Euro 7 camion e autobus: nuove regole UE sulle emissioni nel 2026

Unione Europea N. 0 20/10/2026 Approfondimenti Pubblicato il 20/10/2026 14:21
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L'Unione europea interviene nuovamente sulla disciplina delle emissioni dei veicoli pesanti. Questa volta l'attenzione non riguarda soltanto quanto un camion o un autobus inquina quando è nuovo, ma anche come devono essere valutate le sue emissioni durante una fase successiva della vita operativa.

Il regolamento delegato (UE) 2026/1216 della Commissione, adottato il 9 giugno 2026 e riportato nella Gazzetta Ufficiale italiana del 19 ottobre 2026, introduce un parametro tecnico preciso: un moltiplicatore di durabilità pari a 1,2 per i gas inquinanti.

La disposizione interessa determinate categorie di camion e autobus e modifica il regolamento europeo 2024/1257, che costituisce il quadro normativo Euro 7.

Ma cosa significa concretamente questo numero? I trasportatori devono cambiare i loro camion? I Comuni devono acquistare nuovi autobus? E quali conseguenze possono esserci per l'ambiente e per i cittadini?

Perché l'Europa interviene sulle emissioni dei veicoli pesanti

Camion e autobus sono fondamentali per il funzionamento dell'economia.

I camion trasportano merci, alimenti e materiali. Gli autobus garantiscono collegamenti urbani ed extraurbani e permettono a milioni di persone di spostarsi.

Questi veicoli, però, possono produrre emissioni inquinanti durante il funzionamento.

La normativa Euro 7 stabilisce un sistema di requisiti ambientali e tecnici per diverse categorie di veicoli.

Uno degli aspetti importanti riguarda la durabilità delle prestazioni ambientali, cioè la capacità di un veicolo e dei suoi sistemi antinquinamento di mantenere prestazioni adeguate nel tempo.

Un mezzo che rispetta i limiti previsti quando esce dalla fabbrica deve essere considerato anche in relazione all'invecchiamento del motore e dei dispositivi di controllo delle emissioni.

Il nuovo regolamento affronta un aspetto specifico di questo problema.

Qual è la novità del regolamento UE 2026/1216

Il provvedimento sostituisce la tabella 2 dell'allegato IV del regolamento (UE) 2024/1257.

La nuova tabella stabilisce un moltiplicatore di durabilità pari a 1,2 per i gas inquinanti anche per le categorie di veicoli pesanti M3, N2 e N3.

Il parametro viene utilizzato per adeguare i limiti di emissione allo scarico durante le prove previste nell'ambito della durata di vita supplementare.

In parole semplici, la normativa definisce come considerare l'invecchiamento dei veicoli nelle verifiche tecniche sulle emissioni.

Il valore non è stato scelto casualmente.

La Commissione europea richiama una valutazione tecnica sulle prestazioni di durabilità dei veicoli pesanti. L'analisi ha individuato un moltiplicatore tipico di 1,2 per motori diesel Euro VI delle fasi D ed E, considerati tecnologicamente confrontabili con i motori Euro 7.

Sulla base di questa valutazione, la Commissione ha deciso di allineare i parametri delle categorie pesanti a quelli già previsti per le categorie M1, N1 e M2.

20261019_082.pdf

 

Cosa significa il moltiplicatore 1,2

Il termine moltiplicatore di durabilità indica un coefficiente utilizzato per adeguare un limite tecnico nelle condizioni specificamente previste dalla normativa.

Il valore 1,2 equivale matematicamente a un fattore del 120%.

Facciamo un esempio puramente illustrativo.

Se, per una determinata prova, il limite di riferimento fosse pari a 100 unità, applicare un moltiplicatore di 1,2 porterebbe il valore adeguato a 120 unità.

Questo esempio serve soltanto a spiegare il funzionamento matematico del coefficiente: non rappresenta un limite reale di emissione fissato dal regolamento.

È importante anche evitare un equivoco: la norma non autorizza genericamente tutti i camion a inquinare il 20% in più.

Il coefficiente si applica all'adeguamento dei limiti nelle specifiche prove relative alla durata di vita supplementare, secondo la disciplina Euro 7.

Quali camion e autobus sono interessati

Il regolamento distingue le categorie di veicoli secondo la classificazione europea.

Categoria

Tipologia

N2

Veicoli per il trasporto di merci con massa massima superiore a 3,5 tonnellate e non superiore a 12 tonnellate

N3

Veicoli per il trasporto di merci con massa massima superiore a 12 tonnellate

M3

Veicoli per il trasporto di persone con più di otto posti oltre al conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate

Nella tabella modificata, il regolamento distingue inoltre due gruppi in base alla massa massima:

  • N2 e N3 fino a 16 tonnellate, insieme ai veicoli M3 fino a 7,5 tonnellate.

  • N3 oltre 16 tonnellate e M3 oltre 7,5 tonnellate.

Per entrambi i gruppi il moltiplicatore indicato è 1,2 per i gas inquinanti.

La tabella mantiene anche il valore 1,2 per le categorie M1, N1 e M2.

20261019_082.pdf

 

Cosa cambia per le imprese di autotrasporto

Per un'impresa che utilizza camion per il trasporto delle merci, la novità non consiste in un ordine immediato di sostituire i mezzi.

Il regolamento riguarda parametri tecnici collegati alle verifiche delle emissioni e alla disciplina di omologazione.

L'omologazione è la procedura attraverso cui viene verificato che un tipo di veicolo o un suo componente rispetti i requisiti tecnici e normativi applicabili.

Gli effetti diretti del provvedimento riguardano quindi soprattutto costruttori, operatori coinvolti nelle prove tecniche e organismi competenti.

Le aziende di autotrasporto devono comunque considerare l'evoluzione delle norme Euro 7 quando programmano il rinnovo delle flotte, distinguendo i requisiti dei nuovi veicoli dalle regole applicabili ai mezzi già immatricolati.

Il regolamento 2026/1216, preso singolarmente, non stabilisce nuovi pedaggi, nuove tariffe di trasporto o un obbligo generalizzato di rottamazione.

Autobus pubblici: cosa significa per i Comuni

Un Comune che organizza il trasporto pubblico può acquistare autobus destinati a circolare per molti anni.

In questo contesto, la durata delle prestazioni ambientali è un elemento importante.

Non basta considerare il comportamento di un autobus appena prodotto: le verifiche tecniche devono tenere conto anche delle condizioni previste dalla normativa per il suo utilizzo nel tempo.

Immaginiamo un Comune che programmi l'acquisto di nuovi autobus.

L'amministrazione deve valutare i requisiti normativi applicabili ai veicoli e le caratteristiche tecniche richieste dalla procedura di acquisto.

Il regolamento sul moltiplicatore di durabilità contribuisce al quadro tecnico utilizzato per verificare le prestazioni emissive dei mezzi interessati.

Non impone però, da solo, ai Comuni italiani di sostituire tutti gli autobus attualmente in servizio.

Qual è il rapporto tra Euro VI ed Euro 7

Il regolamento fa riferimento ai motori diesel Euro VI delle fasi D ed E perché sono stati utilizzati come riferimento tecnologico per la valutazione della durabilità.

Euro VI è la disciplina precedente sulle emissioni dei veicoli pesanti, mentre Euro 7 costituisce il nuovo quadro europeo che aggiorna i requisiti ambientali e tecnici per i veicoli interessati.

La Commissione ha considerato i dati disponibili sui motori Euro VI più recenti per definire un coefficiente applicabile ai veicoli pesanti Euro 7.

Questo non significa che tutti i camion Euro VI siano automaticamente soggetti al nuovo coefficiente con le stesse modalità previste per i veicoli Euro 7.

Il provvedimento modifica infatti una tabella del regolamento Euro 7, non introduce un nuovo obbligo autonomo per ogni veicolo Euro VI già circolante.

Quando entra in vigore il regolamento

L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2026/1216 stabilisce che il provvedimento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La data del 19 ottobre 2026 è quella della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana, non la data da cui calcolare i venti giorni.

Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Le date di applicazione dei diversi requisiti Euro 7 devono essere considerate separatamente dalla data di entrata in vigore di questa specifica modifica tecnica.

Quali benefici possono esserci per l'ambiente

Il principale obiettivo della disciplina sulla durabilità è integrare il controllo delle emissioni con la valutazione delle prestazioni dei veicoli nel tempo.

Un sistema di omologazione che considera anche l'invecchiamento dei mezzi può contribuire a rendere più completa la verifica delle prestazioni ambientali.

Occorre però distinguere l'obiettivo normativo dai risultati concreti.

Il regolamento 2026/1216 non quantifica una riduzione delle emissioni nelle città italiane, né dimostra da solo un miglioramento immediato della qualità dell'aria.

Per valutare gli effetti ambientali effettivi occorrerebbero dati sulle flotte, sui veicoli immessi sul mercato, sulle percorrenze e sulle emissioni misurate.

FAQ – Domande frequenti

1. Il regolamento Euro 7 del 2026 vieta i camion diesel?

No. Il regolamento delegato 2026/1216 non introduce un divieto generalizzato di circolazione dei camion diesel. Modifica un parametro tecnico relativo alla durabilità delle emissioni.

2. Cosa significa il valore 1,2?

È il moltiplicatore utilizzato per adeguare i limiti di emissione dei gas inquinanti nelle prove previste per la durata di vita supplementare.

3. Quali veicoli pesanti sono interessati?

Le categorie M3, N2 e N3. Il testo distingue ulteriormente alcuni gruppi in base alla massa massima.

4. I proprietari di camion devono sostituire immediatamente i mezzi?

No. Il provvedimento non dispone un obbligo generalizzato di sostituzione dei camion già circolanti.

5. I Comuni devono acquistare nuovi autobus?

Non in conseguenza diretta di questo regolamento. La norma riguarda parametri tecnici di omologazione e prova, non un piano obbligatorio di rinnovo delle flotte comunali.

6. La norma consente ai camion di emettere il 20% di inquinanti in più?

Non in senso generale. Il coefficiente 1,2 è previsto per specifiche condizioni di prova nella durata di vita supplementare, non come autorizzazione indiscriminata ad aumentare le emissioni.

7. Quando entra in vigore il provvedimento?

Il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione originaria nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La pubblicazione italiana del 19 ottobre 2026 non determina questa decorrenza.

8. La norma riguarda anche le automobili private?

La tabella modificata comprende anche categorie di veicoli leggeri, ma la novità centrale del regolamento 2026/1216 è la definizione del moltiplicatore per le categorie pesanti M3, N2 e N3.

Paragone semplice per capire la norma

Immaginiamo di acquistare una caldaia per il riscaldamento di un condominio.

Quando viene installata, un tecnico verifica che rispetti i requisiti previsti.

Ma una caldaia viene utilizzata per molti anni. Per valutarne le prestazioni nel tempo occorre considerare anche il possibile invecchiamento dei componenti.

La normativa può quindi stabilire condizioni e parametri specifici per le verifiche effettuate nelle diverse fasi di vita dell'impianto.

Il principio alla base delle regole sulla durabilità delle emissioni dei veicoli è simile.

Un camion o un autobus deve essere valutato non soltanto quando è nuovo, ma anche secondo i criteri tecnici previsti per il suo utilizzo nel tempo.

Il moltiplicatore 1,2 è uno degli strumenti matematici utilizzati per queste verifiche.

Conclusione: una modifica tecnica da non confondere con un nuovo divieto

Il regolamento europeo 2026/1216 introduce un elemento preciso nel sistema Euro 7: il moltiplicatore di durabilità 1,2 per i gas inquinanti dei veicoli pesanti interessati.

Non introduce una tassa sui camion, non impone la rottamazione immediata dei mezzi esistenti e non stabilisce un nuovo divieto di circolazione.

La sua importanza consiste nell'aggiornare il quadro tecnico delle prove sulle emissioni durante la durata di vita supplementare.

Per cittadini e imprese, il messaggio essenziale è che la disciplina ambientale dei veicoli non considera soltanto le prestazioni iniziali, ma anche il comportamento dei sistemi antinquinamento nel tempo.

Fonte: Regolamento delegato (UE) 2026/1216 della Commissione, del 9 giugno 2026, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2ª Serie Speciale – Unione Europea, n. 82 del 19 ottobre 2026, pagine 238–240.

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