Messa alla prova e lavoro di pubblica utilità: due questioni alla Corte Costituzionale

Corte Costituzionale N. 0 23/09/2026 Approfondimenti Pubblicato il 23/09/2026 22:14
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Due casi molto diversi, ma una domanda di fondo simile: il sistema penale tratta in maniera costituzionalmente corretta situazioni nelle quali la pena e il suo percorso alternativo alla detenzione assumono caratteristiche particolari?

La Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2026 porta davanti alla Corte costituzionale due questioni che riguardano strumenti importanti del sistema penale.

La prima arriva dal Tribunale di sorveglianza di Salerno e riguarda la liberazione anticipata applicata a chi sta eseguendo la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

La seconda proviene dal Tribunale di Torino e riguarda invece la messa alla prova e la sua esclusione per il reato previsto dall'articolo 192, comma 7-bis, del Codice della strada.

Sono problemi giuridicamente differenti.

A Salerno la domanda riguarda soprattutto come calcolare una riduzione della pena quando la pena viene eseguita attraverso ore di lavoro.

A Torino il problema è invece perché l'imputato per quello specifico reato stradale non possa accedere alla messa alla prova.

In entrambi i casi sarà la Corte costituzionale a stabilire se le disposizioni contestate siano compatibili con la Costituzione.

Il caso di Salerno: 2.190 ore di lavoro di pubblica utilità

Partiamo dalla prima questione.

Il Tribunale di sorveglianza di Salerno è stato chiamato a occuparsi di una persona nei cui confronti una pena detentiva era stata sostituita con 2.190 ore di lavoro di pubblica utilità.

Il lavoro di pubblica utilità è una pena sostitutiva: in determinate condizioni previste dalla legge, la pena detentiva viene sostituita con lo svolgimento di un'attività non retribuita a beneficio della collettività.

Il problema nasce quando questo particolare sistema incontra un altro istituto dell'ordinamento penitenziario: la liberazione anticipata.

Cos'è la liberazione anticipata

La liberazione anticipata è disciplinata dall'articolo 54 della legge sull'ordinamento penitenziario.

In termini divulgativi, è un meccanismo attraverso il quale il condannato che possiede i requisiti stabiliti dalla legge può ottenere una detrazione dalla pena.

Il sistema è stato costruito pensando a una pena che si sviluppa lungo un determinato arco temporale.

Ma cosa succede quando la pena non viene eseguita in maniera continuativa e viene invece trasformata in un certo numero di ore di lavoro di pubblica utilità?

È proprio qui che nasce il problema sottoposto alla Corte.

Giorni di pena e ore di lavoro: due sistemi difficili da sovrapporre

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ha infatti una struttura particolare.

Non è necessariamente una pena eseguita in maniera continuativa giorno dopo giorno.

È organizzato attraverso ore di attività.

Il Tribunale di sorveglianza di Salerno evidenzia quindi una difficoltà: applicare la liberazione anticipata senza disporre di uno specifico criterio legale capace di tradurre correttamente il beneficio nella struttura oraria e non continuativa del lavoro di pubblica utilità.

Ed è precisamente questo il cuore dell'ordinanza.

Il giudice non contesta semplicemente l'esistenza della liberazione anticipata per chi svolge lavoro di pubblica utilità.

La questione riguarda l'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui trova applicazione anche nei confronti del condannato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità senza prevedere un autonomo criterio legale di commisurazione della detrazione di pena compatibile con questa particolare struttura della pena sostitutiva.

Un problema che sembra matematico, ma è anche costituzionale

A prima vista potrebbe sembrare soltanto un problema di calcolo.

Non è così.

Stabilire quanto vale una riduzione di pena significa incidere direttamente sulla durata effettiva della sanzione.

Per questo il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha sollevato la questione facendo riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione.

Entrano quindi in gioco principi costituzionali che riguardano, tra l'altro, il trattamento delle situazioni comparabili, la funzione della pena e la necessità che la disciplina della sanzione abbia una base legale sufficientemente determinata.

Un esempio pratico per capire il problema

Immaginiamo due sistemi.

Nel primo una pena viene misurata attraverso un calendario: giorni e mesi che trascorrono consecutivamente.

Nel secondo la pena è composta da un “monte ore”: ad esempio, 2.190 ore che devono essere svolte secondo un determinato programma.

Ora immaginiamo di dover applicare a entrambi un beneficio originariamente costruito prendendo come riferimento il trascorrere della pena.

Nel primo caso abbiamo una linea temporale continua.

Nel secondo abbiamo ore che possono essere distribuite nel tempo.

La domanda diventa inevitabile: quale equivalenza bisogna utilizzare?

Non è possibile scegliere liberamente un numero, perché da quel calcolo dipende la quantità di pena che una persona deve effettivamente eseguire.

Secondo il Tribunale di sorveglianza di Salerno, è proprio qui che emerge il problema costituzionale: manca un autonomo criterio legale specificamente compatibile con la struttura oraria e non continuativa del lavoro di pubblica utilità.

Il caso di Torino: la fuga dopo l'alt delle forze dell'ordine

La seconda questione è completamente diversa.

Arriva dal Tribunale di Torino e riguarda l'articolo 168-bis, primo comma, del codice penale.

Al centro c'è la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

Il procedimento torinese riguarda il reato previsto dall'articolo 192, comma 7-bis, del Codice della strada.

Secondo quanto ricostruito nell'ordinanza, l'imputato era accusato, dopo l'intimazione dell'alt da parte delle forze dell'ordine, di essersi dato alla fuga alla guida di un'automobile con modalità tali da mettere in pericolo altre persone.

La questione costituzionale, tuttavia, non riguarda direttamente l'accertamento di quella responsabilità.

Riguarda la possibilità di accedere alla messa alla prova.

Cos'è la messa alla prova

La sospensione del procedimento con messa alla prova è un istituto previsto dal diritto penale che, quando ricorrono le condizioni stabilite dalla legge, consente di sospendere il procedimento mentre l'imputato segue uno specifico programma.

Il percorso può comprendere prescrizioni, comportamenti riparatori e attività previste dal programma predisposto secondo la disciplina applicabile.

Il positivo completamento della prova produce gli effetti stabiliti dalla legge.

Non si tratta quindi semplicemente di “evitare il processo”.

È un percorso disciplinato dalla legge, con requisiti, condizioni e controlli.

Perché il Tribunale di Torino chiama in causa la Costituzione

Il problema nasce perché il reato previsto dall'articolo 192, comma 7-bis, del Codice della strada è escluso dall'accesso alla messa alla prova secondo la disposizione contestata dal Tribunale.

Il Tribunale di Torino ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 168-bis, primo comma, del codice penale nella parte in cui preclude la sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione al reato previsto dall'articolo 192, comma 7-bis, del Codice della strada.

Il parametro costituzionale indicato nell'ordinanza è l'articolo 3 della Costituzione.

Anche in questo caso il procedimento è stato sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale.

Perché l'articolo 3 della Costituzione è così importante

L'articolo 3 stabilisce innanzitutto il principio di eguaglianza.

Nella giurisprudenza costituzionale questo parametro è centrale anche nelle verifiche sulla ragionevolezza delle differenze di trattamento stabilite dal legislatore.

Il problema posto dal Tribunale di Torino può quindi essere tradotto in termini semplici:

la scelta legislativa di escludere proprio questa fattispecie dalla messa alla prova determina una differenza di trattamento costituzionalmente giustificabile?

Il Tribunale ha ritenuto che il dubbio meritasse di essere sottoposto alla Consulta.

Questo non significa, però, che l'esclusione sia già stata dichiarata illegittima.

Non significa che la fuga all'alt diventi priva di conseguenze

Questo punto merita particolare attenzione.

Mettere in discussione l'esclusione dalla messa alla prova non significa eliminare il reato previsto dal Codice della strada.

Non significa neppure stabilire che chi è accusato di quel reato abbia automaticamente diritto alla messa alla prova.

La questione sottoposta alla Corte è molto più circoscritta: riguarda la preclusione normativa all'accesso all'istituto.

Se e come questa disciplina debba cambiare dipenderà dalla decisione della Corte costituzionale.

Torino e Salerno: due problemi differenti

È utile non confondere le due ordinanze.

Salerno riguarda una persona già condannata e il rapporto tra lavoro di pubblica utilità sostitutivo e liberazione anticipata.

Il problema è soprattutto quello del criterio con cui calcolare la detrazione della pena quando l'esecuzione è organizzata attraverso ore di lavoro.

Torino, invece, riguarda un procedimento penale e la possibilità dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova per uno specifico reato previsto dal Codice della strada.

Qui il problema riguarda una preclusione all'accesso a un istituto.

Da una parte, quindi, abbiamo il calcolo di un beneficio durante l'esecuzione della pena.

Dall'altra abbiamo l'accesso alla messa alla prova durante il procedimento.

Sono due fasi e due istituti differenti.

Il filo comune: quanto deve essere rigido il sistema?

Pur essendo diverse, le questioni hanno un elemento comune interessante dal punto di vista del cittadino.

Entrambe mostrano le difficoltà che possono emergere quando istituti generali del sistema penale incontrano situazioni particolari.

Nel caso di Salerno, un beneficio calcolato sulla pena deve confrontarsi con una sanzione organizzata in ore.

Nel caso di Torino, un istituto come la messa alla prova incontra un'esclusione prevista per una specifica fattispecie.

La Corte costituzionale dovrà valutare le questioni secondo i parametri indicati dai giudici rimettenti, senza che sia possibile anticiparne l'esito.

Cosa cambia oggi

Per il momento queste ordinanze non cambiano automaticamente la legge.

Chi svolge lavoro di pubblica utilità non può ricavare dalla pubblicazione dell'ordinanza di Salerno un nuovo metodo di calcolo della liberazione anticipata.

Allo stesso modo, chi è imputato per il reato stradale esaminato dal Tribunale di Torino non può considerare automaticamente eliminata la preclusione alla messa alla prova.

I due giudici hanno aperto il giudizio costituzionale.

Ora occorrerà attendere le decisioni della Consulta.

Perché le future decisioni saranno importanti

Nel caso di Salerno, una decisione della Corte potrà chiarire il rapporto tra un istituto tradizionale dell'ordinamento penitenziario e una pena sostitutiva caratterizzata da una struttura particolare.

Nel caso di Torino, la Consulta sarà chiamata a pronunciarsi sulla preclusione della messa alla prova prevista per la fattispecie contestata.

Si tratta quindi di questioni che interessano non soltanto i due procedimenti originari.

Toccano più in generale il modo in cui gli strumenti alternativi o sostitutivi della pena si inseriscono nel sistema penale.

FAQ – Domande frequenti

La Corte costituzionale ha già modificato le regole sulla messa alla prova?

No. Il Tribunale di Torino ha sollevato una questione di costituzionalità. La pubblicazione dell'ordinanza non equivale a una dichiarazione di illegittimità della norma.

Quale reato è coinvolto nella questione di Torino?

L'ordinanza riguarda il reato previsto dall'articolo 192, comma 7-bis, del Codice della strada e la preclusione della messa alla prova per questa fattispecie.

La questione significa che il reato potrebbe essere cancellato?

Non è questo l'oggetto dell'ordinanza. La questione riguarda la preclusione all'accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova.

Cos'è il lavoro di pubblica utilità nel caso di Salerno?

È una pena sostitutiva. Nel procedimento esaminato la pena detentiva era stata sostituita con 2.190 ore di lavoro di pubblica utilità.

Qual è il problema con la liberazione anticipata?

Secondo il Tribunale di sorveglianza di Salerno, la disciplina non prevede un autonomo criterio legale di commisurazione della detrazione compatibile con la struttura oraria e non continuativa del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Chi svolge lavoro di pubblica utilità perde quindi la liberazione anticipata?

L'ordinanza non consente di formulare una regola generale di questo tipo. La questione sottoposta alla Corte riguarda precisamente il modo in cui il beneficio deve rapportarsi alla particolare struttura della pena sostitutiva.

Perché Salerno richiama l'articolo 27 della Costituzione?

L'ordinanza indica, insieme all'articolo 3, anche l'articolo 27, terzo comma, e l'articolo 25, secondo comma, tra i parametri rispetto ai quali viene sollevata la questione.

Quando cambieranno eventualmente le norme?

Non è possibile indicare una data sulla base delle sole ordinanze. Occorre attendere le decisioni della Corte costituzionale e verificarne contenuto ed effetti.

Paragone semplice per capire le due questioni

Immaginiamo una scuola con due problemi diversi.

Nel primo, il regolamento prevede uno “sconto” sul numero di giorni di una determinata attività, ma uno studente deve svolgere il proprio percorso non in giorni consecutivi bensì attraverso un certo numero di ore distribuite nel tempo.

Serve una regola precisa per trasformare correttamente quello sconto in ore.

È, in maniera molto semplificata, il tipo di problema che emerge nel caso di Salerno.

Nel secondo caso, il regolamento stabilisce invece che chi ha commesso una particolare violazione non possa accedere a un determinato percorso previsto per altre situazioni.

Qui la domanda diventa: questa esclusione è ragionevole rispetto alle altre regole del sistema?

È il tipo di problema costituzionale posto dal Tribunale di Torino.

La Corte costituzionale dovrà dare le risposte.

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