Nuove regole sull'olio extra vergine: cosa cambia con la miscelazione tra olio extra vergine e olio vergine

N. 0 23/07/2026 Approfondimenti Pubblicato il 24/07/2026 00:52
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Nuove regole sull'olio extra vergine: cosa cambia con la miscelazione tra olio extra vergine e olio vergine

Nuove regole sull'olio extra vergine: cosa cambia per produttori, frantoi e consumatori

Una semplice operazione di miscelazione può cambiare il nome con cui un olio può essere venduto.

È questo il principio alla base della Circolare del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 347821 del 16 luglio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2026.

L'obiettivo della circolare è tutelare la qualità dell'olio commercializzato in Italia, garantire maggiore trasparenza del mercato e assicurare ai consumatori un'informazione corretta sull'etichetta dei prodotti.

Perché il Ministero è intervenuto

Negli ultimi anni il tema della miscelazione tra olio extra vergine di oliva e olio di oliva vergine aveva creato interpretazioni diverse tra gli Stati membri dell'Unione europea.

La stessa Corte dei conti europea, nella Relazione speciale 1/2026, ha evidenziato che mancavano indicazioni sufficientemente chiare sulla possibilità di commercializzare come "extra vergine" una miscela ottenuta unendo oli appartenenti a categorie diverse. La circolare nasce proprio per chiarire questo punto.

Che cosa significa "miscelazione"

La miscelazione consiste nel mescolare due o più oli.

Nel caso affrontato dalla circolare si parla esclusivamente della miscela tra:

  • olio extra vergine di oliva;
  • olio di oliva vergine.

Si tratta di due categorie entrambe ottenute esclusivamente con procedimenti meccanici, ma con caratteristiche qualitative differenti.

La novità principale

La circolare introduce un chiarimento molto importante.

Da quando la circolare è pubblicata in Gazzetta Ufficiale, un olio ottenuto miscelando olio extra vergine con olio vergine non può più essere commercializzato come "olio extra vergine di oliva".

Quel prodotto deve invece essere classificato e venduto come:

Olio di oliva vergine.

Cosa è consentito

La circolare non vieta la miscelazione.

È quindi ancora possibile mescolare:

  • olio extra vergine;
  • olio vergine.

Quello che cambia è la categoria commerciale del prodotto finale.

In pratica:

✔ La miscela è consentita.

✘ Non è consentito venderla come olio extra vergine.

Il consumatore dovrà quindi trovare in etichetta la denominazione corretta.

Perché cambia la classificazione

L'olio extra vergine rappresenta la categoria qualitativamente più elevata tra gli oli vergini di oliva.

Secondo il Ministero, una miscela composta anche da olio vergine non può mantenere automaticamente quella classificazione, perché il prodotto finale appartiene a una categoria diversa.

La misura punta quindi a evitare che il consumatore acquisti un prodotto etichettato come "extra vergine" quando deriva dalla miscelazione con una categoria inferiore.

Cosa succede agli oli già prodotti

La circolare distingue due situazioni.

Olio già confezionato

Se la miscela era già stata confezionata e dichiarata "olio extra vergine" prima della pubblicazione della circolare, potrà essere commercializzata fino all'esaurimento delle scorte.

Olio ancora sfuso

Se invece la miscela è ancora sfusa, dovrà essere riclassificata come "olio di oliva vergine" entro trenta giorni dalla pubblicazione della circolare e, comunque, prima della successiva movimentazione o lavorazione del prodotto.

Cosa devono fare produttori e frantoi

Per gli operatori del settore agricolo cambiano soprattutto gli adempimenti amministrativi.

Chi produce o commercializza questi oli dovrà:

  • verificare la categoria del prodotto;
  • aggiornare le etichette quando necessario;
  • riclassificare gli oli sfusi interessati;
  • aggiornare correttamente il registro telematico dell'olio.

Il Ministero ricorda infatti che resta fermo l'obbligo di una corretta tenuta del registro telematico previsto dalla normativa vigente.

Quali sono le conseguenze in caso di violazione

La circolare richiama l'attenzione sulle possibili conseguenze.

Se un prodotto viene commercializzato con un'etichetta non conforme, oltre ad eventuali profili penali quando ricorrano, può configurarsi una violazione delle norme europee sull'informazione ai consumatori, sanzionata dal decreto legislativo n. 231/2017.

Cosa cambia per i consumatori

Per chi acquista l'olio le novità sono soprattutto in termini di trasparenza.

Le nuove indicazioni consentono di sapere con maggiore chiarezza quale categoria di olio si sta acquistando.

In altre parole, un olio ottenuto anche attraverso la miscelazione con olio vergine non potrà essere presentato come se fosse un olio extra vergine.

Un esempio pratico

Immaginiamo un frantoio che possieda:

  • 900 litri di olio extra vergine;
  • 100 litri di olio vergine.

Se decide di unirli in un unico lotto, il prodotto ottenuto non potrà essere venduto come "olio extra vergine di oliva".

La nuova classificazione sarà:

Olio di oliva vergine.

Perché questa circolare è importante

Il chiarimento del Ministero uniforma la classificazione commerciale di questi prodotti e punta a evitare interpretazioni differenti sul mercato.

L'obiettivo dichiarato è duplice:

  • tutelare i produttori che rispettano rigorosamente le categorie merceologiche;
  • garantire ai consumatori un'etichettatura più trasparente.

FAQ – Domande frequenti

La miscelazione è vietata?
No. La circolare non vieta di miscelare olio extra vergine e olio vergine.

Cosa cambia allora?
Cambia la denominazione commerciale del prodotto ottenuto.

Come deve essere venduta la miscela?
Come "olio di oliva vergine".

Gli oli già confezionati devono essere ritirati?
No. Possono essere venduti fino all'esaurimento delle scorte.

Gli oli sfusi cosa devono fare?
Devono essere riclassificati entro trenta giorni dalla pubblicazione della circolare e prima della successiva lavorazione o movimentazione.

Perché il Ministero ha pubblicato questa circolare?
Per garantire maggiore trasparenza del mercato e una corretta informazione ai consumatori.

Paragone semplice

Pensiamo al latte.

Se una bottiglia contiene latte intero e latte scremato miscelati insieme, non può essere venduta come se fosse composta esclusivamente da latte intero.

Lo stesso principio viene applicato all'olio.

Se un olio nasce dalla miscela di due categorie differenti, deve essere commercializzato con la categoria corrispondente al prodotto risultante, senza utilizzare una denominazione che potrebbe indurre in errore il consumatore.

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