La Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2026 contiene due blocchi di provvedimenti molto importanti: da una parte una serie di interventi del Ministero delle imprese e del made in Italy sulle società cooperative; dall’altra una strategia dettagliata per la ricostruzione di un’area colpita dalle alluvioni in Emilia-Romagna.
Vediamo nel dettaglio cosa significa tutto questo per cittadini, soci di cooperative e territori coinvolti.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha adottato quattro provvedimenti che riguardano cooperative situate in diverse regioni italiane. Due sono scioglimenti per atto dell’autorità, due sono gestioni commissariali.
Prima di entrare nei singoli casi, è utile chiarire alcuni concetti.
Una cooperativa è un’impresa particolare, fondata sul principio della mutualità: significa che nasce per fornire vantaggi ai propri soci (lavoro, servizi, prodotti) e non per distribuire utili come una società tradizionale.
Quando lo Stato interviene, può farlo in due modi principali:
Scioglimento per atto dell’autorità: è la chiusura forzata della cooperativa da parte dello Stato.
Gestione commissariale: lo Stato non chiude la cooperativa, ma rimuove gli amministratori e nomina un commissario governativo, cioè un professionista incaricato di rimettere ordine nella gestione.
Nel primo caso, una cooperativa di Crotone è stata sciolta perché non depositava il bilancio da oltre cinque anni.
Il bilancio è il documento che ogni impresa deve presentare annualmente per mostrare entrate, spese, debiti e patrimonio. Non depositarlo significa sottrarsi a un obbligo fondamentale di trasparenza.
Quando la legge parla di omesso deposito del bilancio per oltre cinque anni consecutivi, si tratta di una situazione molto grave: è come se un’azienda operasse senza rendere conto a nessuno della propria situazione economica.
In questi casi lo Stato procede allo scioglimento e nomina un commissario liquidatore.
Il commissario liquidatore è un professionista incaricato di:
ricostruire la situazione economica,
vendere eventuali beni,
pagare i debiti,
chiudere definitivamente la società.
Questa fase si chiama liquidazione, cioè la trasformazione del patrimonio in denaro per chiudere i rapporti pendenti.
Un secondo scioglimento riguarda una cooperativa agricola di Tuscania.
In questo caso non si parla solo di irregolarità formali, ma di perdita della finalità mutualistica. In parole semplici: la cooperativa non funzionava più come cooperativa, ma come una normale società commerciale.
La legge prevede che, se una cooperativa non rispetta più la propria natura mutualistica, possa essere cancellata dall’albo nazionale e sciolta.
Anche qui viene nominato un commissario liquidatore, che avrà il compito di chiudere la società seguendo le regole previste per la liquidazione.
Diversa è la situazione per due cooperative, una a Pescara e una a Mesagne.
In questi casi non si è proceduto allo scioglimento, ma alla gestione commissariale.
Che cosa significa?
Lo Stato revoca (cioè annulla) il consiglio di amministrazione e affida temporaneamente la gestione a un commissario governativo.
Il commissario governativo:
assume i poteri degli amministratori,
regolarizza le irregolarità contabili e fiscali,
sistema eventuali omissioni contributive,
convoca l’assemblea per nominare nuovi amministratori.
Nel caso della cooperativa di Pescara, le irregolarità riguardavano:
mancata esibizione dei libri contabili,
mancato pagamento del contributo di revisione,
omissioni fiscali.
Nel caso della cooperativa di Mesagne, il problema principale era il mancato versamento ai fondi mutualistici.
I fondi mutualistici sono strumenti previsti dalla legge: una parte degli utili delle cooperative deve essere destinata a sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove cooperative. Non versare queste somme è una violazione importante.
La gestione commissariale dura tre mesi (prorogabili) ed è una sorta di “amministrazione straordinaria correttiva”.
La seconda parte della Gazzetta riguarda un’ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
L’ordinanza definisce una strategia integrata di ricostruzione pubblica e privata per la frazione di Traversara, nel Comune di Bagnacavallo, colpita dalle alluvioni del 2023 e 2024.
Vediamo cosa significa.
Quando si parla di ricostruzione privata, si intendono gli interventi su case, negozi, aziende danneggiate.
La ricostruzione pubblica riguarda invece:
scuole,
strade,
ponti,
edifici pubblici,
infrastrutture.
Una strategia integrata significa che questi due livelli non vengono trattati separatamente, ma coordinati tra loro.
Per esempio:
non si può ricostruire una casa se prima non si sistemano argini e infrastrutture;
non si può riaprire un’attività commerciale se l’area resta a rischio idrogeologico.
Il testo prevede la possibilità di adottare ordinanze speciali per situazioni particolarmente complesse.
Un’ordinanza speciale è un provvedimento che può introdurre deroghe motivate alla normativa ordinaria, cioè procedure più snelle o regole temporaneamente adattate per accelerare la ricostruzione.
Le deroghe non sono “scorciatoie illegali”: devono essere giustificate e limitate agli interventi prioritari.
Un elemento importante è l’istituzione di commissioni tecniche straordinarie.
Si tratta di gruppi di esperti composti da:
rappresentanti della struttura commissariale,
tecnici regionali,
tecnici comunali,
autorità di bacino.
Queste commissioni servono a esaminare i casi più difficili prima che i cittadini presentino la domanda di contributo.
In pratica:
si analizza il problema tecnico,
si individua la soluzione più corretta,
si propone un eventuale intervento speciale.
Questo sistema evita lunghe attese o contenziosi successivi.
Le risorse per la ricostruzione confluiscono in una contabilità speciale intestata al Commissario.
Una contabilità speciale è un conto separato, dedicato esclusivamente a un’emergenza, che garantisce:
tracciabilità delle spese,
controllo sull’utilizzo dei fondi,
destinazione vincolata delle risorse.
Anche se i due blocchi di provvedimenti riguardano materie diverse, hanno un filo conduttore comune: il rafforzamento del controllo pubblico.
Nel caso delle cooperative:
si interviene per garantire trasparenza,
si tutela il principio mutualistico,
si correggono irregolarità gestionali.
Nel caso della ricostruzione:
si coordina l’uso delle risorse,
si prevedono strumenti per gestire situazioni complesse,
si accelera l’attuazione degli interventi prioritari.
Per i cittadini, questi atti possono sembrare tecnici e lontani dalla vita quotidiana. In realtà incidono su aspetti molto concreti: la tutela dei soci di cooperative, la corretta gestione del denaro pubblico e la ricostruzione effettiva dei territori colpiti da calamità.
In definitiva, la Gazzetta del 14 febbraio 2026 racconta due facce dello stesso obiettivo: garantire legalità nella gestione economica e rapidità, ma con regole chiare, nella ricostruzione post-emergenza.