Un avvocato può ascoltare le intercettazioni raccolte contro il proprio assistito. Ma l'imputato ha anche un diritto personale ad ascoltare direttamente quelle registrazioni, soprattutto quando le conversazioni sono nella sua lingua madre e non in italiano?
È la questione arrivata davanti alla Corte costituzionale con l'ordinanza del Tribunale di Trento del 14 maggio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale Corte Costituzionale n. 34 del 26 agosto 2026.
Il problema riguarda il combinato disposto dell'articolo 268, comma 6, del Codice di procedura penale e dell'articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione.
Secondo il Tribunale di Trento, l'attuale sistema pone un dubbio costituzionale perché consente al difensore determinate facoltà di accesso all'archivio delle intercettazioni, ma non riconosce nello stesso modo all'imputato il diritto di entrare personalmente nell'archivio e ascoltare direttamente il materiale registrato.
La questione diventa ancora più delicata quando l'imputato è alloglotto, cioè parla una lingua diversa dall'italiano, e non viene disposta una perizia sulle registrazioni.
Attenzione: la Corte costituzionale non ha ancora stabilito che l'attuale disciplina sia illegittima. Il Tribunale ha sollevato la questione e sospeso il procedimento. Sarà la Consulta a decidere.
Il procedimento riguarda un imputato chiamato a rispondere, secondo l'ordinanza, di reati previsti dagli articoli 604-bis e 270-quinquies del Codice penale.
Il Tribunale riferisce che una parte significativa delle intercettazioni è in lingua araba.
Ed è proprio questo elemento a rendere molto concreto il problema.
La difesa ha sostenuto che consentire l'accesso soltanto al difensore costringerebbe quest'ultimo ad ascoltare le registrazioni con l'assistenza di un interprete, per poi riferire successivamente all'imputato quanto emerso.
L'imputato, invece, conoscendo direttamente la lingua utilizzata nelle conversazioni, potrebbe ascoltare le registrazioni e fornire immediatamente informazioni sul significato, sul contesto, sugli interlocutori e sulla collocazione temporale dei dialoghi.
Il Tribunale ha ritenuto che questo problema meriti l'esame della Corte costituzionale.
Una delle idee più importanti contenute nell'ordinanza è molto semplice da comprendere.
Una conversazione registrata non è fatta soltanto di parole.
Ci sono:
intonazioni della voce, pause, rumori, esitazioni, sovrapposizioni tra interlocutori e riferimenti che possono essere comprensibili soltanto conoscendo il contesto.
Una trascrizione può riportare le parole pronunciate, ma non necessariamente permette di ricostruire tutto ciò che emerge dall'ascolto dell'audio originale.
Il Tribunale richiama proprio l'importanza di elementi come pause, rumori e caratteristiche della conversazione che potrebbero non emergere completamente dalle trascrizioni sommarie.
Immaginiamo una telefonata nella quale una persona dice:
"Va bene, fallo pure."
Scritta su un foglio, la frase sembra chiarissima.
Ma ascoltiamo la registrazione.
Potrebbe essere stata pronunciata seriamente.
Oppure ironicamente.
Potrebbe esserci stata una lunga pausa prima della risposta.
Potrebbe esserci una voce in sottofondo.
Potrebbe essere evidente che gli interlocutori stanno scherzando.
Oppure una parola potrebbe essere stata compresa male nella trascrizione.
Per questo, nel processo penale, l'audio originale può avere un'importanza diversa rispetto alla semplice lettura delle parole trascritte.
Nel caso di Trento molte conversazioni sono in arabo.
Se soltanto il difensore accede all'archivio, può essere necessario coinvolgere un interprete.
L'interprete traduce.
Il difensore ascolta e valuta.
Successivamente il materiale ritenuto importante viene sottoposto all'imputato.
Secondo il Tribunale, si crea così una sorta di percorso in due fasi.
Prima:
difensore + interprete → ascolto e traduzione.
Poi:
difensore → imputato → contestualizzazione delle conversazioni.
Il dubbio del giudice è se questo meccanismo possa ridurre concretamente l'effettività della difesa rispetto a un ascolto diretto dell'imputato.
L'interprete conosce la lingua.
Ma normalmente non conosce la vita dell'imputato.
Non necessariamente sa chi siano gli interlocutori.
Non conosce sempre i soprannomi utilizzati.
Può non sapere a quale episodio concreto faccia riferimento una frase.
L'imputato, invece, potrebbe riconoscere immediatamente una voce e spiegare:
"Questa conversazione è avvenuta dopo quella riunione."
Oppure:
"Quella persona non è quella indicata dagli investigatori."
O ancora:
"Quando abbiamo usato quella parola stavamo parlando di un'altra situazione."
Non significa naturalmente che la spiegazione dell'imputato debba essere considerata automaticamente vera.
Significa che quella spiegazione può diventare un elemento della strategia difensiva da verificare nel processo.
Il Tribunale sottolinea proprio che l'imputato potrebbe ricostruire tempi, contesto, interlocutori e rapporti personali, fornendo informazioni che possono non emergere dall'analisi effettuata senza il suo contributo diretto.
Il problema costituzionale si concentra sull'articolo 268, comma 6, del Codice di procedura penale e sull'articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione.
Secondo la ricostruzione contenuta nell'ordinanza, queste norme finiscono per attribuire al difensore la possibilità di accedere all'archivio e ascoltare le intercettazioni, senza prevedere nello stesso modo un accesso personale dell'imputato.
È proprio questa differenza che il Tribunale di Trento porta davanti alla Consulta.
Il giudice afferma di non ritenere sufficiente risolvere il problema semplicemente attraverso un'interpretazione sistematica delle norme.
Nel linguaggio quotidiano si potrebbe pensare:
"Se l'avvocato può ascoltare le registrazioni, allora il diritto dell'imputato è comunque garantito."
L'ordinanza mette in discussione proprio questa conclusione.
Il diritto alla difesa tecnica è quello esercitato attraverso l'avvocato.
Il diritto di difendersi personalmente riguarda invece la possibilità dell'accusato di partecipare concretamente alla propria difesa.
Naturalmente i due aspetti lavorano insieme.
Ma secondo il Tribunale potrebbero non essere completamente sovrapponibili quando soltanto l'imputato possiede determinate conoscenze necessarie per interpretare correttamente il materiale raccolto.
Uno dei principali parametri indicati dal Tribunale è l'articolo 24 della Costituzione.
Il diritto di difesa deve essere effettivo e non soltanto teorico.
Nel caso concreto, il giudice si domanda se un imputato straniero possa difendersi pienamente quando non gli viene consentito l'accesso diretto alle intercettazioni effettuate a suo carico, soprattutto in assenza di una perizia sul contenuto delle registrazioni.
Il problema non consiste quindi semplicemente nella comodità di ascoltare un file.
Riguarda la possibilità di conoscere e contestare materiale che può assumere rilievo probatorio nel procedimento.
Il Tribunale richiama anche l'articolo 111 della Costituzione.
Qui entra in gioco il giusto processo.
Un processo è "giusto" quando le parti possono esercitare concretamente i propri diritti e confrontarsi sugli elementi utilizzati per sostenere accusa e difesa.
Secondo l'ordinanza, impedire all'imputato di ascoltare direttamente le intercettazioni potrebbe incidere sulla possibilità di individuare elementi favorevoli e di contribuire alla valutazione delle prove raccolte contro di lui.
L'ordinanza utilizza anche un concetto fondamentale: la parità delle armi.
Non significa che pubblico ministero e imputato debbano avere esattamente gli stessi poteri.
Significa, in termini semplici, che una parte non dovrebbe essere collocata in una condizione di sostanziale svantaggio nell'esercizio dei propri diritti processuali.
Il pubblico ministero dispone del materiale raccolto durante le indagini e può avvalersi della polizia giudiziaria per esaminarlo.
La difesa deve invece individuare anche eventuali conversazioni ulteriori che considera rilevanti.
Secondo il Tribunale, la possibilità dell'imputato di contribuire personalmente all'ascolto può quindi assumere un ruolo importante nella ricerca degli elementi utili alla difesa.
Questo è un altro passaggio particolarmente importante dell'ordinanza.
Una conversazione considerata irrilevante dall'accusa potrebbe essere giudicata importante dalla difesa.
L'imputato e il suo avvocato potrebbero inoltre accorgersi che una trascrizione sommaria non restituisce completamente ciò che emerge dalla registrazione.
Il Tribunale osserva che proprio l'imputato può contribuire a individuare registrazioni o elementi che non erano stati considerati importanti durante le indagini.
Supponiamo che esistano cento conversazioni registrate.
Gli investigatori ne considerano dieci particolarmente significative.
La difesa ne ascolta altre e trova una conversazione apparentemente secondaria.
L'imputato, ascoltandola, riconosce immediatamente l'interlocutore e spiega che quella telefonata permette di collocare temporalmente un'altra conversazione utilizzata dall'accusa.
Quella registrazione, apparentemente poco importante, potrebbe allora diventare utile per la strategia difensiva.
È questo il tipo di contributo personale sul quale insiste il Tribunale di Trento.
Nel procedimento esaminato, la difesa aveva sottolineato anche un altro aspetto.
L'ascolto delle registrazioni poteva essere importante per valutare la scelta di un rito abbreviato, nelle diverse forme considerate dalla difesa.
La decisione su come affrontare il processo può infatti dipendere dalla forza degli elementi raccolti dall'accusa e dalla possibilità di contestarli.
Secondo quanto riportato nell'ordinanza, l'ascolto delle intercettazioni assumeva quindi rilievo anche per questa scelta processuale.
Una possibile soluzione potrebbe sembrare semplice: affidare le intercettazioni a un perito.
Ma anche questo punto viene affrontato dal Tribunale.
Secondo il giudice, una perizia sulle conversazioni già considerate rilevanti non necessariamente risolve il problema.
Prima ancora di stabilire quali registrazioni debbano essere sottoposte a perizia, infatti, potrebbe essere necessario consentire alla difesa di individuare quali intercettazioni siano davvero importanti.
E proprio l'ascolto dell'imputato potrebbe far emergere conversazioni inizialmente non selezionate.
Per il Tribunale, quindi, una perizia limitata alle intercettazioni già considerate rilevanti dall'accusa potrebbe non sostituire completamente il contributo dell'imputato.
Il Tribunale richiama inoltre l'articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il riferimento riguarda, tra l'altro, il diritto dell'accusato a disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la propria difesa e il diritto di difendersi personalmente o attraverso un difensore.
La questione costituzionale viene quindi collegata non soltanto alla Costituzione italiana, ma anche alle garanzie europee del processo equo.
Il Tribunale non ha stabilito autonomamente che ogni imputato abbia già il diritto di entrare nell'archivio delle intercettazioni.
Ha compiuto un passaggio diverso.
Ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 268, comma 6, del Codice di procedura penale e dell'articolo 89-bis delle relative disposizioni di attuazione.
La censura riguarda la parte in cui queste disposizioni non prevedono l'accesso dell'imputato all'ascolto delle intercettazioni, con particolare riferimento all'imputato alloglotto e alla situazione in cui non venga disposto un accertamento peritale.
Il Tribunale richiama gli articoli 24, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il procedimento è stato sospeso, così come il termine di prescrizione, fino alla definizione del giudizio davanti alla Corte costituzionale.
Questo è il punto più delicato e bisogna evitare conclusioni premature.
L'ordinanza chiede alla Corte di valutare l'assenza di un accesso personale dell'imputato all'ascolto delle intercettazioni nelle condizioni indicate.
Se la Consulta ritenesse fondata la questione, la disciplina dovrebbe essere adeguata alla decisione costituzionale secondo l'esatta portata che la Corte stabilirà.
Non è possibile affermare oggi, sulla sola base dell'ordinanza, che qualsiasi imputato otterrebbe un diritto illimitato e incondizionato di entrare negli archivi delle intercettazioni.
Sarà l'eventuale sentenza della Corte a stabilire con precisione principi, condizioni ed effetti.
Se la Consulta ritenesse invece che le garanzie attualmente previste siano sufficienti, la disciplina contestata resterebbe in vigore nei termini risultanti dalla decisione.
Il procedimento di Trento riprenderebbe quindi dopo la pronuncia costituzionale.
Per questo è importante ricordare ancora una volta:
la Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2026 pubblica l'ordinanza che solleva il problema, non una sentenza che lo ha già risolto.
Il caso nasce da circostanze particolari: un imputato che parla una lingua diversa dall'italiano e intercettazioni in larga parte in arabo.
Ma il principio discusso è più ampio.
Quanto deve essere personale il diritto dell'imputato di conoscere la prova utilizzata contro di lui?
È sufficiente che possa farlo attraverso il proprio avvocato?
Oppure, almeno in determinate situazioni, deve avere la possibilità di ascoltare direttamente il materiale per aiutare il difensore a comprenderlo e contestualizzarlo?
La risposta della Corte costituzionale potrebbe quindi avere rilievo per altri procedimenti nei quali le intercettazioni rappresentano una parte importante del materiale probatorio.
La Corte costituzionale ha già stabilito che l'imputato può ascoltare personalmente tutte le intercettazioni?
No. Il Tribunale di Trento ha sollevato una questione di costituzionalità. La Consulta deve ancora pronunciarsi.
Quali norme sono state portate davanti alla Corte?
L'articolo 268, comma 6, del Codice di procedura penale e l'articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione, considerati congiuntamente.
Perché il caso riguarda un imputato che parla arabo?
Perché gran parte delle conversazioni intercettate nel procedimento è in lingua araba. Secondo la difesa e il ragionamento accolto dal giudice ai fini della rimessione, l'imputato potrebbe contribuire direttamente alla comprensione e alla contestualizzazione delle registrazioni.
Un interprete non è sufficiente?
È proprio uno dei problemi discussi. L'interprete può tradurre la lingua, ma l'imputato potrebbe conoscere direttamente interlocutori, riferimenti, circostanze e contesto delle conversazioni.
Perché non basta leggere le trascrizioni?
Perché l'audio può contenere elementi come tono della voce, pause e rumori e perché una trascrizione sommaria può non rappresentare ogni aspetto della conversazione.
Che cos'è un imputato alloglotto?
È, in questo contesto, una persona che parla una lingua diversa da quella utilizzata nel procedimento. Il termine non significa semplicemente "straniero": ciò che conta è la diversità linguistica.
Quali principi costituzionali sono coinvolti?
Nel dispositivo dell'ordinanza il Tribunale richiama gli articoli 24, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione alle garanzie dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il processo di Trento continua mentre la Corte decide?
No. L'ordinanza dispone la sospensione del giudizio, con conseguente sospensione del termine di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale.
Se la Consulta accoglie la questione, tutti gli imputati potranno ascoltare liberamente qualsiasi intercettazione?
Non si può affermarlo oggi. Gli effetti dipenderanno dal contenuto preciso dell'eventuale sentenza della Corte costituzionale.
Immaginiamo una famiglia che riceva la registrazione di una lunga conversazione avvenuta in dialetto molto stretto.
Un professionista esterno può ascoltarla e tradurre ciò che comprende.
Ma uno dei componenti della famiglia potrebbe riconoscere immediatamente le voci, capire un soprannome, ricordare a quale episodio si riferisce una frase e spiegare perché una pausa o una battuta cambiano il significato del dialogo.
Il professionista conosce la lingua.
Chi ha partecipato alla conversazione conosce anche il contesto.
Il problema sottoposto alla Corte costituzionale è, in termini molto semplificati, proprio questo: quando una registrazione viene utilizzata nel processo, può essere sufficiente che la ascolti l'avvocato oppure il diritto di difesa può richiedere, in determinate condizioni, che la ascolti direttamente anche l'imputato?
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