Una decisione della Corte costituzionale modifica la tutela economica di determinati lavoratori licenziati illegittimamente nelle piccole imprese. La sentenza n. 174 del 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre, interviene sull'articolo 8 della legge 604 del 1966, eliminando una limitazione che impediva di riconoscere maggiorazioni dell'indennità ai lavoratori con lunga anzianità occupati presso datori di lavoro con non più di quindici dipendenti complessivi.
La novità riguarda in particolare i rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015, soggetti alla disciplina esaminata dalla Corte.
Il caso nasce nello studio di un dentista. Una lavoratrice assunta nel novembre 2003 viene licenziata nel luglio 2024 per ragioni disciplinari.
Nel procedimento davanti al Tribunale di Livorno emergono contestazioni sulla legittimità del licenziamento. Il giudice ritiene che il regime economico applicabile possa risultare inadeguato rispetto alla gravità delle irregolarità e all'anzianità della dipendente.
Il problema non riguarda soltanto quella lavoratrice. È una questione generale: una persona che lavora da vent'anni in una piccola azienda deve avere un risarcimento rigidamente limitato perché il suo datore di lavoro occupa pochi dipendenti?
L'articolo 8 della legge 604/1966 prevede, nei casi in cui trova applicazione, che il datore di lavoro possa riassumere il lavoratore oppure corrispondergli un'indennità.
La misura ordinaria è compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
La legge contempla anche due possibili maggiorazioni, ma prima della sentenza le subordinava a un requisito dimensionale oltre che all'anzianità di servizio.
La Corte elimina dall'ultimo periodo dell'articolo 8 la condizione relativa al numero complessivo dei dipendenti, consentendo di accedere alle maggiorazioni anche nelle imprese più piccole.
Ecco lo schema della disciplina esaminata:
|
Anzianità lavorativa |
Possibile indennità massima |
|---|---|
|
Fino a 10 anni |
6 mensilità |
|
Superiore a 10 anni |
10 mensilità |
|
Superiore a 20 anni |
14 mensilità |
Queste sono soglie massime possibili, non importi automaticamente dovuti. La tabella si riferisce al regime dell'articolo 8 e non a tutti i tipi di licenziamento.
Immaginiamo una dipendente con 22 anni di anzianità e una retribuzione globale di fatto di 1.600 euro mensili, occupata presso un datore di lavoro con 8 dipendenti.
La sentenza non trasforma l'indennità in un semplice automatismo matematico.
Il giudice deve considerare elementi come l'anzianità del lavoratore, il comportamento delle parti, le dimensioni e le condizioni dell'attività, il numero dei dipendenti e le circostanze del rapporto.
Tutela indennitaria significa protezione economica attraverso una somma di denaro, anziché necessariamente il ritorno al lavoro.
Tutela reintegratoria significa ripristino del rapporto di lavoro mediante il ritorno del dipendente nel posto precedentemente occupato, quando previsto dalla disciplina applicabile.
Illegittimità costituzionale parziale significa che la Corte elimina una parte specifica della disposizione, senza cancellare necessariamente l'intero articolo.
La decisione assume particolare rilievo per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, occupati presso piccole imprese e soggetti al regime dell'articolo 8 della legge 604/1966.
Per i lavoratori assunti successivamente a tale data occorre considerare la diversa disciplina del decreto legislativo 23/2015, già modificata dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare dalla sentenza 118/2025.
Restano inoltre distinti i licenziamenti nulli, discriminatori o appartenenti a fattispecie soggette ad altre forme di tutela.
La sentenza è stata depositata il 22 ottobre 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2026.
Secondo la regola generale dell'articolo 136 della Costituzione, la disposizione dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione, quindi dal 29 ottobre 2026.
Gli effetti sui procedimenti pendenti e sui rapporti già definiti devono essere valutati secondo le regole giuridiche applicabili. La sentenza non riapre automaticamente ogni controversia conclusa.
1. Il risarcimento massimo è diventato di 14 mensilità per tutti?
No. Le quattordici mensilità rappresentano la possibile maggiorazione massima per chi supera vent'anni di anzianità, nell'ambito del regime considerato.
2. Chi ha undici anni di anzianità può ottenere dieci mensilità?
Può rientrare nella fascia che consente una maggiorazione fino a dieci mensilità, ma l'importo concreto viene valutato dal giudice.
3. La sentenza vale anche per le imprese con cinque dipendenti?
Sì, il requisito dimensionale eliminato non può più impedire, da solo, l'accesso alle maggiorazioni previste dalla disposizione.
4. Il lavoratore deve essere riassunto obbligatoriamente?
No. La decisione non introduce un obbligo generalizzato di reintegrazione nei casi soggetti alla tutela indennitaria dell'articolo 8.
5. Un licenziamento avvenuto prima del 29 ottobre 2026 può essere interessato?
Potenzialmente sì, se la situazione giuridica non è definitivamente esaurita e il regime applicabile è quello interessato dalla sentenza. Serve una valutazione del caso.
6. La sentenza riguarda anche i contratti stipulati dopo il 7 marzo 2015?
Non direttamente: per tali rapporti opera una diversa disciplina, già oggetto di interventi della Corte costituzionale.
Immaginiamo una piccola officina con sette dipendenti. Un meccanico vi lavora da ventidue anni e viene licenziato senza una giustificazione valida.
Prima, nel regime esaminato, il numero ridotto dei dipendenti impediva di accedere alle maggiorazioni dell'indennità per lunga anzianità.
Con la decisione della Corte, questa barriera viene eliminata. Il giudice può valutare anche una maggiorazione fino a quattordici mensilità, senza che ciò significhi riconoscerla automaticamente.
Il principio è che la dimensione dell'azienda può essere considerata nella valutazione economica, ma non deve rendere inefficace la tutela del lavoratore.
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