Acquisti PA, Fondo da 20 milioni nel 2026: come funziona e come vengono distribuite le risorse

Serie Generale N. 0 03/10/2026 Approfondimenti Pubblicato il 03/10/2026 22:03
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La Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3 ottobre 2026 pubblica il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 settembre 2026 che stabilisce i criteri con cui vengono distribuite, per il 2026, le risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi.

Dietro un titolo molto tecnico c’è un meccanismo che riguarda il modo in cui una parte della Pubblica amministrazione organizza gli acquisti: anziché lasciare che numerosi enti comprino separatamente gli stessi beni e servizi, determinate procedure vengono concentrate attraverso i cosiddetti soggetti aggregatori.

Il Fondo ha una dotazione prevista dalla normativa di 20 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2016. Non sono 20 milioni destinati direttamente a famiglie o imprese e non si tratta di un nuovo bonus: le risorse finanziano le attività svolte dai soggetti aggregatori.

Cosa sono i soggetti aggregatori

Il termine soggetto aggregatore indica una struttura che svolge attività di centralizzazione della domanda e aggregazione degli acquisti di beni e servizi.

La normativa richiamata dal decreto prevede un elenco nel quale rientrano Consip S.p.A., una centrale di committenza per ciascuna Regione qualora costituita e altri soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti.

Per comprendere il sistema possiamo utilizzare l’esempio di più condomìni.

Supponiamo che dieci condomìni debbano acquistare lo stesso servizio. Ognuno potrebbe organizzarsi separatamente, predisporre una propria procedura e negoziare individualmente.

Oppure potrebbero concentrare la domanda e gestire l’acquisto in maniera coordinata.

Nella Pubblica amministrazione il principio dell’aggregazione degli acquisti segue una logica simile, anche se naturalmente attraverso regole e procedure molto più articolate.

Perché esiste un Fondo specifico

Il Fondo nasce nell’ambito degli interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

La norma richiamata dal decreto lo ha istituito con 10 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro annui dal 2016, destinandolo al finanziamento delle attività dei soggetti aggregatori.

Il decreto del 7 settembre non istituisce quindi oggi un nuovo Fondo da 20 milioni.

Questo è un dettaglio importante.

Il Fondo esiste già: il provvedimento pubblicato il 3 ottobre stabilisce come ripartirne le risorse per il 2026.

Cosa cambia nel 2026

Per il 2026 vengono fissati sia i requisiti per accedere al Fondo, sia il metodo con cui viene calcolata la quota spettante ai diversi soggetti aggregatori.

Il MEF spiega anche la logica utilizzata: nell’assegnazione si vuole tenere conto delle prestazioni effettivamente realizzate negli anni precedenti, dei diversi modelli di aggregazione, del differente perimetro d’azione dei soggetti e del coordinamento tra loro.

Non siamo quindi davanti a una divisione semplicissima del tipo:

20 milioni ÷ numero dei soggetti = stessa cifra per tutti.

Il sistema collega la distribuzione delle risorse alle attività e alle prestazioni considerate dal decreto.

Chi può accedere alle risorse

Per accedere al Fondo nel 2026 bisogna innanzitutto essere un soggetto aggregatore iscritto nell’elenco previsto dalla normativa e svolgere attività di centralizzazione della domanda e aggregazione degli acquisti.

Il decreto pone poi ulteriori condizioni.

Tra queste c’è il contributo operativo alle attività necessarie alla razionalizzazione della spesa, compreso l’aggiornamento della pianificazione delle iniziative e la partecipazione alle attività istituzionali previste.

Il soggetto deve inoltre aver rispettato le indicazioni del Comitato guida, oppure, in caso di mancato allineamento, aver trasmesso preventivamente una comunicazione motivata.

A ciò si aggiunge il rispetto di almeno uno degli specifici requisiti operativi individuati dal decreto.

Gli otto criteri che contano per la distribuzione

La parte più interessante del provvedimento è proprio il sistema utilizzato per distribuire il Fondo.

Sono previste otto aree:

  1. copertura delle categorie merceologiche;
  2. valore delle iniziative;
  3. realizzazione delle iniziative;
  4. supporto ad altri soggetti aggregatori;
  5. richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori;
  6. presidio merceologico mediante contratti stipulati;
  7. ricorso a strumenti di negoziazione di altri soggetti aggregatori;
  8. portale dei soggetti aggregatori e interoperabilità delle banche dati.

Il concetto può sembrare complesso, ma la filosofia è comprensibile: il Fondo considera non soltanto quanto si compra, ma anche l’ampiezza dell’attività svolta, la capacità di realizzare iniziative e la collaborazione tra i diversi soggetti del sistema.

Come vengono divisi i 20 milioni

L’Allegato A è particolarmente interessante perché assegna a ciascuno degli otto criteri una percentuale della dotazione.

Per il 2026 la distribuzione prevista è:

Criterio Quota del Fondo
Copertura delle categorie merceologiche 40%
Valore delle iniziative 15%
Realizzazione delle iniziative 15%
Supporto ad altri soggetti aggregatori 15%
Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori 4%
Presidio merceologico mediante contratti stipulati 3%
Ricorso a strumenti di negoziazione di altri soggetti aggregatori 3%
Portale e interoperabilità delle banche dati 5%

Le percentuali sono riportate nella Tabella 1 dell’Allegato A.

Applicate alla dotazione annua di 20 milioni, servono a comprendere il peso attribuito ai diversi requisiti nel meccanismo di ripartizione. Questo non significa però che tali importi vengano automaticamente assegnati integralmente a un singolo soggetto: il decreto contiene formule, coefficienti, risultati di prestazione, limiti e meccanismi di redistribuzione per determinare le quote effettivamente spettanti.

Il criterio più pesante: coprire le categorie merceologiche

Il 40% è collegato alla copertura delle categorie merceologiche ed è quindi il criterio con il peso maggiore.

Per categoria merceologica possiamo intendere, in maniera semplificata, un determinato gruppo di beni o servizi oggetto degli acquisti.

Il decreto verifica se il soggetto aggregatore abbia bandito, nell’anno di riferimento, iniziative sopra le soglie indicate dal Codice dei contratti pubblici a copertura delle categorie appartenenti al proprio perimetro d’azione.

In parole semplici: viene valorizzata la capacità di coprire concretamente le aree di acquisto affidate al soggetto.

Il valore delle gare conta per il 15%

Un altro 15% del Fondo viene collegato al valore delle iniziative.

Qui il decreto prende in considerazione il valore delle iniziative bandite nell’anno di riferimento e utilizza specifici meccanismi di ponderazione.

Non basta quindi semplicemente contare quante procedure sono state avviate: viene considerata anche la loro dimensione economica.

Un altro 15% guarda al numero delle iniziative realizzate

La realizzazione delle iniziative pesa per un ulteriore 15%.

In questo caso il sistema considera il numero delle iniziative bandite e lo mette in relazione con gli obiettivi indicati negli allegati al decreto.

È un meccanismo che collega quindi una parte del finanziamento all’attività effettivamente svolta.

Collaborare con altri soggetti vale il 15%

Particolarmente significativo è il peso attribuito al supporto ad altri soggetti aggregatori: 15%.

Il decreto disciplina i casi in cui un soggetto aggregatore aiuta un altro, per esempio integrando un’iniziativa con lotti dedicati o con altri strumenti previsti.

Il supporto deve essere formalizzato secondo le modalità indicate dal provvedimento.

Il messaggio di fondo è interessante: il sistema non premia soltanto chi opera autonomamente, ma assegna un peso specifico anche alla cooperazione tra soggetti aggregatori.

Anche chiedere supporto può essere valorizzato

Il 4% riguarda invece la richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori.

Potrebbe sembrare curioso premiare chi chiede aiuto.

La logica diventa più chiara se immaginiamo due centrali di acquisto: invece di duplicare procedure o strumenti già disponibili, una può utilizzare il supporto dell’altra.

Il decreto prevede una richiesta formale corredata dei fabbisogni da soddisfare e delle informazioni tecniche necessarie.

Contratti già stipulati: peso del 3%

Un ulteriore 3% riguarda il presidio merceologico mediante contratti stipulati.

In questo caso si guarda alla copertura delle categorie attraverso contratti stipulati dalle stazioni appaltanti operanti nell’ambito territoriale di competenza, in adesione alle iniziative del soggetto aggregatore, secondo le condizioni indicate dal decreto.

Tradotto: non conta soltanto bandire una procedura; viene valorizzata anche la capacità delle iniziative di tradursi concretamente in strumenti utilizzati dalle amministrazioni.

Usare gli strumenti degli altri vale un altro 3%

Il 3% è attribuito al ricorso a strumenti di negoziazione messi a disposizione da altri soggetti aggregatori.

Il decreto cita, tra gli strumenti, SDA e AQ a condizioni non tutte fissate.

SDA significa Sistema dinamico di acquisizione: è uno strumento elettronico utilizzato per determinate procedure di acquisto.

AQ significa Accordo quadro: è uno strumento attraverso il quale vengono stabilite le condizioni per successivi affidamenti secondo le regole previste.

Anche qui emerge l’idea di evitare che ogni soggetto debba necessariamente costruire da zero uno strumento quando può ricorrere a quello già predisposto da un altro soggetto aggregatore.

Digitalizzazione e banche dati: il 5%

Infine, il 5% riguarda il portale dei soggetti aggregatori e l’interoperabilità delle banche dati.

Interoperabilità significa, in termini semplici, capacità di sistemi informatici diversi di comunicare e scambiarsi dati in maniera organizzata.

Il decreto considera le attività relative alla gestione e al monitoraggio dei flussi informativi e dei dati dei soggetti aggregatori, nonché il sistema di interoperabilità delle banche dati.

Non tutte le procedure vengono conteggiate

Il decreto contiene anche esclusioni importanti.

Ai fini del Fondo non vengono considerate, tra l’altro, alcune iniziative sotto la soglia prevista dall’articolo 14 del Codice dei contratti pubblici e determinate procedure individuate dal decreto.

Sono inoltre escluse, in linea generale, le gare effettuate su delega di enti terzi, salvo che il soggetto aggregatore dimostri che l’iniziativa abbia comunque perseguito la finalità di aggregazione e razionalizzazione della spesa.

Questo serve a capire che non basta presentare un elenco generico di gare: il decreto stabilisce quali attività possono effettivamente essere considerate nel calcolo.

C’è anche una scadenza: 1° febbraio 2027

Il provvedimento stabilisce una data precisa per i soggetti aggregatori.

Per accedere al Fondo relativo al 2026 devono inviare entro il 1° febbraio 2027 un’istanza firmata digitalmente al Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando i modelli che saranno pubblicati nell’apposita sezione “Soggetti aggregatori” del portale indicato dal decreto.

Successivamente il Dipartimento competente del MEF verifica requisiti e dati.

Terminata l’istruttoria viene adottata la determinazione finale di ripartizione del Fondo, indicando i soggetti ammessi e la quota assegnata; segue quindi il trasferimento delle somme spettanti.

Cosa cambia per Comuni e altre amministrazioni

Per un Comune il decreto non equivale all’arrivo automatico di una quota dei 20 milioni.

Le risorse sono destinate alle attività dei soggetti aggregatori ammessi al meccanismo.

L’effetto per le amministrazioni che utilizzano gli strumenti di acquisto centralizzato è quindi soprattutto sistemico: il Fondo serve a sostenere l’infrastruttura organizzativa attraverso cui vengono aggregate determinate procedure di acquisto.

Cosa cambia per le imprese

Anche per un’impresa privata non si tratta di un incentivo da richiedere.

Una PMI non può leggere “Fondo da 20 milioni” e presentare una domanda per ottenere direttamente una parte delle risorse.

L'interesse per le imprese è invece collegato al funzionamento delle procedure pubbliche aggregate alle quali possono eventualmente partecipare secondo le relative regole.

Il decreto richiama inoltre il ruolo delle linee guida del Comitato guida anche con riferimento allo sviluppo di migliori pratiche e alle modalità per non discriminare o escludere micro e piccole imprese nelle procedure interessate.

Qual è l’impatto sui cittadini

Per il cittadino l'effetto è ancora più indiretto.

Non c'è una domanda da presentare, un contributo personale da richiedere o una nuova tassa prevista da questo decreto.

L'obiettivo normativo è sostenere il sistema di aggregazione degli acquisti e gli interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

In termini quotidiani, riguarda quindi il “dietro le quinte” del modo in cui una parte della PA organizza l'approvvigionamento di beni e servizi.

FAQ – Domande frequenti

Il Governo ha istituito adesso un nuovo Fondo da 20 milioni?
No. La normativa richiamata dal decreto prevedeva 10 milioni per il 2015 e 20 milioni annui a decorrere dal 2016. Il decreto del 7 settembre 2026 stabilisce i criteri di accesso e ripartizione per il 2026.

I 20 milioni sono destinati direttamente ai Comuni?
No. Il Fondo finanzia le attività dei soggetti aggregatori secondo i requisiti e i criteri previsti dal decreto.

Un'impresa può chiedere direttamente questi finanziamenti?
No. Non si tratta di un incentivo alle imprese. Le risorse vengono distribuite ai soggetti aggregatori ammessi al Fondo.

Qual è il criterio con il peso maggiore?
La copertura delle categorie merceologiche, alla quale viene destinato il 40% della ponderazione del Fondo.

Come viene distribuito il resto?
Valore delle iniziative 15%, realizzazione delle iniziative 15%, supporto ad altri aggregatori 15%, richiesta di supporto 4%, presidio mediante contratti stipulati 3%, utilizzo degli strumenti di altri aggregatori 3% e portale/interoperabilità 5%.

Quando devono presentare domanda i soggetti aggregatori?
L'istanza per il Fondo 2026 deve essere inviata entro il 1° febbraio 2027, firmata digitalmente e secondo i modelli previsti.

Chi decide alla fine quanto riceve ciascun soggetto?
Dopo l'istruttoria, il Dipartimento competente del MEF adotta la determinazione finale di ripartizione indicando i soggetti ammessi e le rispettive quote.

Paragone semplice per capire la norma

Immaginiamo venti piccoli uffici che devono comprare lo stesso tipo di materiale.

Se ognuno organizza autonomamente l'acquisto, avremo venti procedure, venti organizzazioni diverse e una domanda molto frammentata.

Immaginiamo invece una struttura che raccoglie i fabbisogni e organizza procedure aggregate.

Il soggetto aggregatore svolge, semplificando molto, questa seconda funzione.

Il Fondo da 20 milioni non serve quindi a comprare direttamente “20 milioni di prodotti” per la PA: serve a finanziare le attività dei soggetti che fanno funzionare il sistema di aggregazione degli acquisti.

E nel 2026 il MEF stabilisce che le risorse non siano semplicemente divise in parti uguali: la distribuzione dipende da criteri come copertura delle categorie, valore e numero delle iniziative, collaborazione tra aggregatori, contratti effettivamente utilizzati e interoperabilità digitale.

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