Genitori multati fino a 2.000 euro per i reati dei figli: nuove regole 2026

Serie Generale N. 0 23/10/2026 Approfondimenti Pubblicato il 23/10/2026 19:46
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Genitori multati per i reati dei figli minorenni: fino a 2.000 euro e risarcimento dei danni. Ecco cosa cambia dal 23 ottobre 2026

Una nuova sanzione economica per chi esercita la responsabilità genitoriale, possibili richieste di risarcimento e interventi di sostegno educativo. Il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246, introduce disposizioni che possono avere conseguenze concrete per le famiglie con figli minorenni.

La novità più significativa è contenuta nell'articolo 5, che prevede una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro per determinate condotte illecite commesse da minorenni. In caso di reiterazione, la sanzione sale da 1.000 a 2.000 euro.

Ma esiste un aspetto fondamentale: i genitori non sono automaticamente responsabili di qualsiasi reato commesso dai figli. La norma riguarda specifiche fattispecie e permette a chi esercita la responsabilità genitoriale di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.

Vediamo nel dettaglio cosa stabilisce il provvedimento, quando si rischia una multa, come funzionano le richieste di risarcimento e quali strumenti di tutela sono previsti.

Cosa prevede l'articolo 5 del decreto sicurezza

L'articolo 5 del decreto-legge n. 190/2026 introduce una disciplina intitolata Sanzione amministrativa e ingiunzione di pagamento per danni da condotte illecite.

La disposizione riguarda il caso in cui un minorenne, anche non imputabile, partecipi alla commissione di fatti che costituiscono determinati reati richiamati dalla legge.

Tra questi figurano:

  • I reati previsti dagli articoli 419 e 420 del Codice penale.

  • Il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, articolo 420-bis.

  • Il danneggiamento commesso da un gruppo organizzato, articolo 635.1.

  • Le fattispecie richiamate dall'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 14/2017.

Non si tratta, quindi, di una multa generalizzata per qualsiasi comportamento scorretto di un adolescente.

La sanzione riguarda le situazioni individuate espressamente dalla normativa.

Quanto rischiano di pagare i genitori?

PRIMA CONDOTTA

500–1.000 €

Sanzione amministrativa prevista dal comma 1

REITERAZIONE

1.000–2.000 €

Sanzione amministrativa prevista dal comma 2
Gli eventuali risarcimenti dei danni sono distinti da questi importi. In entrambi i casi opera la possibilità di provare di non aver potuto impedire il fatto.

La distinzione tra prima condotta e reiterazione è importante.

Se un minorenne partecipa per la prima volta a una delle condotte indicate, può trovare applicazione la prima fascia sanzionatoria.

Se invece reitera la condotta, può essere applicata la seconda fascia.

La disposizione non stabilisce che il massimo venga sempre imposto: indica intervalli economici entro cui deve essere determinata la sanzione.

I genitori possono evitare di pagare?

Sì. Il decreto contiene una clausola fondamentale: salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Questa espressione significa che chi esercita la responsabilità genitoriale può fornire elementi per dimostrare di non essere stato concretamente in grado di impedire la condotta.

Immaginiamo una famiglia nella quale un adolescente partecipi, senza che i genitori ne siano a conoscenza, a un episodio di danneggiamento organizzato.

La sola mancanza di conoscenza non garantisce automaticamente l'esclusione della sanzione. Tuttavia, le circostanze concrete possono essere rilevanti per valutare la prova richiesta dalla norma.

La legge non contiene un elenco di documenti che assicurino l'esonero. Per questo motivo, ogni situazione deve essere valutata individualmente.

Cosa significa che il minorenne può essere non imputabile?

Il testo stabilisce che la sanzione possa essere applicata anche quando il minore non è imputabile.

Il termine imputabilità indica, in ambito penale, la capacità di intendere e di volere richiesta dalla legge per attribuire responsabilità penale a una persona.

Per esempio, un minore di 14 anni non è imputabile secondo la disciplina generale del Codice penale.

Ciò non esclude, nei casi previsti dall'articolo 5, la possibile applicazione della sanzione amministrativa a chi esercita la responsabilità genitoriale.

È importante distinguere la responsabilità penale del ragazzo dalla conseguenza amministrativa prevista per il genitore.

Oltre alla multa, chi paga i danni?

La nuova disciplina non si limita alla sanzione economica.

Il comma 5 dell'articolo 5 prevede che il prefetto, quando emette l'ordinanza di ingiunzione relativa alla sanzione amministrativa, possa anche ordinare il pagamento di una somma a titolo di risarcimento per danni causati a beni appartenenti allo Stato, alle Regioni o agli enti locali.

La liquidazione del danno è la determinazione dell'importo economico del pregiudizio subito.

Per esempio, se vengono danneggiati arredi o strutture comunali, il costo del danno può essere oggetto di una richiesta separata.

La conseguenza pratica è che la cifra complessiva potrebbe superare i 2.000 euro: tale limite riguarda infatti la sanzione amministrativa per la reiterazione, non l'eventuale risarcimento.

Come contestare l'ingiunzione di risarcimento

Il comma 6 stabilisce che contro l'ingiunzione risarcitoria prevista dal comma 5 può essere proposta opposizione entro 40 giorni dalla notifica.

L'opposizione si presenta davanti al tribunale del luogo di residenza di chi esercita la responsabilità genitoriale, nei confronti dell'ente pubblico beneficiario del pagamento.

Il termine di 40 giorni riguarda specificamente questa ingiunzione. Non deve essere confuso con i termini eventualmente applicabili alla contestazione della sanzione amministrativa.

Chi riceve un provvedimento dovrebbe verificare immediatamente la data di notifica, la natura dell'atto e i rimedi indicati.

Cosa succede quando il danno riguarda un privato?

La norma considera anche i danni subiti da soggetti privati.

Immaginiamo un commerciante il cui negozio venga danneggiato durante una manifestazione violenta.

Il comma 7 consente al soggetto danneggiato di presentare ricorso per decreto ingiuntivo, sulla base dell'ordinanza prevista dalla disposizione, degli atti su cui essa si fonda e della documentazione tecnica relativa alla stima del danno.

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento del giudice attraverso il quale può essere ordinato il pagamento di una somma.

La norma prevede che, in questa fattispecie, il decreto sia provvisoriamente esecutivo.

Questo non significa che il commerciante riceva automaticamente il denaro: è comunque previsto un procedimento giudiziario.

Anche percorsi educativi per le famiglie

Il comma 3 dell'articolo 5 introduce un ulteriore elemento.

Quando il minorenne reitera la condotta, il prefetto può segnalare al tribunale per i minorenni l'opportunità di attivare progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa.

Si tratta di una misura che affianca la dimensione economica con un possibile intervento educativo.

In concreto, la segnalazione può servire a valutare iniziative di sostegno alla famiglia e al percorso del ragazzo.

Il testo non stabilisce che questi progetti vengano attivati automaticamente in tutti i casi.

Quando entrano in vigore le nuove multe?

L'articolo 10 del decreto-legge n. 190/2026 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Poiché il provvedimento è stato pubblicato il 22 ottobre 2026, la data di entrata in vigore è il 23 ottobre 2026.

Il decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, secondo quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione.

Eventuali modifiche introdotte durante la conversione potranno incidere sulla disciplina.

Cosa devono sapere concretamente le famiglie

Per i cittadini il punto centrale è comprendere che la nuova disposizione introduce un possibile coinvolgimento economico di chi esercita la responsabilità genitoriale, ma soltanto quando ricorrono le condizioni stabilite.

È importante non confondere tre questioni: il fatto commesso dal minorenne, la sanzione amministrativa nei confronti del genitore e il risarcimento dei danni.

Sono aspetti collegati, ma distinti.

In presenza di una contestazione, occorre esaminare con attenzione il fatto contestato, la norma richiamata, gli elementi di prova e le possibilità di opposizione.

FAQ – Domande frequenti

1. Se mio figlio minorenne commette un reato, devo pagare automaticamente?

No. L'articolo 5 riguarda specifiche fattispecie e permette a chi esercita la responsabilità genitoriale di provare di non aver potuto impedire il fatto.

2. Qual è la multa massima prevista?

La sanzione amministrativa arriva a 1.000 euro per la prima condotta e a 2.000 euro in caso di reiterazione. Gli eventuali risarcimenti sono separati.

3. La norma vale anche per un figlio che ha meno di 14 anni?

Il testo include espressamente i minorenni non imputabili e non stabilisce, nell'articolo 5, una soglia minima di 14 anni. Restano necessari tutti gli altri presupposti previsti dalla disposizione.

4. I genitori possono dimostrare di non aver potuto impedire il fatto?

Sì. La possibilità è prevista espressamente per entrambe le fasce sanzionatorie.

5. Se viene danneggiata una struttura comunale, chi richiede il risarcimento?

Il prefetto può ordinare il pagamento in favore dell'ente pubblico proprietario del bene, secondo la procedura prevista dal comma 5.

6. Entro quanto tempo posso contestare l'ingiunzione risarcitoria?

Il termine previsto dal comma 6 è di 40 giorni dalla notifica dell'ingiunzione relativa ai danni ai beni pubblici.

7. Un negoziante privato può chiedere il risarcimento?

Sì. Il comma 7 prevede un procedimento per decreto ingiuntivo, utilizzando gli atti e i documenti indicati dalla norma.

8. Il decreto prevede anche interventi educativi?

Sì. In caso di reiterazione, il prefetto può segnalare al tribunale per i minorenni l'opportunità di attivare progetti personalizzati di sostegno educativo.

9. Quando entrano in vigore le nuove disposizioni?

Il 23 ottobre 2026.

Paragone semplice per capire la norma

Immaginiamo che cinque ragazzi partecipino a un episodio organizzato di danneggiamento di beni pubblici, causando danni a una fermata dell'autobus.

Prima di tutto occorre verificare se i fatti concretamente commessi integrino uno dei reati richiamati dall'articolo 5.

Se le condizioni sono soddisfatte, chi esercita la responsabilità genitoriale può ricevere una sanzione da 500 a 1.000 euro.

Se il minorenne reitera la condotta prevista dalla norma, la fascia sale da 1.000 a 2.000 euro.

Se la fermata è di proprietà di un ente pubblico, può aggiungersi una richiesta di risarcimento.

Il genitore conserva la possibilità di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto e di utilizzare gli strumenti di tutela previsti.

In sintesi: la nuova legge non stabilisce che i genitori debbano rispondere economicamente di ogni comportamento dei figli. Introduce conseguenze specifiche per determinate condotte illecite, con condizioni, procedure e possibilità di difesa.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 246 del 22 ottobre 2026, decreto-legge n. 190/2026, articoli 1, 5 e 10, pagine 1–3. Testo riferito alla versione originaria pubblicata, senza anticipare eventuali modifiche parlamentari.

 
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