Prove elettroniche e privacy: nuove regole UE, sanzioni e diritti con il decreto 188/2026

Serie Generale N. 0 21/10/2026 Approfondimenti Pubblicato il 21/10/2026 14:14
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Messaggi, dati informatici e informazioni conservate dalle piattaforme digitali possono diventare prove fondamentali nelle indagini penali. Con il decreto legislativo n. 188 dell'8 ottobre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre, l'Italia completa il proprio adeguamento al regolamento europeo 2023/1543. Ma quali garanzie esistono per i cittadini e quali obblighi devono rispettare i fornitori di servizi?

Perché l'Europa ha introdotto nuove regole

Le indagini penali non si fermano più ai confini nazionali.

Una truffa online, un episodio di criminalità informatica o un altro reato possono coinvolgere persone, dispositivi e servizi digitali situati in diversi Stati membri.

Le informazioni utili agli investigatori possono essere conservate da fornitori di servizi che operano in un Paese diverso da quello in cui si svolge l'indagine.

Il regolamento europeo 2023/1543 istituisce strumenti di cooperazione per la produzione e la conservazione delle prove elettroniche.

Il decreto legislativo italiano n. 188/2026 interviene a completamento del decreto legislativo n. 215/2025, che aveva già disciplinato autorità competenti e procedure nazionali.

Ordine di produzione e ordine di conservazione: la differenza

Un ordine europeo di produzione è uno strumento attraverso il quale un'autorità competente può richiedere a un destinatario previsto dalla normativa di fornire determinate prove elettroniche.

Un ordine europeo di conservazione, invece, serve a preservare dati specifici affinché non vadano perduti durante le procedure.

La differenza è importante.

Conservare un dato non significa automaticamente consegnarlo agli investigatori.

Pensiamo a un archivio aziendale: una cosa è chiedere che un documento non venga distrutto, un'altra è ottenerne formalmente una copia.

Sono due operazioni differenti, soggette a regole e presupposti propri.

Le nuove sanzioni per i fornitori di servizi

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 188/2026 stabilisce le sanzioni amministrative per specifiche violazioni degli obblighi previsti dal regolamento.

Le sanzioni ordinarie variano da 10.000 euro fino a 1.200.000 euro, a seconda della violazione.

Particolarmente rilevanti sono gli obblighi di conservazione dei dati: la loro violazione può comportare sanzioni da 100.000 a 1.000.000 di euro.

Nei casi previsti dall'articolo 3, comma 3, la sanzione può raggiungere il 2% del fatturato mondiale del prestatore di servizi.

Questa possibilità è subordinata a condizioni specifiche, tra cui la particolare gravità del fatto o la presenza delle circostanze indicate dalla legge.

Il sistema tiene conto anche delle dimensioni del fornitore, del grado di responsabilità e della collaborazione con le autorità.

Chi decide le sanzioni?

Il decreto attribuisce specifiche competenze al giudice per le indagini preliminari, comunemente indicato con la sigla GIP.

Il GIP è un magistrato che esercita funzioni di garanzia e controllo nella fase delle indagini penali.

La procedura sanzionatoria prevede una contestazione, la possibilità di presentare documenti e scritti difensivi e una decisione motivata.

I soggetti interessati possono quindi difendersi prima dell'eventuale applicazione della sanzione.

La tutela della privacy e il diritto al ricorso

L'articolo 4 del decreto è particolarmente importante per le persone i cui dati sono stati acquisiti.

La norma prevede la possibilità di contestare un ordine europeo di produzione, anche sotto tre profili:

Legittimità: l'ordine deve rispettare le disposizioni giuridiche applicabili.

Necessità: la richiesta deve essere giustificata dalle esigenze del procedimento.

Proporzionalità: la misura deve essere adeguata rispetto allo scopo e ai diritti coinvolti.

Non si tratta di un diritto di veto automatico sull'indagine, ma di uno strumento di tutela giurisdizionale.

Per gli ordini emessi o convalidati dal pubblico ministero, il ricorso deve essere proposto entro dieci giorni dalla conoscenza dell'avvenuta acquisizione.

Per quelli emessi o convalidati dal giudice si applica la procedura richiamata dall'articolo 324 del codice di procedura penale.

Come viene informato il cittadino?

L'articolo 2 disciplina l'informazione all'interessato, richiamando anche l'articolo 14 del decreto legislativo n. 51/2018.

L'informazione deve comprendere l'avviso della possibilità di ricorso prevista dall'articolo 4.

Tuttavia, le regole sulla protezione dei dati trattati nelle indagini consentono, nei casi e nei limiti previsti, di ritardare, limitare o escludere determinate informazioni quando ciò sia necessario e proporzionato per tutelare interessi riconosciuti dalla legge.

Per questo non è corretto affermare che ogni persona debba essere avvisata immediatamente in qualsiasi circostanza.

I nuovi investimenti informatici

Il decreto autorizza 1.865.412 euro per il 2026 e 45.840 euro annui a partire dal 2027.

Le risorse riguardano l'adattamento del sistema informatico nazionale e la realizzazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato.

L'obiettivo è sostenere l'attuazione delle procedure europee attraverso infrastrutture digitali adeguate.

Cosa cambia per cittadini e imprese?

Per i cittadini, il tema principale è la tutela dei dati personali quando questi diventano oggetto di acquisizione nell'ambito di un procedimento penale.

Per i fornitori di servizi interessati, assumono particolare rilievo gli obblighi di trasmissione, conservazione e comunicazione previsti dalla normativa.

Per le autorità giudiziarie, le disposizioni completano il quadro nazionale necessario per l'applicazione degli strumenti europei.

Il decreto non autorizza indiscriminatamente l'accesso ai dati di tutti gli utenti: ogni richiesta deve rispettare il quadro normativo applicabile.

FAQ – Domande frequenti

1. La polizia può leggere liberamente tutti i miei messaggi?

No. Le regole sulle prove elettroniche non eliminano i requisiti giuridici necessari per acquisire dati nell'ambito di un procedimento penale.

2. Che differenza c'è tra produzione e conservazione?

La produzione riguarda la consegna di determinate prove elettroniche; la conservazione serve a preservare dati specifici per evitarne la perdita.

3. Posso contestare l'acquisizione dei miei dati?

Sì, nei casi e con le procedure previste dal decreto. L'articolo 4 disciplina il ricorso contro l'ordine europeo di produzione.

4. Quali aziende rischiano le sanzioni?

I soggetti destinatari degli obblighi stabiliti dal regolamento europeo, nelle condizioni previste dalla normativa.

5. Le multe possono superare un milione di euro?

Sì. Alcune violazioni prevedono un massimo ordinario di 1,2 milioni di euro e, nei casi previsti, può applicarsi una sanzione fino al 2% del fatturato mondiale.

6. Quando entra in vigore il decreto?

Il decreto è stato pubblicato il 20 ottobre 2026. Applicando la regola generale dei quindici giorni, l'entrata in vigore è il 4 novembre 2026, fermo restando il distinto calendario di applicazione delle disposizioni europee.

7. Chi decide se una sanzione è giustificata?

Il decreto attribuisce al giudice per le indagini preliminari le competenze sanzionatorie indicate nell'articolo 3 e prevede strumenti di opposizione.

Paragone semplice per capire la norma

Immaginiamo che in un condominio sparisca un oggetto e che una telecamera privata abbia registrato immagini utili.

Chi conduce l'indagine potrebbe avere interesse a preservare il filmato prima che venga automaticamente cancellato.

Chiedere di non cancellare il filmato e ottenere una copia del filmato sono due operazioni diverse.

La normativa europea sulle prove elettroniche segue una distinzione simile, ma riguarda specifiche prove digitali e procedure giudiziarie transfrontaliere.

Il decreto italiano aggiunge regole sulle responsabilità dei destinatari degli ordini e sulle possibilità di ricorso.

Il principio da ricordare è semplice: rendere più efficace l'acquisizione delle prove non significa eliminare i controlli e le garanzie previsti dalla legge.

Fonte normativa: decreto legislativo 8 ottobre 2026, n. 188, articoli 1-6, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 244 del 20 ottobre 2026, pagine 1-3; regolamento (UE) 2023/1543 richiamato nel decreto.

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