Registro dei titolari effettivi: chi può accedere ai dati delle società dopo il decreto antiriciclaggio 2026

N. 0 10/07/2026 Approfondimenti Pubblicato il 10/07/2026 16:23
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Registro dei titolari effettivi: chi può accedere ai dati delle società dopo il decreto antiriciclaggio 2026

Registro dei titolari effettivi: chi potrà vedere i dati delle società dopo la riforma antiriciclaggio

Il Registro dei titolari effettivi torna al centro della normativa italiana con il Decreto legislativo n. 122 del 10 giugno 2026, che recepisce parte della nuova direttiva europea antiriciclaggio.

L'obiettivo della riforma è rendere più efficace il contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alle frodi economiche, consentendo un accesso più strutturato alle informazioni sulle persone che controllano realmente società, enti e trust.

La novità più importante riguarda proprio l'accesso ai dati: non sarà aperto indistintamente a chiunque, ma verranno individuate precise categorie di soggetti autorizzati, ciascuna con regole differenti.

Che cos'è il Registro dei titolari effettivi

Il Registro dei titolari effettivi è una sezione del Registro delle imprese nella quale vengono registrate le persone fisiche che esercitano il controllo reale su una società, una persona giuridica privata, un trust o altri istituti giuridici assimilabili.

In altre parole, non sempre il proprietario "ufficiale" di una società coincide con chi prende realmente le decisioni o beneficia dei profitti.

La normativa vuole rendere trasparente proprio questo ultimo livello di controllo.

Un esempio pratico

Immaginiamo una società italiana che appartiene a una holding estera.

La holding, a sua volta, è controllata da un'altra società.

Alla fine della catena c'è una persona fisica che possiede il 70% dell'intero gruppo.

Quella persona rappresenta il titolare effettivo, anche se il suo nome non compare nella visura ordinaria della società italiana.

Perché nasce questa riforma

Negli ultimi anni l'Unione Europea ha rafforzato la normativa contro:

  • riciclaggio di denaro;

  • finanziamento del terrorismo;

  • evasione fiscale;

  • corruzione;

  • utilizzo di società "schermo";

  • occultamento di patrimoni.

Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale sapere chi controlla realmente le imprese.

Una struttura societaria molto complessa può infatti essere utilizzata per nascondere il proprietario reale.

Chi potrà accedere direttamente ai dati

Il nuovo articolo 21-bis del decreto individua le autorità che possono consultare il Registro senza autorizzazioni preventive e senza informare il soggetto interessato.

Tra queste figurano:

  • Ministero dell'Economia e delle Finanze;

  • Guardia di Finanza;

  • Unità di Informazione Finanziaria (UIF);

  • Direzione Investigativa Antimafia (DIA);

  • Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;

  • Autorità giudiziaria;

  • Agenzia delle Entrate;

  • Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

  • Comitato di Sicurezza Finanziaria;

  • Autorità europea antiriciclaggio (AMLA);

  • Procura Europea (EPPO);

  • OLAF;

  • Europol;

  • Eurojust.

Per queste amministrazioni l'accesso è:

  • immediato;

  • diretto;

  • non filtrato;

  • senza comunicazione preventiva al titolare effettivo.

L'obiettivo è permettere indagini rapide quando emergono sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Cosa cambia per banche, notai e commercialisti

Anche i cosiddetti soggetti obbligati potranno consultare il Registro.

Per soggetti obbligati si intendono banche, intermediari finanziari, notai, commercialisti, consulenti e altri professionisti ai quali la legge impone controlli antiriciclaggio.

L'accesso non sarà automatico.

Occorrerà ottenere un accreditamento presso la Camera di commercio competente.

L'autorizzazione avrà durata biennale.

Durante questo periodo il soggetto dovrà utilizzare il Registro esclusivamente per svolgere l'adeguata verifica della clientela, cioè i controlli previsti dalla normativa prima di instaurare un rapporto professionale o commerciale.

La procedura di accreditamento

La richiesta viene trasmessa telematicamente.

Tra le informazioni richieste figurano:

  • dati identificativi;

  • PEC;

  • categoria professionale;

  • autorità di vigilanza competente;

  • finalità dell'accesso.

Una volta ottenuto l'accreditamento il professionista potrà consultare il Registro per verificare i dati dichiarati dal cliente.

Se dovesse riscontrare differenze tra quanto emerge dal Registro e quanto dichiarato dal cliente, dovrà comunicarle alla Camera di commercio.

Anche giornalisti e ricercatori potranno accedere

Una delle novità più interessanti riguarda il cosiddetto legittimo interesse.

La legge individua diverse categorie che possono ottenere l'accesso presentando una richiesta motivata.

Tra queste troviamo:

  • giornalisti professionisti;

  • pubblicisti;

  • università;

  • ricercatori;

  • enti del Terzo Settore;

  • organizzazioni non governative;

  • pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione del PNRR;

  • stazioni appaltanti;

  • ANAC;

  • soggetti impegnati in trattative economiche con una società;

  • autorità di altri Stati nei casi previsti.

Non basta appartenere a una di queste categorie.

Occorre dimostrare che la consultazione è realmente collegata alla prevenzione del riciclaggio o di altri reati economici.

Come funziona la richiesta alla Camera di commercio

Il richiedente deve presentare una domanda motivata.

La Camera di commercio verifica:

  • identità del richiedente;

  • documentazione allegata;

  • esistenza del legittimo interesse;

  • finalità dell'accesso.

Normalmente la decisione deve arrivare entro dodici giorni lavorativi.

Se la richiesta viene accolta viene rilasciato un certificato digitale valido tre anni.

Quali informazioni saranno consultabili

I soggetti autorizzati potranno conoscere:

  • nome e cognome del titolare effettivo;

  • mese e anno di nascita;

  • cittadinanza;

  • Paese di residenza;

  • motivo per cui quella persona è qualificata come titolare effettivo.

Per alcune categorie, come giornalisti e ricercatori, potranno essere consultate anche informazioni storiche sulle modifiche intervenute negli ultimi cinque anni.

La tutela della privacy

La riforma cerca di bilanciare trasparenza e protezione dei dati personali.

Ogni accesso viene registrato.

In molti casi il titolare effettivo può sapere che qualcuno ha consultato i propri dati.

Inoltre il sistema deve rispettare il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), adottando misure di sicurezza, tracciamento degli accessi e controlli indipendenti.

Quando i dati possono essere nascosti

Il decreto introduce anche una tutela per situazioni eccezionali.

La Camera di commercio può limitare o escludere l'accesso quando la divulgazione dei dati potrebbe esporre il titolare effettivo a un rischio concreto di:

  • frode;

  • rapimento;

  • estorsione;

  • ricatto;

  • violenza;

  • intimidazione.

La protezione può essere riconosciuta anche quando il titolare effettivo è minorenne o incapace.

Non è sufficiente una semplice dichiarazione.

Occorre dimostrare il rischio attraverso documentazione adeguata.

Perché questa riforma interessa anche i cittadini

A prima vista il Registro dei titolari effettivi sembra uno strumento destinato esclusivamente agli esperti.

In realtà riguarda indirettamente tutti.

Pensiamo agli appalti pubblici.

Sapere chi controlla realmente un'impresa che partecipa a una gara consente di individuare più facilmente conflitti di interesse, società collegate o possibili infiltrazioni criminali.

Lo stesso vale per i finanziamenti europei, il PNRR, le operazioni immobiliari e le grandi acquisizioni societarie.

Più trasparenza significa maggiori possibilità di prevenire frodi e utilizzi illeciti del sistema economico.

FAQ – Domande frequenti

Che cos'è il titolare effettivo?

È la persona fisica che controlla realmente una società o ne trae il principale beneficio economico, anche se non compare formalmente come proprietario.

Chi può consultare il Registro?

Autorità pubbliche, soggetti obbligati e alcune categorie che dimostrano un legittimo interesse, secondo le modalità previste dal decreto.

I giornalisti hanno accesso ai dati?

Sì, ma solo quando l'accesso è collegato ad attività giornalistiche finalizzate alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio e dei reati connessi.

Serve l'autorizzazione della società interessata?

No. Nei casi previsti dalla legge l'accesso avviene senza il consenso del titolare effettivo.

È possibile impedire l'accesso ai propri dati?

Solo in circostanze eccezionali e documentate, quando la divulgazione potrebbe mettere in pericolo la persona interessata.

Paragone semplice per capire la norma

Immaginiamo una scatola dentro un'altra scatola.

Ogni scatola rappresenta una società.

Aprendole una dopo l'altra si arriva finalmente alla persona che possiede davvero tutto il sistema.

Il Registro dei titolari effettivi serve proprio ad aprire queste "scatole societarie" fino a individuare chi prende realmente le decisioni e beneficia dell'attività economica.

Non elimina la privacy, ma rende più difficile utilizzare società complesse per nascondere patrimoni illeciti o aggirare i controlli.

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