Serie Costituzionale n.38 del 23/09/2026

Corte Costituzionale N. 38 23/09/2026 Pubblicato il 23/09/2026 21:52
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La Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2026, 1ª Serie speciale dedicata alla Corte Costituzionale, porta all’attenzione della Consulta una serie di questioni che riguardano direttamente cittadini, famiglie, automobilisti, imputati, condannati e aspiranti avvocati.

È però fondamentale chiarire subito un punto: la Corte costituzionale non ha ancora dichiarato illegittime queste norme.

Il fascicolo pubblica principalmente ordinanze di rimessione, cioè provvedimenti con cui un giudice, dovendo applicare una determinata disposizione in un processo concreto, ritiene che possa esserci un contrasto con la Costituzione e sospende il procedimento chiedendo alla Consulta di pronunciarsi.

In altre parole: siamo davanti alle domande rivolte alla Corte, non ancora alle sue risposte.

Patente: sotto esame la revoca automatica

Uno dei temi più interessanti riguarda il Codice della strada.

Con l'ordinanza n. 142, il Giudice di pace di Verona ha sollevato una questione sull'articolo 128, comma 2, del Codice della strada, insieme all'articolo 219.

Il problema riguarda l'automatismo della revoca della patente.

Secondo il giudice rimettente, prevedere automaticamente la revoca, senza lasciare la possibilità di valutare concretamente la gravità della situazione, potrebbe contrastare con l'articolo 3 della Costituzione e con il principio di proporzionalità.

Principio di proporzionalità significa, in termini semplici, che una conseguenza sanzionatoria dovrebbe essere adeguata alla gravità concreta del comportamento.

Il Giudice di pace richiama anche precedenti nei quali la Corte costituzionale è già intervenuta su altri automatismi sanzionatori previsti dal Codice della strada.

Un secondo caso sulla patente: guidare durante la sospensione

Un problema simile viene sollevato dall'ordinanza n. 144 del Giudice di pace di Sondrio.

Qui si discute dell'articolo 218, comma 6, del Codice della strada.

La disposizione contestata stabilisce, per la circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente, l'applicazione della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo.

Il punto centrale è racchiuso praticamente in una parola.

La legge stabilisce che queste conseguenze “si applicano”.

Il giudice si domanda se, invece, la Costituzione richieda un sistema nel quale “si possono applicare”, permettendo quindi una valutazione del singolo caso.

Secondo il giudice rimettente, l'automatismo impedisce di considerare la gravità specifica della violazione e le sue conseguenze sulla vita dell'interessato.

C'è poi un secondo problema: l'articolo 219, comma 3-bis, impedisce a chi ha subito la revoca di conseguire una nuova patente prima che siano trascorsi almeno due anni da quando il provvedimento è diventato definitivo.

Anche questa rigidità viene sottoposta alla Consulta sotto il profilo dell'eguaglianza, della ragionevolezza e della proporzionalità.

Un esempio aiuta a capire.

Due automobilisti possono formalmente commettere una violazione riconducibile alla stessa disposizione, ma trovarsi in circostanze concrete molto differenti. Il problema posto dai giudici non consiste nell'eliminare la sanzione: consiste nello stabilire se sia costituzionalmente legittimo imporre sempre la conseguenza più grave senza permettere alcuna graduazione.

Sarà la Corte costituzionale a stabilire se questo automatismo possa restare.

Oltraggio a pubblico ufficiale e particolare tenuità del fatto

L'ordinanza n. 143 del Tribunale di Lodi riguarda invece il diritto penale.

Al centro c'è l'articolo 131-bis del codice penale e la possibilità di applicare la particolare tenuità del fatto al reato di oltraggio a pubblico ufficiale in determinate circostanze.

La particolare tenuità del fatto è un istituto che, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, consente di non punire un fatto che rimane reato ma presenta un'offesa considerata particolarmente lieve.

Il procedimento da cui nasce la questione riguardava espressioni offensive rivolte a Carabinieri in luogo pubblico e in presenza di altre persone.

Il Tribunale di Lodi ha quindi chiesto alla Corte costituzionale di valutare la disciplina che impedisce di riconoscere la particolare tenuità nel caso indicato nell'ordinanza.

Anche qui non significa che il reato sia stato cancellato né che la particolare tenuità sia già diventata applicabile: il processo è stato sospeso in attesa della decisione costituzionale.

Lavoro di pubblica utilità e liberazione anticipata: manca un criterio adatto alle ore?

L'ordinanza n. 145 del Tribunale di sorveglianza di Salerno apre una questione particolarmente tecnica, ma dalle conseguenze concrete.

Riguarda la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario e la sua applicazione a chi sta eseguendo una pena sostitutiva attraverso il lavoro di pubblica utilità introdotto dalla riforma del 2022.

Nel caso esaminato, la pena detentiva era stata sostituita con 2.190 ore di lavoro di pubblica utilità.

Il problema nasce perché il lavoro di pubblica utilità ha una struttura basata sulle ore e non necessariamente su un'esecuzione continuativa assimilabile alla detenzione.

Il Tribunale ha quindi sottoposto alla Consulta l'articolo 54 nella parte in cui applica la liberazione anticipata anche a questa pena sostitutiva senza prevedere, secondo l'ordinanza, un autonomo criterio legale per calcolare la riduzione della pena compatibile con una prestazione organizzata su base oraria e non continuativa.

I parametri costituzionali richiamati sono gli articoli 3, 27, terzo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione.

Detto semplicemente: è come cercare di applicare un sistema di calcolo pensato per una pena scandita nel tempo a una pena che viene eseguita attraverso un certo numero di ore di attività. Il giudice chiede alla Consulta se sia necessario un criterio specifico.

Fuga all'alt della polizia: perché è esclusa la messa alla prova?

L'ordinanza n. 146 del Tribunale di Torino riguarda un'altra novità collegata al Codice della strada.

Nel procedimento esaminato, l'imputato era accusato del reato previsto dall'articolo 192, comma 7-bis, del Codice della strada, nella formulazione richiamata dall'ordinanza: dopo l'intimazione dell'alt da parte delle forze dell'ordine, si sarebbe dato alla fuga in automobile con modalità tali da mettere in pericolo altre persone.

La questione riguarda però soprattutto la messa alla prova.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è un istituto che, nei casi previsti dalla legge, permette all'imputato di seguire un programma comprendente determinati obblighi e attività; il positivo completamento produce gli effetti previsti dalla disciplina penale.

Il Tribunale di Torino contesta l'articolo 168-bis, primo comma, del codice penale nella parte in cui non consente la messa alla prova per questo specifico reato.

La questione viene posta in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. Il processo è stato sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale.

Separazione consensuale: cosa accade se uno dei coniugi cambia idea?

Tra le questioni con maggiore impatto sulla vita familiare c'è quella sollevata dal Tribunale di Vallo della Lucania con l'ordinanza n. 147.

Due coniugi avevano presentato una domanda congiunta di separazione consensuale. Successivamente una delle parti aveva revocato il consenso, allegando anche comportamenti sopravvenuti. Nel procedimento erano coinvolti anche figli minori.

Il problema riguarda l'articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile.

Il Tribunale pone innanzitutto una questione molto concreta: quando arriva il momento dell'udienza, le parti devono essere ancora d'accordo sulle condizioni della separazione?

Secondo la questione principale rimessa alla Consulta, la norma presenta un problema nella parte in cui non stabilisce che le parti debbano confermare all'udienza la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso depositato.

C'è poi una seconda questione, ancora più delicata.

Se chi ritira il consenso denuncia fatti riconducibili a violenza domestica o di genere, il procedimento consensuale non offre gli stessi strumenti istruttori e di protezione del procedimento contenzioso.

L'ordinanza osserva, tra l'altro, che nel rito consensuale il giudice non dispone degli stessi strumenti per costruire una piena istruttoria sui fatti sopravvenuti, comprese prove, accertamenti e specifici meccanismi previsti per le allegazioni di violenza.

Per questo il Tribunale propone, in via subordinata, la questione relativa alla possibilità di trasformare il procedimento da consensuale a contenzioso quando la revoca del consenso è accompagnata da allegazioni di violenza rientranti nell'articolo 473-bis.40.

I parametri richiamati sono numerosi: tra gli altri, gli articoli 2, 3, 13, 24, 29, 31 e 111 della Costituzione, oltre all'articolo 117 in relazione a fonti europee e internazionali.

Esame da avvocato: sotto esame l'ennesimo rinvio della nuova disciplina

L'ordinanza n. 148 del TAR Lombardia riguarda invece chi affronta l'esame di Stato per diventare avvocato.

La questione nasce dalla disciplina transitoria che ha continuato a rinviare l'entrata in vigore dell'articolo 46 della legge n. 247 del 2012, interessando anche la sessione d'esame 2024.

Il caso concreto riguarda un candidato che contestava la mancata ammissione alla prova orale e, in particolare, il sistema di valutazione affidato al punteggio numerico.

In passato la Corte costituzionale aveva ritenuto giustificabile un sistema di motivazione basato sul voto numerico anche tenendo conto dell'elevato numero di elaborati, dei tempi delle correzioni e delle esigenze di efficienza dell'amministrazione.

Secondo il TAR Lombardia, però, il contesto sarebbe cambiato.

Il giudice amministrativo ritiene che il reiterato differimento dell'entrata in vigore della nuova disciplina possa essere diventato irragionevole e sproporzionato rispetto alle ragioni che originariamente lo giustificavano.

Per questo viene sollevata la questione di costituzionalità in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

Anche i debiti e la “seconda possibilità” arrivano davanti alla Consulta

Il fascicolo contiene inoltre due ripubblicazioni, provenienti dai Tribunali di Verona e Milano, dedicate all'esdebitazione.

L'esdebitazione può essere spiegata come il meccanismo che, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, permette al debitore sottoposto a una procedura concorsuale di liberarsi dai debiti rimasti insoddisfatti e ottenere quello che nel linguaggio europeo viene spesso definito fresh start, cioè una possibilità di ripartenza economica.

La questione riguarda i creditori anteriori che non hanno partecipato alla procedura.

Il Tribunale di Verona evidenzia una situazione particolarmente significativa: alcuni creditori, pur informati dell'apertura della procedura, non avevano presentato domanda di ammissione al passivo; contemporaneamente, i creditori partecipanti erano stati soddisfatti integralmente.

L'applicazione dell'articolo 278, comma 2, del Codice della crisi potrebbe in questa situazione impedire una piena liberazione dai debiti nei confronti dei creditori rimasti fuori dalla procedura.

Il Tribunale di Verona ha sollevato la questione richiamando gli articoli 3, 11 e 117 della Costituzione e la direttiva UE 2019/1023.

Anche il Tribunale di Milano ha sollevato una questione sull'articolo 278, comma 2, sostenendo, in sintesi, la necessità di valutare se l'esdebitazione debba operare pienamente anche rispetto ai creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso.

Si tratta di un tema importante perché tocca la domanda fondamentale alla base del fresh start: dopo aver concluso correttamente la procedura, il debitore meritevole può davvero ricominciare oppure alcuni vecchi creditori possono continuare ad aggredire il patrimonio formato successivamente?

Anche in questo caso la risposta definitiva spetterà alla Corte costituzionale.

Cosa cambia oggi per i cittadini

Per il momento, queste pubblicazioni non modificano automaticamente le norme contestate.

La pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta Ufficiale informa che una questione di costituzionalità è stata formalmente portata davanti alla Consulta.

La Corte dovrà successivamente pronunciarsi.

Potrà quindi essere necessario attendere la decisione per sapere se una disposizione resterà invariata, verrà dichiarata costituzionalmente illegittima in tutto o in parte oppure se la questione avrà un altro esito processuale.

Per un automobilista, quindi, non significa che da oggi sia scomparsa la revoca della patente.

Per chi affronta una separazione consensuale non significa che sia già stata introdotta una nuova regola sulla conferma del consenso.

Per un candidato all'esame da avvocato non significa che la disciplina della sessione 2024 sia stata già annullata.

Ed è proprio questa distinzione che permette di leggere correttamente la Gazzetta della Corte costituzionale: la pubblicazione di una questione non equivale alla dichiarazione di incostituzionalità della legge.

FAQ – Domande frequenti

La Corte costituzionale ha già cancellato le norme sulla revoca automatica della patente?

No. In questo fascicolo sono pubblicate ordinanze con cui alcuni giudici sollevano questioni di costituzionalità. Sarà la Corte costituzionale a pronunciarsi.

Chi guida durante la sospensione della patente oggi evita automaticamente la revoca?

No. L'ordinanza di Sondrio contesta proprio l'automatismo previsto dalla disciplina esaminata, ma la pubblicazione della questione non equivale alla sua eliminazione.

La particolare tenuità è già applicabile all'oltraggio a pubblico ufficiale nel caso discusso dal Tribunale di Lodi?

No. Il Tribunale ha chiesto alla Corte di verificare la costituzionalità della preclusione indicata nell'ordinanza.

Nella separazione consensuale un coniuge può quindi ritirare sempre il consenso fino all'ultimo momento?

Il fascicolo non stabilisce una nuova regola generale. Il Tribunale di Vallo della Lucania ha sollevato una questione proprio sul problema della conferma della volontà di separarsi e, subordinatamente, sul passaggio al rito contenzioso in presenza di allegazioni di violenza.

La questione sull'esame da avvocato annulla i risultati della sessione 2024?

No. Il TAR Lombardia ha rimesso alla Corte una questione relativa alla disciplina che ha differito l'entrata in vigore delle nuove regole. Non siamo ancora davanti alla decisione definitiva della Consulta.

Cos'è un'ordinanza di rimessione?

È il provvedimento attraverso il quale un giudice, quando ne ricorrono le condizioni, sospende il procedimento e sottopone alla Corte costituzionale una questione sulla compatibilità di una norma con la Costituzione.

Quando entreranno in vigore le eventuali modifiche?

Non è possibile ricavare oggi dal fascicolo una data di modifica, perché occorre prima conoscere le decisioni che la Corte costituzionale adotterà sulle singole questioni.

Paragone semplice per capire cosa sta succedendo

Immaginiamo che durante una partita l'arbitro debba applicare una regola, ma ritenga che quella regola possa essere incompatibile con le regole superiori del torneo.

L'arbitro non può semplicemente cancellarla da solo.

Ferma quella parte della partita e sottopone il problema all'organo che ha il potere di decidere.

Le ordinanze pubblicate in questa Gazzetta funzionano in modo simile: i giudici hanno incontrato norme che devono applicare nei casi concreti e hanno chiesto alla Corte costituzionale di verificare se siano compatibili con la Costituzione.

La Gazzetta del 23 settembre ci racconta quindi quali domande sono arrivate alla Consulta. Le risposte arriveranno con le future decisioni della Corte.

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