Nuove regole per l'integrazione degli studenti stranieri entrano nel sistema scolastico italiano.
Il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170 interviene su due fronti distinti: introduce criteri per distribuire in modo più equilibrato determinati studenti con cittadinanza non italiana nelle classi e prevede percorsi di italiano per i genitori stranieri quando persistenti barriere linguistiche compromettono concretamente il rapporto tra famiglia e scuola e il percorso educativo del figlio.
In quest'ultimo caso il percorso può arrivare, dopo una serie precisa di passaggi, anche a una sanzione amministrativa compresa tra 200 e 1.000 euro in caso di mancato svolgimento del corso.
Ma attenzione: né il limite del 30% né la sanzione si applicano automaticamente a tutte le famiglie straniere.
Vediamo esattamente cosa dice la norma.
L'articolo 13 del decreto introduce criteri per la composizione delle classi nei contesti multiculturali.
L'obiettivo dichiarato dalla norma è garantire un'equilibrata composizione delle classi, la qualità dell'azione educativa e didattica, il diritto allo studio e l'integrazione degli studenti stranieri.
A partire dall'anno scolastico 2027/2028, le scuole del sistema nazionale di istruzione dovranno costituire le classi iniziali della scuola primaria e delle scuole secondarie di primo e secondo grado seguendo criteri di equa distribuzione.
Sono escluse dalla disposizione le scuole straniere in Italia e le scuole europee.
Questo è probabilmente il punto più importante dell'intera disposizione.
La norma non stabilisce semplicemente che “gli studenti stranieri non possono superare il 30% della classe”.
I criteri cambiano a seconda del livello scolastico.
Nella classe prima della scuola primaria il limite riguarda gli alunni:
con cittadinanza non italiana
e che
non sono nati in Italia oppure non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia.
Il loro numero non deve superare il 30% del totale degli alunni della classe prima.
Questo significa che la cittadinanza non italiana, da sola, non è sufficiente per descrivere correttamente il meccanismo previsto dalla norma.
Immaginiamo una prima elementare composta da 20 bambini.
Non sarebbe corretto limitarsi a contare quanti dei 20 hanno cittadinanza non italiana.
Bisogna verificare anche le ulteriori condizioni previste dal decreto.
Un bambino con cittadinanza non italiana ma nato in Italia non si trova nella stessa situazione prevista per un bambino con cittadinanza non italiana che non è nato in Italia.
Allo stesso modo assume rilievo la frequenza di almeno due anni della scuola dell'infanzia.
Il criterio del decreto, quindi, è più specifico della semplice nazionalità.
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado la regola è diversa.
Nelle classi prime il limite del 30% riguarda gli studenti:
con cittadinanza non italiana
che
non abbiano frequentato con esito positivo per almeno tre anni scolastici il sistema nazionale di istruzione.
Anche in questo caso, quindi, non si tratta di un tetto generalizzato applicato indistintamente a tutti gli studenti con cittadinanza straniera.
Il percorso scolastico già compiuto in Italia diventa un elemento determinante.
Può verificarsi una situazione molto concreta: in un determinato quartiere o comune, le iscrizioni ricevute da una scuola potrebbero rendere impossibile rispettare il limite.
Il decreto assegna in questo caso un ruolo agli Uffici scolastici di ambito territoriale.
Sentiti i dirigenti scolastici interessati, gli uffici dovranno adottare le misure organizzative necessarie per assicurare una presenza equilibrata degli studenti interessati tra le istituzioni scolastiche vicine.
Ma la distribuzione non può essere fatta ignorando completamente le esigenze delle famiglie.
La norma impone di rispettare il principio di prossimità al domicilio dell'alunno o dello studente.
Bisogna inoltre tenere conto della posizione delle scuole sul territorio.
Sono considerate anche particolari esigenze familiari legate all'assistenza di persone con disabilità grave e altre esigenze eccezionali e documentate che rendano impossibili soluzioni alternative.
Immaginiamo tre scuole dello stesso territorio.
La scuola A riceve un numero di domande che non consente di rispettare la distribuzione prevista dalla legge.
Non significa necessariamente che sarà la singola famiglia a dover trovare autonomamente un'altra scuola.
Il decreto attribuisce agli uffici scolastici territoriali il compito di predisporre le misure organizzative necessarie, coinvolgendo i dirigenti e considerando le scuole vicine, il domicilio e particolari esigenze familiari.
Il decreto disciplina anche questo caso.
Per l'iscrizione durante l'anno alla classe prima, oppure all'inizio o durante l'anno nelle classi successive, le scuole devono inserire gli studenti in classi nelle quali la presenza degli alunni che rientrano nei criteri previsti dall'articolo 13 non superi i limiti stabiliti.
Per questa specifica disposizione il decreto indica la decorrenza già dall'anno scolastico 2026/2027.
È quindi importante distinguere le due date:
2027/2028 per la costituzione ordinaria delle classi iniziali secondo i nuovi criteri;
2026/2027 per gli inserimenti disciplinati dal comma 3 dell'articolo 13.
Un secondo intervento, contenuto nell'articolo 12, riguarda direttamente i genitori.
Anche qui è necessario evitare una semplificazione sbagliata.
Il decreto non impone automaticamente un corso di italiano a tutti i genitori stranieri.
La procedura nasce quando la scuola riscontra persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri che esercitano la responsabilità genitoriale e tali difficoltà producono determinate conseguenze.
In particolare, devono ostacolare l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo del minore, oppure incidere sul suo comportamento nel contesto scolastico o sull'osservanza degli impegni assunti dalla famiglia attraverso il Patto di corresponsabilità educativa.
Quando si verifica una situazione di questo tipo, l'istituzione scolastica deve effettuare tempestivamente una segnalazione ai servizi sociali territorialmente competenti.
La scuola, quindi, rappresenta il punto di partenza del procedimento.
Non è però la scuola a organizzare direttamente l'intero progetto familiare previsto dalla disposizione.
Ricevuta la segnalazione, entrano in gioco i servizi sociali.
I servizi devono valutare la situazione del minore e del nucleo familiare e definire, nell'ambito delle proprie competenze, un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità.
“Personalizzato” è una parola importante: significa che il progetto nasce dalla valutazione della specifica situazione familiare.
Il progetto prevede per i genitori interessati un percorso gratuito di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.
Il percorso linguistico previsto dalla norma deve essere gratuito.
L'obiettivo è conseguire una certificazione che attesti una conoscenza dell'italiano almeno pari al livello A2 del QCER, il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
Il percorso viene erogato presso i CPIA – Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
Il progetto può inoltre prevedere, ove possibile, percorsi formativi dedicati al sostegno della corresponsabilità educativa.
Il livello A2 rappresenta un livello elementare di conoscenza di una lingua secondo il sistema europeo utilizzato per classificare le competenze linguistiche.
In termini molto semplici, l'obiettivo è fornire al genitore strumenti linguistici di base che consentano una maggiore autonomia nella comunicazione quotidiana.
Nel contesto scolastico questo può significare, per esempio, riuscire a comprendere comunicazioni semplici, interagire con maggiore facilità con la scuola e partecipare più efficacemente al percorso educativo del figlio.
La sanzione non scatta nel momento in cui viene rilevata la difficoltà linguistica.
E non scatta neppure semplicemente perché un genitore non possiede già il livello A2.
Il decreto prevede una sequenza precisa.
Il genitore viene inserito nel progetto che comprende il percorso gratuito di alfabetizzazione e apprendimento dell'italiano.
Se il percorso non viene svolto, interviene il CPIA con una formale diffida ad adempiere entro trenta giorni.
Soltanto se il mancato svolgimento persiste anche dopo questa diffida può essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.
L'importo previsto va da 200 a 1.000 euro.
Sì.
Il decreto esclude l'applicazione di questo meccanismo sanzionatorio quando il mancato svolgimento del percorso è giustificato da:
comprovati motivi di salute,
cause di forza maggiore,
oppure
altri gravi e documentati impedimenti.
Non basta quindi guardare al fatto che il corso non sia stato frequentato: bisogna considerare anche l'eventuale presenza delle cause giustificative indicate dalla legge.
I ruoli sono distinti.
L'accertamento della violazione relativa al mancato svolgimento del percorso linguistico spetta al CPIA.
L'autorità competente a irrogare la sanzione è invece il prefetto.
Questa distinzione è utile perché permette di capire che il CPIA non decide autonomamente l'importo della multa come se fosse una semplice sanzione scolastica.
Il sistema previsto dal decreto può essere riassunto come una catena di interventi.
La scuola individua la situazione in cui persistenti barriere linguistiche producono gli effetti indicati dalla legge e segnala il caso.
I servizi sociali valutano il minore e il nucleo familiare e costruiscono il progetto personalizzato.
Il CPIA eroga gratuitamente il percorso di alfabetizzazione e apprendimento dell'italiano finalizzato almeno al livello A2.
Se il percorso non viene svolto, il CPIA può procedere alla formale diffida e, se l'inadempimento persiste senza le giustificazioni previste, accerta la violazione.
Il prefetto è l'autorità competente per l'irrogazione della sanzione.
Immaginiamo una famiglia arrivata recentemente in Italia.
Il figlio frequenta una scuola italiana, ma i genitori conoscono pochissimo l'italiano.
La difficoltà linguistica diventa persistente e, nel caso concreto, ostacola il rapporto con la scuola e il percorso educativo del ragazzo.
La scuola segnala la situazione ai servizi sociali.
I servizi sociali esaminano il caso e predispongono un progetto personalizzato.
All'interno del progetto viene previsto un corso gratuito di italiano presso un CPIA con l'obiettivo di raggiungere almeno il livello A2.
Se il genitore frequenta il percorso, il meccanismo sanzionatorio non entra in gioco.
Se invece non lo svolge, il CPIA deve prima procedere con una formale diffida ad adempiere entro trenta giorni.
Se l'inadempimento continua e non esistono comprovati motivi di salute, forza maggiore o altri gravi impedimenti documentati, può essere accertata la violazione e il prefetto può applicare la sanzione prevista.
È facile leggere le due norme insieme e pensare che facciano parte dello stesso procedimento.
Non è così.
Il limite del 30% riguarda la composizione delle classi e utilizza criteri legati alla cittadinanza e al precedente percorso scolastico dell'alunno.
Il percorso di italiano A2, invece, riguarda i soggetti stranieri che esercitano la responsabilità genitoriale quando persistenti barriere linguistiche producono gli specifici effetti indicati dall'articolo 12.
Uno riguarda quindi soprattutto l'organizzazione delle classi.
L'altro riguarda il rapporto tra famiglia, scuola, servizi sociali e CPIA.
Dal 2027 ogni classe potrà avere al massimo il 30% di studenti stranieri?
No. Questa formulazione sarebbe imprecisa. La norma individua specifiche categorie di alunni con cittadinanza non italiana utilizzando anche criteri legati alla nascita in Italia o alla precedente frequenza scolastica.
Qual è la regola per la scuola primaria?
Nelle classi prime, dal 2027/2028, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale della classe.
E per medie e superiori?
Il limite riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non abbiano frequentato con esito positivo almeno tre anni scolastici nel sistema nazionale di istruzione.
Cosa succede se una scuola non riesce a rispettare il 30% a causa delle iscrizioni ricevute?
Gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti interessati, devono adottare misure organizzative per distribuire in modo equilibrato gli studenti tra scuole vicine, rispettando anche il principio di prossimità al domicilio e le particolari esigenze familiari previste dalla norma.
Tutti i genitori stranieri devono seguire obbligatoriamente un corso di italiano?
No. La procedura riguarda i casi in cui persistenti barriere linguistiche producono le conseguenze sul percorso scolastico, sul comportamento del minore o sugli impegni della famiglia specificamente indicate dall'articolo 12.
Chi segnala la situazione?
La segnalazione ai servizi sociali territorialmente competenti viene effettuata dalla scuola.
Chi decide il percorso da seguire?
I servizi sociali definiscono un progetto personalizzato dopo aver valutato la situazione del minore e del nucleo familiare.
Dove si svolge il corso di italiano?
Presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, i CPIA.
Quale livello di italiano bisogna raggiungere?
Il percorso è finalizzato al conseguimento di una certificazione di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del QCER.
La multa scatta subito se non si frequenta il corso?
No. Il mancato svolgimento deve persistere anche dopo una formale diffida del CPIA ad adempiere entro trenta giorni.
Quanto può costare la sanzione?
Da 200 a 1.000 euro.
Chi applica la sanzione?
L'autorità competente è il prefetto. L'accertamento della violazione relativa al percorso linguistico viene effettuato dal CPIA.
E se il genitore è malato o non può frequentare per un grave motivo?
La norma fa salvi comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore e altri gravi impedimenti documentati.
Immaginiamo una scuola come una squadra nella quale devono riuscire a comunicare studenti, insegnanti e famiglie.
Il decreto interviene su due livelli.
Per gli studenti, cerca di evitare che determinate situazioni di recente inserimento nel sistema scolastico si concentrino tutte nella stessa classe, introducendo il criterio del 30%.
Per i genitori, invece, se la barriera linguistica diventa un ostacolo concreto al percorso del figlio, viene costruito un percorso di sostegno: prima la segnalazione della scuola, poi la valutazione dei servizi sociali, quindi il corso gratuito presso il CPIA.
La sanzione rappresenta l'ultimo passaggio, non il primo: arriva soltanto se il percorso non viene svolto, l'inadempimento continua dopo la diffida e non esiste uno degli impedimenti giustificativi previsti dalla norma.
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