Concorsi PA 2026-2027, riserva fino al 20% per i precari: requisiti, tre anni di servizio e come funziona

Serie Generale N. 0 06/10/2026 Approfondimenti Pubblicato il 06/10/2026 21:35
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Una novità importante per chi ha lavorato per anni nella Pubblica Amministrazione con contratti flessibili arriva dalla Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2026.

La legge 5 ottobre 2026, n. 174, che converte con modificazioni il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, introduce una misura destinata a valorizzare l'esperienza professionale maturata dal personale precario.

La disposizione consente alle amministrazioni pubbliche, agli enti e alle aziende speciali degli enti locali di intervenire nei concorsi per personale non dirigenziale banditi entro il 31 dicembre 2027.

Le amministrazioni possono utilizzare due strumenti: riservare fino al 20% dei posti messi a concorso oppure prevedere una forma di valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dai lavoratori che possiedono i requisiti stabiliti dalla norma.

Attenzione, però: non siamo davanti a un'assunzione automatica dei precari.

Ed è proprio questa la differenza fondamentale da comprendere.

Chi può beneficiare della nuova misura

La norma si rivolge al personale che ha maturato esperienza nella Pubblica Amministrazione attraverso contratti di lavoro flessibile.

Sono espressamente compresi anche i lavoratori utilizzati attraverso agenzie di somministrazione di lavoro.

Per beneficiare della misura occorre rispettare contemporaneamente alcuni requisiti.

Il lavoratore deve aver maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio.

I tre anni non devono necessariamente essere consecutivi.

La legge precisa infatti che il servizio può essere stato svolto anche in maniera non continuativa.

Questo è un elemento particolarmente importante per chi ha avuto contratti intervallati da periodi di interruzione.

I tre anni non devono essere necessariamente consecutivi

Immaginiamo una lavoratrice che abbia prestato servizio presso un Comune con contratti flessibili per:

12 mesi nel primo periodo;

8 mesi in un secondo periodo;

16 mesi in un terzo periodo.

Se tutti questi periodi rientrano nella finestra temporale degli ultimi cinque anni e sono rispettate le altre condizioni previste dalla norma, i periodi possono essere considerati complessivamente.

Il requisito da raggiungere è infatti quello di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi.

Questo rende la disposizione potenzialmente rilevante anche per persone che hanno lavorato a lungo nella PA senza avere un unico contratto continuativo.

Non basta però aver lavorato genericamente nella Pubblica Amministrazione

Questo è probabilmente uno degli aspetti più importanti dell'intera disposizione.

La norma non dice semplicemente che basta avere tre anni di esperienza presso una qualsiasi amministrazione pubblica.

Il servizio deve essere stato maturato nel medesimo profilo professionale presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Facciamo un esempio.

Una persona ha lavorato per tre anni come istruttore amministrativo presso il Comune Alfa.

Successivamente il Comune Alfa pubblica un concorso per lo stesso profilo professionale.

In questo caso, se sono rispettati anche gli altri requisiti previsti dalla disposizione, quell'esperienza può rientrare nel meccanismo introdotto dalla nuova norma.

Non si può invece concludere automaticamente che tre anni svolti presso qualsiasi altra amministrazione diano diritto alla medesima agevolazione nel concorso del Comune Alfa.

Occorre sempre verificare ciò che prevede concretamente il bando.

Quali contratti vengono considerati

La disposizione fa riferimento ai contratti di lavoro flessibile disciplinati dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Sono espressamente inclusi anche i contratti di somministrazione di lavoro.

La somministrazione di lavoro è il sistema nel quale il lavoratore è assunto da un'agenzia ma svolge concretamente la propria attività presso un'altra organizzazione, in questo caso una Pubblica Amministrazione.

È il classico caso in cui, dal punto di vista formale, il contratto passa attraverso un'agenzia, mentre il lavoro quotidiano viene svolto negli uffici pubblici.

La nuova disposizione tiene espressamente conto anche di questa situazione.

Cosa significa “fino al 20% dei posti”

La percentuale del 20% deve essere interpretata correttamente.

La norma stabilisce che l'amministrazione può riservare una quota non superiore al 20% dei posti messi a concorso.

“Non superiore” significa che il 20% rappresenta il tetto massimo previsto dalla disposizione.

Non significa che ogni concorso dovrà necessariamente avere il 20% dei posti riservati.

La norma utilizza infatti il verbo “possono”.

Si tratta quindi di una facoltà riconosciuta alle amministrazioni, non di una riserva automatica applicabile indistintamente a tutti i concorsi pubblici.

Un esempio con un concorso da 100 posti

Supponiamo che un'amministrazione bandisca un concorso per 100 posti non dirigenziali.

Se decide di utilizzare lo strumento della riserva previsto dalla nuova disposizione, la quota non potrà essere superiore a 20 posti.

Questo non significa, però, che quei 20 lavoratori vengano assunti automaticamente soltanto perché hanno maturato tre anni di servizio.

Resta una procedura selettiva.

La riserva opera nell'ambito del concorso secondo quanto stabilito dal bando.

E se il concorso prevede 50 posti?

Con 50 posti, il 20% corrisponde a 10.

L'amministrazione potrebbe quindi prevedere, nell'ambito della nuova disposizione, una riserva fino a 10 posti.

Anche in questo caso il dato fondamentale è “fino a”.

La norma stabilisce un limite massimo, non obbliga l'amministrazione a utilizzare necessariamente tutta la percentuale disponibile.

Riserva dei posti e valorizzazione dell'esperienza non sono la stessa cosa

Il testo utilizza una formula molto importante: l'amministrazione può riservare fino al 20% dei posti “ovvero” prevedere la valorizzazione dell'esperienza professionale.

In termini semplici, vengono individuate due modalità.

Con la riserva dei posti, una quota dei posti messi a concorso viene destinata alla categoria di candidati in possesso dei requisiti previsti.

Con la valorizzazione dell'esperienza professionale, invece, l'esperienza maturata viene considerata all'interno della procedura secondo quanto stabilito dal relativo bando.

Non bisogna quindi utilizzare le due espressioni come se fossero sinonimi.

Ma soprattutto: non è una stabilizzazione automatica

Qui si trova il punto che può generare più facilmente confusione.

Una stabilizzazione è un meccanismo attraverso il quale, in presenza di specifici requisiti e delle condizioni stabilite dalla legge, personale precedentemente assunto a termine può arrivare all'assunzione a tempo indeterminato attraverso una disciplina specificamente prevista.

La disposizione dell'articolo 15-sexies di cui stiamo parlando opera invece nell'ambito delle procedure selettive per il reclutamento.

La legge consente alle amministrazioni di utilizzare una riserva oppure una valorizzazione dell'esperienza nei confronti dei lavoratori che rispettano i requisiti.

Non stabilisce che chi ha lavorato tre anni nella PA diventa automaticamente dipendente pubblico a tempo indeterminato.

Un confronto pratico

Immaginiamo due porte.

Sulla prima c'è scritto:

“STABILIZZAZIONE”.

La legge stabilisce specifiche condizioni per trasformare una determinata situazione di lavoro precario in un rapporto stabile attraverso una procedura appositamente disciplinata.

Sulla seconda porta c'è scritto:

“CONCORSO CON RISERVA O VALORIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA”.

Il candidato deve comunque entrare attraverso la procedura selettiva, ma l'esperienza che ha già maturato può ricevere il riconoscimento previsto dal bando.

La novità della Gazzetta del 6 ottobre riguarda questa seconda porta.

Fino a quando può essere utilizzata questa possibilità

La disposizione riguarda le procedure selettive per personale con qualifica non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027.

Anche qui è importante leggere precisamente la norma.

La data riguarda l'indizione delle procedure selettive.

Il riferimento non è genericamente a “tutti i concorsi del 2026 e del 2027”, ma alle procedure che rispettano le condizioni previste dall'articolo 15-sexies e vengono indette entro quella data.

Quali amministrazioni possono utilizzare la misura

La disposizione richiama le amministrazioni pubbliche indicate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Inoltre vengono espressamente indicati gli enti e le aziende speciali previsti dal Testo unico degli enti locali.

La platea può quindi riguardare una parte molto ampia del settore pubblico.

Per il singolo lavoratore, però, la domanda decisiva non deve essere soltanto “lavoro nella PA?”.

Bisogna chiedersi:

ho maturato il servizio richiesto nello stesso profilo professionale e presso l'amministrazione che sta bandendo il concorso?

Un esempio concreto in un Comune

Immaginiamo Mario.

Mario ha lavorato come istruttore amministrativo presso un Comune attraverso diversi contratti flessibili.

Negli ultimi cinque anni ha accumulato complessivamente 38 mesi di servizio.

Non sono stati continuativi: tra un contratto e l'altro ci sono state alcune interruzioni.

Il Comune decide successivamente di bandire, entro il 31 dicembre 2027, un concorso per personale non dirigenziale nello stesso profilo professionale.

Se il bando applica l'articolo 15-sexies, l'esperienza di Mario potrebbe rientrare nel meccanismo previsto dalla norma.

Questo non significa che Mario abbia automaticamente il posto.

Dovrà verificare il bando, possedere i requisiti richiesti e partecipare alla procedura prevista.

Esempio con un lavoratore somministrato

Prendiamo ora il caso di Laura.

Laura formalmente è stata assunta da un'agenzia per il lavoro, ma ha prestato servizio presso la stessa amministrazione pubblica per almeno tre anni negli ultimi cinque, nello stesso profilo professionale oggetto del concorso.

Il fatto che il rapporto sia passato attraverso un'agenzia non la esclude automaticamente.

La norma include espressamente i contratti di somministrazione di lavoro tra quelli considerati.

È una precisazione significativa perché riconosce anche l'esperienza di lavoratori che, pur operando concretamente negli uffici pubblici, non erano stati contrattualizzati direttamente dall'amministrazione.

Cosa bisognerà leggere attentamente nei bandi

Per chi pensa di avere i requisiti, il documento decisivo sarà il bando di concorso.

Sarà necessario verificare innanzitutto se l'amministrazione ha scelto di utilizzare la possibilità prevista dalla nuova norma.

Bisognerà poi capire quale dei due strumenti viene applicato: riserva dei posti oppure valorizzazione dell'esperienza professionale.

Infine andranno verificati il profilo professionale richiesto, i periodi di servizio utili e le modalità attraverso cui dimostrare l'esperienza maturata.

Non basta quindi presentare domanda a qualsiasi concorso pubblico confidando nei tre anni di esperienza.

Attenzione a un altro “20%” presente nella disciplina dei concorsi

Nel testo coordinato pubblicato in Gazzetta compare anche un'altra disposizione che utilizza la percentuale del 20%.

La normativa generale sulle graduatorie stabilisce, con specifiche eccezioni, che nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati dopo l'ultimo vincitore in numero non superiore al 20% dei posti messi a concorso.

È una regola diversa.

Non deve essere confusa con il 20% di riserva previsto dall'articolo 15-sexies per la valorizzazione del personale con esperienza di lavoro flessibile.

La percentuale è uguale, ma il meccanismo giuridico e la finalità sono differenti.

Cosa cambia concretamente per chi ha lavorato da precario

Per un lavoratore con diversi anni di esperienza nella stessa amministrazione, la novità può diventare rilevante nei prossimi concorsi.

L'esperienza maturata non viene necessariamente trattata come se non esistesse.

L'amministrazione può riconoscerla attraverso la riserva prevista dalla norma oppure attraverso la valorizzazione dell'esperienza professionale.

Ma resta fondamentale evitare un equivoco: tre anni di servizio non equivalgono automaticamente a un posto fisso.

La possibilità concreta dipenderà dall'indizione di una procedura selettiva, dalla scelta dell'amministrazione di applicare la disposizione, dal possesso dei requisiti e dalle condizioni stabilite nel bando.

FAQ – Domande frequenti

Chi ha lavorato tre anni nella Pubblica Amministrazione viene assunto automaticamente?

No. La disposizione non introduce un'assunzione automatica. Consente alle amministrazioni, nelle procedure interessate, di prevedere una riserva fino al 20% dei posti oppure di valorizzare l'esperienza professionale dei soggetti in possesso dei requisiti.

I tre anni di servizio devono essere consecutivi?

No. La legge precisa che possono essere anche non continuativi, purché siano maturati negli ultimi cinque anni e siano rispettate le altre condizioni previste.

Posso sommare tre anni lavorati in amministrazioni pubbliche diverse?

Per la specifica misura dell'articolo 15-sexies, il testo richiede che il servizio sia stato svolto nel medesimo profilo professionale presso l'amministrazione che bandisce il concorso. Non basta quindi, in base a questa disposizione, sommare genericamente esperienze maturate presso PA diverse.

Vale anche per chi lavorava tramite un'agenzia interinale?

La disposizione include espressamente i contratti di somministrazione di lavoro, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti.

Il 20% è obbligatorio per tutte le amministrazioni?

No. Il testo stabilisce che le amministrazioni “possono” prevedere la riserva e che questa non può superare il 20% dei posti. Si tratta quindi di una possibilità e di un limite massimo, non di una quota automaticamente applicata a ogni concorso.

La norma riguarda anche i dirigenti?

No. La disposizione fa espressamente riferimento alle procedure selettive per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale.

Fino a quando vale questa possibilità?

La disposizione riguarda le procedure selettive interessate indette entro il 31 dicembre 2027.

Riserva dei posti e stabilizzazione sono la stessa cosa?

No. La riserva opera all'interno di una procedura selettiva destinando una quota dei posti alla categoria individuata dalla norma. La stabilizzazione è invece un diverso meccanismo di assunzione disciplinato da specifiche disposizioni e requisiti.

Paragone semplice per capire la norma

Pensiamo a un'azienda che deve assumere nuovi dipendenti.

Tra i candidati ci sono persone che hanno già lavorato per anni nella stessa azienda con contratti temporanei e conoscono uffici, procedure e attività.

L'azienda decide comunque di fare una selezione, ma può riconoscere in modo particolare l'esperienza di chi ha già lavorato al suo interno.

Il principio della nuova disposizione è simile.

Il lavoratore precario non riceve automaticamente il posto, ma l'esperienza maturata nella stessa amministrazione e nello stesso profilo può essere valorizzata nella nuova selezione, se l'amministrazione utilizza il meccanismo previsto dalla legge.

In una frase: non è una scorciatoia per evitare il concorso, ma uno strumento per non ignorare l'esperienza professionale già maturata nella stessa PA.

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