In questo numero della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, pubblicato il 9 febbraio 2026, vengono trattati diversi provvedimenti normativi che toccano temi complessi e delicati, ma di grande impatto per l’Unione e per i suoi cittadini: dalla situazione di conflitto nella Repubblica Democratica del Congo, ai meccanismi commerciali preferenziali per i Paesi in via di sviluppo, fino alla certificazione della sicurezza informatica.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2508 introduce aggiornamenti alle sanzioni individuali contro persone coinvolte nel conflitto nella Repubblica Democratica del Congo (RDC). Queste sanzioni sono misure restrittive dell’UE che includono tipicamente:
Congelamento dei beni
Divieto di viaggio all'interno dell'UE
Limitazioni alle transazioni economiche
Nel dettaglio, è stata rimossa una persona dall'elenco e sono stati aggiornati i profili di otto soggetti, colpevoli – secondo il Consiglio dell’UE – di gravi responsabilità:
Alcuni, come Justin Bitakwira o Charles Sematama, avrebbero istigato alla violenza etnica o arruolato minori nei conflitti.
Altri, come Bertrand Bisimwa o Joseph Musanga Bahati, risultano coinvolti nella creazione di amministrazioni parallele nelle aree occupate, violando la sovranità dello Stato congolese.
Il regolamento riguarda anche soggetti ruandesi accusati di favorire, con risorse o personale, i gruppi ribelli attivi nella RDC.
Queste modifiche hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, quindi sono già operative.
Il Regolamento delegato (UE) 2025/1951 interviene sul cosiddetto Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG), un regime che consente ai Paesi in via di sviluppo di esportare i loro beni nell’Unione Europea a dazi doganali ridotti o nulli, per aiutarli nella crescita economica.
In base ai criteri economici aggiornati:
L’Indonesia, essendo ora classificata dalla Banca Mondiale come Paese a reddito medio-alto per tre anni consecutivi, non potrà più usufruire di queste preferenze dal 1° gennaio 2027.
Anche Sao Tomé e Principe sarà escluso dal regime speciale “Tutto tranne le armi” (Everything But Arms – EBA), dedicato ai Paesi meno sviluppati, a partire dal 1° gennaio 2029.
Un altro elemento tecnico ma importante riguarda la soglia di vulnerabilità, cioè l’indice usato per determinare quali Paesi possono accedere a un regime commerciale agevolato se sono particolarmente “fragili” nei commerci internazionali.
Questa soglia è stata aumentata dal 7,4% al 9%, cioè se un Paese rappresenta meno del 9% delle importazioni totali dell’UE tra i Paesi SPG, può essere considerato “vulnerabile” e accedere a benefici ulteriori.
In parole semplici: la Commissione UE adatta regolarmente le regole commerciali alle realtà economiche attuali, premiando i Paesi davvero in difficoltà e rimuovendo quelli che sono cresciuti economicamente.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2462 si concentra su un settore tecnico ma sempre più centrale: la certificazione della sicurezza informatica dei dispositivi tecnologici, indicati con l’acronimo TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione).
Questo regolamento modifica il precedente Reg. UE 2024/482, con l’obiettivo di garantire che i prodotti tecnologici immessi sul mercato europeo siano davvero sicuri, anche nel tempo.
Vediamo le novità principali:
Definizione di modifiche minori e maggiori:
Una modifica minore (per esempio un aggiornamento di software che non tocca la sicurezza) non richiede una nuova certificazione.
Una modifica maggiore (per esempio un cambiamento nell’architettura del dispositivo o una correzione critica a una vulnerabilità) rende necessaria una nuova valutazione da parte degli enti certificatori.
Rinnovo e revoca dei certificati:
Se il contesto di sicurezza cambia – ad esempio emergono nuove minacce informatiche – i prodotti già certificati possono essere riesaminati e il certificato può essere confermato, aggiornato o revocato.
Aggiornamento dei documenti “stato dell’arte”:
Si tratta di linee guida tecniche usate per valutare la sicurezza dei dispositivi. Il regolamento ne aggiorna molti, inserendone anche di nuovi, per stare al passo con le evoluzioni tecnologiche e gli attacchi informatici sempre più sofisticati.
Queste disposizioni garantiscono una maggiore trasparenza, uniformità di trattamento tra gli Stati membri e una maggiore sicurezza per i consumatori e le aziende europee che usano dispositivi certificati.
In fondo alla Gazzetta sono presenti anche due rettifiche, cioè correzioni formali a testi normativi già pubblicati in passato:
Alla Direttiva 2000/60/CE: relativa al quadro normativo europeo sulla gestione delle risorse idriche.
Al Regolamento (UE) 2020/1783: riguarda la cooperazione tra autorità giudiziarie europee nell’assunzione delle prove nei procedimenti civili e commerciali.
Si tratta di interventi minori, ma utili per garantire coerenza e precisione nei testi di legge.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2475 riguarda un tema molto specifico: le importazioni di aglio originario della Cina.
L’Unione Europea stabilisce ogni anno una quantità massima di aglio cinese che può essere importata a dazio agevolato (cioè con tasse doganali ridotte), chiamata contingente tariffario. Questo sistema serve a proteggere gli agricoltori europei, evitando che il mercato venga invaso da prodotti a basso costo.
Cosa ha fatto questo regolamento?
Ha aggiornato le quantità rimanenti disponibili per l’anno di contingente 2025/2026.
L’ammontare aggiornato è di 1.300,1 tonnellate ancora disponibili sotto il codice doganale 09051011.
In parole semplici: le aziende europee che vogliono importare aglio dalla Cina a un prezzo più vantaggioso, possono ancora farlo, ma solo entro questo limite stabilito. Una volta esaurito, verranno applicati i normali dazi più elevati.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2476 tratta di dazi compensativi applicati all’importazione di biodiesel prodotto in Indonesia.
Cos’è un dazio compensativo?
È una tassa imposta sui prodotti importati per compensare gli effetti di sussidi pubblici concessi dai Paesi d’origine, che renderebbero quei prodotti artificialmente economici. In pratica, serve a riequilibrare la concorrenza con i produttori europei.
L’UE aveva già imposto dazi su questi prodotti nel 2019. Questo nuovo regolamento:
Conferma il mantenimento dei dazi compensativi per altri 5 anni.
I dazi variano dal 7,3% al 23,3% a seconda del produttore indonesiano.
Il motivo? Si è dimostrato che le sovvenzioni statali indonesiane continuano a falsare il mercato europeo, e rimuovere le misure porterebbe a un aumento delle importazioni e a un danno all’industria UE del biodiesel.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2515 riguarda il mercato delle ferroleghe, in particolare del ferrosilicio, una materia prima utilizzata nella produzione dell’acciaio e dell’alluminio.
Cos’è una misura antidumping?
È una tassa imposta su beni importati che vengono venduti a prezzi inferiori al loro valore normale (spesso sotto costo) per evitare danni alle imprese europee.
Questo regolamento:
Rinnova per altri 5 anni i dazi antidumping su ferrosilicio importato da Cina, Russia e Brasile.
I dazi sono differenziati per produttore (es. 31,2% per Erdos, 29% per RFA International, 35% per Dowan International).
La Commissione ha valutato che la rimozione di questi dazi porterebbe a un crollo dei prezzi europei e alla chiusura di stabilimenti industriali.
Questa decisione ha impatti diretti su industrie fondamentali come la siderurgia e la fonderia europea.
Collegata al Regolamento 2025/2508 di cui abbiamo già parlato, la Decisione (UE) 2025/2504 del Consiglio aggiorna il contenuto dell’allegato I della Decisione 2010/788/PESC, cioè il documento che stabilisce le persone fisiche e giuridiche soggette a sanzioni per la crisi nella RDC.
Questa decisione:
Conferma la rimozione di una persona dall’elenco.
Aggiorna le motivazioni e le descrizioni di 8 persone, in sintonia con il regolamento gemello.
L’entrata in vigore è immediata, e si tratta di uno strumento di politica estera e sicurezza comune dell’UE (sigla: PESC).
La Decisione (PESC) 2025/2506 completa il quadro delle misure restrittive, autorizzando le modifiche ai soggetti elencati nella Decisione 2010/788/PESC con aggiornamenti precisi sui nomi, ruoli e responsabilità.
Tutte queste misure – decisioni e regolamenti – sono coordinate, così da garantire che i nomi delle persone sanzionate e le motivazioni siano perfettamente allineati nei diversi strumenti giuridici europei (regolamenti, decisioni, allegati tecnici).
Questa seconda parte della Gazzetta dimostra quanto l’Unione Europea sia attiva nel:
Proteggere i propri produttori da concorrenza sleale o sovvenzionata (come nel caso del biodiesel e del ferrosilicio).
Regolare i flussi commerciali con precisione (aglio dalla Cina).
Mantenere una posizione coerente nelle crisi internazionali, come quella nella Repubblica Democratica del Congo.
Anche se si tratta spesso di atti tecnici, le loro conseguenze sono molto concrete: protezione dell’occupazione europea, rispetto dei diritti umani, stabilità dei mercati e qualità delle importazioni.