Il nuovo decreto legislativo n. 122 del 10 giugno 2026 introduce una delle novità più interessanti degli ultimi anni in materia di trasparenza societaria: anche i giornalisti potranno accedere, in determinate condizioni, ai dati contenuti nel Registro dei titolari effettivi.
Non si tratta di un accesso libero e generalizzato, ma di una possibilità riconosciuta dalla normativa europea per favorire il contrasto al riciclaggio, alla corruzione e ai reati economici.
La misura rafforza il ruolo del giornalismo investigativo, mantenendo però un equilibrio con il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte.
Il Registro dei titolari effettivi contiene le informazioni sulle persone fisiche che controllano realmente:
società;
persone giuridiche private;
trust;
istituti giuridici assimilabili ai trust.
Il suo scopo è evitare che strutture societarie particolarmente complesse vengano utilizzate per nascondere il vero proprietario di patrimoni o attività economiche.
Per titolare effettivo si intende la persona che esercita il controllo reale dell'organizzazione oppure che ne beneficia economicamente.
Le grandi inchieste internazionali degli ultimi anni hanno dimostrato che molte operazioni di riciclaggio utilizzano reti di società apparentemente scollegate.
Spesso la difficoltà principale consiste proprio nell'individuare chi controlla realmente una società.
Consentire ai giornalisti un accesso regolato alle informazioni può contribuire a far emergere:
conflitti di interesse;
società di comodo;
intrecci societari;
utilizzo improprio di fondi pubblici;
fenomeni corruttivi;
riciclaggio internazionale.
La finalità non è soddisfare curiosità personali, ma favorire attività di informazione con un interesse pubblico concreto.
No.
La legge non introduce un accesso indiscriminato.
I giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all'albo devono dimostrare che la consultazione è collegata ad attività giornalistiche finalizzate alla prevenzione o al contrasto:
del riciclaggio;
dei reati presupposto;
del finanziamento del terrorismo.
La richiesta deve essere motivata.
Il giornalista presenta una domanda alla Camera di commercio territorialmente competente.
La richiesta deve indicare:
l'identità del richiedente;
la qualifica professionale;
la motivazione della consultazione;
il collegamento con finalità di interesse pubblico previste dalla normativa.
La Camera di commercio verifica la documentazione.
In condizioni ordinarie decide entro dodici giorni lavorativi.
Se riconosce il legittimo interesse, abilita il richiedente all'accesso.
È il requisito fondamentale previsto dalla normativa.
Per legittimo interesse si intende un interesse concreto, documentato e collegato alla prevenzione o al contrasto dei fenomeni di riciclaggio.
Non basta dichiarare di essere giornalista.
Occorre dimostrare che la consultazione è funzionale allo svolgimento di un'inchiesta o di un'attività informativa coerente con gli obiettivi della legge.
I giornalisti autorizzati possono conoscere:
nome e cognome del titolare effettivo;
mese e anno di nascita;
cittadinanza;
Paese di residenza;
motivo per cui quella persona viene qualificata come titolare effettivo.
Si tratta delle informazioni ritenute necessarie per comprendere l'effettiva struttura di controllo di una società.
Uno degli aspetti più innovativi riguarda l'accesso alle informazioni storiche.
Il decreto consente infatti ai giornalisti, insieme ad alcune altre categorie, di consultare anche le modifiche intervenute negli ultimi cinque anni.
Questo significa poter ricostruire:
i cambi di proprietà;
le modifiche dell'assetto societario;
le variazioni del controllo;
l'evoluzione della struttura dell'impresa.
Per un'inchiesta giornalistica questo elemento può risultare decisivo.
Immaginiamo che una società abbia ottenuto un importante appalto pubblico.
Oggi il titolare effettivo risulta essere una determinata persona.
Consultando i dati storici emerge però che pochi mesi prima dell'aggiudicazione il controllo apparteneva a un soggetto diverso.
Questa ricostruzione può aiutare a comprendere:
eventuali cambi di proprietà sospetti;
fusioni;
acquisizioni;
trasferimenti di quote;
modifiche intervenute prima di una gara pubblica.
Naturalmente questi elementi non dimostrano automaticamente comportamenti illeciti, ma possono rappresentare un importante punto di partenza per ulteriori verifiche.
Una volta ricevuta la domanda, la Camera di commercio:
verifica l'identità del richiedente;
controlla la documentazione;
valuta il legittimo interesse;
decide se concedere oppure negare l'accesso.
Se la richiesta viene accolta, il giornalista riceve un certificato digitale che consente la consultazione per il periodo previsto dalla normativa.
Il decreto non elimina le garanzie previste dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR).
Ogni consultazione viene registrata.
Il sistema conserva traccia degli accessi.
Inoltre, il titolare effettivo può chiedere limitazioni quando la diffusione delle informazioni potrebbe esporlo a rischi particolarmente gravi.
La Camera di commercio può respingere la richiesta se:
manca il legittimo interesse;
la documentazione è insufficiente;
la richiesta non riguarda le finalità previste dalla legge;
emergono elementi che fanno ritenere possibile un utilizzo improprio delle informazioni.
L'accesso può essere limitato anche quando il titolare effettivo dimostra un concreto rischio di:
estorsione;
rapimento;
violenza;
intimidazione;
frode.
Una redazione sta realizzando un'inchiesta sui finanziamenti pubblici destinati alla riqualificazione energetica.
Una delle società beneficiarie appartiene formalmente a un'altra impresa.
Grazie al Registro dei titolari effettivi il giornalista può ricostruire la catena societaria e individuare la persona che controlla realmente il gruppo.
Consultando anche i dati storici può verificare se il controllo sia cambiato poco prima dell'assegnazione dei contributi.
Questo permette di contestualizzare meglio i fatti e di svolgere ulteriori verifiche documentali.
La riforma non attribuisce ai giornalisti poteri investigativi.
Offre però uno strumento in più per comprendere strutture societarie complesse e verificare chi esercita realmente il controllo di imprese coinvolte in vicende di interesse pubblico.
La possibilità di consultare dati storici rende inoltre più semplice ricostruire l'evoluzione di assetti proprietari che, in passato, richiedevano ricerche molto lunghe e frammentarie.
Tutti i giornalisti possono consultare il Registro?
Solo i giornalisti professionisti e i pubblicisti che dimostrano un legittimo interesse collegato alle finalità previste dalla normativa.
L'accesso è immediato?
No. Occorre presentare una richiesta motivata alla Camera di commercio, che valuta la documentazione.
Quali dati possono essere consultati?
Nome, cognome, mese e anno di nascita, cittadinanza, Paese di residenza e motivo della qualifica di titolare effettivo.
È possibile vedere anche i dati del passato?
Sì. I giornalisti autorizzati possono consultare anche le informazioni storiche relative alle modifiche intervenute negli ultimi cinque anni.
La società viene informata?
L'accesso avviene secondo le modalità previste dal decreto e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Il sistema registra comunque le consultazioni effettuate.
Pensiamo a un giornalista che deve raccontare la storia di un edificio.
Osservare soltanto chi possiede oggi quell'immobile è utile, ma spesso non basta.
Per capire davvero cosa è successo occorre conoscere anche chi lo ha posseduto negli anni precedenti, quando è stato venduto e come sono cambiati i proprietari.
Il Registro dei titolari effettivi funziona allo stesso modo: permette di ricostruire la "storia" del controllo di una società, aiutando le inchieste giornalistiche a comprendere chi c'è realmente dietro un'organizzazione economica.