Licenziamenti illegittimi, accesso alle case popolari, assegno di inclusione, cittadinanza italiana e risorse destinate agli enti locali. Sono questi alcuni dei temi al centro della Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2026, 1ª Serie speciale – Corte costituzionale, numero 43.
È un'edizione che merita attenzione perché affronta questioni molto concrete: quanto può ottenere un lavoratore licenziato ingiustamente? Quali requisiti possono essere richiesti per una casa popolare? Una persona con disabilità può essere esclusa da un sostegno economico per una precedente misura di prevenzione? Quali effetti possono avere le nuove regole sulla cittadinanza per chi è nato all'estero?
Per orientarsi, però, bisogna distinguere le decisioni già pronunciate dalle questioni ancora aperte.
Ecco le principali novità, spiegate senza linguaggio burocratico.
La notizia più importante riguarda la sentenza n. 174 del 2026 della Corte costituzionale.
La Corte interviene sull'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, che disciplina le conseguenze di determinati licenziamenti illegittimi per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.
Il problema era il limite dell'indennità riconoscibile a chi lavorava presso un datore di piccole dimensioni.
La disciplina prevedeva normalmente un'indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità. Una possibile maggiorazione fino a 10 o 14 mensilità, in presenza di una maggiore anzianità di servizio, era subordinata anche a un requisito relativo al numero complessivo dei dipendenti.
La Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittima proprio questa limitazione dimensionale.
Che cosa cambia davvero?
La possibilità di riconoscere un'indennità maggiorata non è più esclusa soltanto perché il datore di lavoro occupa complessivamente non più di quindici dipendenti.
In presenza dei requisiti di anzianità previsti dalla norma, il giudice può valutare una maggiorazione fino a 10 mensilità per un servizio superiore a dieci anni e fino a 14 mensilità per un servizio superiore a venti anni.
Attenzione: non significa che tutti i lavoratori licenziati riceveranno automaticamente 10 o 14 mensilità. Il giudice deve valutare le circostanze del singolo caso e occorre verificare quale disciplina sia applicabile al rapporto di lavoro.
Esempio pratico. Un dipendente assunto nel 2003 da un piccolo studio professionale viene licenziato senza una giustificazione valida. Prima, il limite dimensionale poteva impedirgli di beneficiare della maggiorazione collegata alla lunga anzianità. Dopo la decisione della Corte, quel limite non può più essere utilizzato per escluderla.
Chi è interessato: lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, piccoli datori di lavoro, consulenti del lavoro, sindacati e professionisti che si occupano di controversie sui licenziamenti.
La ordinanza n. 175 del 2026 affronta l'accesso all'edilizia residenziale pubblica in Piemonte.
Al centro della controversia ci sono alcuni requisiti richiesti ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, tra cui il possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale e lo svolgimento di un'attività lavorativa regolare.
Il giudizio riguarda anche criteri di graduatoria collegati alla lunga permanenza nel territorio regionale.
La Corte costituzionale ha deciso di rivolgere una domanda interpretativa alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sospendendo il proprio giudizio.
Il punto da chiarire è se uno Stato, per introdurre determinate eccezioni alla parità di trattamento prevista dal diritto europeo, debba dichiararlo espressamente nella legge oppure possa far emergere questa volontà anche dai documenti preparatori.
Che cosa cambia davvero?
Per il momento non c'è una decisione definitiva che elimini i requisiti contestati. C'è però un passaggio importante: la compatibilità della disciplina italiana con il diritto europeo è sottoposta a un chiarimento decisivo.
Esempio pratico. Una famiglia straniera regolarmente soggiornante in Piemonte chiede una casa popolare. La possibilità di applicare determinati requisiti di accesso dipenderà anche dall'interpretazione delle norme europee.
Chi è interessato: famiglie straniere, richiedenti alloggi pubblici, Comuni, enti che gestiscono le case popolari e associazioni per il diritto all'abitare.
Un tema molto simile compare nell'ordinanza n. 176 del 2026, relativa alla Lombardia.
Anche in questo caso si discute dei requisiti di accesso agli alloggi pubblici per cittadini stranieri e, in particolare, dell'obbligo di svolgere un'attività lavorativa regolare.
Poiché la Corte costituzionale ha già chiesto chiarimenti alla giustizia europea nell'altro procedimento, ha rinviato il giudizio lombardo a nuovo ruolo.
Che cosa cambia davvero?
Non viene introdotta una nuova regola immediata per le graduatorie lombarde. La questione resta aperta, in attesa degli sviluppi del contenzioso europeo.
Chi è interessato: richiedenti case popolari in Lombardia, amministrazioni locali e gestori dell'edilizia residenziale pubblica.
Con l'ordinanza n. 177 del 2026, la Corte esamina una questione relativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena per una particolare ipotesi di reato di pornografia minorile, in presenza dell'attenuante della minore gravità e di una condanna non superiore a quattro anni.
La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili.
Manifestamente inammissibile significa che la Corte non può esaminare nel merito la questione così come è stata proposta, per ragioni giuridiche o processuali.
Che cosa cambia davvero?
La pronuncia non introduce la possibilità di sospensione richiesta dal giudice rimettente.
Chi è interessato: magistrati, avvocati penalisti e operatori dell'esecuzione penale.
Nella seconda parte della Gazzetta compare il ricorso n. 20 della Regione Puglia.
La Regione contesta l'articolo 33 del decreto legislativo n. 147 del 2026, che interviene sul sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario.
La riforma prevede, dal 2027, la sostituzione di determinati trasferimenti statali con una compartecipazione al gettito dell'IRPEF e con meccanismi di riequilibrio finanziario.
Tra i settori richiamati figurano il trasporto pubblico locale, il diritto allo studio e alcuni interventi di sostegno agli studenti.
Compartecipazione al gettito IRPEF significa che una quota delle entrate derivanti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche viene destinata a finanziare gli enti territoriali.
La Regione Puglia solleva dubbi sulle conseguenze del nuovo sistema per l'adeguatezza delle risorse e l'esercizio delle funzioni regionali.
Che cosa cambia davvero?
La pubblicazione del ricorso non annulla la riforma. Segnala che la sua legittimità costituzionale è stata contestata e dovrà essere esaminata.
Chi è interessato: Regioni, enti locali e, indirettamente, cittadini che utilizzano servizi pubblici finanziati con queste risorse.
Il ricorso n. 21 della Regione siciliana riguarda l'articolo 36 dello stesso decreto legislativo n. 147 del 2026.
La controversia si concentra sulla compartecipazione all'IRPEF destinata, dal 2027, a province e città metropolitane, comprese quelle della Sicilia e della Sardegna.
La disciplina riguarda anche la sostituzione di entrate collegate all'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile automobilistica.
Il nodo è il rapporto tra il nuovo meccanismo di finanziamento e le prerogative della Regione siciliana.
Che cosa cambia davvero?
Non si tratta di una sentenza che modifica subito le entrate degli enti locali. È una contestazione costituzionale della disciplina già approvata.
Chi è interessato: province, città metropolitane, amministrazioni territoriali e cittadini che dipendono dai servizi finanziati da questi enti.
L'ordinanza n. 173 del Tribunale di Udine porta all'attenzione della Corte costituzionale alcune misure di contenimento della spesa pubblica relative agli immobili affittati alle amministrazioni.
Le questioni riguardano il blocco degli aggiornamenti ISTAT dei canoni, comprese successive proroghe, e la riduzione del 15% di determinati canoni contrattuali.
Aggiornamento ISTAT significa l'adeguamento del canone in relazione all'andamento dei prezzi, quando previsto dalla disciplina applicabile.
Che cosa cambia davvero?
Per ora non c'è una pronuncia della Corte che cancelli queste misure. Il Tribunale ha sollevato dubbi sulla loro costituzionalità.
Chi è interessato: proprietari di immobili locati a pubbliche amministrazioni, enti pubblici e operatori immobiliari.
L'ordinanza n. 174 del Tribunale di Caltagirone riguarda l'Assegno di inclusione e alcuni requisiti che possono impedire l'accesso al beneficio.
La questione nasce dalla preclusione collegata a una misura di prevenzione definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la domanda, anche quando il richiedente è una persona con disabilità o si trova in altre condizioni di particolare fragilità previste dalla disciplina.
Che cosa cambia davvero?
Non è stata ancora dichiarata illegittima la regola contestata. Il Tribunale chiede alla Corte di verificare se l'esclusione sia compatibile con la Costituzione.
Esempio pratico. Una persona con disabilità presenta domanda per l'Assegno di inclusione, ma incontra un ostacolo legato a una precedente misura di prevenzione. La questione riguarda il bilanciamento tra i requisiti di accesso e la protezione delle persone vulnerabili.
Chi è interessato: persone con disabilità, nuclei familiari fragili, patronati e operatori dei servizi sociali.
L'ordinanza n. 175 del TAR Lazio riguarda le regole per notificare un ricorso amministrativo.
Il problema nasce dall'obbligo di notificare il ricorso non soltanto all'amministrazione che ha emanato il provvedimento, ma anche ad almeno uno dei soggetti controinteressati individuati nell'atto.
Il TAR dubita della costituzionalità della disciplina nella parte in cui non permette di rimediare, mediante integrazione del contraddittorio, alla mancata notifica iniziale.
Controinteressato significa una persona che potrebbe subire conseguenze sfavorevoli dall'accoglimento del ricorso.
Che cosa cambia davvero?
Non sono ancora cambiate le regole processuali. È stata sottoposta alla Corte una questione che riguarda l'equilibrio tra formalità del processo e diritto alla tutela giudiziaria.
Chi è interessato: cittadini, imprese, avvocati amministrativisti e pubbliche amministrazioni.
L'ordinanza n. 176 del Tribunale di Avellino riguarda la cittadinanza italiana per discendenza, nota come iure sanguinis.
La questione riguarda le modifiche introdotte nel 2025 e la loro applicazione anche a persone nate all'estero prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Il Tribunale solleva dubbi costituzionali e dispone anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Che cosa cambia davvero?
La pubblicazione dell'ordinanza non significa che le limitazioni siano state cancellate. La loro legittimità, nei profili contestati, è oggetto di giudizio.
Chi è interessato: discendenti di cittadini italiani nati all'estero, famiglie residenti fuori dall'Italia, uffici consolari e professionisti che seguono pratiche di cittadinanza.
L'ultima questione, sollevata dal TAR Veneto con ordinanza n. 177, riguarda l'impugnazione dei calendari venatori regionali.
Si discute del termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale per contestare il calendario e della partecipazione necessaria delle associazioni venatorie riconosciute ai relativi giudizi.
Che cosa cambia davvero?
La Corte dovrà valutare le questioni sollevate. La pubblicazione dell'ordinanza non modifica automaticamente le regole sui ricorsi.
Chi è interessato: associazioni ambientaliste, associazioni venatorie, cacciatori, Regioni e operatori del diritto.
Questa edizione contiene undici atti: quattro pronunce della Corte costituzionale, due ricorsi regionali e cinque ordinanze di giudici che sollevano questioni di costituzionalità.
La novità con l'effetto giuridico più diretto è la sentenza sui licenziamenti illegittimi, che elimina il requisito dimensionale che impediva, in determinate situazioni, l'accesso alla maggiorazione dell'indennità.
Le questioni sulle case popolari, sulla cittadinanza, sull'Assegno di inclusione, sui finanziamenti territoriali e sui ricorsi amministrativi richiedono invece di seguire i successivi sviluppi giudiziari.
Per i cittadini è fondamentale questa distinzione: una questione di costituzionalità non equivale a una legge già annullata.
1. Qual è la novità più importante della Gazzetta del 28 ottobre 2026?
La sentenza n. 174 del 2026 sui licenziamenti illegittimi, che amplia la possibilità di riconoscere maggiorazioni dell'indennità nei casi disciplinati dall'articolo 8 della leg
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