Questa edizione contiene 4 pronunce della Corte costituzionale e 7 atti di promovimento del giudizio costituzionale, per un totale di 11 provvedimenti pubblicati.
La notizia principale riguarda i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese. Seguono questioni importanti sull'accesso alle case popolari in Piemonte e Lombardia, sui finanziamenti regionali, sull'assegno di inclusione e sulla cittadinanza italiana per discendenza.
Una distinzione fondamentale: non tutti i documenti pubblicati introducono cambiamenti immediati. Le sentenze che dichiarano illegittima una norma hanno effetti giuridici diretti; i ricorsi e le ordinanze di rimessione, invece, aprono controversie che devono ancora essere decise.
TITOLO EDITORIALE
La Corte costituzionale torna a occuparsi di questioni che incidono sulla vita quotidiana degli italiani. Nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2026, 1ª Serie Speciale, numero 43, sono pubblicati provvedimenti che riguardano il lavoro, l'abitazione, la cittadinanza, l'assistenza sociale e i rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali.
Il provvedimento più significativo è la sentenza n. 174 del 2026, che modifica il quadro delle indennità riconoscibili in caso di licenziamento illegittimo per determinati lavoratori delle piccole imprese.
Altre vicende, invece, rimangono aperte: la Corte chiede l'intervento della giustizia europea sulle condizioni di accesso agli alloggi pubblici e riceve nuove questioni costituzionali relative al finanziamento delle Regioni e ad alcuni diritti sociali.
La sentenza n. 174/2026 riguarda l'articolo 8 della legge 604 del 1966, che disciplina le conseguenze di determinati licenziamenti illegittimi.
La vicenda nasce dal ricorso di una lavoratrice di uno studio dentistico, assunta nel 2003 e licenziata nel 2024. Il Tribunale di Livorno ha sollevato dubbi sulla tutela economica prevista per i dipendenti delle imprese più piccole.
La questione è semplice da comprendere: può essere adeguato un risarcimento limitato a sei mensilità anche quando il lavoratore ha molti anni di servizio e il licenziamento presenta gravi irregolarità?
La Corte ha riconosciuto l'inadeguatezza di una disciplina che impediva ai lavoratori delle imprese con non più di quindici dipendenti complessivi di accedere alle maggiorazioni dell'indennità previste per una lunga anzianità di servizio.
Non significa che ogni licenziamento illegittimo comporti automaticamente quattordici mensilità o il reintegro. Il giudice deve valutare il caso concreto e applicare il regime di tutela pertinente.
L'ordinanza n. 175/2026 affronta i requisiti richiesti ad alcuni cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Tra le condizioni discusse figurano il possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale e lo svolgimento di un'attività lavorativa regolare. Il procedimento riguarda anche il peso attribuito alla residenza prolungata nelle graduatorie.
La Corte costituzionale ha ritenuto necessario chiedere chiarimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione della direttiva 2011/98/UE, in particolare sulle modalità con cui uno Stato può derogare al principio di parità di trattamento.
Non è stata dichiarata illegittima l'intera disciplina piemontese. Il giudizio costituzionale è stato sospeso in attesa del chiarimento europeo.
Per una famiglia che presenta domanda per una casa popolare, la questione può incidere sui criteri di ammissione e sulle possibilità di ottenere un alloggio, ma non determina oggi un'assegnazione automatica.
L'ordinanza n. 176/2026 riguarda la normativa lombarda che subordina l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, per determinate categorie di cittadini stranieri, allo svolgimento di una regolare attività lavorativa.
Poiché la questione europea sollevata nel procedimento piemontese è rilevante anche per questo giudizio, la Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo.
In termini semplici, la Corte non ha ancora dato una risposta definitiva sulla costituzionalità del requisito contestato.
La Gazzetta pubblica due ricorsi relativi al decreto legislativo 147 del 2026.
La Regione Puglia contesta aspetti dell'articolo 33, che interviene sul sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario. Dal 2027 è prevista la sostituzione di alcuni trasferimenti statali con forme di compartecipazione al gettito IRPEF, accompagnate da meccanismi di riequilibrio finanziario.
La Regione siciliana contesta invece aspetti dell'articolo 36, relativo al finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, anche in rapporto alla sostituzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni RCA.
Il termine tecnico perequazione indica un sistema che cerca di ridurre le differenze di risorse tra territori con capacità fiscali differenti.
L'esempio è quello di due Comuni con bisogni simili ma entrate molto diverse: un sistema perequativo mira a evitare che la disponibilità dei servizi dipenda soltanto dalla ricchezza fiscale locale.
I ricorsi non equivalgono a una bocciatura della riforma. Sarà la Corte a stabilire se le disposizioni contestate rispettino la Costituzione.
Il Tribunale di Caltagirone ha sollevato una questione di costituzionalità riguardante alcune esclusioni dall'assegno di inclusione collegate a misure di prevenzione e precedenti giudiziari.
Il caso pone particolare attenzione alle persone con disabilità o in altre condizioni di fragilità individuate dalla normativa.
L'interrogativo è se un'esclusione possa risultare sproporzionata quando riguarda persone che si trovano in situazioni di particolare bisogno.
La pubblicazione dell'ordinanza non elimina i requisiti attualmente previsti per ottenere il beneficio.
Il Tribunale di Avellino ha sollevato dubbi sull'articolo 3-bis della legge 91 del 1992, introdotto nel 2025.
La questione riguarda le restrizioni al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza nei confronti di persone nate all'estero, già in possesso di un'altra cittadinanza, anche quando la nascita è precedente alla riforma.
L'espressione iure sanguinis significa per diritto di sangue: indica il principio in base al quale la cittadinanza può essere trasmessa attraverso la discendenza da un cittadino italiano, nei limiti stabiliti dalla legge.
La Corte dovrà valutare la questione sollevata dal Tribunale. La pubblicazione dell'ordinanza non ripristina automaticamente la disciplina precedente.
La Gazzetta affronta anche altri quattro temi.
L'ordinanza n. 177/2026 della Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili questioni riguardanti la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena in una specifica fattispecie di pornografia minorile.
Il Tribunale di Udine contesta disposizioni sulla riduzione dei canoni di locazione dovuti dalle pubbliche amministrazioni e sul blocco di determinati aggiornamenti ISTAT.
Il TAR Lazio solleva una questione relativa alla notificazione dei ricorsi amministrativi ai controinteressati, cioè i soggetti che potrebbero subire conseguenze dall'annullamento dell'atto impugnato.
Il TAR Veneto pone invece dubbi sulle regole per impugnare i calendari venatori, compreso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione regionale e la partecipazione necessaria delle associazioni venatorie riconosciute.
Per i lavoratori interessati dalla sentenza n. 174/2026 si apre la possibilità di una valutazione economica più ampia dell'indennità nei casi previsti dalla legge.
Per le famiglie che richiedono alloggi pubblici in Piemonte e Lombardia, le controversie restano aperte e non comportano un cambiamento automatico dei requisiti.
Per i cittadini interessati all'assegno di inclusione e alla cittadinanza per discendenza, le ordinanze segnalano questioni costituzionali ancora da risolvere.
Per Regioni, Province e Città metropolitane, i ricorsi sul federalismo fiscale potrebbero incidere sull'assetto futuro delle risorse pubbliche, ma non costituiscono ancora una decisione di annullamento delle disposizioni impugnate.
1. La Corte ha aumentato i risarcimenti per tutti i lavoratori licenziati?
No. La sentenza riguarda una specifica disciplina applicabile ai licenziamenti illegittimi e, in particolare, le maggiorazioni legate all'anzianità nelle imprese di minori dimensioni.
2. I lavoratori delle piccole imprese possono ottenere automaticamente quattordici mensilità?
No. La possibilità di una maggiorazione dipende dall'anzianità e dalla valutazione giudiziale; non si tratta di una somma garantita in ogni caso.
3. Sono cambiati i requisiti per ottenere una casa popolare in Piemonte?
La Corte non ha ancora dichiarato illegittimi i requisiti contestati nel procedimento esaminato. Ha chiesto un chiarimento alla Corte di giustizia UE.
4. La riforma del federalismo fiscale è stata annullata?
No. Puglia e Sicilia hanno presentato ricorsi contro specifiche disposizioni. La decisione costituzionale deve ancora intervenire.
5. Chi percepisce l'assegno di inclusione deve presentare una nuova domanda?
L'ordinanza pubblicata non introduce, di per sé, un nuovo obbligo di domanda.
6. La cittadinanza italiana per discendenza torna alle vecchie regole?
No. Il Tribunale di Avellino ha sollevato una questione, ma non risulta da questo fascicolo una sentenza costituzionale che annulli la disposizione contestata.
7. Quando producono effetti le decisioni della Corte costituzionale?
In linea generale, una norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Le conseguenze sui singoli rapporti giuridici dipendono dalle regole applicabili e dall'eventuale definitività delle situazioni.
Immaginiamo due lavoratori che abbiano prestato servizio per oltre vent'anni in due piccole aziende differenti.
Entrambi vengono licenziati senza una ragione giuridicamente valida. Il problema affrontato dalla sentenza è se la dimensione del datore di lavoro possa impedire in modo assoluto di riconoscere una maggiorazione dell'indennità al dipendente con lunga anzianità.
La Corte elimina questa barriera dimensionale nella disposizione esaminata, lasciando al giudice il compito di valutare quanto riconoscere secondo i criteri di legge.
Il messaggio è che la protezione del lavoro deve essere effettiva anche nelle realtà imprenditoriali più piccole.
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