Serie Europea n.72 del 14/09/2026

Unione Europea N. 72 14/09/2026 Pubblicato il 14/09/2026 22:02
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L’edizione del 14 settembre della Gazzetta Ufficiale dedica particolare spazio a provvedimenti tecnici dell’Unione Europea. Alcuni possono sembrare destinati soltanto agli addetti ai lavori, ma riguardano settori molto vicini alla vita quotidiana: automobili, veicoli elettrici, sicurezza dei prodotti, trasporti marittimi e ricerca.

Uno dei temi più significativi è quello dell'inquinamento prodotto dalle automobili. L’Unione interviene infatti non soltanto sulle emissioni provenienti dal motore, ma anche sulle polveri generate dall’usura dei freni.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1762 stabilisce norme, procedure, metodologie di prova e prescrizioni amministrative per applicare il regolamento (UE) 2024/1257 alle emissioni di particolato dei freni dei veicoli delle categorie M1 e N1. In termini semplici, si tratta principalmente di autovetture e veicoli commerciali leggeri.

Un regolamento di esecuzione è un atto con cui l'Unione stabilisce concretamente come devono essere applicate determinate disposizioni europee. Non si limita quindi a indicare un obiettivo generale: definisce procedure e requisiti necessari per renderlo operativo.

La novità è importante perché sposta ulteriormente l'attenzione dall'inquinamento prodotto esclusivamente dallo scarico verso le altre fonti di particolato associate alla circolazione dei veicoli.

Per fare un esempio concreto, due automobili possono avere motorizzazioni molto diverse, ma entrambe utilizzano sistemi frenanti. Quando pastiglie e dischi lavorano per rallentare il veicolo si produce usura. La normativa europea introduce procedure specifiche per misurare e controllare anche questo fenomeno.

Veicoli elettrici: sotto osservazione batterie e autonomia con il freddo

Un secondo provvedimento riguarda direttamente la crescente diffusione delle automobili elettrificate.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1764 modifica la normativa precedente introducendo disposizioni relative a specifici metodi, prescrizioni e prove riguardanti tre aspetti particolarmente importanti: durabilità delle batterie di bordo, autonomia dei veicoli elettrici a bassa temperatura e potenza di sistema dei veicoli elettrificati.

Per il consumatore è un tema tutt'altro che astratto.

Chi acquista un'auto elettrica vuole sapere non soltanto quanti chilometri può percorrere sulla carta, ma come si comporterà realmente la batteria nel corso degli anni e in condizioni climatiche difficili.

La questione della bassa temperatura, in particolare, è significativa perché il comportamento di un veicolo elettrico può cambiare quando le condizioni ambientali diventano più severe.

È un po' come valutare uno smartphone: sapere quanto dura la batteria quando il dispositivo è nuovo non racconta tutta la storia. È importante conoscere anche come si comporta dopo un uso prolungato e in condizioni meno favorevoli.

Perché queste regole possono interessare chi compra un'auto

L'impatto immediato riguarda soprattutto costruttori, laboratori, autorità di omologazione e operatori della filiera automobilistica.

Ma indirettamente riguarda anche i consumatori.

Regole di prova maggiormente standardizzate consentono infatti di confrontare i veicoli utilizzando criteri comuni. Questo è particolarmente importante quando vengono valutate caratteristiche difficili da verificare autonomamente prima dell'acquisto, come la durabilità della batteria o le prestazioni dell'auto elettrica in condizioni climatiche specifiche.

Non significa che da questa Gazzetta derivi automaticamente un nuovo obbligo quotidiano per chi possiede già un'automobile. Il cambiamento interessa principalmente il quadro tecnico e regolatorio nel quale i nuovi veicoli vengono verificati e immessi sul mercato.

Cambiano anche le norme sull'equipaggiamento marittimo

Un'altra parte consistente della Gazzetta è occupata dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434.

Il provvedimento stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE per quanto riguarda requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e norme di prova dell'equipaggiamento marittimo, abrogando il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533.

Qui l'impatto diretto è soprattutto professionale: cantieri navali, produttori, armatori, organismi di certificazione e autorità marittime devono confrontarsi con standard tecnici aggiornati.

Per il cittadino il collegamento è meno evidente, ma importante: le norme tecniche sull'equipaggiamento delle navi fanno parte del sistema europeo che disciplina sicurezza e conformità dei prodotti utilizzati nel settore marittimo.

Via libera europeo a una famiglia di disinfettanti per le mani

La Commissione europea autorizza inoltre la famiglia di biocidi “Lyso IPA Hand Disinfection”, della società Schuelke & Mayr GmbH.

L'autorizzazione europea porta il numero EU-0034272-0000 ed è valida dall'11 agosto 2026 al 30 settembre 2035. Il principio attivo indicato è il propan-2-olo e i prodotti appartengono al tipo 1, relativo all'igiene umana.

Un biocida è, in termini semplici, un prodotto destinato a controllare o eliminare organismi nocivi attraverso principi attivi. In questo caso siamo nell'ambito dei prodotti per l'igiene umana.

Autorizzazione, però, non significa assenza di precauzioni. La documentazione pubblicata segnala, tra l'altro, che determinate formulazioni sono facilmente infiammabili, possono provocare grave irritazione oculare e devono essere tenute lontane dalla portata dei bambini e dalle fonti di accensione.

UE e Libano continueranno a collaborare nella ricerca mediterranea

La decisione (UE) 2026/1414 approva l'accordo tra Unione Europea e Repubblica libanese per consentire la prosecuzione della partecipazione del Libano al partenariato PRIMA, dedicato alla ricerca e all'innovazione nell'area mediterranea.

PRIMA viene inserito nel nuovo quadro di Orizzonte Europa e la sua durata complessiva è stata prorogata fino al 31 dicembre 2031.

L'accordo rafforza anche i meccanismi di controllo sull'utilizzo delle risorse europee. Sono previste forme di cooperazione per audit e controlli e per le indagini dell'OLAF, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode. È prevista inoltre la cooperazione con la Procura europea nei termini stabiliti dall'accordo e dalla legislazione applicabile.

In pratica, la cooperazione scientifica continua, ma è accompagnata da strumenti per controllare come vengono utilizzati i finanziamenti.

Una nuova denominazione entra nel registro europeo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1792 iscrive inoltre l'indicazione geografica “Mura/Murai” (DOP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche.

La DOP – Denominazione di Origine Protetta identifica prodotti il cui legame con il territorio e le cui fasi produttive rispondono alle condizioni stabilite dalla disciplina europea.

Anche questo provvedimento mostra quanto sia ampia l'attività normativa dell'UE: nella stessa Gazzetta convivono regole per l'automobile del futuro, prodotti sanitari, sicurezza marittima, ricerca internazionale e tutela delle produzioni territoriali.

Impatto sui cittadini

Per il cittadino, le novità più interessanti sono probabilmente quelle automobilistiche. L'Europa sta ampliando il concetto stesso di prestazione ambientale del veicolo: non soltanto ciò che esce dal tubo di scarico, ma anche fenomeni come il particolato prodotto dai freni.

Parallelamente, con la crescita della mobilità elettrica, diventano centrali parametri che fino a pochi anni fa interessavano una quota limitata degli automobilisti: durata della batteria, autonomia con temperature basse e caratteristiche dei sistemi elettrificati.

Per imprese e produttori, invece, l'effetto è ancora più diretto: nuove procedure europee significano prove, verifiche tecniche, documentazione e adeguamento ai requisiti applicabili.

FAQ – Domande frequenti

Le nuove norme sui freni obbligano gli automobilisti a cambiare le pastiglie dei freni?
Dal provvedimento riportato in questa Gazzetta non emerge un obbligo generalizzato per il proprietario di sostituire immediatamente i freni. La normativa stabilisce soprattutto procedure e metodologie di prova relative alle emissioni di particolato.

Le regole riguardano anche le automobili elettriche?
La Gazzetta contiene sia il regolamento sulle emissioni di particolato dei freni dei veicoli M1 e N1 sia un distinto regolamento dedicato a batterie, autonomia a bassa temperatura e potenza dei veicoli elettrificati.

Perché viene misurata l'autonomia delle auto elettriche con basse temperature?
Perché le condizioni ambientali costituiscono un elemento rilevante nella valutazione delle prestazioni. Il regolamento 2026/1764 introduce specificamente prescrizioni e prove relative all'autonomia a bassa temperatura.

Il nuovo disinfettante è automaticamente utilizzabile senza precauzioni?
No. L'autorizzazione alla commercializzazione non elimina le indicazioni di pericolo e le istruzioni di sicurezza previste per il prodotto.

Che cosa cambia per il Libano?
L'accordo permette di proseguire la partecipazione libanese al partenariato di ricerca PRIMA nel quadro di Orizzonte Europa e disciplina anche assistenza, controlli e cooperazione antifrode.

Le norme europee hanno effetti anche in Italia?
I regolamenti dell'Unione indicati come direttamente applicabili operano negli Stati membri secondo quanto previsto dai rispettivi atti. Nel caso dell'autorizzazione della famiglia di biocidi, il regolamento dichiara espressamente di essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Paragone semplice per capire queste norme

Immaginiamo di acquistare un'automobile come compreremmo un elettrodomestico.

Non basta sapere che funziona. Vogliamo conoscere quanto consuma, quanto dura e come si comporta in condizioni difficili.

L'UE sta applicando una logica simile alle nuove generazioni di automobili: per un'auto elettrica diventa importante verificare come reagisce la batteria nel tempo e con il freddo; per i freni diventa importante considerare anche le particelle prodotte dall'usura.

Il risultato è una sorta di “pagella tecnica europea” sempre più completa del veicolo, costruita attraverso procedure di prova comuni.

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