La Gazzetta Ufficiale n. 35 del 2 settembre 2026, 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale, raccoglie quattro importanti questioni di legittimità costituzionale.
I temi sono molto diversi: diritto di difesa nelle rogatorie internazionali, pene per il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, contributi richiesti alle imprese di telecomunicazioni e contabilità degli enti locali.
C'è però un elemento comune che è fondamentale chiarire: la Corte costituzionale non ha ancora deciso queste questioni.
Le ordinanze pubblicate sono atti di promovimento del giudizio: significa che altri giudici hanno individuato un possibile contrasto tra una norma e la Costituzione e hanno chiesto alla Consulta di pronunciarsi.
La prima questione arriva dal Tribunale di Milano e riguarda l'articolo 724 del codice di procedura penale.
Il caso nasce da richieste di assistenza giudiziaria provenienti dalla Repubblica di San Marino, finalizzate all'esecuzione in Italia di un sequestro conservativo.
Il provvedimento riguardava beni fino a 2,7 milioni di euro a favore di una parte civile e 6 milioni di euro a favore di un'altra. La difesa ha successivamente contestato l'esistenza dei presupposti per l'esecuzione della misura in Italia.
Qui entra in gioco la rogatoria internazionale: è, in termini semplici, il meccanismo attraverso il quale l'autorità giudiziaria di uno Stato chiede a quella di un altro Stato di compiere determinati atti giudiziari.
Il problema individuato dal Tribunale è che, secondo la ricostruzione contenuta nell'ordinanza, l'attuale sistema non offre alla difesa un rimedio specifico con il quale contestare davanti a un giudice italiano la sussistenza dei presupposti per dare corso alla richiesta straniera.
Il Tribunale ritiene quindi rilevante e non manifestamente infondata la questione relativa all'articolo 724 c.p.p., richiamando gli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, oltre all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La domanda sostanziale è semplice:
dopo l'esecuzione della misura, chi viene colpito dovrebbe poter contestare davanti a un giudice italiano l'esistenza dei presupposti necessari per riconoscere la richiesta straniera?
Il Tribunale di Milano ritiene che la questione meriti l'esame della Consulta.
Non chiede necessariamente di applicare alle rogatorie tutti i normali mezzi di impugnazione previsti per i sequestri italiani. Individua invece come possibile soluzione un'opposizione che permetta alla difesa di contestare i presupposti del riconoscimento.
La decisione spetta ora alla Corte costituzionale.
La seconda ordinanza arriva dal Tribunale di Imperia.
Il procedimento riguarda due persone accusate di aver trasportato sei cittadini extracomunitari verso la Francia dietro il pagamento di 300 euro a passeggero.
Il punto non riguarda l'esistenza del reato in quanto tale, ma la severità della pena prevista dalla combinazione dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e comma 3-ter, lettera b), del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Secondo i calcoli riportati nell'ordinanza, nel caso concreto la pena poteva muoversi, prima degli effetti del rito premiale, da un minimo di 8 anni fino a un massimo di 24 anni di reclusione, con una multa complessiva indicata in 150.000 euro per ciascun imputato.
Il giudice si domanda se una cornice sanzionatoria così severa permetta davvero di adattare la pena alla concreta gravità del comportamento.
Qui compare un concetto fondamentale: proporzionalità della pena.
Vuol dire che la sanzione non dovrebbe dipendere soltanto dal nome del reato, ma deve poter essere adeguata alla sua effettiva gravità.
Nell'ordinanza viene richiamato in particolare l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo il quale le pene non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Il Tribunale evidenzia inoltre che il trattamento sanzionatorio può diventare particolarmente pesante anche in situazioni concrete molto diverse dalle grandi organizzazioni criminali dedite al traffico di migranti.
Per questo ha sollevato la questione di costituzionalità in relazione agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione e all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
Anche qui, attenzione: la pena prevista dalla legge non è stata dichiarata incostituzionale. Il giudizio è stato sospeso e sarà la Corte costituzionale a decidere.
Il terzo caso riguarda direttamente il settore delle telecomunicazioni.
L'ordinanza proviene dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, nell'ambito di un ricorso presentato da Uno Communications S.p.A. contro le amministrazioni ministeriali.
La società chiedeva, tra l'altro, l'accertamento del diritto alla restituzione di contributi amministrativi versati negli anni dal 2009 al 2018.
Il nodo riguarda l'articolo 34 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il vecchio Codice delle comunicazioni elettroniche, insieme all'articolo 1 dell'Allegato 10.
I cosiddetti diritti amministrativi sono contributi richiesti agli operatori per finanziare i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sistema delle autorizzazioni e degli obblighi previsti nel settore.
Il principio europeo richiamato nell'ordinanza è importante: questi oneri dovrebbero essere distribuiti tra le imprese secondo criteri proporzionati, obiettivi e trasparenti.
Secondo il Consiglio di Stato, la normativa italiana potrebbe non aver rispettato pienamente gli obiettivi della direttiva europea 2002/20/CE.
Uno dei problemi riguarda la necessità di verificare la corrispondenza tra costi amministrativi effettivamente sostenuti e diritti riscossi dalle imprese.
Il Consiglio di Stato richiama inoltre la rigidità di importi fissati direttamente dalla normativa, che può rendere difficili le rettifiche necessarie quando l'ammontare complessivamente riscosso non corrisponde ai costi amministrativi.
C'è poi un'altra questione particolarmente interessante per il mercato.
Per le imprese con non più di 50.000 utenti, una delle formulazioni normative esaminate prevede, per la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, un contributo di 500 euro ogni mille utenti.
Per il servizio telefonico accessibile al pubblico viene invece indicato un importo di 300 euro ogni mille utenti.
Secondo il Consiglio di Stato, anche un sistema basato semplicemente sul numero degli utenti potrebbe non riflettere adeguatamente la reale capacità economica e produttiva dell'operatore.
Il rischio individuato è che il sistema renda più difficile l'accesso al mercato e possa ostacolare la concorrenza.
Sono quindi state sollevate questioni che coinvolgono, tra gli altri, gli articoli 3, 11, 97 e 117 della Costituzione, disposizioni del TFUE e gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
La questione nasce da contributi pagati dalle imprese e non da una bolletta telefonica contestata da un cittadino.
L'effetto più ampio, però, riguarda le condizioni nelle quali gli operatori possono entrare e competere nel mercato delle comunicazioni.
Immaginiamo due aziende: una grande società nazionale e un piccolo operatore territoriale.
Se il criterio utilizzato per distribuire i costi amministrativi non riflette adeguatamente le differenti capacità economiche delle imprese, il peso relativo dell'onere può incidere diversamente sui concorrenti.
È precisamente questo tipo di problema concorrenziale che l'ordinanza sottopone all'esame costituzionale.
La quarta questione riguarda gli enti locali e arriva dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana.
Il procedimento nasce dal controllo sui rendiconti finanziari 2022, 2023 e 2024 del Comune di Poggio a Caiano, in provincia di Prato.
Al centro troviamo il Fondo anticipazione di liquidità (FAL).
In termini semplici, le anticipazioni di liquidità sono state utilizzate per fornire agli enti risorse finanziarie necessarie, tra l'altro, a fronteggiare obbligazioni e pagamenti senza trasformare però quelle somme in nuove entrate liberamente spendibili.
La questione riguarda l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021.
La disposizione prevede un particolare meccanismo contabile: con il rimborso annuale dell'anticipazione si riduce il Fondo anticipazione di liquidità e la quota così liberata può essere iscritta nell'entrata dell'esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga a determinati limiti.
È proprio questo passaggio a sollevare il dubbio costituzionale.
Secondo la Corte dei conti, la disposizione potrebbe entrare in conflitto con i principi costituzionali relativi all'equilibrio di bilancio e alla copertura delle spese.
Viene inoltre prospettato un problema rispetto all'articolo 136 della Costituzione, per una possibile elusione degli effetti di una precedente decisione della Corte costituzionale, la sentenza n. 80 del 2021.
I parametri indicati sono quindi gli articoli 81, commi 1 e 3, 97, comma 1, e 136 della Costituzione.
A prima vista sembra una questione riservata a ragionieri, revisori e amministratori comunali.
In realtà l'equilibrio finanziario di un Comune riguarda direttamente la collettività.
Se una determinata operazione contabile fa apparire disponibili risorse che, dal punto di vista costituzionale, non dovrebbero essere considerate tali, possono essere alterati gli equilibri del bilancio.
E il bilancio comunale finanzia servizi molto concreti: manutenzione delle strade, scuole, illuminazione, trasporto locale, servizi sociali e attività amministrative.
La Corte costituzionale dovrà stabilire se il meccanismo contestato sia compatibile con le regole costituzionali.
Per il momento nessuna delle quattro norme è stata cancellata dalla Corte costituzionale per effetto di queste ordinanze.
Questa distinzione è essenziale.
Un'ordinanza di rimessione è il provvedimento con cui un giudice sospende il procedimento davanti a sé e sottopone alla Corte costituzionale un dubbio sulla compatibilità di una norma con la Costituzione.
Non equivale a una dichiarazione di incostituzionalità.
La Gazzetta del 2 settembre documenta quindi l'apertura di quattro questioni costituzionali che potranno produrre conseguenze importanti solo dopo le future decisioni della Consulta.
I quattro procedimenti mostrano quanto il controllo di costituzionalità possa riguardare aspetti molto diversi della vita pubblica.
Nel primo caso è in gioco la possibilità di difendersi contro l'esecuzione in Italia di un provvedimento richiesto da un'autorità giudiziaria straniera.
Nel secondo viene discusso il rapporto tra gravità concreta del fatto e severità della pena.
Nel terzo entrano in gioco concorrenza, telecomunicazioni e costi amministrativi imposti agli operatori.
Nel quarto si discute del modo in cui i Comuni possono rappresentare e utilizzare determinate risorse nei propri bilanci.
Sono questioni tecniche, ma dietro ciascuna c'è un principio molto concreto: le regole dello Stato devono rispettare i limiti posti dalla Costituzione e, quando rilevante, dal diritto europeo.
La Corte costituzionale ha già dichiarato illegittime queste norme?
No. Il fascicolo contiene ordinanze con cui altri giudici hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale. Sarà la Corte costituzionale a decidere.
Che cosa significa “questione non manifestamente infondata”?
Significa che il giudice ritiene che il dubbio costituzionale abbia basi sufficientemente serie per essere sottoposto alla Consulta. Non significa che l'incostituzionalità sia già stata accertata.
Cosa succede al procedimento che ha originato la questione?
Il procedimento interessato viene sospeso, per la parte rilevante, in attesa della decisione della Corte costituzionale. Questo avviene nelle quattro ordinanze pubblicate nel fascicolo.
Le pene per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono state ridotte?
No. Il Tribunale di Imperia ha contestato la compatibilità costituzionale della disciplina sanzionatoria applicabile al caso esaminato, ma la Consulta deve ancora pronunciarsi.
Sono stati eliminati i contributi delle società di telecomunicazioni?
No. Il Consiglio di Stato ha sollevato questioni sulla disciplina e sui criteri utilizzati per determinare e distribuire determinati diritti amministrativi. Non c'è, in questa Gazzetta, una sentenza che li elimini.
Il Fondo anticipazione di liquidità dei Comuni è stato dichiarato illegittimo?
No. La Corte dei conti ha sottoposto alla Consulta una specifica disposizione sul meccanismo contabile di utilizzo della quota liberata del FAL.
Quando entreranno in vigore le eventuali modifiche?
Questa Gazzetta non introduce una nuova disciplina sostitutiva. Occorre attendere le decisioni della Corte costituzionale e valutarne dispositivo ed effetti.
Pensiamo alla Costituzione come alle regole fondamentali di un grande condominio.
L'assemblea può approvare molte regole, ma nessuna può violare il regolamento fondamentale dell'edificio.
Se durante una controversia qualcuno ritiene che una regola possa essere incompatibile con quelle superiori, non può semplicemente cancellarla.
Il giudice ferma il caso e chiede all'organo competente di controllarla.
È ciò che sta accadendo qui: quattro giudici hanno acceso quattro “segnali di allarme”, ma sarà la Corte costituzionale a stabilire se quegli allarmi siano fondati.
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