Energia, commissario ad acta se la Regione non decide: cosa prevede il decreto 157/2026

Serie Generale N. 0 10/09/2026 Approfondimenti Pubblicato il 10/09/2026 22:33
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Non c'è soltanto il taglio temporaneo dell'accisa sul gasolio nel decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157.

Dietro la misura sui carburanti, che rappresenta la parte più immediatamente visibile del provvedimento, c'è infatti una modifica strutturale che riguarda i procedimenti per alcune attività energetiche strategiche.

L'articolo 2 introduce un meccanismo per evitare che determinati procedimenti relativi agli idrocarburi sulla terraferma restino bloccati quando una Regione non si esprime sull'intesa entro i termini previsti.

Il principio può essere riassunto così: prima viene dato alla Regione un termine per decidere e viene aperto un confronto sulle ragioni del ritardo; se l'inerzia continua e rischia di compromettere interessi strategici nazionali, può intervenire il Governo attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Ma questo non significa che il Governo possa automaticamente scavalcare una Regione ogni volta che c'è un ritardo.

La norma stabilisce condizioni e passaggi precisi.

Quali progetti energetici sono interessati

Il nuovo meccanismo non riguarda genericamente qualsiasi impianto energetico.

L'articolo 2 individua espressamente i procedimenti amministrativi per attività di:

prospezione di idrocarburi sulla terraferma;

ricerca di idrocarburi;

coltivazione di idrocarburi;

perforazione di pozzi;

rilascio di permessi di ricerca;

proroga o modifica dei permessi;

rilascio, proroga o modifica delle concessioni di coltivazione di idrocarburi.

La prospezione è l'attività preliminare attraverso la quale si cercano elementi utili a individuare la possibile presenza di risorse nel sottosuolo.

La ricerca di idrocarburi è la fase successiva e più approfondita diretta a verificare la presenza e le caratteristiche delle risorse.

La coltivazione, nel linguaggio minerario ed energetico, non ha nulla a che vedere con l'agricoltura: è l'attività di estrazione e sfruttamento di un giacimento sulla base della relativa concessione.

Il decreto interviene quindi su un settore molto specifico e strategico.

Il primo termine: 45 giorni per la Regione

Il punto di partenza è l'intesa regionale.

Quando, nei procedimenti indicati dal decreto, la Regione interessata non si esprime entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione che accompagna l'istanza, entra in funzione il nuovo meccanismo.

Non significa ancora che la Regione venga sostituita.

Il primo passaggio prevede invece un'ulteriore possibilità di decidere.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla Regione un nuovo termine.

Questo termine non può essere superiore a 60 giorni.

La sequenza, semplificando, è quindi:

documentazione → 45 giorni → mancata intesa → nuovo termine fino a 60 giorni.

In alcuni procedimenti il termine scende a 30 giorni

Il decreto prevede anche un'ipotesi particolare.

Quando il mancato rispetto del termine per l'intesa regionale avviene nell'ambito del procedimento unico previsto dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 17 del 2022, il termine aggiuntivo assegnato alla Regione non può essere superiore a 30 giorni.

Si tratta quindi di un'accelerazione ancora maggiore.

Il concetto fondamentale rimane lo stesso: prima dell'intervento sostitutivo viene comunque attribuito alla Regione un termine entro il quale pronunciarsi.

Prima del commissario deve esserci un confronto con la Regione

Questo è un punto importante perché evita una lettura troppo semplicistica della norma.

Il decreto non dice semplicemente:

“la Regione non risponde, allora decide immediatamente il Governo”.

Durante il termine aggiuntivo, il Presidente del Consiglio oppure il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica deve promuovere un'apposita interlocuzione con la Regione.

Lo scopo è capire:

perché la decisione è in ritardo;

quali problemi hanno impedito alla Regione di pronunciarsi;

quali elementi possono essere utili affinché venga raggiunta l'intesa.

Questa interlocuzione, però, non ferma il conto alla rovescia.

Il decreto stabilisce espressamente che il confronto con la Regione non sospende il decorso del termine assegnato.

In pratica, Governo e Regione possono discutere e cercare una soluzione, ma nel frattempo il tempo continua a scorrere.

Quando può intervenire il commissario ad acta

Il passaggio più importante arriva quando anche il termine aggiuntivo scade senza che la Regione si sia espressa.

Nemmeno in questo caso, però, la nomina del commissario è automatica.

Deve esistere un'ulteriore condizione.

L'inerzia della Regione deve essere tale da rischiare di compromettere il tempestivo svolgimento di attività di interesse strategico nazionale riguardanti almeno uno degli interessi indicati dalla norma:

sicurezza energetica;

continuità degli approvvigionamenti energetici;

tutela dell'unità economica della Repubblica.

Solo in presenza di questi presupposti si apre la strada al potere sostitutivo.

Chi nomina il commissario

Il commissario non viene nominato automaticamente dal Ministero dell'ambiente.

La decisione passa dal Consiglio dei ministri.

Il Consiglio dei ministri interviene su proposta del Presidente del Consiglio, dopo aver sentito la Regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione.

La leale collaborazione è il principio che regola i rapporti tra Stato e autonomie territoriali quando le rispettive competenze si intrecciano e richiede che le istituzioni cerchino forme adeguate di confronto e cooperazione.

Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa inoltre il Presidente della Regione interessata.

Quindi la Regione non scompare dal procedimento nel momento in cui si valuta l'intervento sostitutivo.

Che cosa può fare il commissario ad acta

Qui arriviamo al cuore della norma.

Al commissario ad acta viene attribuito il potere di rendere l'intesa al posto della Regione interessata.

Il commissario ad acta è un soggetto incaricato di adottare uno specifico atto che l'amministrazione competente non ha adottato nei tempi stabiliti.

Non assume quindi genericamente tutti i poteri della Regione.

Nel meccanismo previsto dal decreto n. 157 gli viene attribuito uno specifico potere sostitutivo: rendere l'intesa necessaria al procedimento.

Il Consiglio dei ministri stabilisce anche il termine entro il quale il commissario deve provvedere.

Il commissario non significa autorizzazione automatica del progetto

È importante evitare un possibile equivoco.

Il decreto attribuisce al commissario il potere di rendere l'intesa in sostituzione della Regione.

Dal testo dell'articolo 2 non deriva invece la regola secondo cui qualsiasi progetto interessato debba automaticamente essere autorizzato.

La norma interviene sul blocco determinato dalla mancata espressione dell'intesa regionale e disciplina il relativo potere sostitutivo.

Per comprendere l'esito finale di uno specifico progetto restano quindi rilevanti gli altri passaggi, valutazioni, autorizzazioni e prescrizioni previsti dalla disciplina applicabile a quel procedimento.

Ambiente e territori: cosa prevede il decreto

Un altro passaggio significativo riguarda i territori direttamente coinvolti.

Il commissario ad acta, prima dell'adozione dell'atto sostitutivo, deve assicurare forme adeguate di pubblicità e informazione nei confronti dei territori e dei Comuni interessati.

L'informazione deve riguardare in particolare:

gli aspetti tecnici del progetto;

gli aspetti socioeconomici;

le tutele ambientali.

È una precisazione importante.

L'obiettivo dichiarato è accelerare la decisione, ma il decreto non elimina dal testo il tema dell'informazione delle comunità locali e delle tutele ambientali.

Può essere nominato anche un subcommissario

Il Consiglio dei ministri può inoltre nominare un subcommissario.

Può farlo nella stessa deliberazione con cui viene nominato il commissario oppure attraverso una deliberazione successiva.

Il subcommissario ha il compito di assistere il commissario ad acta nello svolgimento delle attività attribuitegli.

Se il commissario è temporaneamente assente o impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, il subcommissario può esercitarle.

Si crea così una struttura sostitutiva pensata per evitare che anche l'attività commissariale possa bloccarsi per ragioni organizzative.

La stessa Regione può chiedere il commissario

C'è poi una previsione meno evidente ma interessante.

Il commissario ad acta può essere nominato anche dal Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata della stessa Regione interessata, dopo aver sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Quindi il commissariamento previsto dalla norma non deve essere necessariamente interpretato come un intervento imposto contro la volontà regionale.

In determinate circostanze può essere la stessa Regione a chiedere l'attivazione dello strumento, motivandone la necessità.

Commissario e subcommissario non ricevono compensi

Il decreto affronta anche la questione economica.

Al commissario ad acta e al subcommissario non vengono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Le amministrazioni interessate devono svolgere gli adempimenti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

La norma specifica quindi che questo meccanismo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Perché il Governo introduce questa procedura

Le motivazioni generali sono indicate nello stesso decreto-legge.

Nelle premesse il Governo richiama la «straordinaria necessità e urgenza» di adottare misure di accelerazione dei procedimenti riguardanti infrastrutture e attività energetiche strategiche.

L'articolo 2 individua poi tre interessi che possono giustificare l'intervento sostitutivo:

sicurezza energetica nazionale;

continuità degli approvvigionamenti;

unità economica della Repubblica.

La logica della norma è quindi evitare che l'assenza prolungata di una decisione regionale possa bloccare procedimenti considerati strategicamente rilevanti a livello nazionale.

Cosa cambia rispetto a una normale attesa amministrativa

Per comprendere l'effetto pratico possiamo immaginare un procedimento che richieda l'intesa della Regione.

La documentazione arriva alla Regione.

Passano 45 giorni e l'intesa non viene espressa.

Con il meccanismo introdotto dal decreto n. 157 non si rimane semplicemente in attesa a tempo indefinito.

Viene assegnato un nuovo termine, fino a 60 giorni, oppure fino a 30 giorni nel particolare procedimento indicato dalla norma.

Nel frattempo viene aperto il confronto con la Regione.

Se anche questo termine scade senza una decisione, si verifica se il ritardo rischia di compromettere un interesse strategico nazionale.

Solo a quel punto, rispettando gli ulteriori passaggi previsti, può essere nominato il commissario.

Un esempio pratico

Immaginiamo, in modo puramente esemplificativo, un progetto di ricerca di idrocarburi sulla terraferma per il quale sia richiesta l'intesa regionale.

La società presenta la documentazione necessaria.

La Regione deve esprimersi, ma trascorrono 45 giorni senza che l'intesa venga resa.

Il Governo assegna allora un termine aggiuntivo e contemporaneamente cerca di comprendere le ragioni del ritardo.

Potrebbero esserci, per esempio, questioni tecniche o amministrative ancora da affrontare.

Se la Regione riesce a pronunciarsi entro il nuovo termine, il meccanismo sostitutivo non deve arrivare necessariamente alla nomina del commissario.

Se invece non decide e il ritardo mette a rischio un'attività considerata strategica per la sicurezza energetica o per la continuità degli approvvigionamenti, il Consiglio dei ministri può arrivare alla nomina del commissario ad acta secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Il commissario potrà quindi rendere l'intesa in sostituzione della Regione.

Quali sono le conseguenze per i Comuni

I Comuni nei cui territori ricadono i progetti non ricevono, in base a questo solo articolo, il potere di bloccare il meccanismo sostitutivo.

Il decreto stabilisce però espressamente che il commissario deve garantire un'adeguata informazione ai territori e ai Comuni interessati.

Questa informazione deve comprendere anche le tutele ambientali e gli effetti socioeconomici.

Per un'amministrazione comunale interessata da un progetto energetico, quindi, diventa particolarmente importante seguire il procedimento e la documentazione relativa al progetto.

Quali effetti ci possono essere per cittadini e imprese

Per la maggioranza dei cittadini gli effetti non saranno immediati come quelli di una modifica delle accise.

La norma riguarda infatti procedimenti amministrativi relativi a specifiche attività energetiche.

L'effetto potenziale è soprattutto di carattere strutturale: ridurre i tempi morti causati dalla mancata espressione dell'intesa regionale nei casi individuati dal decreto.

Per le imprese che presentano progetti interessati dalla disposizione significa avere un percorso nel quale l'inerzia regionale non può necessariamente protrarsi senza un termine.

Per le Regioni significa invece che, trascorsi i tempi previsti e ricorrendo le condizioni stabilite dalla norma, può essere attivato un potere sostitutivo statale.

Per Comuni e cittadini dei territori coinvolti rimane centrale l'informazione sugli aspetti tecnici, socioeconomici e ambientali del progetto.

La Regione perde i suoi poteri?

Non in maniera generale.

Il decreto non elimina la Regione dal sistema delle autorizzazioni energetiche.

Al contrario, la prima parte del meccanismo è costruita proprio per consentirle di esprimere l'intesa.

Prima ci sono i 45 giorni.

Poi può arrivare il termine aggiuntivo.

Durante quel periodo viene aperta un'interlocuzione per comprendere le ragioni del ritardo.

La Regione viene inoltre sentita prima della nomina del commissario e il suo Presidente partecipa alla riunione del Consiglio dei ministri.

Il potere sostitutivo scatta quindi nell'ipotesi specifica di inerzia prevista dalla norma e alle condizioni stabilite dall'articolo 2.

Il punto politico-amministrativo della nuova norma

Dal punto di vista amministrativo, la novità introduce un principio molto chiaro: per determinate attività energetiche considerate strategiche l'assenza di una decisione non può trasformarsi in un'attesa senza una scadenza definita.

Questo non equivale a stabilire che ogni progetto debba essere approvato.

Significa invece stabilire un percorso per arrivare comunque all'espressione dell'intesa quando l'inerzia regionale rischia di compromettere gli interessi nazionali espressamente indicati dal decreto.

È questa la parte meno visibile, ma probabilmente più strutturale, del decreto-legge n. 157/2026.

Il taglio temporaneo dell'accisa dura sette giorni.

Il nuovo meccanismo sui procedimenti energetici interviene invece sulle regole attraverso cui Stato e Regioni gestiscono determinate decisioni strategiche.

Quando entra in vigore la nuova procedura

Il decreto-legge stabilisce che le proprie disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Essendo stato pubblicato il 10 settembre 2026, il decreto entra quindi in vigore l'11 settembre 2026.

Il testo viene inoltre presentato alle Camere per la conversione in legge.

Un decreto-legge è un provvedimento normativo adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, immediatamente efficace ma che deve essere sottoposto al Parlamento per la conversione in legge.

FAQ – Domande frequenti

Il Governo può sostituire subito una Regione che non autorizza un progetto?

No. La norma stabilisce una procedura. Devono trascorrere i termini previsti e devono sussistere le ulteriori condizioni indicate dall'articolo 2.

Quanto tempo ha inizialmente la Regione per esprimersi?

Il decreto considera il mancato pronunciamento della Regione entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione a corredo dell'istanza.

Cosa succede dopo i 45 giorni?

Il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla Regione un ulteriore termine, che normalmente non può superare 60 giorni.

Perché in alcuni casi si parla di 30 giorni?

Quando il ritardo riguarda il procedimento unico specificamente richiamato dall'articolo 2, il termine aggiuntivo non può essere superiore a 30 giorni.

Durante il nuovo termine Governo e Regione possono confrontarsi?

Sì. Il decreto prevede un'apposita interlocuzione per comprendere le ragioni del ritardo e acquisire gli elementi utili affinché la Regione possa esprimersi. Questo confronto, però, non sospende il termine.

Quando può essere nominato il commissario ad acta?

Quando la Regione non si esprime neppure entro il termine aggiuntivo e l'inerzia rischia di compromettere il tempestivo svolgimento di attività di interesse strategico nazionale riguardanti sicurezza energetica, continuità degli approvvigionamenti o tutela dell'unità economica della Repubblica.

Chi nomina il commissario?

Nell'ipotesi principale prevista dall'articolo 2 è il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, dopo aver sentito la Regione e nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Cosa può fare concretamente il commissario?

Può rendere l'intesa al posto della Regione interessata, entro il termine assegnato.

Il commissario può ignorare completamente i territori interessati?

No. Il decreto gli impone di assicurare adeguate forme di pubblicità e informazione ai territori e ai Comuni interessati sugli aspetti tecnici, socioeconomici e sulle tutele ambientali del progetto.

La Regione può chiedere essa stessa la nomina di un commissario?

Sì. Il decreto prevede anche questa possibilità, attraverso una richiesta motivata della Regione interessata.

Il commissario viene pagato?

Il decreto stabilisce che commissario e subcommissario non ricevono compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti.

Paragone semplice per capire la norma

Immaginiamo un condominio che deve prendere una decisione urgente sulla sostituzione della caldaia perché quella esistente rischia di lasciare tutto il palazzo senza riscaldamento.

Un soggetto che deve esprimere un parere fondamentale continua però a non decidere.

Prima gli viene dato il tempo previsto.

Poi viene fissata un'ulteriore scadenza e si cerca di capire perché la decisione non arriva.

Se anche quella scadenza passa e il blocco rischia di lasciare tutto il condominio senza riscaldamento, entra in funzione un meccanismo che permette a un soggetto incaricato di adottare quello specifico atto necessario a sbloccare la situazione.

Il commissario ad acta previsto dal decreto funziona, con tutte le differenze giuridiche del caso, secondo una logica simile.

Non sostituisce permanentemente la Regione e non prende in mano ogni sua competenza.

Interviene su uno specifico atto quando l'inerzia, dopo i passaggi previ

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