Imballaggi compostabili 2030: nuove regole, eccezioni e sanzioni per negozi, supermercati, hotel e ristoranti

Serie Generale N. 0 06/10/2026 Approfondimenti Pubblicato il 06/10/2026 21:30
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La Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2026 porta una novità importante per il mondo degli imballaggi, del commercio e della ristorazione.

Con la legge 5 ottobre 2026, n. 173 è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, dedicato all'obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.

La parola fondamentale è proprio “determinate”.

Non significa infatti che dal 2030 qualsiasi confezione utilizzata da un supermercato, un negozio, un hotel o un ristorante dovrà automaticamente diventare compostabile.

La normativa individua specifiche categorie, stabilisce condizioni ed eccezioni e introduce un sistema sanzionatorio che diventerà particolarmente importante dal 1° gennaio 2030.

Vediamo cosa significa concretamente per imprese e consumatori.

Prima di tutto: cosa significa “compostabile”

Un imballaggio compostabile è un imballaggio realizzato con materiali capaci di degradarsi attraverso un processo di compostaggio rispettando determinati requisiti tecnici.

Non basta quindi che sulla confezione compaia genericamente la parola “ecologico”.

La normativa richiede che la conformità sia certificata secondo precisi standard.

Il riferimento indicato è la norma UNI EN 13432, oppure standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Questo è un passaggio importante per le imprese.

In pratica, un supermercato o un ristorante non può semplicemente decidere autonomamente che un imballaggio è compostabile perché sembra biodegradabile: deve poter fare affidamento sulla documentazione che ne attesta la conformità.

Quali imballaggi sono coinvolti

La disciplina riguarda specifiche categorie di imballaggi.

Tra quelle più interessanti per cittadini e attività commerciali rientrano determinati imballaggi utilizzati per prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati.

La soglia prevista riguarda confezioni di peso inferiore a 1,5 chilogrammi.

Questo significa che il tema interessa direttamente la grande distribuzione, i supermercati e gli operatori che vendono frutta e verdura già confezionata.

Ma la norma non riguarda soltanto il reparto ortofrutta.

Hotel, ristoranti e catering: cosa cambia

La disciplina interessa anche il settore alberghiero, della ristorazione e del catering.

Sono coinvolte determinate tipologie di imballaggi monouso destinati ad alimenti e bevande consumati all'interno di questi settori.

Un'altra categoria riguarda determinati imballaggi monoporzione.

Pensiamo, per fare un esempio concreto, alle confezioni individuali utilizzate per alcuni condimenti.

Il principio della normativa è ridurre l'utilizzo di alcune confezioni non compatibili con i processi di compostaggio nei casi individuati dalla legge.

Anche il settore alberghiero deve fare attenzione ai prodotti per l'igiene

La disciplina non si ferma al cibo.

Tra le categorie considerate ci sono anche determinati imballaggi flessibili monouso utilizzati nel settore alberghiero per prodotti cosmetici e per l'igiene.

Pensiamo alla situazione tipica di una camera d'albergo.

Un ospite trova prodotti destinati all'igiene personale in confezioni individuali. Alla partenza dell'ospite, ciò che resta può essere eliminato prima dell'arrivo del cliente successivo.

La normativa interviene anche su situazioni di questo tipo, prevedendo specifiche condizioni legate alla biodegradabilità e alla compostabilità del prodotto contenuto.

Non significa però che qualsiasi prodotto presente in una camera d'albergo rientri automaticamente nell'obbligo: occorre verificare la specifica categoria prevista dalla norma.

Frutta e verdura: attenzione alle numerose eccezioni

Uno degli aspetti più importanti della legge di conversione riguarda proprio l'ortofrutta.

Durante l'iter parlamentare è stato inserito un elenco molto ampio di prodotti freschi preconfezionati per i quali, nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea previsti dal regolamento UE 2025/40, l'obbligo non si applica.

Quale frutta è compresa nelle eccezioni

La legge indica diverse categorie.

Tra le drupacee troviamo:

ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine.

Per drupacea si intende, semplificando, un frutto caratterizzato generalmente dalla presenza di un nocciolo centrale.

Tra bacche e piccoli frutti vengono indicati:

uva da tavola, mini-kiwi, fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli.

Sono poi indicati kiwi, frutti della passione, determinati fichi, fichi d'India, pitaya e avocado.

Tra le pomacee vengono considerate pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo.

Sono indicati inoltre i cachi.

Quali ortaggi sono compresi

L'elenco è altrettanto ampio.

Tra gli ortaggi a foglia e prodotti assimilati troviamo lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli, giovani getti e colture baby leaf.

Tra le brassicacee sono indicati broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia.

Tra gli ortaggi da frutto troviamo invece:

pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine.

Sono indicati anche fagiolini con baccello, patate, ravanelli, carote, asparagi, rabarbaro e porri.

L'elenco comprende inoltre ortaggi di piccola pezzatura e particolarmente fragili, compresi pomodorini e mini-cetrioli.

Completano il quadro erbe aromatiche fresche, funghi coltivati e frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo.

Cosa significa concretamente per un supermercato

Immaginiamo il reparto ortofrutta di un supermercato.

Potrebbe sembrare, leggendo soltanto il titolo della legge, che tutte le vaschette contenenti meno di 1,5 chilogrammi di frutta e verdura debbano essere sostituite con confezioni compostabili.

Non è così semplice.

Il responsabile dovrà verificare innanzitutto quale prodotto è contenuto nella confezione e se rientra nelle categorie interessate o nelle eccezioni previste.

Una confezione di fragole, per esempio, deve essere valutata tenendo conto dell'esplicita previsione normativa che include le fragole nell'elenco delle eccezioni previsto durante la fase transitoria considerata dalla legge.

Per un'impresa, quindi, diventa essenziale non limitarsi alla regola generale, ma controllare anche le deroghe.

Cosa deve controllare un negoziante

Un'altra questione importante riguarda la responsabilità dell'operatore economico.

La legge di conversione introduce una tutela specifica.

La sanzione amministrativa prevista non si applica all'operatore economico che dimostri di aver acquistato gli imballaggi sulla base di idonea documentazione fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, nella quale venga attestata la conformità ai requisiti previsti.

C'è però un limite.

La tutela non opera se il commerciante era a conoscenza della non conformità oppure se la non conformità era evidente.

Tradotto in termini pratici: conservare correttamente la documentazione del fornitore può diventare molto importante.

Un esempio pratico

Immaginiamo un piccolo negozio che acquista migliaia di confezioni da un distributore.

Il distributore consegna anche la documentazione che certifica la conformità degli imballaggi.

Successivamente emerge un problema.

Se il negoziante può dimostrare di essersi affidato alla documentazione prevista dalla legge, entra in gioco la tutela introdotta durante la conversione.

La situazione sarebbe diversa se il negoziante sapesse già che quelle confezioni non rispettano i requisiti oppure se l'irregolarità fosse evidente.

È un principio importante perché distingue la posizione di chi produce o fornisce l'imballaggio da quella dell'operatore che lo acquista facendo affidamento sulla documentazione ricevuta.

Quanto sono alte le sanzioni

La disciplina prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro per la violazione degli obblighi considerati.

Una sanzione amministrativa pecuniaria è, in parole semplici, una somma di denaro che può essere richiesta a seguito della violazione di un obbligo amministrativo.

Non bisogna confonderla automaticamente con una sanzione penale.

La legge contempla inoltre situazioni nelle quali l'importo può diventare significativamente più elevato.

Quando il valore degli imballaggi non conformi supera il 10% del fatturato del trasgressore, la sanzione può essere aumentata fino a quattro volte il massimo.

Considerando un massimo ordinario di 25.000 euro, l'aumento può quindi portare teoricamente la sanzione fino a 100.000 euro, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla norma.

Dal 2030: perché questa data è importante

È necessario distinguere l'entrata in vigore della legge di conversione dall'applicazione della specifica disciplina sanzionatoria.

La legge n. 173 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ma il nuovo comma 4-quinquies dell'articolo 261 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che le relative disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2030.

È quindi scorretto riassumere la novità dicendo semplicemente che “la legge entra in vigore nel 2030”.

La legge entra in vigore prima.

Il 2030 rappresenta invece una data fondamentale per l'applicazione dello specifico sistema sanzionatorio introdotto dalla disciplina.

Perché entra in gioco anche l'Unione Europea

Il provvedimento italiano deve essere letto insieme al regolamento (UE) 2025/40.

Un regolamento europeo è un atto dell'Unione europea direttamente applicabile negli Stati membri secondo quanto previsto dal diritto dell'UE.

La stessa legge italiana richiama espressamente condizioni e disposizioni contenute nel regolamento europeo.

Inoltre, alcune delle eccezioni relative ai prodotti ortofrutticoli sono previste “nelle more” dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea.

L'espressione nelle more significa sostanzialmente “nel periodo di attesa”.

Di conseguenza, questa parte della disciplina deve essere osservata anche alla luce della successiva evoluzione del quadro europeo.

Cosa dovrebbero controllare le imprese

Per supermercati, negozi, hotel, ristoranti e operatori interessati il punto centrale è costruire una corretta tracciabilità documentale.

In concreto diventa importante verificare:

la tipologia esatta dell'imballaggio;

il prodotto contenuto;

l'eventuale presenza del prodotto nell'elenco delle eccezioni;

la certificazione di conformità;

la documentazione ricevuta dal fabbricante, importatore o distributore;

le successive indicazioni derivanti dal quadro europeo.

Non basta quindi guardare soltanto il materiale della confezione.

Occorre capire anche a cosa serve, cosa contiene e in quale settore viene utilizzata.

Impatto sui cittadini

Per il consumatore il cambiamento sarà soprattutto visibile attraverso l'evoluzione delle confezioni utilizzate nella distribuzione, nella ristorazione e nel settore ricettivo.

L'obiettivo della disciplina riguarda la compatibilità di determinate tipologie di imballaggio con i processi di compostaggio.

Ma il consumatore non deve interpretare la legge come un obbligo immediato di eliminazione di qualsiasi confezione in plastica.

Il sistema è più articolato e contiene categorie specifiche, eccezioni e scadenze differenti.

FAQ – Domande frequenti

Dal 1° gennaio 2030 tutti gli imballaggi di plastica saranno vietati?

No. La norma riguarda determinate tipologie di imballaggi e non introduce un divieto generalizzato di tutti gli imballaggi di plastica.

Tutte le confezioni di frutta e verdura sotto 1,5 kg dovranno essere compostabili?

No. La disciplina contiene condizioni ed eccezioni. La legge di conversione individua espressamente numerosi prodotti ortofrutticoli per i quali l'obbligo non si applica nel quadro transitorio descritto dalla norma.

Le fragole rientrano nelle eccezioni?

Sì. Le fragole sono espressamente indicate tra bacche e piccoli frutti nell'elenco introdotto dalla legge di conversione.

Sono coinvolti anche hotel e ristoranti?

Sì. La normativa interessa determinate tipologie di imballaggi utilizzate nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering. Sono previste anche disposizioni relative a specifici imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene nel settore ricettivo.

Come si dimostra che un imballaggio è conforme?

La disciplina fa riferimento alla certificazione effettuata da organismi accreditati secondo la norma UNI EN 13432 o standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Un negoziante rischia una multa anche se il fornitore gli ha assicurato che l'imballaggio era conforme?

La legge prevede una tutela quando l'operatore dimostra di aver acquistato gli imballaggi sulla base di idonea documentazione del fabbricante, importatore o distributore attestante la conformità. La tutela non opera se conosceva la non conformità o se questa era evidente.

A quanto ammonta la sanzione?

La sanzione amministrativa prevista va da 2.500 a 25.000 euro. Nei casi stabiliti dalla norma, quando il valore degli imballaggi non conformi supera il 10% del fatturato del trasgressore, può essere aumentata fino a quattro volte il massimo.

Le sanzioni partono subito?

La specifica disciplina del nuovo comma 4-quinquies dell'articolo 261 si applica dal 1° gennaio 2030.

Paragone semplice per capire la norma

Immaginiamo un ristorante che acquista centinaia di confezioni monoporzione.

La nuova disciplina funziona un po' come una regola sulla sicurezza degli ingredienti.

Il ristoratore non deve necessariamente produrre personalmente la prova tecnica del materiale utilizzato, ma deve poter verificare e conservare la documentazione del proprio fornitore quando richiesta dalla normativa.

È come acquistare un'apparecchiatura professionale: non basta che il venditore dica “è a norma”. È importante che esista la documentazione che dimostra la conformità.

Allo stesso tempo, non tutte le confezioni sono trattate nello stesso modo.

Prima di dire “dal 2030 questa confezione è vietata” bisogna quindi fare tre domande: che tipo di imballaggio è, cosa contiene e rientra in una delle eccezioni previste?

È proprio da queste tre domande che parte la corretta applicazione della nuova disciplina.

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