte ritiene però che queste fattispecie non possano essere automaticamente sovrapposte allo stalking.
Particolarmente interessante è il confronto con la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
La Consulta osserva che quest'ultimo reato tutela specificamente la riservatezza nella sfera sessuale e può realizzarsi anche attraverso un'unica condotta.
Lo stalking presenta invece caratteristiche differenti: richiede condotte reiterate e la produzione degli eventi previsti dalla legge, come lo stato di ansia o paura, il timore per l'incolumità o il cambiamento delle abitudini di vita.
Secondo la Corte, queste differenze sono sufficienti a rendere non irragionevole il diverso trattamento previsto dal legislatore.
La Corte non ha introdotto una nuova fattispecie penale e non ha modificato la disciplina dello stalking.
Ha respinto i dubbi di costituzionalità sollevati dal giudice.
Nel dispositivo della sentenza n. 154 del 2026 dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 162-ter, quarto comma, del codice penale, sollevate in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.
Di conseguenza rimane valida la disposizione secondo cui il meccanismo dell'estinzione per condotte riparatorie previsto dall'articolo 162-ter non si applica agli atti persecutori.
La sentenza è stata decisa il 18 maggio 2026 e depositata in cancelleria il 25 settembre 2026.
La sentenza, più che introdurre una nuova regola, conferma quella già esistente.
Per chi subisce atti persecutori significa che l'autore non può ottenere l'estinzione del reato attraverso il particolare meccanismo dell'articolo 162-ter semplicemente effettuando una riparazione economica, anche nei casi di stalking procedibili a querela rimettibile.
Per gli imputati significa che la disciplina speciale prevista per lo stalking continua a rappresentare un'eccezione rispetto alla causa estintiva prevista per altri reati.
Per i giudici significa che l'esclusione contenuta nel quarto comma dell'articolo 162-ter resta applicabile.
Pagare un risarcimento fa automaticamente cessare un procedimento per stalking?
No. Il risarcimento non produce automaticamente questo effetto e lo stalking è espressamente escluso dal meccanismo dell'estinzione per condotte riparatorie dell'articolo 162-ter.
Accettare un risarcimento significa ritirare la querela?
No. Risarcimento e remissione della querela sono istituti differenti. Il caso esaminato dalla Corte lo dimostra chiaramente: la somma venne accettata, mentre la remissione della querela fu negata.
Che cosa sono le condotte riparatorie?
Sono comportamenti attraverso i quali l'imputato ripara integralmente il danno mediante restituzioni o risarcimento ed elimina, quando possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Nei casi previsti dall'articolo 162-ter possono determinare l'estinzione del reato.
Le condotte riparatorie valgono per lo stalking?
No. Il quarto comma dell'articolo 162-ter esclude espressamente i casi previsti dall'articolo 612-bis del codice penale.
La Corte costituzionale ha introdotto questa esclusione nel 2026?
No. L'esclusione era già prevista dalla legge. La Corte ha stabilito che i dubbi di costituzionalità sottoposti al suo esame non sono fondati.
Perché lo stalking riceve un trattamento particolare?
Tra le ragioni considerate dalla Corte ci sono la struttura del reato, la reiterazione delle condotte, gli effetti sulla vita della vittima, l'esigenza di mantenere elevato il livello di protezione e il rischio di reiterazione e progressione verso fatti più gravi.
Lo stalking è sempre perseguibile d'ufficio?
No. La stessa sentenza ricostruisce un regime differenziato: vi sono casi di procedibilità d'ufficio, casi di querela irrevocabile e altri casi nei quali la querela è suscettibile di remissione. Questo, però, non elimina l'esclusione dello stalking dall'articolo 162-ter.
Pensiamo a tre interruttori separati.
Il primo è il risarcimento: serve a riparare economicamente il danno.
Il secondo è la remissione della querela: riguarda la scelta della persona offesa nei casi in cui la legge permette di ritirarla.
Il terzo è l'estinzione per condotte riparatorie: è un particolare meccanismo previsto dalla legge per determinati reati.
Azionare il primo interruttore non significa automaticamente azionare gli altri due.
E nello stalking il terzo interruttore è escluso espressamente dalla legge.
La sentenza n. 154 del 2026 della Corte costituzionale ha confermato che questa esclusione non viola, per le ragioni esaminate dalla Consulta, il principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione.
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