Oltre 114 milioni di euro dell’otto per mille statale destinati all’edilizia scolastica, con una regola precisa: dare precedenza alle situazioni più urgenti, dalle scuole colpite da terremoti e calamità agli edifici che hanno problemi di sicurezza sismica, fino ai crolli di solai e controsoffitti.
È quanto prevede il decreto del Ministero dell’istruzione e del merito del 21 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 219 del 21 settembre 2026.
Le risorse disponibili per le annualità 2023 e 2024 ammontano esattamente a 114.498.620,84 euro.
Ma non verranno distribuite semplicemente in proporzione alla popolazione o al numero delle scuole.
Il decreto costruisce un sistema basato su due principi: equilibrio territoriale e priorità degli interventi.
Vediamo come funziona e cosa significa concretamente per Comuni, Province, Città metropolitane, scuole, studenti e famiglie.
Le risorse provengono dalla quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale destinata all’edilizia scolastica.
Il decreto ricostruisce le disponibilità di due annualità.
Per il 2023 risultano disponibili:
55.360.000,22 euro.
Per il 2024:
59.138.620,62 euro.
La somma porta il totale a:
114.498.620,84 euro.
Il Ministero richiama espressamente l’obiettivo di garantire il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, utilizzando a questo scopo le risorse disponibili.
Il primo elemento da comprendere riguarda la distribuzione geografica.
Le risorse vengono suddivise in tre parti di pari importo.
Le aree individuate sono:
Nord – Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.
Centro e Isole – Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna.
Sud – Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.
La scelta deriva dalla disciplina richiamata dal decreto ed è finalizzata a ridurre i divari territoriali e perseguire un’equa distribuzione delle risorse destinate agli interventi straordinari sugli edifici scolastici.
Il decreto stabilisce che i 114.498.620,84 euro siano ripartiti in tre parti uguali.
Dividendo matematicamente il totale per tre, si ottengono circa:
38.166.206,95 euro per ciascuna macroarea, con il necessario aggiustamento contabile dei centesimi.
Questa cifra è una semplice elaborazione matematica del totale indicato nel decreto: il testo stabilisce la divisione in tre parti di pari importo, ma non riporta in quel passaggio questa cifra arrotondata.
Il principio è comunque chiaro:
un terzo al Nord, un terzo al Centro e Isole, un terzo al Sud.
Questa distinzione è fondamentale.
Il decreto non divide i 114 milioni in parti uguali fra tutte le Regioni italiane.
Divide invece le risorse fra tre grandi aree territoriali.
All’interno di ciascuna area entrano poi in gioco gli interventi ammissibili, l’ordine delle priorità e i criteri di selezione.
Per esempio, Lombardia e Piemonte fanno parte della stessa quota territoriale del Nord; Lazio e Sicilia rientrano entrambi nell’area Centro e Isole; Campania e Calabria appartengono alla quota del Sud.
Non significa che le Regioni appartenenti alla stessa area riceveranno automaticamente la medesima somma.
Il decreto richiama espressamente l’obiettivo di ridurre i divari territoriali e perseguire un’equa distribuzione delle risorse.
Il meccanismo serve quindi a evitare che l’intera disponibilità finanziaria venga assorbita esclusivamente dalle aree con il maggior numero assoluto di edifici, abitanti o richieste.
Si crea prima una ripartizione geografica e successivamente, all’interno delle risorse disponibili per ogni area, vengono selezionati gli interventi.
I 114 milioni non costituiscono un fondo generico da utilizzare liberamente per qualunque spesa scolastica.
Il decreto parla di interventi urgenti e indifferibili necessari per garantire il diritto allo studio.
E soprattutto stabilisce un preciso ordine di priorità.
Questo è probabilmente il cuore del provvedimento.
Al primo posto vengono collocati gli:
interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili.
È la priorità più alta.
Immaginiamo una scuola danneggiata da un terremoto oppure da una calamità improvvisa.
Se il danno richiede un intervento urgente per permettere agli studenti di continuare a frequentare le lezioni in condizioni di sicurezza, questa tipologia si trova al vertice dell’ordine stabilito dal decreto.
Il secondo livello riguarda:
interventi locali, miglioramento sismico e adeguamento sismico.
Sono espressioni tecniche che è utile distinguere.
Un intervento locale riguarda generalmente una parte specifica della struttura e mira a correggere o migliorare determinate condizioni senza intervenire necessariamente sull’intero edificio.
Il miglioramento sismico punta ad aumentare il livello di sicurezza dell’edificio rispetto all’azione di un terremoto.
L’adeguamento sismico mira invece a portare la costruzione al livello di sicurezza richiesto nei casi previsti dalle norme applicabili.
Il messaggio generale del decreto è chiaro: dopo le emergenze provocate da eventi eccezionali, la sicurezza strutturale e sismica delle scuole rappresenta la seconda grande priorità.
Al terzo posto troviamo un problema purtroppo molto concreto:
gli interventi conseguenti a episodi di crollo di solai e controsoffitti.
Un controsoffitto è la struttura collocata sotto il solaio vero e proprio, spesso utilizzata per impianti, isolamento o finiture.
Il decreto considera espressamente i casi nei quali il crollo si è già verificato.
Non siamo quindi soltanto nell’ambito della prevenzione: questa priorità riguarda situazioni nelle quali l’evento si è già manifestato e occorre intervenire.
Il quarto livello riguarda gli interventi necessari al:
ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di una chiusura disposta dall’Autorità competente.
Facciamo un esempio.
Un Comune riceve una relazione tecnica che evidenzia un problema grave in una scuola e l’autorità competente dispone la chiusura dell’edificio.
Per far rientrare gli studenti occorrono lavori che consentano di ripristinare le condizioni di agibilità.
Questa situazione rientra espressamente nell’ordine di priorità previsto dal decreto.
Il quinto livello riguarda la manutenzione straordinaria finalizzata alla:
prevenzione del rischio di sfondellamento e alla messa in sicurezza di solai e controsoffitti.
Lo sfondellamento è il distacco e la caduta di parti non strutturali del solaio, come elementi laterizi o porzioni dell’intradosso.
Per capirlo con un’immagine semplice: è il rischio che parti del soffitto possano staccarsi e cadere all’interno di un’aula, di un corridoio o di un altro ambiente scolastico.
Qui la differenza rispetto alla terza priorità è importante.
Nella terza categoria il crollo è già avvenuto.
Nella quinta si interviene invece per prevenire il rischio e mettere in sicurezza solai e controsoffitti.
Il decreto comprende anche:
interventi di manutenzione straordinaria per la bonifica di elementi contenenti amianto e il ripristino funzionale delle parti bonificate.
Non si finanzia quindi soltanto la rimozione o bonifica del materiale problematico.
Il testo considera anche il ripristino funzionale delle parti interessate dall’intervento.
Per esempio, se per eliminare elementi contenenti amianto è necessario intervenire su una porzione dell’edificio, la finalità comprende anche il recupero funzionale della parte bonificata secondo quanto previsto dall’intervento ammissibile.
L’ultima categoria è più generale.
Riguarda:
interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell’attività didattica.
Questa previsione permette di ricomprendere situazioni essenziali per la continuità scolastica che non rientrano necessariamente nelle categorie precedenti, purché abbiano il carattere richiesto dal decreto.
Il punto fondamentale è il termine indispensabili.
Non stiamo parlando di semplici interventi estetici o miglioramenti accessori, ma di lavori necessari per consentire il diritto allo studio e lo svolgimento regolare delle lezioni.
Avere un intervento appartenente a una delle sette categorie non significa automaticamente ottenere il finanziamento.
Il decreto prevede che gli interventi ammissibili vengano individuati attraverso uno o più avvisi pubblici.
All’interno delle tipologie ammesse vengono applicati ulteriori criteri, anch’essi indicati in ordine di priorità.
Il primo riguarda la popolazione scolastica coinvolta.
Il numero degli studenti interessati diventa quindi uno degli elementi utilizzati nella selezione.
È un criterio facilmente comprensibile: a parità delle altre condizioni, un problema che coinvolge una popolazione scolastica rilevante assume particolare peso nella valutazione prevista dal decreto.
Il secondo parametro è la vetustà dell’edificio.
Vetustà significa, in termini semplici, anzianità della costruzione.
Il decreto attribuisce quindi rilevanza anche all’età dell’immobile scolastico.
Il terzo elemento è particolarmente concreto:
l’assenza di altra idonea soluzione per garantire la continuità dell’attività didattica.
Immaginiamo due scuole con un problema simile.
Nel primo Comune esiste un altro edificio immediatamente disponibile nel quale trasferire temporaneamente gli studenti.
Nel secondo non esiste alcuna struttura alternativa adeguata.
Il decreto considera proprio questo tipo di situazione: l’assenza di un’altra soluzione per continuare l’attività didattica costituisce un criterio di priorità.
L’ultimo criterio indicato riguarda:
l’assenza di altro finanziamento pubblico per la stessa tipologia di intervento.
L’obiettivo pratico è evitare che le stesse necessità siano già coperte attraverso un’altra fonte di finanziamento pubblico.
Le risorse dell’otto per mille possono così essere indirizzate verso interventi che non dispongono già di un’altra copertura pubblica per la medesima tipologia.
Qui troviamo un altro dato importante.
Il decreto stabilisce che, per ogni intervento, il limite massimo del contributo riconoscibile è di 1.000.000 di euro.
Questo significa che i 114,5 milioni non possono essere concentrati, per esempio, in dieci interventi da oltre 10 milioni ciascuno attraverso questo specifico meccanismo.
Ogni singolo intervento finanziato attraverso il decreto può ricevere al massimo un milione di euro.
Il decreto affida alla Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione e del merito il compito di effettuare una o più procedure selettive.
È quindi importante distinguere due momenti.
La Gazzetta del 21 settembre stabilisce criteri, priorità e regole del sistema.
Non rappresenta invece una graduatoria nazionale già pronta con l’elenco delle scuole finanziate e l’importo assegnato a ciascuna.
Gli interventi saranno individuati attraverso le procedure selettive previste.
No.
Questo non è un bonus destinato direttamente alle famiglie, agli studenti o agli insegnanti.
I destinatari del meccanismo sono gli enti locali competenti per gli interventi di edilizia scolastica.
Una famiglia non deve quindi compilare una domanda per ottenere una quota degli oltre 114 milioni.
L’effetto sui cittadini è indiretto ma estremamente concreto: se l’edificio frequentato dai propri figli presenta una delle situazioni previste e l’intervento viene selezionato, le risorse possono finanziare i lavori necessari.
Per gli enti locali il decreto stabilisce una sorta di mappa delle priorità.
Non basta presentare genericamente un progetto di ristrutturazione.
Occorre confrontarsi con categorie e criteri molto precisi.
Un intervento conseguente a un terremoto ha precedenza rispetto alle categorie successive.
Poi vengono gli interventi sismici, i crolli di solai e controsoffitti, il ripristino dell’agibilità, la prevenzione dello sfondellamento, la bonifica dell’amianto e gli altri lavori indispensabili per garantire il diritto allo studio.
All’interno di queste categorie contano inoltre studenti coinvolti, età dell’edificio, mancanza di alternative per continuare le lezioni e assenza di un altro finanziamento pubblico per lo stesso tipo di lavoro.
Per studenti e famiglie non nasce un contributo economico diretto.
Il beneficio possibile è un altro: rendere disponibili risorse per riportare in sicurezza e in funzione edifici scolastici che presentano problemi urgenti.
Il decreto mette inoltre in evidenza un principio importante.
Il diritto allo studio non dipende soltanto dall’esistenza di insegnanti, programmi e libri.
Dipende anche dalla possibilità di entrare ogni mattina in un edificio sicuro e utilizzabile.
Immaginiamo tre Comuni.
Nel Comune A, un terremoto ha danneggiato gravemente una scuola e occorre intervenire immediatamente.
Nel Comune B, una scuola necessita di lavori di adeguamento sismico.
Nel Comune C, è necessario un intervento di manutenzione straordinaria per prevenire il rischio di sfondellamento di alcuni solai.
Tutti e tre sono problemi seri.
Ma il decreto non li colloca sullo stesso livello.
L’ordine indicato mette prima gli interventi urgenti dovuti a terremoti, calamità o eventi eccezionali e imprevedibili; successivamente gli interventi locali e quelli di miglioramento o adeguamento sismico; più avanti la manutenzione preventiva contro lo sfondellamento.
La logica è quindi quella di una scala delle urgenze.
Quanti soldi vengono destinati all’edilizia scolastica?
Per le annualità 2023 e 2024 il decreto indica complessivamente 114.498.620,84 euro.
Da dove arrivano le risorse?
Dalla quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale destinata all’edilizia scolastica.
Come vengono divisi i soldi tra Nord e Sud?
Le risorse vengono suddivise in tre parti di pari importo: una per il Nord, una per Centro e Isole e una per il Sud.
Ogni Regione riceverà la stessa cifra?
No. Il decreto stabilisce una ripartizione paritaria tra le tre macroaree, non una divisione identica tra tutte le singole Regioni.
Quali interventi vengono prima di tutti?
Gli interventi urgenti conseguenti a eventi sismici, calamitosi oppure eccezionali e non prevedibili.
Sono finanziati anche gli interventi antisismici?
Sì. Al secondo livello di priorità sono indicati interventi locali, miglioramento sismico e adeguamento sismico.
Sono previsti fondi per solai e controsoffitti?
Sì. Il decreto considera sia gli interventi conseguenti a crolli già avvenuti, sia la manutenzione straordinaria destinata a prevenire lo sfondellamento e mettere in sicurezza solai e controsoffitti.
È prevista anche la bonifica dell’amianto?
Sì. Tra le categorie ammesse figurano gli interventi di manutenzione straordinaria per la bonifica degli elementi contenenti amianto e il ripristino funzionale delle parti bonificate.
Qual è il finanziamento massimo per un intervento?
Il contributo riconoscibile non può superare 1 milione di euro per singolo intervento.
Una famiglia può presentare direttamente la domanda?
No. Il decreto disciplina finanziamenti per interventi di edilizia scolastica assegnati attraverso procedure rivolte agli enti interessati, non un bonus individuale per le famiglie.
Le scuole che riceveranno i soldi sono già indicate nella Gazzetta?
No. Il decreto stabilisce i criteri. Gli interventi finanziabili saranno individuati attraverso uno o più avvisi pubblici e le relative procedure selettive.
Immaginiamo una famiglia che disponga di una somma limitata per sistemare una casa con diversi problemi.
Il tetto è stato danneggiato da una tempesta, una parete deve essere resa più resistente, dal soffitto di una stanza si sono già staccati alcuni pezzi e in un’altra stanza c’è il rischio che accada la stessa cosa.
Con risorse limitate non si può fare tutto contemporaneamente.
Bisogna stabilire un ordine.
Prima si affronta l’emergenza già avvenuta.
Poi si interviene sui problemi strutturali più importanti.
Successivamente si eliminano i pericoli e si prevengono nuovi incidenti.
Il decreto applica una logica simile agli edifici scolastici, aggiungendo un secondo livello di scelta: quanti studenti sono coinvolti, quanto è vecchio l’edificio, se esiste un posto alternativo dove fare lezione e se quel lavoro dispone già di un altro finanziamento pubblico.
In altre parole, gli oltre 114 milioni di euro non vengono distribuiti semplicemente “a pioggia”.
Vengono inseriti in un sistema che prova a rispondere a due domande molto concrete:
dove l’intervento è più urgente?
dove la mancata realizzazione dei lavori rischia maggiormente di compromettere sicurezza e diritto allo studio?
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