La legge elettorale italiana cambia. La legge 9 ottobre 2026, n. 180, pubblicata inizialmente nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre e ripubblicata con le relative note nella Serie Generale n. 247 del 23 ottobre 2026, introduce modifiche alle modalità di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Tra gli aspetti più significativi figurano il sistema proporzionale con un eventuale premio di governabilità, la possibilità di esprimere preferenze per i candidati e nuove disposizioni per consentire agli elettori temporaneamente domiciliati lontano dal comune di residenza di esercitare il diritto di voto.
Si tratta di cambiamenti che riguardano direttamente il funzionamento della democrazia rappresentativa e, in particolare, il rapporto tra elettori, candidati e Parlamento.
La legge interviene sulle norme che disciplinano l'elezione dei parlamentari.
Per la Camera dei deputati viene previsto un sistema di ripartizione proporzionale dei seggi tra liste e coalizioni, con la possibilità di attribuire un premio di governabilità alla lista o coalizione che ottiene il maggior numero di voti validi, alle condizioni stabilite dalla legge.
Il sistema proporzionale è un meccanismo elettorale nel quale i seggi vengono distribuiti tenendo conto dei voti ottenuti dalle forze politiche, secondo specifiche regole di calcolo.
Il premio di governabilità è invece un meccanismo che può attribuire ulteriori seggi alla forza politica o coalizione che soddisfa le condizioni previste dalla normativa.
Non significa che il premio venga assegnato automaticamente in qualsiasi situazione: occorre applicare le condizioni e i calcoli previsti dalle disposizioni elettorali.
Una delle novità più rilevanti per gli elettori riguarda la possibilità di indicare preferenze per i candidati.
La modifica all'articolo 1 del testo unico per l'elezione della Camera prevede che l'elettore possa esprimere fino a tre preferenze, con esclusione del capolista.
La preferenza elettorale è la possibilità di indicare sulla scheda uno o più candidati che si desidera sostenere all'interno della lista scelta.
Per comprendere il cambiamento, immaginiamo una lista composta da diversi candidati. L'elettore non si limita a scegliere il simbolo politico, ma può anche indicare, secondo le regole applicabili, i candidati che preferisce.
Questo rafforza la possibilità di esprimere una scelta personale sui rappresentanti da eleggere.
L'articolo 8 della legge introduce una disciplina per gli elettori fuori sede, applicabile alle elezioni politiche, alle elezioni europee e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
La norma istituisce presso gli uffici elettorali comunali un elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio.
Per studenti e lavoratori, il testo prevede la possibilità di chiedere l'iscrizione quando il domicilio temporaneo si trova in una regione diversa da quella del comune di iscrizione elettorale e la permanenza prevista è di almeno nove mesi.
Regione diversa
Il domicilio temporaneo deve essere in un'altra regione rispetto al comune di iscrizione elettorale.Almeno 9 mesi
Durata prevista della permanenza per studio o lavoro.Domanda
Da presentare al comune di temporaneo domicilio con la documentazione richiesta.Attestazione
Il comune comunica la sezione elettorale presso cui votare.L'articolo 8 stabilisce che gli elettori che soddisfano i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno possono chiedere l'iscrizione nell'elenco per le consultazioni dell'anno successivo.
Per chi acquisisce la condizione di elettore fuori sede dopo il 31 dicembre, è prevista una possibilità di richiesta entro trenta giorni dal soddisfacimento dei requisiti e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente la consultazione.
La domanda deve essere presentata al comune di temporaneo domicilio, personalmente oppure attraverso strumenti telematici, corredata da un documento di riconoscimento valido e dalla documentazione che dimostri la condizione di elettore fuori sede.
Occorre inoltre indicare l'indirizzo completo del domicilio temporaneo e, quando possibile, un indirizzo email.
Il comune di domicilio verifica con quello di residenza il possesso del diritto di voto. Entro il decimo giorno precedente la consultazione, deve rilasciare l'attestazione con la sezione elettorale assegnata.
Immaginiamo una studentessa residente a Palermo che si trasferisce a Torino per frequentare l'università per un periodo di almeno nove mesi.
Se rispetta tutti i requisiti previsti, può chiedere l'iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede presso il comune di temporaneo domicilio.
In questo modo, per le consultazioni comprese nella disciplina, può esercitare il voto nel comune in cui vive temporaneamente, senza dover necessariamente tornare nel comune di residenza.
È un cambiamento significativo per chi studia o lavora lontano da casa e deve affrontare spese di viaggio e difficoltà organizzative per partecipare alle elezioni.
La legge interviene anche sulla disciplina della circoscrizione Estero e sulle modalità di elezione dei parlamentari da parte degli italiani residenti fuori dal territorio nazionale.
Tra le disposizioni figurano modifiche alla composizione delle liste, alle articolazioni territoriali e alle modalità di espressione del voto.
Il testo introduce inoltre cambiamenti nelle procedure relative al voto per corrispondenza.
È importante distinguere queste disposizioni da quelle sul voto fuori sede: gli italiani residenti all'estero e gli elettori temporaneamente domiciliati in un altro comune italiano rientrano in discipline differenti.
Una legge elettorale determina come i voti espressi dai cittadini vengono trasformati in seggi parlamentari.
Anche quando non modifica direttamente la vita quotidiana, può incidere sulla rappresentanza politica, sulla composizione delle Camere e sulle possibilità di formazione delle maggioranze parlamentari.
Le preferenze riguardano il rapporto tra elettori e candidati; il premio di governabilità riguarda il meccanismo di assegnazione dei seggi; il voto fuori sede riguarda invece l'accessibilità concreta all'esercizio del diritto di voto.
Sono tre aspetti distinti, ma tutti importanti per la partecipazione democratica.
1. La legge elettorale è stata approvata nel 2026?
Sì. Il fascicolo riporta la legge n. 180 del 9 ottobre 2026, già pubblicata il 9 ottobre e ripubblicata il 23 ottobre con le relative note.
2. Quante preferenze può esprimere un elettore?
La modifica riportata per la Camera prevede fino a tre preferenze, con esclusione del capolista. Le modalità concrete devono rispettare l'intera disciplina elettorale.
3. Il premio di governabilità viene sempre assegnato?
No. La legge prevede un'eventuale attribuzione, subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni sul riparto dei seggi.
4. Uno studente universitario può votare nella città in cui studia?
Può richiedere l'ammissione al voto fuori sede quando rispetta i requisiti previsti, compresi il domicilio in una regione diversa e la durata minima richiesta.
5. È necessario cambiare residenza per votare fuori sede?
No. La disciplina riguarda proprio situazioni di domicilio temporaneo e prevede una specifica procedura di iscrizione.
6. La domanda si presenta al comune di residenza?
La disposizione prevede che venga presentata al comune di temporaneo domicilio, che acquisisce le informazioni necessarie dal comune di residenza.
7. La ripubblicazione del 23 ottobre fa entrare nuovamente in vigore la legge?
No. L'avvertenza della Gazzetta precisa che la ripubblicazione lascia invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo.
Immaginiamo un grande condominio in cui tutti i residenti devono eleggere un consiglio incaricato di prendere decisioni comuni.
Il sistema proporzionale cerca di distribuire i posti nel consiglio tenendo conto del sostegno ottenuto dai diversi gruppi.
Le preferenze permettono ai residenti di indicare anche quali persone desiderano vedere nel consiglio.
Un eventuale premio di governabilità può invece modificare la distribuzione dei posti per favorire, alle condizioni previste, la formazione di una maggioranza.
Infine, il voto fuori sede è paragonabile alla possibilità di partecipare alla votazione anche quando ci si trova temporaneamente lontano dalla propria abitazione, purché si seguano le procedure stabilite.
Questi strumenti intervengono su aspetti differenti della stessa esigenza: consentire ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti e rendere possibile il funzionamento delle istituzioni.
Fonte: Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 247 del 23 ottobre 2026, ripubblicazione della legge n. 180/2026, pp. 38–59 e seguenti note.
La legge considera anche situazioni diverse da studio e lavoro.
L'articolo 8 disciplina il voto fuori sede per determinate persone che si trovano temporaneamente in un'altra regione per ragioni sanitarie, nonché per caregiver familiari e familiari che assistono minori sottoposti a cure.
Per alcune di queste categorie sono previsti requisiti e termini differenti, compresa la possibilità di presentare la richiesta entro il quarantacinquesimo giorno precedente la consultazione.
Il caregiver familiare è una persona che presta assistenza e cura a un familiare nelle condizioni previste dalla legge.
Un esempio concreto è quello di un genitore che accompagna il figlio minorenne per un trattamento medico prolungato in una regione diversa da quella di iscrizione elettorale.
Anche in queste situazioni, il diritto al voto fuori sede dipende dalla verifica delle condizioni previste.
La legge stabilisce che l'elettore ammesso al voto fuori sede vota per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il comune di temporaneo domicilio.
Questo aspetto merita attenzione: non significa semplicemente votare altrove per i candidati del proprio comune di residenza. La scelta riguarda la circoscrizione e il collegio del luogo in cui si vota.
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