Multe sul gioco d'azzardo, braccialetto elettronico, cittadinanza italiana, sanità, rifiuti e diritti degli imputati. Sono alcuni dei temi più importanti contenuti nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2026, Prima Serie Speciale – Corte Costituzionale, numero 42.
In questa edizione vengono pubblicate tre pronunce della Corte Costituzionale, due ricorsi del Governo contro leggi regionali e cinque ordinanze con cui alcuni tribunali chiedono alla Consulta di verificare la costituzionalità di determinate norme.
Non tutti questi atti producono immediatamente cambiamenti nella legislazione. Alcuni contengono decisioni già pronunciate, mentre altri aprono questioni che dovranno essere esaminate.
TicGazzetta riassume tutti i dieci provvedimenti del numero, spiegando cosa è stato deciso, quali problemi sono stati sollevati e chi potrebbe essere interessato.
La prima notizia di particolare rilievo riguarda la pubblicità di giochi e scommesse con vincite in denaro.
Con la sentenza n. 172/2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 87 del 2018, conosciuto come decreto Dignità.
La normativa prevede il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo e sanzioni pari al 20% del valore della pubblicità o sponsorizzazione, con un minimo ordinario di 50.000 euro per violazione.
La questione nasce dal caso di un giovane che aveva pubblicato video promozionali attraverso YouTube e Twitch, ottenendo ricavi di circa 1.000 euro e ricevendo sanzioni complessive per 157.000 euro.
La Corte ha stabilito che deve essere possibile applicare una sanzione inferiore al minimo quando quest'ultimo risulta manifestamente sproporzionato.
Cosa cambia davvero?
Il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse rimane. Cambia la possibilità di adeguare la sanzione in casi particolari, tenendo conto della gravità della violazione, delle iniziative per attenuarne le conseguenze e delle condizioni personali ed economiche del trasgressore.
Chi è interessato?
Influencer, creatori di contenuti digitali, società pubblicitarie, organizzatori di eventi, emittenti e altri soggetti coinvolti nella pubblicità vietata.
La decisione non introduce uno sconto automatico: ogni situazione deve essere valutata secondo i criteri stabiliti dalla legge.
La sentenza n. 171/2026 affronta un problema molto delicato: le conseguenze della violazione delle prescrizioni collegate al braccialetto elettronico.
Il caso riguarda una persona sottoposta al divieto di avvicinamento per un procedimento relativo ad atti persecutori e lesioni aggravate.
Tra i comportamenti contestati figuravano la mancata ricarica adeguata del dispositivo, l'assenza a un controllo tecnico e ripetute violazioni della distanza di sicurezza dalla persona offesa.
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Napoli.
Cosa cambia davvero?
La norma non è stata cancellata. Rimane la possibilità di disporre la custodia cautelare in carcere nei casi previsti dall'articolo 276 del Codice di procedura penale.
La Corte ha però richiamato l'importanza della valutazione concreta delle violazioni e dell'eventuale lieve entità del fatto, cioè della modesta gravità della trasgressione alla luce delle circostanze.
Chi è interessato?
Persone sottoposte a misure cautelari, vittime di stalking e violenza domestica, magistrati, avvocati e forze dell'ordine.
Non ogni irregolarità tecnica comporta necessariamente il carcere, ma le condotte gravi o reiterate possono avere conseguenze molto severe.
Con l'ordinanza n. 173/2026, la Corte Costituzionale affronta una questione procedurale relativa a una controversia sugli impianti di comunicazione elettronica installati su immobili.
La questione di costituzionalità sottostante riguarda l'articolo 51, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche e i diritti di prelazione e riscatto in alcune operazioni immobiliari.
La prelazione è il diritto di essere preferiti ad altri nell'acquisto o in determinate operazioni previste dalla legge. Il riscatto consente, quando ne ricorrono i presupposti, di subentrare in un'operazione già conclusa.
La Corte, in questa ordinanza, non decide il merito della disciplina sugli impianti.
Dichiara invece inammissibile l'intervento di un soggetto terzo che non aveva dimostrato di possedere i requisiti necessari per partecipare al giudizio costituzionale.
Cosa cambia davvero?
Non viene modificata la normativa sugli impianti telefonici. La pronuncia riguarda le condizioni per intervenire in un processo davanti alla Consulta.
Chi è interessato?
Proprietari immobiliari, operatori delle telecomunicazioni, titolari di diritti sugli immobili e professionisti del settore legale.
Il ricorso n. 18/2026, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, riguarda alcune disposizioni della Regione Toscana sul tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica.
Le norme contestate disciplinano il trattamento fiscale di scarti e residui provenienti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio.
Tra le previsioni figurano un trattamento pari al 20% del tributo ordinario per determinate categorie di rifiuti e, in specifiche condizioni, un importo di 3 euro a tonnellata.
Il ricorso riguarda anche le differenze di trattamento collegate alla provenienza territoriale degli impianti e dei rifiuti.
Cosa cambia davvero?
Per il momento non cambia automaticamente nulla: il Governo ha impugnato alcune disposizioni e la Corte dovrà pronunciarsi.
Chi è interessato?
Imprese che gestiscono rifiuti, impianti di trattamento, enti locali e amministrazioni coinvolte nella gestione ambientale.
La questione è importante perché il costo dello smaltimento può incidere sull'economia complessiva della filiera dei rifiuti.
Il ricorso n. 19/2026 riguarda alcune disposizioni della Regione autonoma Valle d'Aosta.
La normativa regionale prevede che l'Azienda USL adotti il bilancio preventivo economico annuale per il 2027 entro il 28 febbraio 2027, con approvazione da parte della Giunta regionale entro il 30 aprile 2027.
È inoltre prevista una disciplina transitoria per consentire la gestione ordinaria dei servizi nelle more dell'approvazione dei documenti contabili.
Il Governo ha contestato queste disposizioni nell'ambito delle regole costituzionali relative all'armonizzazione dei bilanci pubblici.
Cosa cambia davvero?
Non è ancora intervenuta una decisione della Corte. La questione riguarda il rispetto delle regole contabili da parte delle amministrazioni sanitarie.
Chi è interessato?
Regione Valle d'Aosta, Azienda USL, amministratori pubblici, operatori sanitari e, indirettamente, cittadini che utilizzano i servizi sanitari regionali.
La Corte d'appello di Trieste ha sollevato, con l'ordinanza n. 168 del registro delle ordinanze di rimessione, una questione relativa all'esecuzione delle pene detentive.
Il problema riguarda il reato di estorsione aggravata quando sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, introdotta attraverso un precedente intervento della Corte Costituzionale.
La questione è se tale ipotesi debba continuare a rientrare tra i reati che impediscono la sospensione dell'esecuzione della pena.
Un reato ostativo è, in questo contesto, un reato per il quale la legge prevede limitazioni all'accesso a determinati benefici o meccanismi di esecuzione della pena.
Cosa cambia davvero?
Per ora non viene modificata la disciplina. La Corte dovrà verificare la legittimità della mancata esclusione di questa particolare ipotesi dall'elenco dei reati ostativi.
Chi è interessato?
Persone condannate per determinate forme di estorsione aggravata, avvocati penalisti e magistrati dell'esecuzione.
Il Tribunale di Grosseto ha sollevato, con l'ordinanza n. 169, una questione relativa al rapporto tra aggravanti e attenuanti nel diritto penale.
Il caso riguarda una persona evasa che si costituisce in carcere prima della condanna.
La legge prevede un'attenuante per questo comportamento, ma la disciplina sul bilanciamento delle circostanze può impedirne la prevalenza sulla recidiva reiterata.
La recidiva indica la commissione di un nuovo reato da parte di chi ha già riportato precedenti condanne, secondo le condizioni previste dal Codice penale.
Cosa cambia davvero?
La Corte dovrà valutare se il divieto di prevalenza dell'attenuante sia costituzionalmente legittimo.
Non è stata ancora pronunciata una decisione definitiva sulla questione.
Chi è interessato?
Imputati, avvocati penalisti e magistrati chiamati a determinare la pena.
Il Tribunale di Mantova, con l'ordinanza n. 170, ha sollevato una questione riguardante i diritti della difesa nel processo penale.
Il problema nasce quando, durante il dibattimento, viene contestata all'imputato una recidiva reiterata e la disciplina processuale non gli consente di ottenere un termine a difesa e chiedere il giudizio abbreviato.
Il giudizio abbreviato è un rito alternativo che, nei casi previsti dalla legge, permette di definire il procedimento con modalità particolari e può comportare una riduzione della pena.
Cosa cambia davvero?
La questione riguarda la possibilità di garantire all'imputato ulteriori strumenti difensivi in presenza di nuove contestazioni.
Per il momento si tratta di un dubbio di costituzionalità, non di una nuova regola già introdotta.
Chi è interessato?
Imputati, avvocati difensori, pubblici ministeri e giudici penali.
Con l'ordinanza n. 171 del registro delle ordinanze di rimessione, il Tribunale di Verona pone una questione relativa alle persone imputate che non erano a conoscenza del procedimento penale.
La normativa disciplina la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo e la sua successiva revoca quando l'imputato viene rintracciato.
Il problema sollevato riguarda la mancata previsione di un avviso sulla possibilità di richiedere riti alternativi.
Cosa cambia davvero?
La Corte dovrà verificare se la disciplina garantisca adeguatamente i diritti della difesa.
Non è stata ancora dichiarata l'illegittimità della norma.
Chi è interessato?
Persone imputate rintracciate dopo l'interruzione del procedimento, difensori e uffici giudiziari.
L'ultimo tema riguarda la cittadinanza italiana per discendenza, conosciuta come iure sanguinis.
Il Tribunale di Avellino, con l'ordinanza n. 172 del registro delle ordinanze di rimessione, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge n. 36 del 2025.
La normativa ha introdotto limitazioni all'acquisizione della cittadinanza italiana per alcune persone nate all'estero, discendenti da cittadini italiani e in possesso di un'altra cittadinanza.
La questione riguarda anche l'applicazione delle restrizioni a persone nate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
Cosa cambia davvero?
La Corte non ha ancora deciso questa specifica questione. Le disposizioni contestate non vengono automaticamente cancellate dalla pubblicazione dell'ordinanza.
Chi è interessato?
Discendenti di cittadini italiani residenti all'estero, famiglie con origini italiane, uffici consolari, Comuni e professionisti che seguono le pratiche di cittadinanza.
Per comprendere questa edizione è fondamentale distinguere tra decisioni già pronunciate e questioni ancora aperte.
Le decisioni già pubblicate sono tre:
Sentenza n. 171/2026: questioni inammissibili sul braccialetto elettronico.
Sentenza n. 172/2026: illegittimità costituzionale parziale della disciplina sulle sanzioni per la pubblicità del gioco d'azzardo.
Ordinanza n. 173/2026: inammissibilità dell'intervento di un terzo nel giudizio costituzionale relativo agli impianti di comunicazione elettronica.
Gli altri sette atti aprono controversie ancora da decidere: due ricorsi governativi contro leggi regionali e cinque ordinanze di rimessione da parte di giudici ordinari.
La distinzione è importante: una legge contestata davanti alla Corte Costituzionale non diventa automaticamente incostituzionale.
1. Qual è la novità più importante della Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2026?
La sentenza n. 172/2026, che consente di applicare una sanzione inferiore al minimo di 50.000 euro per pubblicità vietata del gioco d'azzardo nei casi di manifesta sproporzione.
2. Tutti i provvedimenti pubblicati cambiano immediatamente la legge?
No. Alcuni sono decisioni della Corte, mentre altri sono ricorsi o ordinanze che chiedono una futura decisione.
3. Le multe per pubblicità delle scommesse sono state abolite?
No. Il divieto rimane e continuano a essere previste sanzioni.
4. Il braccialetto elettronico scarico comporta sempre il carcere?
Non necessariamente. È necessario valutare i fatti concreti e le condizioni previste dalla legge.
5. Sono cambiate le regole sulla cittadinanza per discendenza?
La Gazzetta pubblica una questione di costituzionalità sulle limitazioni introdotte nel 2025, ma non una decisione che le elimina.
6. Le norme regionali sui rifiuti e sulla sanità sono state annullate?
No. Il Governo le ha impugnate e la Corte dovrà esaminare le contestazioni.
7. Quando produce effetti una dichiarazione di illegittimità costituzionale?
Secondo l'articolo 136 della Costituzione, la norma dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Gli effetti sui singoli rapporti giuridici richiedono ulteriori valutazioni.
Immaginiamo un condominio nel quale vengono contestate diverse regole.
Per una questione, l'organo competente ha già deciso che una parte del regolamento deve essere modificata.
Per altre questioni, invece, alcuni condomini hanno soltanto presentato un reclamo e attendono una risposta.
Le due situazioni sono differenti: nel primo caso esiste già una decisione, nel secondo c'è ancora una controversia aperta.
La stessa distinzione vale per questa Gazzetta Ufficiale.
La sentenza sulle multe per il gioco d'azzardo contiene una dichiarazione di illegittimità costituzionale. Le questioni sulla cittadinanza, sui rifiuti, sulla sanità e su diversi aspetti del processo penale devono invece ancora essere decise.
La Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2026 mostra quanto il lavoro della Corte Costituzionale riguardi aspetti concreti della vita quotidiana.
Dalla pubblicità online alla protezione delle vittime, dalla cittadinanza italiana alla gestione dei servizi sanitari, fino ai diritti degli imputati, le questioni esaminate coinvolgono numerosi settori della società.
La notizia con l'impatto normativo più diretto è la decisione sulle sanzioni per la pubblicità del gioco d'azzardo.
Le altre controversie meritano attenzione perché potrebbero portare, in futuro, a importanti decisioni sulla compatibilità delle leggi con la Costituzione.
Conoscere la differenza tra una legge già modificata e una norma ancora sotto esame è il primo passo per comprendere davvero la Gazzetta Ufficiale.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Prima Serie Speciale – Corte Costituzionale, n. 42 del 21 ottobre 2026. Analisi dei dieci atti pubblicati nel numero.
Approfondimento editoriale TicGazzetta – ticronometro.com/gu/
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