Novità per il sistema degli enti che certificano la conoscenza della lingua italiana come seconda lingua.
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 200 del 29 agosto 2026 è stato pubblicato un avviso del Ministero dell'università e della ricerca relativo al decreto ministeriale 30 gennaio 2026, n. 149.
Il provvedimento modifica il precedente decreto ministeriale 14 novembre 2025, n. 959, con il quale era stato istituito l'elenco degli enti certificatori della lingua italiana come seconda lingua, comunemente indicata come italiano L2, ed erano state definite le procedure di accreditamento, verifica e monitoraggio.
La novità annunciata in Gazzetta è precisa: vengono modificati l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 9, che viene sostituito.
C'è però un elemento fondamentale da chiarire: la Gazzetta del 29 agosto pubblica un avviso, non il testo completo del decreto n. 149.
Per conoscere nel dettaglio il nuovo contenuto dei due articoli modificati bisogna quindi consultare il testo integrale messo a disposizione dal Ministero dell'università e della ricerca.
Con italiano L2 ci si riferisce all'italiano appreso come seconda lingua da chi possiede un'altra lingua materna e si trova ad apprendere o utilizzare l'italiano.
La certificazione linguistica ha la funzione di attestare formalmente determinate competenze linguistiche secondo il sistema e le regole applicabili.
Ma una certificazione ha valore proprio perché dietro il documento esiste un soggetto che opera secondo requisiti e procedure riconosciuti.
È qui che entra in gioco il sistema degli enti certificatori.
Il decreto ministeriale n. 959 del 14 novembre 2025, richiamato espressamente nell'avviso, riguarda l'istituzione dell'elenco degli enti certificatori della lingua italiana come seconda lingua (L2).
Non si parla quindi soltanto degli esami sostenuti dai candidati.
Il sistema riguarda anche chi può operare come ente certificatore e le procedure attraverso le quali questi soggetti vengono accreditati, verificati e monitorati.
In termini semplici, l'obiettivo di un sistema del genere è distinguere gli enti inseriti nel quadro istituzionale previsto dal Ministero attraverso procedure formalizzate.
L'accreditamento, nel contesto richiamato dal provvedimento, è la procedura attraverso la quale viene verificato il possesso delle condizioni previste per l'inserimento nel sistema degli enti certificatori.
Possiamo immaginarlo come una porta d'ingresso regolamentata.
Non basta che un'organizzazione dichiari autonomamente di voler operare nel settore: deve seguire la procedura stabilita dalla disciplina ministeriale e dimostrare quanto richiesto.
È importante, tuttavia, non confondere questa spiegazione generale con i requisiti specifici.
L'avviso pubblicato nella Gazzetta del 29 agosto non elenca quali siano tutti i requisiti necessari per ottenere l'accreditamento.
Per questi dettagli occorre consultare il decreto integrale e la normativa richiamata.
Il titolo stesso del decreto del 2025 richiamato dalla Gazzetta permette di individuare tre concetti fondamentali:
accreditamento;
verifica;
monitoraggio.
Sono termini simili, ma indicano funzioni differenti.
L'accreditamento riguarda l'ingresso dell'ente nel sistema secondo le condizioni previste.
La verifica, in termini generali, serve ad accertare il rispetto delle condizioni e delle regole applicabili.
Il monitoraggio richiama invece un'attività di controllo nel tempo.
È una distinzione importante.
Un sistema serio di certificazione non può necessariamente limitarsi a verificare un soggetto soltanto nel momento iniziale: il riferimento al monitoraggio indica che la disciplina prende in considerazione anche la fase successiva.
Su questo punto bisogna essere molto precisi.
L'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale afferma espressamente che il decreto ministeriale n. 149 del 30 gennaio 2026:
modifica l'articolo 7, comma 2, del decreto n. 959 del 14 novembre 2025;
sostituisce l'articolo 9 dello stesso decreto.
Queste sono le modifiche che possiamo ricavare direttamente dalla Gazzetta del 29 agosto.
L'avviso, però, non riproduce il nuovo testo dell'articolo 7, comma 2, né quello dell'articolo 9.
Non sarebbe quindi corretto attribuire, sulla sola base di questa Gazzetta, specifici nuovi requisiti, sanzioni, termini o procedure che nell'avviso non vengono descritti.
È un buon esempio di come bisogna leggere la Gazzetta Ufficiale.
Non sempre quello che viene pubblicato è il testo completo di una nuova disciplina.
In questo caso siamo nella sezione “Estratti, sunti e comunicati”.
Il Ministero informa ufficialmente dell'emanazione del decreto e indica quali parti del precedente provvedimento sono state modificate, ma per conoscere il contenuto completo rinvia al documento pubblicato sul proprio sito istituzionale.
Per un ente certificatore, quindi, fermarsi al solo avviso della Gazzetta non è sufficiente per adeguare le proprie procedure.
La stessa Gazzetta specifica dove consultare il decreto integrale.
Il testo è disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca nella sezione “Atti e normativa”.
È inoltre indicata la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, nell'ambito della sottosezione relativa alla Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.
Questa indicazione è particolarmente importante per gli operatori del settore.
La Gazzetta dà la notizia ufficiale della modifica; il testo ministeriale permette invece di studiarne concretamente gli effetti.
Per un ente già coinvolto nel sistema della certificazione dell'italiano L2, il primo passaggio è verificare il testo aggiornato della disciplina.
In particolare, bisogna confrontare il decreto n. 959 del 14 novembre 2025 con le modifiche introdotte dal decreto n. 149 del 30 gennaio 2026.
L'attenzione deve concentrarsi soprattutto sui due punti espressamente segnalati dalla Gazzetta:
articolo 7, comma 2;
articolo 9.
Solo attraverso questo confronto è possibile capire se l'organizzazione debba modificare procedure interne, documentazione o altri adempimenti.
Quando un cittadino ottiene una certificazione linguistica, vede soprattutto il risultato finale: il certificato.
Dietro quel documento, però, esiste un'intera struttura.
Ci sono l'ente certificatore, le procedure, l'organizzazione delle attività e il sistema di controllo previsto dalla disciplina.
Per questo l'esistenza di procedure di verifica e monitoraggio è rilevante anche per chi sostiene gli esami.
La qualità e l'affidabilità di una certificazione dipendono infatti anche dalla solidità del sistema che disciplina gli enti autorizzati a operare.
L'avviso del 29 agosto è rivolto soprattutto al sistema degli enti certificatori e non introduce, almeno nel testo pubblicato in questa Gazzetta, nuove regole dettagliate direttamente rivolte ai candidati.
Non vengono indicate nell'avviso nuove prove d'esame, nuovi livelli linguistici o nuovi punteggi.
Non sarebbe quindi corretto sostenere, sulla base di questo documento, che dal 29 agosto cambino automaticamente gli esami sostenuti dagli studenti.
La novità documentata riguarda la disciplina ministeriale relativa all'elenco degli enti certificatori e alle procedure collegate.
Immaginiamo un'organizzazione che operi nel campo della certificazione dell'italiano L2.
L'ente ha già studiato il decreto del novembre 2025 e ha organizzato le proprie procedure sulla base di quella disciplina.
Successivamente arriva il decreto n. 149 del gennaio 2026.
La Gazzetta del 29 agosto comunica ufficialmente che due parti del precedente sistema sono state modificate: l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 9.
Per l'organizzazione scatta quindi un controllo molto concreto:
“Le nostre procedure sono ancora conformi al testo aggiornato?”
Per rispondere non basta leggere il breve avviso.
Bisogna prendere il testo integrale del nuovo decreto, confrontarlo con quello precedente e verificare cosa deve eventualmente essere aggiornato.
Una modifica al sistema degli enti certificatori può essere rilevante non soltanto per chi rilascia direttamente certificazioni.
Anche scuole, strutture formative e soggetti che indirizzano studenti verso percorsi di certificazione hanno interesse a sapere quali enti fanno parte del sistema riconosciuto e quali regole vengono applicate.
L'affidabilità della certificazione è infatti importante per chi sostiene l'esame, ma anche per chi utilizza successivamente quel documento nell'ambito delle finalità per le quali è previsto.
La notizia può essere riassunta in pochi passaggi.
Nel novembre 2025 il Ministero ha adottato il decreto n. 959 relativo all'elenco degli enti certificatori dell'italiano L2 e alle procedure di accreditamento, verifica e monitoraggio.
Il 30 gennaio 2026 è stato emanato il decreto ministeriale n. 149.
Questo secondo provvedimento modifica il precedente.
In particolare, viene modificato l'articolo 7, comma 2, mentre l'articolo 9 viene sostituito.
La Gazzetta Ufficiale del 29 agosto rende nota l'emanazione del decreto e indica dove reperirne il testo completo.
Che cosa significa italiano L2?
È l'espressione utilizzata per indicare l'italiano come seconda lingua.
Qual è il provvedimento pubblicizzato dalla Gazzetta del 29 agosto?
Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 gennaio 2026, n. 149.
Quale decreto viene modificato?
Il decreto ministeriale 14 novembre 2025, n. 959, relativo all'elenco degli enti certificatori della lingua italiana L2 e alle procedure di accreditamento, verifica e monitoraggio.
Quali articoli cambiano?
Secondo l'avviso pubblicato in Gazzetta, viene modificato l'articolo 7, comma 2, e viene sostituito l'articolo 9.
La Gazzetta riporta il nuovo testo completo dei due articoli?
No. L'avviso non riproduce integralmente le nuove disposizioni.
Dove si può leggere il decreto completo?
La Gazzetta rinvia al sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, nella sezione “Atti e normativa”, e alla relativa area di “Amministrazione trasparente”.
Cambiano gli esami di italiano L2?
L'avviso pubblicato nella Gazzetta del 29 agosto non contiene elementi sufficienti per affermare che siano cambiate prove, livelli o punteggi degli esami. La modifica documentata riguarda due disposizioni del decreto che disciplina il sistema degli enti certificatori.
Un ente può basarsi soltanto sull'avviso della Gazzetta?
Per conoscere concretamente gli adempimenti no: deve consultare il testo integrale del decreto modificativo e confrontarlo con la disciplina precedente.
Immaginiamo un albo di professionisti.
Per entrare nell'albo esistono determinate regole. Una volta entrati, possono esserci controlli per verificare che quelle regole continuino a essere rispettate.
A un certo punto l'autorità competente comunica: “Abbiamo modificato una parte del regolamento e sostituito completamente un altro articolo”.
Quella comunicazione è importante, ma per sapere esattamente che cosa deve fare ogni professionista bisogna leggere il nuovo regolamento.
È ciò che accade in questo caso.
La Gazzetta ci dice con certezza dove è intervenuta la modifica: articolo 7, comma 2, e articolo 9.
Per sapere esattamente come cambiano gli obblighi degli enti certificatori, occorre invece leggere il testo integrale del decreto n. 149 del 30 gennaio 2026.
Tocca un punto per ingrandirlo, oppure trascina per selezionare un'area e leggerla comoda. Tocca di nuovo per tornare indietro.