Nuove regole per la Collina Torinese DOC, la denominazione che tutela una produzione vitivinicola storicamente legata alle colline della provincia di Torino.
Con il decreto del 14 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2026, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha approvato una modifica ordinaria del disciplinare di produzione.
Il nuovo disciplinare consolidato riguarda vitigni, territorio, rese, vinificazione, caratteristiche dei vini, utilizzo della menzione “vigna”, etichettatura e confezionamento.
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e le modifiche si applicano sul territorio italiano a partire dalla campagna vitivinicola 2026/2027.
Per produttori e cantine non si tratta quindi soltanto di una modifica burocratica: il disciplinare stabilisce concretamente quando un vino può essere commercializzato con il nome Collina Torinese DOC.
Il disciplinare di produzione può essere paragonato al regolamento ufficiale della denominazione.
Stabilisce quali uve possono essere utilizzate, dove devono essere prodotte, quanto può produrre un vigneto, come deve avvenire la trasformazione dell’uva in vino e quali caratteristiche deve possedere il prodotto finale.
Rispettare queste condizioni è essenziale per poter utilizzare la denominazione protetta.
Il disciplinare comprende sette tipologie:
Dietro lo stesso nome territoriale, quindi, possono esserci vini differenti, ciascuno con precise regole produttive.
Per Collina Torinese rosso e rosso novello, Barbera, Freisa e Nebbiolo devono rappresentare complessivamente almeno l’85%.
C'è però un'ulteriore condizione: ognuno dei tre vitigni deve rappresentare almeno il 15% del totale.
Il restante 15% può essere costituito da altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione in Piemonte.
Facciamo un esempio semplice.
Una cantina non potrebbe ottenere la DOC rosso utilizzando l'85% di Barbera e quantità insignificanti degli altri due vitigni principali.
Barbera, Freisa e Nebbiolo devono avere tutti una presenza effettiva nella composizione prevista dal disciplinare.
Per le tipologie che riportano il nome del vitigno, la regola principale è quella dell'85% minimo.
Il Collina Torinese Barbera deve essere prodotto con almeno l'85% di Barbera.
Il Bonarda richiede almeno l'85% di Bonarda.
Il Nebbiolo almeno l'85% di Nebbiolo.
Per il Pelaverga o Cari, almeno l'85% deve essere costituito da Pelaverga o Cari.
Per queste tipologie possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione in Piemonte.
Il caso della Malvasia è leggermente diverso: almeno l'85% deve provenire da Malvasia di Schierano e/o Malvasia nera lunga. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in Piemonte fino a un massimo del 15%.
La zona della Collina Torinese DOC ricade nella provincia di Torino.
Per la generalità delle tipologie il disciplinare comprende l'intero territorio amministrativo di:
Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chieri, Cinzano, Gassino Torinese, Lauriano, Marentino, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Riva presso Chieri, Rivalba, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze e Verrua Savoia.
Per Pelaverga o Cari la delimitazione è invece più ristretta.
Comprende l'intero territorio di Baldissero Torinese, Montaldo Torinese e Pavarolo e specifiche porzioni dei territori di Andezeno, Arignano, Castiglione Torinese, Chieri, Marentino e Pino Torinese, delimitate puntualmente dal disciplinare.
Questo è un punto importante per capire come funziona una DOC.
Non basta che un vigneto sia genericamente situato nel Torinese.
Deve trovarsi all'interno della zona delimitata dal disciplinare.
Per alcune tipologie, come Pelaverga o Cari, il confine può arrivare a distinguere specifiche porzioni dello stesso Comune.
È come una carta geografica con un perimetro preciso: un vigneto che si trova dall'altra parte di quella linea non acquisisce automaticamente il diritto alla denominazione.
Il disciplinare stabilisce che i vigneti devono trovarsi in condizioni ambientali e colturali tradizionali della zona.
Sono ammessi terreni argillosi, limosi, sabbiosi, calcarei e le loro combinazioni.
La giacitura deve essere esclusivamente collinare.
Sono esclusi categoricamente i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati.
L'altitudine non può essere inferiore a 180 metri sul livello del mare.
Per i nuovi impianti o reimpianti è inoltre prevista una densità non inferiore a 3.300 ceppi per ettaro.
Sono vietate le pratiche di forzatura, mentre è consentita l'irrigazione di soccorso.
La DOC impone limiti precisi alla quantità di uva prodotta.
Per la produzione ordinaria, le rese massime sono:
Collina Torinese rosso: 10.000 kg/ha
Rosso novello: 10.000 kg/ha
Barbera: 9.000 kg/ha
Bonarda: 9.000 kg/ha
Malvasia: 11.000 kg/ha
Nebbiolo: 9.000 kg/ha
Pelaverga o Cari: 8.000 kg/ha.
Accanto alla quantità, il disciplinare stabilisce anche il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve.
In termini semplici, questo valore serve a verificare che le uve abbiano raggiunto un livello di maturazione coerente con gli standard richiesti per quella tipologia.
Uno degli aspetti più interessanti riguarda la possibilità di aggiungere in etichetta la menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale.
È consentita per:
Barbera, Bonarda, Malvasia, Nebbiolo e Pelaverga o Cari.
Ma utilizzare “vigna” non significa semplicemente aggiungere una parola prestigiosa sull'etichetta.
Il prodotto deve rispettare requisiti più stringenti.
Per la menzione “vigna”, la resa massima delle uve scende a:
Barbera: 8.000 kg/ha
Bonarda: 8.000 kg/ha
Malvasia: 10.000 kg/ha
Nebbiolo: 8.000 kg/ha
Pelaverga o Cari: 7.000 kg/ha.
Contemporaneamente aumenta il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve: 12% vol per Barbera, Bonarda e Nebbiolo; 11% vol per Malvasia e Pelaverga o Cari.
Immaginiamo due vigneti della stessa dimensione.
Nel primo il produttore può destinare alla DOC Barbera fino a 9.000 kg di uva per ettaro.
Nel secondo vuole utilizzare la menzione “vigna”: il limite scende a 8.000 kg.
La logica del disciplinare è quindi quella di associare la menzione specifica a parametri produttivi più restrittivi.
Non è sufficiente indicare il nome della vigna: occorre rispettare le condizioni previste.
Per l'utilizzo della menzione “vigna” viene considerata anche l'età del vigneto.
Quando ha meno di sette anni, le rese massime vengono ulteriormente ridotte.
Per esempio, Barbera, Bonarda e Nebbiolo possono arrivare a:
6° anno: 7.200 kg/ha
5° anno: 6.400 kg/ha
4° anno: 5.600 kg/ha
3° anno: 4.800 kg/ha.
Per il Pelaverga o Cari si scende rispettivamente a 6.300, 5.600, 4.900 e 4.200 kg/ha.
Il disciplinare collega quindi la quantità producibile anche alla maturità del vigneto.
La produzione effettiva può essere superiore ai limiti fissati, ma entro precise condizioni.
Nelle annate abbondanti, le uve destinate alla DOC devono essere ricondotte ai limiti previsti e la produzione globale non può superare del 20% tali limiti.
Se viene superata questa soglia, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Per un'azienda vitivinicola si tratta quindi di un limite da monitorare con particolare attenzione.
Il disciplinare non controlla soltanto quanta uva viene raccolta.
Controlla anche quanta parte dell'uva può diventare vino DOC.
La resa massima uva/vino è generalmente fissata al 70%.
Questo corrisponde a una produzione massima ordinaria di:
rosso e rosso novello: 7.000 litri/ha;
Barbera e Bonarda: 6.300 litri/ha;
Malvasia: 7.700 litri/ha;
Nebbiolo: 6.300 litri/ha;
Pelaverga o Cari: 5.600 litri/ha.
Per la menzione “vigna” i quantitativi massimi scendono ulteriormente.
Se la resa uva/vino supera il 70%, ma rimane entro il 75%, l'eccedenza perde il diritto alla DOC.
Se invece viene superato anche il limite del 75%, decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.
Facciamo un esempio semplificato.
Se da una quantità di uva si ottiene più vino di quanto consentito, una piccola eccedenza entro il limite previsto viene esclusa dalla DOC.
Se lo sforamento supera la soglia massima stabilita, la conseguenza diventa molto più pesante perché interessa l'intera produzione coinvolta.
Le operazioni di vinificazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dal disciplinare.
Tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, è tuttavia consentito effettuare queste operazioni nell'intero territorio della Regione Piemonte.
Il disciplinare precisa inoltre che imbottigliamento o condizionamento devono avvenire nella zona geografica prevista per salvaguardare qualità e reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.
Anche l'etichetta segue regole precise.
Alla denominazione “Collina Torinese” deve seguire la dicitura “denominazione di origine controllata” e la specificazione relativa al vitigno o al colore.
Il disciplinare vieta inoltre qualificazioni non previste, comprese espressioni come “extra”, “fine”, “naturale”, “scelto”, “selezionato”, “vecchio” e simili.
Sono invece consentiti nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Per Collina Torinese rosso l'indicazione del colore è facoltativa.
Il rosso può inoltre riportare l'indicazione Novello secondo la normativa applicabile.
Per Barbera, Bonarda, Malvasia, Nebbiolo e Pelaverga o Cari la denominazione può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, secondo la normativa vigente.
Anche il confezionamento diventa più restrittivo.
I vini con menzione “vigna” possono essere commercializzati esclusivamente in recipienti di vetro, di forma e colore tradizionali, con capacità da 0,187 a 12 litri, con esclusione del contenitore da 2 litri.
Per le altre tipologie sono consentiti contenitori di vetro tradizionali con capacità non inferiore a 18,7 cl, sempre con esclusione del contenitore da 200 cl.
Sono ammessi anche contenitori alternativi al vetro previsti dalla normativa europea e nazionale per i materiali destinati al contatto con alimenti.
Il disciplinare esclude però espressamente i contenitori in PET.
Per la chiusura delle bottiglie sono ammessi i dispositivi consentiti dalla normativa vigente, con esclusione del tappo a corona.
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La modifica del disciplinare si applica in Italia a partire dalla campagna vitivinicola 2026/2027.
Il Ministero deve inoltre comunicare l'approvazione alla Commissione europea entro un mese dalla pubblicazione.
Sul territorio dell'Unione europea, la modifica si applicherà dalla pubblicazione da parte della Commissione della comunicazione di approvazione e del documento unico consolidato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C.
Per un viticoltore o una cantina il disciplinare diventa una vera e propria checklist produttiva.
Bisogna verificare che il vigneto sia nella zona ammessa, controllare la composizione varietale, rispettare resa per ettaro e maturazione minima delle uve, monitorare la resa durante la vinificazione e rispettare le disposizioni su etichettatura e confezionamento.
Chi vuole utilizzare la menzione “vigna” deve prestare ancora maggiore attenzione perché i limiti produttivi sono più severi.
La conseguenza pratica più importante è semplice: non rispettare determinati limiti può significare perdere il diritto di vendere il prodotto con la DOC.
Da quando si applicano le modifiche?
In Italia dalla campagna vitivinicola 2026/2027. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Quali sono le tipologie della Collina Torinese DOC?
Rosso, rosso novello, Barbera, Bonarda, Malvasia, Nebbiolo e Pelaverga o Cari.
Quanto Barbera serve per produrre Collina Torinese Barbera?
Almeno l'85% deve essere Barbera. Il restante 15% può provenire da altri vitigni a bacca rossa non aromatici ammessi dal disciplinare.
Posso produrre Collina Torinese DOC ovunque in Piemonte?
No. Le uve devono provenire dalla zona delimitata della provincia di Torino prevista dal disciplinare. Per Pelaverga o Cari esiste una delimitazione ancora più specifica.
Cosa significa “vigna” sull'etichetta?
È una menzione che può accompagnare Barbera, Bonarda, Malvasia, Nebbiolo e Pelaverga o Cari, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, nel rispetto della normativa. Il disciplinare associa a questa produzione rese più basse e requisiti specifici.
Qual è la resa massima uva-vino?
Il limite è generalmente del 70%. Se si supera il 70% ma non il 75%, l'eccedenza perde la DOC; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.
Si può imbottigliare fuori dal Piemonte?
Il disciplinare prevede che vinificazione, affinamento e imbottigliamento avvengano nella zona delimitata e, considerando le situazioni tradizionali, consente tali operazioni nell'intero territorio piemontese.
Si possono usare bottiglie di plastica PET?
No. Il disciplinare ammette alcuni contenitori alternativi al vetro conformi alla normativa, ma esclude espressamente il PET.
Un vino con la menzione “vigna” può essere venduto in contenitori diversi dal vetro?
No. Per questa menzione il disciplinare prescrive recipienti di vetro, con capacità compresa tra 0,187 e 12 litri ed esclusione del formato da 2 litri.
Pensiamo alla Collina Torinese DOC come a una ricetta certificata.
Non basta preparare un piatto simile per poter utilizzare il nome della ricetta ufficiale.
Bisogna usare gli ingredienti stabiliti, nelle proporzioni corrette, produrli nel territorio previsto e seguire determinate procedure.
La menzione “vigna” può essere paragonata a una versione ancora più selettiva della ricetta: non basta rispettare le condizioni ordinarie, perché vengono richiesti limiti produttivi più severi.
Per una cantina, quindi, il disciplinare non è semplicemente un documento amministrativo.
È il manuale che accompagna l'uva dal vigneto fino all'etichetta della bottiglia e stabilisce quando quel vino ha diritto a chiamarsi Collina Torinese DOC.
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