L'Italia compie un nuovo passo normativo verso la possibilità di utilizzare nuovamente l'energia nucleare.
Con la legge 29 settembre 2026, n. 169, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre, il Parlamento ha delegato il Governo a costruire una nuova disciplina nazionale sull'energia nucleare sostenibile.
La legge riguarda produzione di energia, nuovi impianti, combustibile nucleare, rifiuti radioattivi, smantellamento delle installazioni esistenti, sicurezza, ricerca sulla fusione, formazione professionale e possibili forme di sostegno al settore.
Ma è fondamentale chiarire subito cosa NON significa questa legge.
Non significa che dal giorno successivo alla pubblicazione possano iniziare automaticamente i lavori per costruire nuove centrali nucleari.
Quella approvata dal Parlamento è una legge delega.
Il Parlamento ha cioè stabilito obiettivi, materie, principi e criteri che il Governo dovrà trasformare in una disciplina più dettagliata attraverso uno o più decreti legislativi.
È quindi l'inizio di un percorso normativo, non l'autorizzazione immediata alla costruzione di una centrale.
La legge concede al Governo dodici mesi dalla data di entrata in vigore per adottare uno o più decreti legislativi.
I decreti saranno proposti dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con numerosi altri ministeri per gli aspetti di rispettiva competenza.
Il procedimento prevede anche l'acquisizione dell'intesa in Conferenza unificata e il parere del Consiglio di Stato.
Gli schemi saranno inoltre trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
La legge prevede dunque una fase successiva di costruzione delle regole prima che il nuovo sistema possa essere considerato completo.
La delega è molto ampia.
Il Governo dovrà intervenire sulla produzione e sull'utilizzo dell'energia nucleare sostenibile nel territorio nazionale.
Dovrà inoltre disciplinare:
la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare;
la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti;
la gestione dei rifiuti radioattivi;
la gestione del combustibile nucleare esaurito;
la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione;
la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni pubbliche nel settore.
La legge considera quindi il nucleare come un sistema che deve essere regolato dall'inizio alla fine.
Uno degli elementi centrali sarà la predisposizione di un programma nazionale per lo sviluppo della produzione e dell'utilizzo dell'energia nucleare sostenibile e della fusione.
Il programma dovrà inserirsi nella strategia nazionale per la neutralità carbonica.
Secondo gli obiettivi indicati dalla legge, dovrà contribuire alla sicurezza, alla resilienza e all'indipendenza energetica del Paese, prevenire rischi di interruzione delle forniture, contenere i costi dell'energia e sostenere la competitività del sistema produttivo.
Sarà quindi questo programma a fornire il quadro generale entro cui collocare le successive scelte.
La legge non indica oggi un modello preciso di centrale da costruire in Italia.
Stabilisce invece che i decreti legislativi dovranno individuare le tipologie di impianti che potranno essere abilitate secondo il principio della neutralità tecnologica e sulla base dei criteri di sostenibilità e sicurezza previsti dalla disciplina europea.
Tra le tecnologie espressamente richiamate figurano quelle modulari o avanzate, secondo le convenzioni o definizioni adottate dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica.
La legge, quindi, non autorizza oggi uno specifico reattore né stabilisce dove sarà costruito.
Definisce i criteri entro i quali il Governo dovrà costruire il futuro sistema autorizzativo.
La delega contempla anche l'utilizzo dei nuovi impianti per la produzione di idrogeno e calore.
È inoltre prevista una futura disciplina dell'utilizzo dell'energia nucleare sostenibile nel settore navale e marittimo.
Un'altra parte della legge riguarda la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione.
La fusione e la fissione non sono la stessa cosa.
La fissione nucleare è il processo nel quale nuclei atomici pesanti vengono divisi liberando energia.
La fusione punta invece a unire nuclei leggeri liberando energia ed è oggetto di programmi di ricerca e sviluppo.
La legge considera entrambe le aree, ma non le confonde.
La localizzazione degli impianti è uno dei temi più delicati.
La legge stabilisce che i decreti legislativi dovranno definire criteri e procedimenti per individuare i siti, sulla base delle istanze dei proponenti e nel rispetto delle norme tecniche e degli standard di sicurezza nazionali, europei e internazionali.
La disciplina dovrà riguardare non soltanto gli impianti per produrre energia.
Dovrà comprendere anche gli impianti per la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile e quelli destinati allo stoccaggio temporaneo e allo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.
La legge prevede forme di coinvolgimento dei territori.
Se saranno individuate preventivamente aree aventi le caratteristiche necessarie per ospitare gli impianti, dovranno essere garantite forme di consultazione dei comuni interessati.
Dovrà inoltre essere assicurato il contenimento degli impatti complessivi sui territori.
La legge richiede anche forme di informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate e procedure di consultazione.
Un'altra disposizione prevede una campagna informativa rivolta ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sicurezza e alla sostenibilità.
La futura disciplina dovrà individuare i casi nei quali sarà necessaria l'intesa delle regioni interessate oppure della Conferenza unificata.
Dovrà essere disciplinato anche l'eventuale esercizio del potere sostitutivo del Governo, nel quadro dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Questo significa che la legge delega non riduce l'intero procedimento alla decisione di un solo soggetto.
I rapporti tra Stato e autonomie territoriali saranno uno degli aspetti che i decreti legislativi dovranno dettagliare.
La legge punta verso procedimenti autorizzativi integrati.
La sperimentazione, costruzione o installazione e l'esercizio degli impianti dovranno essere sottoposti a procedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Il futuro titolo abilitativo dovrà sostituire autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e altri atti di assenso necessari.
Restano però esclusi da questa sostituzione i provvedimenti di valutazione ambientale previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
Un titolo abilitativo è, in termini semplici, l'atto amministrativo che consente di realizzare o esercitare una determinata attività nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
La delega contiene un altro elemento rilevante.
I futuri titoli abilitativi potranno costituire, quando necessario, anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.
Gli interventi relativi agli impianti e alle opere connesse dovranno inoltre essere considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
Il titolo potrà comprendere, ove necessario, anche il vincolo preordinato all'esproprio.
Sono disposizioni importanti perché riguardano direttamente il rapporto tra una grande infrastruttura energetica e il territorio nel quale dovrebbe essere realizzata.
La legge contempla possibili misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati.
I decreti legislativi dovranno prevedere modalità di partecipazione del soggetto autorizzato allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio.
Potranno essere valutate misure compensative ambientali e territoriali, anche di carattere economico.
Gli oneri saranno a carico dei proponenti.
In termini semplici, se un territorio ospita un'infrastruttura nucleare, il futuro sistema potrà prevedere interventi o compensazioni collegati alla presenza dell'impianto.
La legge delega stabilisce il principio; saranno i decreti successivi a definirne concretamente le modalità.
La gestione dei rifiuti radioattivi è espressamente compresa nella delega.
La futura disciplina dovrà occuparsi dello stoccaggio temporaneo, dello smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito quando questo non sia riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile.
Dovrà inoltre disciplinare disattivazione e smantellamento finale degli impianti.
Per la localizzazione degli impianti di stoccaggio temporaneo e smaltimento definitivo dovrà essere contemplata anche la possibilità di autocandidature.
La legge prevede inoltre nuove procedure di valutazione ambientale strategica per gli eventuali strumenti di pianificazione relativi alle aree eleggibili.
La legge stabilisce un principio particolarmente rilevante: i costi futuri non devono essere ignorati quando viene autorizzato un impianto.
Dovranno essere previste garanzie finanziarie, con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione dell'intero ciclo di vita.
Potranno essere costituiti uno o più fondi destinati a coprire i costi della disattivazione e della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito fino allo smantellamento finale.
È come chiedere a chi costruisce una grande infrastruttura non soltanto: “Come la realizzerai?”, ma anche: “Con quali risorse la metterai in sicurezza e la smantellerai quando avrà terminato la propria vita operativa?”.
Anche gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e radioprotezione dovranno essere posti a carico degli esercenti delle attività nucleari.
La radioprotezione è l'insieme delle misure destinate a proteggere lavoratori, popolazione e ambiente dai rischi connessi alle radiazioni ionizzanti.
La legge chiede inoltre che i controlli assicurino la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali.
Tra gli aspetti più significativi della delega c'è il riordino delle competenze in materia di sicurezza, vigilanza e controllo.
La legge contempla la possibilità di valutare l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare.
Se istituita, questa autorità dovrebbe svolgere compiti di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo sul rispetto della disciplina tecnica di sicurezza secondo le migliori pratiche europee e internazionali.
Potrebbe inoltre avvalersi della collaborazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica.
È importante usare il condizionale: la legge delega prevede che sia valutata l'istituzione dell'autorità; non significa che l'autorità descritta sia già stata istituita dalla legge n. 169.
La futura normativa dovrà prevedere adeguate forme di protezione per i siti che ospitano:
impianti di produzione di energia nucleare;
impianti per fabbricare o riprocessare combustibile;
impianti per stoccare o smaltire rifiuti radioattivi e combustibile esaurito.
Dovranno inoltre essere individuati strumenti di garanzia e copertura finanziaria e assicurativa, a carico dell'esercente, contro i rischi collegati alle attività nucleari.
La legge dedica uno spazio significativo anche alla formazione.
Il Governo dovrà disciplinare modalità per formare tecnici, ricercatori, ingegneri, fisici e le altre figure professionali necessarie alla filiera.
È previsto il potenziamento della formazione universitaria e post-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche collegate all'energia nucleare sostenibile.
Sono contemplate collaborazioni tra università, enti pubblici di ricerca, imprese e soggetti autorizzati.
La delega punta inoltre alla valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.
La legge apre alla possibilità di prevedere forme di sostegno.
La futura normativa potrà disciplinare modalità di sostegno alla realizzazione degli impianti e alla produzione di energia nucleare sostenibile e da fusione.
Sono inoltre contemplate forme di incentivazione degli investimenti in ricerca e sviluppo.
Ma la legge n. 169 non equivale a un assegno già consegnato agli operatori: criteri, condizioni e strumenti dovranno essere definiti nell'attuazione della delega e dovranno rispettare le relative regole finanziarie.
Per gli investimenti previsti dalla delega, la legge indica risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pari a:
20 milioni di euro nel 2027;
20 milioni di euro nel 2028;
20 milioni di euro nel 2029.
Per le disposizioni riguardanti informazione ai cittadini e popolazioni direttamente interessate è inoltre autorizzata una spesa di:
1,5 milioni di euro nel 2026;
6 milioni di euro nel 2027.
Per eventuali ulteriori oneri derivanti da determinate misure, la legge stabilisce specifiche condizioni di copertura finanziaria.
La legge non stabilisce una data nella quale entrerà in funzione una nuova centrale nucleare italiana.
Questo è un punto essenziale.
Dal testo possiamo ricostruire i passaggi normativi previsti, ma non possiamo ricavare una data certa per l'entrata in funzione del primo eventuale nuovo impianto.
Il primo passaggio è l'entrata in vigore della legge.
Successivamente il Governo dispone di dodici mesi per emanare uno o più decreti legislativi.
Dovranno essere definite le regole del programma nazionale, delle tecnologie ammissibili, delle autorizzazioni, della localizzazione, della sicurezza, dei rifiuti e dei controlli.
Dopo questa fase normativa dovranno poi svolgersi i procedimenti previsti per i singoli progetti.
Per questo sarebbe scorretto trasformare il termine di dodici mesi della delega nella frase “tra dodici mesi partiranno le centrali”.
I dodici mesi riguardano i decreti legislativi, non la costruzione materiale degli impianti.
Il percorso normativo potrebbe continuare.
La legge consente al Governo, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, di adottare uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.
Si tratta di provvedimenti che permettono di correggere, completare o perfezionare la disciplina inizialmente adottata, sempre nel rispetto dei principi della delega.
Nell'immediato, la legge non cambia la bolletta elettrica di una famiglia e non individua il comune nel quale sorgerà una nuova centrale.
Il cambiamento è innanzitutto normativo e strategico.
Il Parlamento ha autorizzato il Governo a costruire una disciplina organica attraverso la quale l'energia nucleare sostenibile possa essere inserita nel futuro sistema energetico nazionale, alle condizioni previste dalla legge e dai successivi decreti.
Le conseguenze più concrete per cittadini, imprese e territori arriveranno quindi soprattutto attraverso l'attuazione della delega e gli eventuali progetti successivi.
La legge n. 169/2026 autorizza già la costruzione di nuove centrali nucleari?
No. È una legge delega. Affida al Governo il compito di emanare uno o più decreti legislativi che dovranno costruire la nuova disciplina.
Quanto tempo ha il Governo?
Dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge per adottare i decreti legislativi previsti dalla delega.
Sono già stati scelti i luoghi dove costruire le centrali?
La legge pubblicata in Gazzetta non individua i comuni nei quali realizzare eventuali nuovi impianti. Stabilisce invece i principi secondo cui dovranno essere definite le procedure di localizzazione.
I comuni interessati saranno consultati?
La legge prevede forme di consultazione dei comuni nell'ipotesi di individuazione preventiva delle aree idonee e procedure di informazione e consultazione delle popolazioni direttamente interessate.
Sono previste compensazioni per i territori?
La delega contempla la possibilità di misure compensative ambientali e territoriali, anche economiche, con oneri a carico dei proponenti.
Chi pagherà lo smantellamento delle centrali?
La futura disciplina dovrà prevedere garanzie finanziarie a carico del soggetto abilitato per l'intero ciclo di vita, compresi disattivazione, gestione dei rifiuti e smantellamento.
Come saranno gestite le scorie?
I decreti dovranno disciplinare stoccaggio temporaneo, smaltimento definitivo, combustibile esaurito e gestione dei rifiuti radioattivi. Per i siti destinati a queste funzioni è prevista anche la possibilità di autocandidature.
Chi controllerà la sicurezza?
La delega prevede il riordino delle competenze di vigilanza e controllo e contempla la possibilità di istituire un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare.
La legge parla anche di piccoli reattori modulari?
Il testo richiama le tecnologie nucleari modulari o avanzate nell'ambito delle tipologie di impianti che potranno essere individuate dalla futura disciplina secondo criteri di sicurezza e sostenibilità.
La legge riguarda anche la fusione nucleare?
Sì. Ricerca, sviluppo e utilizzo dell'energia da fusione rientrano espressamente nella delega.
Tra dodici mesi potrebbe essere pronta una nuova centrale?
Il termine di dodici mesi riguarda l'emanazione dei decreti legislativi. La legge non stabilisce che entro quel termine debba essere costruito o messo in funzione un impianto.
Quando sapremo dove potrebbero sorgere gli impianti?
La legge n. 169 stabilisce i principi della futura disciplina ma non fornisce una data certa per l'individuazione dei singoli siti. Questo dipenderà dall'attuazione della delega e dai successivi procedimenti previsti dalla normativa.
Immaginiamo di voler costruire una nuova rete ferroviaria nazionale.
La legge n. 169 non equivale al momento in cui arrivano gli operai e iniziano a posare i binari.
È più simile alla decisione con cui si stabilisce che bisogna scrivere il nuovo grande regolamento della rete: quali infrastrutture possono essere realizzate, chi le autorizza, quali controlli devono superare, come scegliere i territori, chi paga la manutenzione e la futura dismissione e come proteggere cittadini e ambiente.
Solo dopo queste regole potranno essere esaminati i singoli progetti.
Per questo la novità della Gazzetta Ufficiale è molto importante, ma deve essere letta correttamente: la legge apre il percorso normativo italiano sul nucleare sostenibile; non equivale alla costruzione immediata di nuove centrali.
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