Una fuga pericolosa da un posto di blocco può essere punita con una pena più bassa rispetto a una forma aggravata di resistenza a pubblico ufficiale e, nello stesso tempo, impedire all'imputato di chiedere la messa alla prova?
È il paradosso giuridico che il Tribunale di Como ha portato davanti alla Corte costituzionale.
Con l'ordinanza del 10 giugno 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale Corte Costituzionale n. 34 del 26 agosto 2026, il giudice ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sull'articolo 168-bis, primo comma, del Codice penale.
Al centro del caso c'è il nuovo reato previsto dall'articolo 192, comma 7-bis, del Codice della strada: la fuga dopo l'ordine di fermarsi della polizia stradale o a un posto di blocco, quando avviene con modalità tali da mettere in pericolo l'incolumità altrui.
La questione è importante perché non riguarda soltanto il singolo processo celebrato a Como. La futura decisione della Consulta potrebbe incidere sulla possibilità di utilizzare la messa alla prova nei procedimenti per questa nuova fattispecie.
Attenzione, però: la Corte costituzionale non ha ancora dichiarato illegittima la norma. Il Tribunale ha sollevato il dubbio e sospeso il processo. Adesso spetta alla Consulta decidere.
Il punto di partenza è una modifica recente del Codice della strada.
L'articolo 8 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026, n. 54, ha introdotto il nuovo comma 7-bis dell'articolo 192 del Codice della strada.
La disposizione riguarda chi viola l'obbligo di fermarsi all'invito dei soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale o ai posti di blocco e si dà alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità.
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Non basta quindi, secondo la fattispecie descritta nell'ordinanza, il semplice fatto di non fermarsi: il nuovo delitto preso in esame richiede una fuga realizzata in maniera pericolosa.
L'ordinanza nasce da un procedimento nei confronti di una giovane donna.
Secondo quanto riportato nel provvedimento, dopo l'invito a fermarsi da parte di agenti della Polizia Locale in uniforme, l'imputata avrebbe proseguito la marcia e sarebbe fuggita con modalità considerate pericolose per l'incolumità altrui.
Il giudice richiama, tra gli elementi contestati, la velocità, le manovre effettuate e il superamento di semafori con luce rossa.
La fuga, secondo gli atti esaminati dal Tribunale, si sarebbe protratta per circa tre chilometri.
Una volta fermata, alla donna è stata inoltre contestata la resistenza a pubblico ufficiale. Nel procedimento compare anche una contestazione relativa alla guida in stato di ebbrezza: l'ordinanza riferisce un tasso alcolemico di 1,36 grammi per litro e precisa che la conducente era neopatentata e che il fatto sarebbe avvenuto in orario notturno.
L'imputata, secondo quanto ricostruito dal giudice, avrebbe ammesso gli addebiti e spiegato di non essersi fermata per paura delle conseguenze collegate all'assunzione di alcol.
La difesa ha chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Ma qui emerge l'ostacolo normativo.
L'articolo 168-bis del Codice penale consente, nei termini indicati dall'ordinanza, di chiedere la messa alla prova per reati puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, oltre che per determinati delitti indicati dall'articolo 550, secondo comma, del Codice di procedura penale.
Il nuovo reato di fuga pericolosa presenta invece una pena massima di cinque anni e non figura nell'elenco richiamato dall'articolo 550.
Di conseguenza, allo stato della normativa esaminata dal Tribunale, l'accesso alla messa alla prova per questa fattispecie è precluso.
La sospensione del procedimento con messa alla prova è un istituto che consente, quando ricorrono le condizioni stabilite dalla legge, di sospendere il procedimento penale e sottoporre l'imputato a uno specifico programma.
Può comprendere attività riparative e lavori di pubblica utilità.
Non equivale quindi a "lasciare andare" l'imputato senza conseguenze.
Il percorso ha una funzione responsabilizzante e rieducativa e, se si conclude positivamente secondo le regole previste dall'ordinamento, può portare all'estinzione del reato.
Nel caso di Como questo elemento è particolarmente concreto: l'ordinanza riferisce che era stata presentata una richiesta per l'elaborazione del programma di trattamento e che la Croce Rossa Italiana aveva manifestato disponibilità ad accogliere l'imputata per lavori di pubblica utilità.
Il giudice sottolinea diversi elementi relativi all'imputata.
Ha vent'anni, non ha precedenti penali e, secondo la valutazione contenuta nell'ordinanza, si trova per la prima volta a contatto con il sistema penale.
Avrebbe ammesso gli addebiti, presentato le proprie scuse e manifestato disponibilità a svolgere lavori di pubblica utilità.
Anche il pubblico ministero, riferisce il provvedimento, non aveva chiesto misure cautelari e aveva espresso parere favorevole all'ammissione alla messa alla prova.
Per il Tribunale, quindi, se venisse eliminato l'ostacolo rappresentato dall'attuale formulazione dell'articolo 168-bis, la domanda potrebbe essere presa in considerazione perché gli altri presupposti risultano, secondo il giudice, sussistenti.
È qui che l'ordinanza diventa particolarmente interessante.
Il Tribunale mette a confronto il nuovo reato con la resistenza a pubblico ufficiale, prevista dall'articolo 337 del Codice penale.
Prima dell'introduzione della nuova fattispecie del Codice della strada, ricorda il giudice, la giurisprudenza riconduceva già determinate fughe pericolose dalla polizia nell'ambito della resistenza a pubblico ufficiale.
Non la semplice fuga, quindi, ma quella accompagnata da manovre capaci di ostacolare concretamente l'attività delle forze dell'ordine e creare pericolo.
Secondo il Tribunale, tra il nuovo articolo 192, comma 7-bis, e la resistenza a pubblico ufficiale esiste quindi una forte vicinanza. Il nuovo reato descriverebbe in sostanza una particolare modalità di resistenza: quella realizzata attraverso la fuga pericolosa.
Il confronto produce un risultato apparentemente contraddittorio.
La resistenza a pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del Codice penale e la nuova fuga pericolosa prevista dal Codice della strada hanno, nella ricostruzione del Tribunale, la stessa cornice base: reclusione da sei mesi a cinque anni.
Eppure la disciplina della messa alla prova non è la stessa.
Per la resistenza a pubblico ufficiale l'accesso può essere consentito perché il reato rientra tra quelli richiamati dall'articolo 550, secondo comma, del Codice di procedura penale.
Per il nuovo reato del Codice della strada, invece, no.
È questa differenza a far scattare il dubbio sull'articolo 3 della Costituzione.
L'ordinanza compie un ulteriore confronto.
Dal 2025, ricostruisce il Tribunale, la resistenza commessa contro ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza durante un atto d'ufficio può essere aggravata, con un aumento della pena.
Il giudice arriva così a confrontare una possibile pena massima fino a sette anni e sei mesi per la resistenza aggravata con i cinque anni previsti per la nuova fuga pericolosa.
Nonostante questo, la prima fattispecie può rientrare nel sistema della messa alla prova, mentre la seconda ne rimane esclusa.
Il Tribunale sintetizza così il problema: il nuovo reato viene trattato sotto il profilo della pena come meno grave rispetto alla resistenza aggravata, ma sotto il profilo dell'accesso alla messa alla prova riceve un trattamento più severo.
L'ordinanza propone anche un confronto temporale molto efficace.
Secondo la ricostruzione del giudice, se la condotta contestata fosse stata commessa prima del 25 febbraio 2026, avrebbe potuto ricadere nella precedente disciplina della resistenza a pubblico ufficiale.
In quella situazione l'imputata avrebbe potuto rischiare, secondo il ragionamento sviluppato nell'ordinanza, una pena massima persino superiore, ma contemporaneamente avrebbe avuto la possibilità di accedere alla messa alla prova.
Con la nuova fattispecie rischia invece una pena massima più bassa, pari a cinque anni, ma perde quella possibilità.
Per il Tribunale questa situazione potrebbe essere il risultato di un mancato coordinamento tra le norme.
Il primo parametro costituzionale indicato dal Tribunale è l'articolo 3.
In termini semplici, il principio di uguaglianza non significa soltanto applicare a tutti la stessa identica regola. Richiede anche che differenze di trattamento tra situazioni comparabili abbiano una giustificazione ragionevole.
Il Tribunale ritiene quindi necessario chiedere alla Corte costituzionale se sia ragionevole consentire la messa alla prova per una fattispecie analoga o persino più grave e vietarla invece per la nuova fuga pericolosa.
L'ordinanza richiama a questo proposito anche la sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2025 e il concetto di "similitudine di disvalore" tra fattispecie penali.
Si potrebbe obiettare che la fuga dal posto di blocco presenta una caratteristica ulteriore: mette in pericolo l'incolumità delle persone e quindi coinvolge anche la sicurezza stradale.
Il Tribunale affronta espressamente l'obiezione.
Il giudice osserva che nell'ordinamento esistono altri reati collegati alla sicurezza stradale per i quali la messa alla prova può essere ammessa.
Tra gli esempi richiamati figurano la guida in stato di ebbrezza, la guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, determinate competizioni non autorizzate in velocità e le lesioni personali stradali.
Secondo l'ordinanza, quindi, il semplice fatto che una condotta metta in pericolo la sicurezza stradale non sarebbe sufficiente, da solo, a spiegare l'esclusione dalla messa alla prova.
Il secondo grande dubbio riguarda l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione.
La Costituzione stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
Per il Tribunale la messa alla prova appartiene a quella parte del sistema penale che punta non soltanto alla punizione, ma anche alla responsabilizzazione e al reinserimento sociale.
Il giudice osserva che una fuga dal posto di blocco può nascere da una decisione presa in pochi istanti, magari per paura delle conseguenze di un controllo.
Ciò non rende naturalmente lecita la condotta.
Ma, secondo il ragionamento dell'ordinanza, proprio in situazioni occasionali e con soggetti che non presentano precedenti potrebbe avere particolare significato un percorso di responsabilizzazione attraverso lavori socialmente utili e attività riparative.
Il Tribunale ritiene quindi non manifestamente infondato anche il dubbio di contrasto con la funzione rieducativa prevista dall'articolo 27 della Costituzione.
Immaginiamo due automobilisti.
Il primo, durante un controllo, oppone una resistenza a un agente e risponde dell'articolo 337 del Codice penale.
Il secondo non si ferma e fugge con manovre pericolose, ricadendo nel nuovo articolo 192, comma 7-bis, del Codice della strada.
Entrambi possono trovarsi davanti a una pena massima base di cinque anni.
Ma il primo può rientrare, ricorrendone tutti i requisiti, tra i reati per i quali è possibile chiedere la messa alla prova.
Il secondo è invece escluso a causa della struttura attuale delle norme.
Il Tribunale di Como non sta dicendo che le due persone debbano automaticamente ricevere lo stesso trattamento.
Sta chiedendo alla Corte costituzionale se esista una ragione costituzionalmente sufficiente per mantenere questa differenza.
Un altro passaggio importante dell'ordinanza riguarda i poteri del giudice ordinario.
Il Tribunale spiega di non poter risolvere autonomamente il problema attraverso una semplice interpretazione estensiva.
La formulazione dell'articolo 168-bis stabilisce limiti precisi e il nuovo reato non compare tra le fattispecie che consentono di superare il limite ordinario dei quattro anni.
Inoltre, le norme che disciplinano l'accesso a procedimenti speciali non possono essere semplicemente estese dal giudice a casi non previsti.
Per questo il processo è arrivato davanti alla Corte costituzionale.
Il Tribunale prospetta la possibilità di una pronuncia additiva.
Con questa espressione si indica, semplificando, una decisione con cui la Corte costituzionale dichiara illegittima una disposizione nella parte in cui non prevede qualcosa che la Costituzione richiederebbe.
Nel caso concreto, il problema riguarda la mancata possibilità di accedere alla messa alla prova per il reato previsto dall'articolo 192, comma 7-bis.
Se la questione venisse accolta nei termini prospettati dal Tribunale, verrebbe rimosso l'ostacolo normativo che oggi impedisce di chiedere la messa alla prova per questa fattispecie.
Questo, però, non significherebbe messa alla prova automatica per tutti.
Ogni imputato dovrebbe comunque presentare la richiesta e il giudice dovrebbe verificare la presenza degli ulteriori requisiti previsti dall'ordinamento e valutare il programma.
Se invece la Corte ritenesse costituzionalmente legittima la disciplina contestata, resterebbe l'attuale preclusione descritta nell'ordinanza.
Il processo di Como riprenderebbe sulla base del quadro normativo risultante dalla decisione costituzionale.
È quindi fondamentale distinguere l'ordinanza pubblicata in Gazzetta dalla futura sentenza della Consulta.
Oggi esiste una questione di costituzionalità. Non esiste ancora una decisione che abbia esteso la messa alla prova al nuovo reato.
La questione interessa soprattutto chi dovesse essere sottoposto a procedimento penale per il nuovo reato di fuga pericolosa previsto dal Codice della strada.
Una futura decisione favorevole potrebbe aprire, alle condizioni stabilite dalla legge, una strada alternativa al processo penale ordinario attraverso programmi di responsabilizzazione e lavori di pubblica utilità.
Non cambierebbe invece la natura della condotta: la fuga pericolosa continuerebbe a essere un reato.
Il punto non è dunque se punire o non punire, ma quali strumenti il sistema penale possa utilizzare per reagire alla condotta.
Fuggire da un posto di blocco è diventato un nuovo reato?
L'ordinanza esamina il nuovo articolo 192, comma 7-bis, del Codice della strada, introdotto nel 2026, che punisce la fuga realizzata, dopo la violazione dell'obbligo di fermarsi, con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità.
Qual è la pena indicata per questa fattispecie?
La reclusione da sei mesi a cinque anni.
Che cos'è la messa alla prova?
È un percorso previsto dall'ordinamento che consente, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge, di sospendere il procedimento e sottoporre l'imputato a un programma che può comprendere attività riparative e lavori di pubblica utilità.
Oggi la messa alla prova è automaticamente possibile per la fuga pericolosa dal posto di blocco?
No. Proprio l'attuale preclusione è l'oggetto della questione sollevata dal Tribunale di Como.
Perché viene fatto il confronto con la resistenza a pubblico ufficiale?
Perché, secondo la ricostruzione dell'ordinanza, prima dell'introduzione del nuovo reato determinate fughe pericolose venivano ricondotte dalla giurisprudenza proprio alla resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, le due fattispecie presentano forti elementi di vicinanza e una cornice edittale base da sei mesi a cinque anni.
Perché il Tribunale parla di possibile disparità di trattamento?
Perché la messa alla prova può essere ammessa per la resistenza a pubblico ufficiale, mentre il nuovo reato di fuga pericolosa ne rimane escluso, pur potendo essere considerato, nel confronto sviluppato dal giudice, non più grave e in alcuni casi meno severamente punito.
La Corte costituzionale ha già dato ragione al Tribunale di Como?
No. La pubblicazione dell'ordinanza significa soltanto che la questione è stata sottoposta alla Corte. La Consulta deve ancora pronunciarsi.
Se la Corte accogliesse la questione, il reato verrebbe cancellato?
No. La questione riguarda l'accesso alla messa alla prova, non l'eliminazione del reato di fuga pericolosa dal posto di blocco.
La messa alla prova diventerebbe automatica?
No. Anche nell'ipotesi di una decisione favorevole, l'ammissione dovrebbe avvenire secondo le condizioni e le valutazioni previste dall'ordinamento.
Pensiamo a due porte che conducono a un percorso di recupero.
Davanti alla prima c'è una persona accusata di resistenza a pubblico ufficiale. La legge, se ricorrono tutte le altre condizioni, permette di bussare alla porta della messa alla prova.
Davanti alla seconda c'è una persona accusata di fuga pericolosa dal posto di blocco. Anche se il massimo della pena base è lo stesso e il Tribunale considera le condotte strettamente collegate, quella porta resta chiusa.
Il Tribunale di Como ha chiesto alla Corte costituzionale una cosa molto precisa: esiste una ragione sufficientemente forte per lasciare chiusa soltanto la seconda porta?
Sarà la Consulta a dare la risposta.
Tocca un punto per ingrandirlo, oppure trascina per selezionare un'area e leggerla comoda. Tocca di nuovo per tornare indietro.