Sanità, 6 milioni per apparecchiature biomediche e ricerca clinica: beneficiari, spese e domande

Serie Generale N. 0 31/08/2026 Approfondimenti Pubblicato il 31/08/2026 21:58
Condividi questo articolo

Un nuovo finanziamento pubblico punta a sostenere ricerca clinica, assistenza sanitaria e utilizzo di tecnologie biomediche avanzate nei policlinici universitari che rientrano nei requisiti stabiliti dalla legge.

Il decreto del Ministero della salute del 30 luglio 2026, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto, disciplina infatti contributi fino a 3 milioni di euro per il 2026 e 3 milioni per il 2027.

Complessivamente, quindi, per le due annualità sono disponibili fino a 6 milioni di euro.

L'obiettivo non è semplicemente comprare nuove macchine ospedaliere. Le risorse sono destinate a incentivare e sostenere attività di assistenza e ricerca clinica attraverso progetti innovativi, con particolare attenzione all'acquisizione e all'utilizzo di apparecchiature biomediche di ultima generazione.

Vediamo cosa significa concretamente.

Da dove arrivano i 6 milioni

La misura nasce dalla legge di bilancio 2025, che aveva inizialmente autorizzato una spesa di 4 milioni di euro per il 2025 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

C'è però una precisazione importante.

I 4 milioni previsti per il 2025 non vengono recuperati. Il decreto spiega che, non essendoci stato il necessario presupposto giuridico per assumere l'impegno contabile, quello stanziamento ha costituito economia di spesa.

Restano quindi:

3 milioni di euro per il 2026;

3 milioni di euro per il 2027.

Il tetto complessivamente disponibile nelle due annualità è dunque di 6 milioni.

Chi può ottenere il contributo

Non si tratta di un incentivo aperto a tutti gli ospedali italiani.

Il decreto individua categorie precise di beneficiari.

Possono accedere alle risorse i policlinici universitari gestiti dalle università non statali, direttamente oppure attraverso enti con autonoma personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.

Sono ammessi anche i policlinici universitari statali non ancora trasformati in azienda.

In entrambi i casi deve trattarsi di strutture che perseguono attività istituzionali non in regime d'impresa.

Questo è un punto fondamentale: non siamo quindi davanti a un bando generalizzato destinato a qualsiasi ospedale, clinica privata, laboratorio o impresa produttrice di dispositivi medici.

I requisiti devono inoltre essere posseduti in tre momenti: alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, al momento della richiesta e al momento dell'erogazione del contributo.

Cosa significa “apparecchiature biomediche di ultima generazione”

Il decreto dà una definizione precisa.

Rientrano nel concetto le apparecchiature previste dalla normativa europea sui dispositivi medici che rispondono alla definizione di apparecchiatura elettromedicale, oltre alle apparecchiature per la diagnosi in vitro disciplinate dalla normativa europea.

Ma non basta che una macchina sia semplicemente moderna.

Per essere considerata di ultima generazione, deve rappresentare la versione più recente e aggiornata del modello rispetto ad apparecchiature analoghe per utilizzo e funzionalità.

In sostanza, dalle caratteristiche tecniche deve emergere il suo effettivo grado di evoluzione tecnologica.

È come confrontare due computer destinati allo stesso lavoro: non basta che entrambi siano computer. Per parlare di “ultima generazione” bisogna guardare alla versione, alle caratteristiche tecniche e all'evoluzione tecnologica rispetto ai modelli analoghi.

Il contributo non serve soltanto a comprare macchinari

Questa è probabilmente una delle parti più interessanti del decreto.

Il finanziamento non riguarda esclusivamente il costo materiale dell'apparecchiatura.

La misura considera infatti l'intero progetto di assistenza e ricerca clinica collegato alla tecnologia.

Le spese devono essere effettive, pertinenti e congrue rispetto alle attività finanziate.

Noleggio e leasing delle apparecchiature

Sono ammesse le spese sostenute per il noleggio e il leasing delle apparecchiature biomediche di ultima generazione.

Questo permette a una struttura di utilizzare una tecnologia avanzata anche senza necessariamente acquistarla immediatamente in proprietà.

Il leasing può essere paragonato, in modo semplificato, a una formula che consente di utilizzare un bene pagando canoni secondo le condizioni previste dal relativo contratto.

Ammortamento delle apparecchiature

Sono ammessi anche i costi di ammortamento.

L'ammortamento è la ripartizione nel tempo del valore ammortizzabile di un bene durante la sua vita utile stimata.

Un esempio semplice: se una struttura acquista una costosa apparecchiatura destinata a essere utilizzata per diversi anni, il suo costo contabile può essere distribuito lungo la vita utile del macchinario anziché essere considerato integralmente in un solo esercizio.

Software e licenze

Sono finanziabili anche le licenze d'uso software.

Il decreto precisa che si tratta del diritto a utilizzare un programma senza acquisirne necessariamente la proprietà.

È un aspetto rilevante perché le apparecchiature sanitarie moderne dipendono sempre più da software per acquisire, elaborare e gestire dati clinici e diagnostici.

Materiali di consumo

Sono ammesse anche le spese per l'acquisto di materiale di consumo collegato alle attività di assistenza e ricerca clinica.

Questo significa che il finanziamento considera anche alcuni costi necessari al funzionamento concreto dei progetti, non soltanto l'investimento tecnologico iniziale.

Servizi: limite del 10%

Il decreto consente di finanziare anche l'acquisto di servizi.

In questo caso viene però fissato un limite: queste spese possono essere riconosciute entro il 10%.

Anche il personale può rientrare nei costi

Un progetto di ricerca non funziona soltanto grazie alle macchine.

Servono medici, ricercatori, tecnici e altre professionalità.

Per questo il decreto considera ammissibile anche il costo salariale del personale impegnato nelle attività di assistenza e ricerca clinica.

Possono rientrare, secondo le condizioni indicate, lavoratori dipendenti, collaboratori, personale con contratto di somministrazione e titolari di specifici contratti di ricerca.

Per costo salariale il decreto intende l'importo effettivamente sostenuto dal beneficiario, comprendente retribuzione lorda e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

Naturalmente deve trattarsi di costi riferibili alle attività di assistenza e ricerca clinica finanziate.

Spese generali: massimo 10%

Sono riconosciute anche le spese generali, ma entro il limite del 10% del totale dei costi ammissibili.

Si evita così che una parte eccessiva delle risorse venga assorbita da costi generali invece che dalle attività direttamente collegate ai progetti.

Pubblicazioni e divulgazione scientifica

Una ricerca produce valore anche quando i suoi risultati vengono comunicati.

Per questo sono ammesse le spese per pubblicare e divulgare i contenuti delle attività di assistenza e ricerca clinica collegate ai progetti innovativi.

Il limite è del 2% del totale dei costi ammissibili.

Missioni e convegni

Anche alcune attività scientifiche esterne possono essere finanziate.

Le spese di missione possono arrivare fino al 2% dei costi ammissibili.

La partecipazione a convegni, comprese le quote di iscrizione, può invece rappresentare al massimo l'1% dei costi ammissibili.

Almeno il 40% deve riguardare direttamente le apparecchiature

Il decreto introduce una regola particolarmente significativa.

Il totale delle spese per noleggio/leasing e ammortamento delle apparecchiature biomediche di ultima generazione deve rappresentare almeno il 40% del totale delle spese ammissibili.

In altre parole, non è possibile costruire un progetto formalmente dedicato alla tecnologia sanitaria spendendo quasi tutto in personale, servizi, convegni o altre attività.

Una quota consistente deve essere effettivamente collegata alle apparecchiature.

E l'IVA?

Come regola generale, l'IVA non è finanziabile.

C'è però un'eccezione: può essere ammessa quando non è recuperabile dal beneficiario secondo la normativa nazionale vigente.

Niente doppio finanziamento pubblico

Le spese devono essere realmente sostenute e documentate.

Devono inoltre essere tracciabili e correttamente contabilizzate.

Il decreto stabilisce soprattutto che non possono essere già coperte da altri finanziamenti pubblici o dell'Unione europea.

In sostanza, la stessa spesa non può essere presentata due volte per ottenere due finanziamenti pubblici diversi.

Le fatture devono essere quietanzate, o le spese giustificate mediante documenti contabili equivalenti, e devono riportare il CUP, cioè il Codice unico di progetto, cui si riferiscono.

Come si richiede il contributo

I policlinici interessati dovranno presentare una domanda al Ministero della salute.

La procedura sarà esclusivamente telematica.

Ma attenzione: la pubblicazione del decreto non equivale all'apertura immediata di uno sportello al quale inviare liberamente le richieste.

Termini e modalità per presentare le istanze saranno definiti attraverso un successivo avviso, pubblicato annualmente sul sito istituzionale del Ministero della salute e nella Gazzetta Ufficiale.

La domanda dovrà contenere, tra l'altro, gli elementi identificativi dell'ente, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti, informazioni sulle linee di assistenza e ricerca clinica e sui relativi progetti innovativi, le spese sostenute e l'ammontare del contributo teoricamente spettante.

Dovrà essere allegata anche una relazione dettagliata sui progetti.

Cosa succede dopo la domanda

Il Ministero della salute avrà 60 giorni dal ricevimento delle istanze per verificare requisiti e documentazione.

Successivamente definirà con un apposito decreto la quota spettante a ciascun beneficiario e le modalità di erogazione e rendicontazione.

C'è inoltre una regola importante nel caso in cui le richieste superino i soldi disponibili.

Se, per esempio, i policlinici ammessi richiedessero complessivamente più dei 3 milioni disponibili per una determinata annualità, non significa necessariamente che i primi arrivati prenderebbero tutto.

Il decreto prevede una riduzione proporzionale dei contributi sulla base del rapporto tra le risorse stanziate e l'importo complessivamente richiesto.

Un esempio semplice

Immaginiamo, soltanto per capire il meccanismo, che per una determinata annualità arrivino richieste ammissibili per complessivi 6 milioni di euro, mentre il fondo disponibile sia di 3 milioni.

Le risorse disponibili rappresenterebbero la metà delle richieste complessive.

Il meccanismo previsto dal decreto comporterebbe quindi una riduzione proporzionale dei contributi teoricamente spettanti.

L'esempio è puramente illustrativo: gli importi effettivi dipenderanno dalle domande presentate e dalle verifiche del Ministero.

Cosa può cambiare per i policlinici universitari

Per le strutture ammesse il provvedimento può rappresentare un sostegno alla realizzazione di progetti che combinano assistenza sanitaria, ricerca clinica e innovazione tecnologica.

La possibilità di finanziare non soltanto l'utilizzo delle apparecchiature, ma anche personale, software, materiali e alcune attività scientifiche, permette di considerare il progetto nel suo complesso.

Una macchina sofisticata, infatti, serve a poco se mancano professionisti, materiali, software e attività di ricerca capaci di sfruttarne le potenzialità.

Cosa può cambiare per i pazienti

Qui è importante distinguere ciò che stabilisce direttamente il decreto dagli effetti che ragionevolmente possono derivarne.

Il decreto non promette una riduzione automatica delle liste d'attesa, non stabilisce che tutti gli ospedali riceveranno nuovi macchinari e non garantisce automaticamente nuove prestazioni ai pazienti.

L'obiettivo dichiarato è sostenere assistenza e ricerca clinica attraverso progetti innovativi e tecnologie biomediche avanzate.

Se questi progetti producono i risultati attesi, i benefici per i pazienti possono derivare dall'accesso a tecnologie più evolute e dall'integrazione tra attività assistenziale e ricerca clinica.

Gli effetti concreti dipenderanno però dai progetti effettivamente finanziati e dalla loro realizzazione.

Perché la ricerca clinica è centrale

Il decreto non è semplicemente un piano per rinnovare il “parco macchine” degli ospedali.

La tecnologia viene inserita all'interno di progetti di ricerca clinica innovativi.

Possiamo immaginare la differenza così.

Comprare un nuovo computer per un ufficio significa sostituire uno strumento vecchio.

Finanziare un progetto di innovazione significa invece acquistare o utilizzare quello strumento, formare e impiegare le persone che devono lavorarci, utilizzare software adeguati, produrre attività di ricerca e diffonderne i risultati.

La logica del decreto è più vicina al secondo modello.

FAQ – Domande frequenti

Quanti soldi sono disponibili?

Il decreto prevede un limite massimo di 3 milioni di euro per il 2026 e 3 milioni per il 2027, quindi fino a 6 milioni complessivi nelle due annualità.

Che fine hanno fatto i 4 milioni previsti per il 2025?

Il decreto precisa che lo stanziamento 2025 ha costituito economia di spesa per l'assenza del necessario presupposto giuridico per l'assunzione dell'impegno contabile. Il finanziamento disciplinato dal provvedimento trova quindi copertura per il 2026 e il 2027.

Tutti gli ospedali possono chiedere il contributo?

No. Sono ammesse soltanto le categorie di policlinici universitari individuate dal decreto e in possesso dei relativi requisiti.

Si finanzia soltanto l'acquisto delle apparecchiature?

No. Sono previste diverse categorie di costo, tra cui noleggio e leasing, ammortamento delle apparecchiature, software, materiali di consumo, determinati servizi, personale, spese generali, divulgazione scientifica, missioni e convegni.

Quanto deve essere destinato alle apparecchiature?

Noleggio/leasing e ammortamento delle apparecchiature devono rappresentare complessivamente almeno il 40% delle spese ammissibili.

Il personale può essere finanziato?

Sì, nei termini previsti dal decreto e purché il costo sia riferito allo svolgimento delle attività di assistenza e ricerca clinica.

L'IVA è finanziabile?

In generale no, salvo i casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario secondo la normativa vigente.

Una spesa già finanziata dall'Unione europea può essere presentata nuovamente?

No. Le spese ammesse non devono essere oggetto di altri finanziamenti pubblici o dell'Unione europea.

Le domande possono essere presentate immediatamente?

Il decreto stabilisce il quadro generale, mentre termini e modalità per la presentazione delle domande saranno disciplinati da un successivo avviso annuale.

Cosa accade se le richieste superano i 3 milioni disponibili?

Il contributo spettante ai beneficiari viene ridotto proporzionalmente secondo il meccanismo previsto dal decreto.

Paragone semplice per capire la norma

Immaginiamo un'officina universitaria che debba sviluppare un nuovo motore.

Non basta comprare il macchinario più moderno.

Servono il macchinario, il software per utilizzarlo, i tecnici, i materiali per fare le prove, i ricercatori che studiano i risultati e la possibilità di presentare ciò che è stato scoperto alla comunità scientifica.

Il decreto sanitario segue una logica simile.

Lo Stato non finanzia soltanto “una macchina nuova”, ma può contribuire a sostenere un progetto più ampio nel quale tecnologia, personale, ricerca e assistenza lavorano insieme.

Per i pazienti il risultato potenziale non è semplicemente vedere una nuova apparecchiatura dentro un ospedale: è poter beneficiare, quando i progetti finanziati lo consentiranno, di una medicina universitaria nella quale innovazione tecnologica e ricerca clinica sono maggiormente integrate.

Incorpora questo articolo

Copia e incolla questo codice HTML nel tuo sito web:

Anteprima:

Nota: Il widget è completamente responsive e si adatta automaticamente alla larghezza del contenitore.

Tocca un punto per ingrandirlo, oppure trascina per selezionare un'area e leggerla comoda. Tocca di nuovo per tornare indietro.