Fotovoltaico sui terreni agricoli, la Corte costituzionale chiarisce i limiti: cosa cambia per agrivoltaico e aree non idonee

Corte Costituzionale N. 0 07/10/2026 Approfondimenti Pubblicato il 07/10/2026 22:31
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Fotovoltaico, terreni agricoli, tutela del paesaggio e transizione energetica: la Corte costituzionale torna su uno dei temi più discussi degli ultimi anni e chiarisce un punto fondamentale.

Sui terreni classificati come agricoli non sono vietati tutti gli impianti solari.

La sentenza n. 156 del 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2026, affronta contemporaneamente le regole nazionali sul fotovoltaico a terra e la complessa disciplina della Regione Sardegna sulle aree idonee e non idonee agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La conclusione richiede però attenzione.

La Corte non dice semplicemente "sì" o "no" al fotovoltaico sui terreni agricoli.

Distingue tra impianti con pannelli collocati direttamente a terra, impianti agrivoltaici con moduli sopraelevati, aree idonee e non idonee e procedure necessarie per autorizzare concretamente ogni progetto.

Da dove nasce il caso

La vicenda arriva alla Corte costituzionale attraverso il TAR Lazio.

Il procedimento riguardava un ricorso promosso da Iberdrola Renovables Italia spa contro il decreto ministeriale del 21 giugno 2024 sulla disciplina delle aree idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Nel frattempo erano entrate in gioco anche disposizioni nazionali e regionali capaci di incidere sui progetti dell'impresa.

Tre progetti localizzati in Sardegna – denominati "Benetutti Mercuria", "Carbonia-Iglesias" e "Prangili" – ricadevano in aree classificate dalla disciplina regionale come non idonee.

Per questi progetti risultavano già avviate le procedure di valutazione di impatto ambientale.

Il TAR aveva quindi sollevato diverse questioni di costituzionalità.

Una parte riguardava la legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024.

Un'altra riguardava direttamente le limitazioni nazionali all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole.

Cosa significa FER

Nel testo della sentenza compare continuamente la sigla FER.

FER significa fonti energetiche rinnovabili.

Comprende quindi le fonti energetiche che si rigenerano naturalmente, come energia solare, eolica e altre fonti rinnovabili considerate dalla normativa.

Quando la Corte parla di "impianti FER", non sta parlando esclusivamente di pannelli fotovoltaici.

Questo è importante perché la controversia sulla Sardegna riguarda una disciplina più ampia rispetto al solo fotovoltaico.

Il primo punto: "area non idonea" non significa automaticamente "impianto vietato"

Questo è probabilmente uno dei passaggi più importanti della sentenza.

La Corte richiama la propria precedente giurisprudenza secondo cui le Regioni possono partecipare all'individuazione delle aree idonee e non idonee agli impianti FER.

Ma esiste un limite fondamentale:

la non idoneità non può trasformarsi automaticamente in un divieto assoluto e aprioristico.

In altre parole, classificare un territorio come "non idoneo" non equivale necessariamente a mettere un muro invalicabile davanti a qualsiasi progetto.

La concreta realizzabilità dell'impianto deve essere valutata attraverso il procedimento previsto dalla legge.

L'esempio pratico

Immaginiamo che un'impresa voglia realizzare un impianto eolico o solare e che una parte dell'area interessata dal progetto sia classificata come non idonea.

Non significa necessariamente:

"Il progetto è vietato e non può neppure essere esaminato".

Significa piuttosto che il progetto non può beneficiare automaticamente del percorso autorizzativo più favorevole previsto per le aree idonee e dovrà affrontare una valutazione più approfondita.

La decisione finale deve quindi arrivare attraverso il procedimento relativo allo specifico impianto.

Il caso particolare della Sardegna

La Regione Sardegna aveva introdotto con la legge regionale n. 20 del 2024 una disciplina particolarmente incisiva sulle aree destinate agli impianti rinnovabili.

Ma quando arriva la sentenza n. 156 del 2026, una parte importante di quelle norme era già passata davanti alla Corte costituzionale.

Con la precedente sentenza n. 184 del 2025, infatti, erano già state dichiarate costituzionalmente illegittime diverse disposizioni della legge sarda.

Tra queste rientravano norme che trasformavano sostanzialmente la qualificazione delle aree non idonee in una preclusione assoluta e disposizioni capaci di incidere anche su procedimenti e autorizzazioni.

La sentenza n. 156, quindi, non dichiara nuovamente incostituzionali quelle stesse norme.

Le relative questioni vengono dichiarate manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto.

Cosa significa "sopravvenuta carenza di oggetto"

È un'espressione tecnica, ma il concetto è semplice.

Se una norma viene portata davanti alla Corte costituzionale e, prima della nuova decisione, quella stessa disposizione è già stata eliminata dall'ordinamento attraverso una precedente sentenza di incostituzionalità, non c'è più quella norma sulla quale pronunciarsi.

È come chiedere a un arbitro di annullare una decisione che è già stata annullata.

Per questo la nuova questione non viene esaminata nuovamente nel merito.

La Sardegna non può imporre un divieto assoluto solo perché un'area è "non idonea"

Questo è quindi il principio che il cittadino deve ricordare.

La possibilità riconosciuta alle Regioni di individuare aree non idonee non consente di trasformare automaticamente quella classificazione in un divieto generale e preventivo.

La Corte aveva già chiarito che l'inidoneità non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.

La valutazione deve lasciare spazio all'esame concreto del progetto secondo le procedure previste dall'ordinamento.

E se un impianto ricade sia in un'area idonea sia in una non idonea?

La legge sarda prevede anche questa situazione.

L'articolo 1, comma 7, stabilisce che, quando un progetto ricade in parte in area idonea e in parte in area non idonea, prevale il criterio della non idoneità.

Questa disposizione è stata contestata.

Ma la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità.

Attenzione, però, al significato.

La prevalenza della non idoneità non equivale a dire che il progetto deve essere automaticamente bocciato.

Secondo l'interpretazione richiamata dalla Corte, significa invece che il progetto non può accedere alla procedura autorizzatoria semplificata collegata all'idoneità dell'area.

La decisione definitiva sulla realizzazione dell'impianto deve essere presa all'esito del procedimento relativo al singolo progetto.

È proprio in quella sede che devono essere valutati concretamente paesaggio, aree naturalistiche protette, ambiente e interesse alla produzione di energia rinnovabile.

Un esempio concreto

Pensiamo a un progetto che occupa cento ettari.

Ottanta ettari ricadono in un'area considerata idonea e venti in un'area classificata come non idonea.

La presenza dei venti ettari non idonei non significa automaticamente che l'intero progetto debba essere cancellato.

Fa però venire meno il vantaggio derivante dalla procedura semplificata.

L'amministrazione dovrà esaminare il progetto attraverso il procedimento previsto e verificare concretamente la compatibilità dell'impianto con gli interessi ambientali e paesaggistici coinvolti.

Il secondo grande tema: fotovoltaico sui terreni agricoli

La sentenza affronta poi la normativa nazionale.

L'articolo 5 del decreto-legge n. 63 del 2024 ha introdotto limitazioni all'installazione di impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici.

Il TAR Lazio dubitava della costituzionalità di queste restrizioni.

Secondo il giudice rimettente, un divieto troppo rigido avrebbe potuto entrare in conflitto con gli obiettivi di decarbonizzazione, con la tutela dell'ambiente, con il diritto europeo e con la libertà di iniziativa economica.

La Corte non accoglie queste contestazioni.

Le questioni vengono dichiarate non fondate.

Non è vietato tutto il fotovoltaico sui terreni agricoli

Qui arriva il chiarimento decisivo.

Secondo la Corte, la normativa contestata non impedisce nelle zone agricole l'installazione di qualsiasi impianto per la produzione di energia solare.

La limitazione riguarda gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

La differenza è fondamentale.

Un conto è occupare direttamente il terreno agricolo con file di pannelli installati a livello del suolo.

Un altro è utilizzare sistemi che permettono di continuare a coltivare o utilizzare il terreno per attività pastorali.

Agrivoltaico: cosa cambia

La Corte richiama espressamente gli impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra.

Si tratta di pannelli posizionati a un'altezza adeguata, in modo da consentire la prosecuzione delle attività agricole o pastorali sul terreno sottostante.

In termini semplici:

agricoltura ed energia possono convivere sullo stesso terreno.

Ed è proprio questa convivenza che distingue l'agrivoltaico sopraelevato dal fotovoltaico tradizionale a terra considerato dalla limitazione.

L'esempio dell'azienda agricola

Immaginiamo due aziende agricole confinanti.

La prima decide di ricoprire una grande superficie coltivabile con pannelli fotovoltaici appoggiati direttamente al terreno, rendendo di fatto quella superficie indisponibile per le colture.

La seconda installa strutture sopraelevate sotto le quali continua la produzione agricola.

Dal punto di vista della normativa esaminata dalla Corte, le due situazioni non sono equivalenti.

La restrizione contestata riguarda specificamente la prima tipologia.

La seconda può invece rientrare nell'agrivoltaico con moduli non collocati a terra, preservando la continuità delle attività agricole e pastorali.

Perché la Corte considera ragionevole questa distinzione

Il punto centrale della motivazione è il bilanciamento degli interessi costituzionali.

Bilanciamento significa che, quando la Costituzione protegge contemporaneamente più interessi, non è detto che uno debba sempre prevalere completamente sugli altri.

Da una parte abbiamo la necessità di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e favorire la transizione ecologica.

Dall'altra abbiamo la protezione del suolo, dell'agricoltura, della biodiversità e del paesaggio.

Per la Corte, questi interessi devono essere conciliati.

Anche il paesaggio agricolo è ambiente da proteggere

La sentenza contiene un'affermazione particolarmente importante.

L'articolo 9 della Costituzione protegge ambiente, biodiversità ed ecosistemi, ma continua anche a proteggere il paesaggio.

E il paesaggio comprende anche quello agricolo.

Per questo, secondo la Corte, l'interesse alla costruzione di impianti FER non può essere considerato sempre e automaticamente superiore alla tutela del paesaggio.

Anche un campo coltivato, un territorio rurale e il suolo agricolo rappresentano beni costituzionalmente rilevanti.

Perché limitare il fotovoltaico a terra

La Corte richiama diversi possibili effetti dell'espansione degli impianti fotovoltaici a terra sui suoli agricoli.

Tra questi:

la perdita di terreno coltivabile;

la frammentazione del paesaggio agrario;

la possibile riduzione della biodiversità;

i conflitti con la pianificazione agricola e ambientale regionale e locale.

Per questo la scelta del legislatore nazionale di limitare una determinata tipologia di impianto non viene considerata manifestamente irragionevole.

Rinnovabili contro ambiente? Non è così semplice

La sentenza mette in evidenza un apparente paradosso.

Gli impianti fotovoltaici servono alla transizione ecologica.

Ma anche il suolo, le coltivazioni, il paesaggio e la biodiversità fanno parte della tutela ambientale.

La questione quindi non può essere ridotta allo schema:

"fotovoltaico uguale ambiente, agricoltura uguale ostacolo".

Entrambi gli interessi hanno rilevanza costituzionale.

La sfida è trovare soluzioni che consentano di produrre energia pulita senza sacrificare inutilmente terreno agricolo.

Cosa ha deciso quindi la Corte

Il risultato della sentenza può essere riassunto in quattro punti.

Primo: diverse disposizioni della legge sarda che introducevano forti limitazioni erano già state dichiarate incostituzionali in precedenza. Le nuove questioni relative a quelle disposizioni vengono quindi dichiarate manifestamente inammissibili.

Secondo: le questioni rivolte genericamente contro gli Allegati A, B, C, D ed E della legge sarda sono dichiarate inammissibili.

Terzo: è dichiarata non fondata la questione relativa alla norma sarda secondo cui, quando un progetto ricade contemporaneamente in area idonea e non idonea, prevale la non idoneità. Questo perché tale prevalenza non equivale a un divieto assoluto dell'impianto.

Quarto: sono dichiarate non fondate le questioni contro le disposizioni nazionali che limitano il fotovoltaico con moduli collocati a terra nelle zone agricole.

Cosa cambia per un agricoltore

La sentenza non significa che da domani qualsiasi agricoltore possa installare liberamente pannelli fotovoltaici sul proprio terreno.

Bisogna verificare la tipologia dell'impianto, la classificazione urbanistica dell'area, il regime autorizzativo applicabile e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici.

Ma la distinzione tra fotovoltaico tradizionale a terra e agrivoltaico sopraelevato diventa essenziale.

Chi vuole integrare produzione agricola ed energia deve quindi guardare non soltanto a "quanti pannelli" installare, ma soprattutto a come vengono installati e se l'attività agricola può continuare.

Cosa cambia per le imprese energetiche

Per le imprese il messaggio è altrettanto importante.

La transizione energetica non attribuisce automaticamente a ogni progetto FER una corsia preferenziale capace di superare qualsiasi altro interesse.

La progettazione deve tenere conto fin dall'inizio della tutela del suolo, del paesaggio e dell'attività agricola.

Inoltre, la presenza di un'area classificata come non idonea non deve necessariamente essere interpretata come un divieto definitivo, ma può determinare un procedimento autorizzativo più complesso.

Cosa cambia per Regioni e Comuni

Anche le amministrazioni devono muoversi entro limiti precisi.

Le Regioni possono esercitare le competenze riconosciute loro dalla normativa, ma non possono trasformare automaticamente la classificazione di "area non idonea" in un divieto assoluto e generalizzato.

La valutazione dei singoli progetti continua ad avere un ruolo centrale.

Inoltre, la Corte aveva già chiarito che le Regioni non possono inventare procedure di autorizzazione paesaggistica alternative a quelle stabilite dalla legislazione statale.

Attenzione: nel frattempo la normativa è cambiata

La stessa sentenza segnala che il quadro legislativo nazionale ha continuato a evolversi.

Il decreto-legge n. 175 del 2025, successivamente convertito in legge, ha modificato la disciplina delle aree idonee, introducendo l'articolo 11-bis nel decreto legislativo n. 190 del 2024 e superando parte del precedente sistema.

La Corte precisa però che questa evoluzione normativa non elimina la necessità di decidere il giudizio che aveva davanti, perché la legittimità degli atti amministrativi deve essere valutata sulla base delle norme vigenti al momento della loro adozione.

Questo significa anche che la sentenza va letta con attenzione quando viene applicata a nuovi progetti: occorre sempre verificare quale normativa sia vigente nel momento rilevante.

Impatto sui cittadini

Per un cittadino che vive vicino a un progetto fotovoltaico o eolico, la sentenza significa che la transizione energetica non cancella automaticamente la tutela del territorio.

Per un agricoltore significa che "fotovoltaico su terreno agricolo" non identifica una situazione unica: la tecnologia utilizzata e la possibilità di continuare l'attività agricola possono fare una differenza fondamentale.

Per un'impresa energetica significa che una classificazione come area non idonea può rendere più complesso il percorso autorizzativo senza necessariamente equivalere, in ogni situazione, a un divieto assoluto.

Per Regioni e amministrazioni significa infine che la tutela del territorio deve essere esercitata rispettando i limiti costituzionali e la disciplina statale.

FAQ – Domande frequenti

La Corte costituzionale ha vietato il fotovoltaico sui terreni agricoli?

No. La Corte chiarisce che la normativa esaminata non vieta tutti gli impianti solari nelle zone agricole. La limitazione riguarda specificamente gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

L'agrivoltaico è consentito?

La Corte richiama espressamente la possibilità di realizzare impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra, cioè adeguatamente sopraelevati per preservare la continuità delle attività agricole e pastorali.

Che cosa significa "area non idonea"?

È un'area che presenta caratteristiche tali da incidere sulla localizzazione degli impianti FER. Secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte, però, la non idoneità non può essere automaticamente trasformata in un divieto assoluto e aprioristico.

Se un progetto ricade in parte in un'area idonea e in parte in una non idonea viene bocciato?

Non automaticamente. La Corte interpreta la prevalenza della non idoneità nel senso che il progetto non può beneficiare della procedura autorizzatoria semplificata. La decisione finale deve arrivare attraverso il procedimento relativo allo specifico progetto.

La Corte ha dichiarato incostituzionale la legge della Sardegna?

Alcune importanti disposizioni della legge regionale n. 20 del 2024 erano già state dichiarate costituzionalmente illegittime con una precedente sentenza. Per questo, nella sentenza n. 156 del 2026, diverse nuove questioni su quelle stesse disposizioni sono dichiarate manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto.

Perché viene tutelato il terreno agricolo se il fotovoltaico serve all'ambiente?

Perché, secondo la Corte, anche il paesaggio agricolo, il suolo, le colture e la biodiversità sono interessi costituzionalmente rilevanti. La transizione energetica deve quindi essere bilanciata con la tutela del territorio.

Le energie rinnovabili hanno sempre la precedenza sulla tutela del paesaggio?

No. La Corte afferma che l'interesse alla realizzazione degli impianti FER non può essere considerato sempre automaticamente prevalente rispetto alla tutela del paesaggio.

Un agricoltore può quindi mettere pannelli sopra i propri campi?

Non automaticamente. Deve essere verificata la disciplina applicabile al progetto concreto, compresi regime autorizzativo, classificazione dell'area e vincoli ambientali e paesaggistici. La sentenza chiarisce però la differenza fondamentale tra fotovoltaico con moduli a terra e agrivoltaico con moduli sopraelevati.

Paragone semplice per capire la sentenza

Pensiamo a un terreno agricolo come a una stanza che deve svolgere due funzioni.

La prima è produrre cibo.

La seconda potrebbe essere produrre energia.

Se per installare i pannelli rendiamo impossibile utilizzare la stanza per la sua funzione originaria, il legislatore può imporre limiti per proteggerla.

Se invece troviamo un sistema che permette alle due attività di convivere – per esempio pannelli sopraelevati e coltivazioni sotto – il quadro cambia.

La Corte costituzionale dice, in sostanza, che transizione energetica e tutela dell'agricoltura non devono necessariamente combattersi: devono essere bilanciate.

Ed è proprio in questo equilibrio tra energia pulita, agricoltura, paesaggio, biodiversità e tutela del suolo che si trova il vero significato della sentenza n. 156 del 2026.

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