Serie Generale n.246 del 22/10/2026

Serie Generale N. 246 22/10/2026 Pubblicato il 23/10/2026 17:31
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La Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2026 contiene provvedimenti che riguardano direttamente la vita quotidiana dei cittadini, il lavoro delle imprese e le attività delle pubbliche amministrazioni.

La notizia principale è il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, che introduce nuove misure contro la violenza organizzata durante le manifestazioni pubbliche, interviene sulla criminalità minorile, prevede sanzioni economiche per chi esercita la responsabilità genitoriale in determinate circostanze e rafforza i controlli di sicurezza.

Un secondo intervento significativo riguarda la cybersicurezza: il decreto legislativo n. 191/2026 adegua la normativa italiana alle disposizioni europee sulla certificazione dei servizi di sicurezza informatica gestiti.

L'edizione contiene inoltre provvedimenti sulla prescrizione dei medicinali tra Paesi europei, sulla tutela ambientale, sul settore agroalimentare, sui farmaci e sulle relazioni sindacali nella pubblica amministrazione.

Sicurezza pubblica: cosa cambia con il decreto-legge n. 190/2026

Il decreto-legge introduce un nuovo reato nel Codice penale: la violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, disciplinata dall'articolo 420-bis.

La disposizione riguarda gruppi composti da almeno cinque persone che, nel corso di manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzano o lanciano illegittimamente oggetti pericolosi, creando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone e provocando anche danni alle cose.

La pena prevista è la reclusione da due a cinque anni, accompagnata da una multa compresa tra 10.000 e 20.000 euro.

Le pene possono aumentare quando gli autori agiscono con il volto coperto per rendere difficile l'identificazione oppure prendono di mira infrastrutture e servizi pubblici.

Per chi organizza, promuove o istiga le condotte descritte dalla norma è prevista una pena da quattro a dodici anni di reclusione.

È importante chiarire che la partecipazione pacifica a una manifestazione non costituisce il nuovo reato. La norma richiede specifiche condotte violente e ulteriori condizioni previste dal testo.

Criminalità minorile: nuove conseguenze per le famiglie

Una delle novità più rilevanti riguarda i genitori e gli altri soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

L'articolo 5 stabilisce che, quando un minorenne partecipa a determinati fatti costituenti reato, può essere applicata una sanzione amministrativa a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Situazione

Sanzione prevista

Prima condotta rientrante nella norma

500–1.000 €

Reiterazione della condotta

1.000–2.000 €

La sanzione non è però inevitabile: la norma permette al genitore di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.

Il prefetto può inoltre ordinare il pagamento dei danni arrecati ai beni pubblici. Per i danni subiti dai privati, il decreto prevede uno specifico percorso giudiziario per ottenere un decreto ingiuntivo.

Esempio pratico: un ragazzo partecipa a un gruppo che danneggia beni pubblici durante una manifestazione. Oltre alle conseguenze previste per le condotte commesse, la famiglia potrebbe ricevere una sanzione amministrativa e una richiesta di risarcimento, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Questo non significa che qualsiasi comportamento scorretto di un figlio comporti automaticamente una multa per i genitori.

Minorenni e responsabilità penale

Il decreto interviene anche sull'articolo 98 del Codice penale.

Per i minori tra i 14 e i 18 anni introduce una presunzione, superabile con prova contraria, della capacità di intendere e di volere.

In termini semplici, imputabilità significa capacità di comprendere il significato delle proprie azioni e di autodeterminarsi, ai fini della responsabilità penale.

La nuova formulazione non elimina la possibilità di contestare tale capacità, ma modifica il punto di partenza della valutazione.

Resta distinta la situazione dei minori di 14 anni, per i quali opera la disciplina generale della non imputabilità.

Controlli nelle aree pubbliche e divieti di raduno

Il provvedimento amplia gli strumenti di prevenzione a disposizione delle autorità.

In determinate condizioni, il questore può disporre un avviso orale accompagnato dal divieto di radunarsi con specifiche persone in luoghi individuati, per un periodo non superiore a un anno.

La misura può riguardare anche minori che abbiano compiuto 14 anni, seguendo la procedura prevista.

Il decreto interviene inoltre sulle possibilità di accompagnamento e trattenimento presso gli uffici di polizia durante specifiche operazioni preventive, subordinandole ai presupposti descritti nella norma.

Milano: 500 militari aggiuntivi per il controllo del territorio

L'articolo 8 dispone un incremento di 500 unità delle Forze armate per rafforzare il controllo del territorio nella città di Milano fino al 31 dicembre 2026.

Per questa misura è autorizzata una spesa di 4.933.831 euro nel 2026.

Si tratta di un intervento territorialmente e temporalmente delimitato, non di un aumento generalizzato dei militari in tutte le città italiane.

Cybersicurezza: nuove regole per i servizi informatici gestiti

Il decreto legislativo 1° ottobre 2026, n. 191, modifica la normativa nazionale sulla certificazione della cybersicurezza, adeguandola al regolamento europeo 2025/37.

La novità centrale è l'inclusione dei servizi di sicurezza gestiti nel quadro normativo della certificazione.

Sono servizi forniti da operatori specializzati, come il monitoraggio degli incidenti informatici, i test di penetrazione, gli audit e la consulenza specialistica sulla sicurezza.

Un test di penetrazione è una verifica tecnica con cui si simulano attacchi autorizzati per individuare vulnerabilità nei sistemi informatici.

Un audit di sicurezza è invece un controllo organizzato delle misure adottate per proteggere dati, reti e infrastrutture.

Per esempio, un'azienda che affida a un fornitore esterno la sorveglianza della propria rete informatica potrà trovarsi davanti a servizi valutati secondo schemi europei di certificazione, quando applicabili.

La certificazione non significa che un sistema sia immune dagli attacchi, ma offre strumenti per valutarne la conformità a requisiti definiti.

Sanità, ambiente, agricoltura e pubblica amministrazione

Altri provvedimenti pubblicati nell'edizione meritano attenzione.

Il Ministero della salute interviene sulle caratteristiche e sui contenuti delle prescrizioni transfrontaliere, un tema importante per i cittadini che necessitano di medicinali durante soggiorni in altri Paesi.

Il Ministero dell'ambiente designa il sito Costa del Piceno – San Nicola a mare, nelle Marche, come Zona speciale di conservazione. È un provvedimento che interessa la protezione degli habitat e la gestione del territorio.

Nel settore agroalimentare viene confermato l'incarico al Consorzio di tutela del Peperone di Senise IGP. Sono inoltre rinnovate designazioni di laboratori autorizzati a rilasciare certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

L'Agenzia italiana del farmaco pubblica provvedimenti di classificazione e autorizzazione relativi a diversi medicinali. La presenza di un'autorizzazione all'importazione parallela non deve essere confusa con una nuova indicazione terapeutica o con una decisione sulla rimborsabilità.

Infine, compaiono atti riguardanti distacchi e permessi sindacali nel pubblico impiego, il contratto del comparto Funzioni centrali e alcune deliberazioni di casse previdenziali professionali.

Quando entrano in vigore le nuove disposizioni?

Il decreto-legge n. 190/2026 stabilisce espressamente l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, quindi il 23 ottobre 2026.

Essendo un decreto-legge, è un provvedimento del Governo immediatamente efficace, ma deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni per non perdere efficacia secondo le regole costituzionali.

Per gli altri provvedimenti, l'efficacia deve essere verificata in base alle rispettive disposizioni e alla disciplina applicabile: non tutte le misure pubblicate nella stessa Gazzetta hanno necessariamente la stessa decorrenza.

FAQ – Domande frequenti

1. Le nuove regole vietano le manifestazioni pubbliche?

No. Il decreto introduce sanzioni per specifiche condotte violente organizzate. Non stabilisce un divieto generale di manifestare pacificamente.

2. I genitori pagano automaticamente se un figlio minorenne commette un reato?

No. Le sanzioni riguardano determinate fattispecie indicate nell'articolo 5 e il genitore può dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.

3. Quanto possono pagare i genitori?

Da 500 a 1.000 euro per la prima condotta prevista e da 1.000 a 2.000 euro in caso di reiterazione, con la possibilità di ulteriori richieste di risarcimento dei danni quando ne ricorrono i presupposti.

4. Le nuove misure riguardano anche i quattordicenni?

Sì, alcune disposizioni preventive possono riguardare minori che abbiano compiuto 14 anni. La responsabilità penale minorile segue comunque regole specifiche.

5. Quando entra in vigore il decreto sulla sicurezza?

Il 23 ottobre 2026, salvo le successive vicende della conversione parlamentare.

6. Le nuove regole europee sulla cybersicurezza obbligano tutte le aziende a certificarsi?

Non automaticamente. Il decreto amplia il quadro di certificazione ai servizi di sicurezza gestiti, ma non introduce con questa sola disposizione un obbligo generalizzato di certificazione per tutte le imprese.

7. I 500 militari aggiuntivi saranno presenti in tutta Italia?

No. Il provvedimento riguarda specificamente Milano e prevede un incremento fino al 31 dicembre 2026.

Paragone semplice per capire la norma

Immaginiamo un condominio in cui alcune persone si riuniscono pacificamente per discutere un problema comune. La riunione è un'attività legittima.

Se invece un gruppo organizzato rompe porte, finestre e impianti mettendo concretamente in pericolo altre persone, la situazione cambia completamente.

La logica del decreto è distinguere l'esercizio di un diritto collettivo dalle condotte violente, prevedendo conseguenze specifiche per queste ultime.

Nel caso di un minorenne coinvolto, il provvedimento aggiunge anche un possibile livello di responsabilità economica per chi esercita la responsabilità genitoriale, senza eliminare le condizioni e le possibilità di difesa previste dalla legge.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 246 del 22 ottobre 2026, in particolare decreto-legge n. 190/2026, pagine 1–3, e decreto legislativo n. 191/2026, pagine 4–6.

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