Serie Europea n.11 del 09/02/2026

Unione Europea N. 11 09/02/2026 Pubblicato il 10/02/2026 21:40
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Serie Europea n.11 del 09/02/2026

In questo numero della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, pubblicato il 9 febbraio 2026, vengono trattati diversi provvedimenti normativi che toccano temi complessi e delicati, ma di grande impatto per l’Unione e per i suoi cittadini: dalla situazione di conflitto nella Repubblica Democratica del Congo, ai meccanismi commerciali preferenziali per i Paesi in via di sviluppo, fino alla certificazione della sicurezza informatica.


1. Misure restrittive legate alla Repubblica Democratica del Congo

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2508 introduce aggiornamenti alle sanzioni individuali contro persone coinvolte nel conflitto nella Repubblica Democratica del Congo (RDC). Queste sanzioni sono misure restrittive dell’UE che includono tipicamente:

  • Congelamento dei beni

  • Divieto di viaggio all'interno dell'UE

  • Limitazioni alle transazioni economiche

Nel dettaglio, è stata rimossa una persona dall'elenco e sono stati aggiornati i profili di otto soggetti, colpevoli – secondo il Consiglio dell’UE – di gravi responsabilità:

  • Alcuni, come Justin Bitakwira o Charles Sematama, avrebbero istigato alla violenza etnica o arruolato minori nei conflitti.

  • Altri, come Bertrand Bisimwa o Joseph Musanga Bahati, risultano coinvolti nella creazione di amministrazioni parallele nelle aree occupate, violando la sovranità dello Stato congolese.

  • Il regolamento riguarda anche soggetti ruandesi accusati di favorire, con risorse o personale, i gruppi ribelli attivi nella RDC.

Queste modifiche hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, quindi sono già operative.


2. Cambiamenti nel sistema delle preferenze commerciali per i Paesi in via di sviluppo

Il Regolamento delegato (UE) 2025/1951 interviene sul cosiddetto Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG), un regime che consente ai Paesi in via di sviluppo di esportare i loro beni nell’Unione Europea a dazi doganali ridotti o nulli, per aiutarli nella crescita economica.

In base ai criteri economici aggiornati:

  • L’Indonesia, essendo ora classificata dalla Banca Mondiale come Paese a reddito medio-alto per tre anni consecutivi, non potrà più usufruire di queste preferenze dal 1° gennaio 2027.

  • Anche Sao Tomé e Principe sarà escluso dal regime speciale “Tutto tranne le armi” (Everything But Arms – EBA), dedicato ai Paesi meno sviluppati, a partire dal 1° gennaio 2029.

Un altro elemento tecnico ma importante riguarda la soglia di vulnerabilità, cioè l’indice usato per determinare quali Paesi possono accedere a un regime commerciale agevolato se sono particolarmente “fragili” nei commerci internazionali.

Questa soglia è stata aumentata dal 7,4% al 9%, cioè se un Paese rappresenta meno del 9% delle importazioni totali dell’UE tra i Paesi SPG, può essere considerato “vulnerabile” e accedere a benefici ulteriori.

In parole semplici: la Commissione UE adatta regolarmente le regole commerciali alle realtà economiche attuali, premiando i Paesi davvero in difficoltà e rimuovendo quelli che sono cresciuti economicamente.


3. Regole più chiare sulla certificazione della sicurezza informatica

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2462 si concentra su un settore tecnico ma sempre più centrale: la certificazione della sicurezza informatica dei dispositivi tecnologici, indicati con l’acronimo TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione).

Questo regolamento modifica il precedente Reg. UE 2024/482, con l’obiettivo di garantire che i prodotti tecnologici immessi sul mercato europeo siano davvero sicuri, anche nel tempo.

Vediamo le novità principali:

  • Definizione di modifiche minori e maggiori:
    Una modifica minore (per esempio un aggiornamento di software che non tocca la sicurezza) non richiede una nuova certificazione.
    Una modifica maggiore (per esempio un cambiamento nell’architettura del dispositivo o una correzione critica a una vulnerabilità) rende necessaria una nuova valutazione da parte degli enti certificatori.

  • Rinnovo e revoca dei certificati:
    Se il contesto di sicurezza cambia – ad esempio emergono nuove minacce informatiche – i prodotti già certificati possono essere riesaminati e il certificato può essere confermato, aggiornato o revocato.

  • Aggiornamento dei documenti “stato dell’arte”:
    Si tratta di linee guida tecniche usate per valutare la sicurezza dei dispositivi. Il regolamento ne aggiorna molti, inserendone anche di nuovi, per stare al passo con le evoluzioni tecnologiche e gli attacchi informatici sempre più sofisticati.

Queste disposizioni garantiscono una maggiore trasparenza, uniformità di trattamento tra gli Stati membri e una maggiore sicurezza per i consumatori e le aziende europee che usano dispositivi certificati.


4. Le rettifiche

In fondo alla Gazzetta sono presenti anche due rettifiche, cioè correzioni formali a testi normativi già pubblicati in passato:

  • Alla Direttiva 2000/60/CE: relativa al quadro normativo europeo sulla gestione delle risorse idriche.

  • Al Regolamento (UE) 2020/1783: riguarda la cooperazione tra autorità giudiziarie europee nell’assunzione delle prove nei procedimenti civili e commerciali.

Si tratta di interventi minori, ma utili per garantire coerenza e precisione nei testi di legge.


5. Importazioni di aglio dalla Cina: aggiornamento dei contingenti tariffari

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2475 riguarda un tema molto specifico: le importazioni di aglio originario della Cina.

L’Unione Europea stabilisce ogni anno una quantità massima di aglio cinese che può essere importata a dazio agevolato (cioè con tasse doganali ridotte), chiamata contingente tariffario. Questo sistema serve a proteggere gli agricoltori europei, evitando che il mercato venga invaso da prodotti a basso costo.

Cosa ha fatto questo regolamento?

  • Ha aggiornato le quantità rimanenti disponibili per l’anno di contingente 2025/2026.

  • L’ammontare aggiornato è di 1.300,1 tonnellate ancora disponibili sotto il codice doganale 09051011.

In parole semplici: le aziende europee che vogliono importare aglio dalla Cina a un prezzo più vantaggioso, possono ancora farlo, ma solo entro questo limite stabilito. Una volta esaurito, verranno applicati i normali dazi più elevati.


6. Dazi compensativi sul biodiesel dall’Indonesia

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2476 tratta di dazi compensativi applicati all’importazione di biodiesel prodotto in Indonesia.

Cos’è un dazio compensativo?
È una tassa imposta sui prodotti importati per compensare gli effetti di sussidi pubblici concessi dai Paesi d’origine, che renderebbero quei prodotti artificialmente economici. In pratica, serve a riequilibrare la concorrenza con i produttori europei.

L’UE aveva già imposto dazi su questi prodotti nel 2019. Questo nuovo regolamento:

  • Conferma il mantenimento dei dazi compensativi per altri 5 anni.

  • I dazi variano dal 7,3% al 23,3% a seconda del produttore indonesiano.

Il motivo? Si è dimostrato che le sovvenzioni statali indonesiane continuano a falsare il mercato europeo, e rimuovere le misure porterebbe a un aumento delle importazioni e a un danno all’industria UE del biodiesel.


7. Misure antidumping sul ferroleghe (ferrosilicio)

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2515 riguarda il mercato delle ferroleghe, in particolare del ferrosilicio, una materia prima utilizzata nella produzione dell’acciaio e dell’alluminio.

Cos’è una misura antidumping?
È una tassa imposta su beni importati che vengono venduti a prezzi inferiori al loro valore normale (spesso sotto costo) per evitare danni alle imprese europee.

Questo regolamento:

  • Rinnova per altri 5 anni i dazi antidumping su ferrosilicio importato da Cina, Russia e Brasile.

  • I dazi sono differenziati per produttore (es. 31,2% per Erdos, 29% per RFA International, 35% per Dowan International).

  • La Commissione ha valutato che la rimozione di questi dazi porterebbe a un crollo dei prezzi europei e alla chiusura di stabilimenti industriali.

Questa decisione ha impatti diretti su industrie fondamentali come la siderurgia e la fonderia europea.


8. Decisione del Consiglio sull’attuazione delle sanzioni contro la RDC

Collegata al Regolamento 2025/2508 di cui abbiamo già parlato, la Decisione (UE) 2025/2504 del Consiglio aggiorna il contenuto dell’allegato I della Decisione 2010/788/PESC, cioè il documento che stabilisce le persone fisiche e giuridiche soggette a sanzioni per la crisi nella RDC.

Questa decisione:

  • Conferma la rimozione di una persona dall’elenco.

  • Aggiorna le motivazioni e le descrizioni di 8 persone, in sintonia con il regolamento gemello.

L’entrata in vigore è immediata, e si tratta di uno strumento di politica estera e sicurezza comune dell’UE (sigla: PESC).


9. Decisione PESC sulla situazione nella RDC

La Decisione (PESC) 2025/2506 completa il quadro delle misure restrittive, autorizzando le modifiche ai soggetti elencati nella Decisione 2010/788/PESC con aggiornamenti precisi sui nomi, ruoli e responsabilità.

Tutte queste misure – decisioni e regolamenti – sono coordinate, così da garantire che i nomi delle persone sanzionate e le motivazioni siano perfettamente allineati nei diversi strumenti giuridici europei (regolamenti, decisioni, allegati tecnici).


Conclusione: l’Europa tra difesa del mercato e diritti internazionali

Questa seconda parte della Gazzetta dimostra quanto l’Unione Europea sia attiva nel:

  • Proteggere i propri produttori da concorrenza sleale o sovvenzionata (come nel caso del biodiesel e del ferrosilicio).

  • Regolare i flussi commerciali con precisione (aglio dalla Cina).

  • Mantenere una posizione coerente nelle crisi internazionali, come quella nella Repubblica Democratica del Congo.

Anche se si tratta spesso di atti tecnici, le loro conseguenze sono molto concrete: protezione dell’occupazione europea, rispetto dei diritti umani, stabilità dei mercati e qualità delle importazioni.

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