FAL e bilanci comunali, nuova questione alla Corte costituzionale: cosa rischia di cambiare per gli enti locali

Corte Costituzionale N. 0 02/09/2026 Approfondimenti Pubblicato il 02/09/2026 19:54
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Un meccanismo contabile nato per impedire che un'anticipazione di liquidità si trasformi in nuova capacità di spesa torna davanti alla Corte costituzionale.

Nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2026 è pubblicata l'ordinanza n. 126 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, nata dall'esame dei rendiconti finanziari 2022, 2023 e 2024 del Comune di Poggio a Caiano, in provincia di Prato.

Al centro della questione c'è il Fondo anticipazione di liquidità (FAL) e, in particolare, una disposizione dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021.

La Corte dei conti teme che il meccanismo previsto dalla legge possa consentire soprattutto agli enti già in disavanzo di aumentare la propria capacità di spesa senza una corrispondente nuova entrata reale. Per questo ha chiesto alla Corte costituzionale di verificare la norma alla luce degli articoli 81, 97 e 136 della Costituzione.

È importante chiarirlo subito: la norma non è stata dichiarata incostituzionale. Quella pubblicata in Gazzetta è un'ordinanza di rimessione. La decisione spetterà alla Consulta.

Che cos'è il Fondo anticipazione di liquidità

Per capire il problema bisogna partire dall'anticipazione di liquidità.

In passato diversi enti locali hanno ricevuto anticipazioni per poter pagare debiti già esistenti. L'operazione mette a disposizione denaro liquido, ma quel denaro deve essere successivamente restituito.

Il punto fondamentale è che l'anticipazione non dovrebbe trasformarsi in una nuova entrata utilizzabile per finanziare nuove spese.

Il FAL serve proprio a neutralizzare contabilmente questo effetto.

Nell'ordinanza viene ricordato che il Fondo impedisce che la disponibilità finanziaria ottenuta attraverso l'anticipazione produca un miglioramento artificiale del risultato di amministrazione e, di conseguenza, nuova capacità di spesa.

In altre parole: ricevere liquidità per pagare vecchi debiti non significa diventare più ricchi.

Un esempio molto semplice

Immaginiamo una famiglia che abbia 20.000 euro di vecchi debiti.

Ottiene un finanziamento di 20.000 euro per pagarli.

Sul conto corrente arrivano 20.000 euro, ma la famiglia non è diventata improvvisamente più ricca di 20.000 euro: ha semplicemente sostituito una situazione debitoria con un finanziamento che dovrà restituire.

Se considerasse quei soldi come nuovo reddito disponibile per comprare un'auto, fare una vacanza o sostenere altre spese, avrebbe un'immagine distorta della propria situazione economica.

La logica del FAL, nella ricostruzione dell'ordinanza, è simile: impedire che la liquidità ricevuta dall'ente venga trasformata contabilmente in una capacità di finanziare nuove spese.

Cosa prevede la norma contestata

La disposizione sotto esame è il terzo periodo dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021.

Dal 2021 gli enti locali devono iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale dell'anticipazione nel titolo relativo al rimborso dei prestiti.

Quando l'ente paga una rata utilizzando risorse correnti proprie, in sede di rendiconto riduce il FAL dello stesso importo.

Fin qui la Corte dei conti considera il meccanismo coerente con la funzione del Fondo.

Il passaggio problematico viene dopo.

La legge stabilisce che la quota del risultato di amministrazione che si libera per effetto della riduzione del FAL venga iscritta nell'entrata del bilancio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, derogando ai limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018.

È questa deroga ad aver acceso il dubbio costituzionale.

Perché la “quota liberata” preoccupa la Corte dei conti

Secondo la Sezione toscana, il problema diventa particolarmente delicato per gli enti che si trovano già in una situazione di disavanzo.

La Corte dei conti ritiene che applicare al bilancio la cosiddetta quota liberata del FAL in deroga ai normali limiti possa aumentare la capacità di spesa dell'ente senza che a questo aumento corrispondano maggiori entrate effettive.

Nell'ordinanza il concetto viene espresso in maniera netta: l'effetto della disposizione sarebbe quello di consentire di sostenere spesa in disavanzo senza una copertura finanziaria reale.

Questo è il cuore dell'intera questione.

Un esempio con 100 euro

La stessa Corte dei conti utilizza nell'ordinanza un esempio numerico particolarmente utile.

Supponiamo che un ente abbia una parte disponibile del risultato di amministrazione pari a 100.

Se applica una quota “Utilizzo FAL” pari a 10, la parte disponibile apparentemente scende a 90.

Ma, considerando anche quei 10 accantonati come “Utilizzo FAL”, le risorse complessivamente applicabili rimangono pari a 100.

La differenza riguarda però come possono essere utilizzate.

L'avanzo libero ordinario è soggetto all'ordine di priorità previsto dall'articolo 187 del TUEL. Nel secondo scenario, invece, secondo la ricostruzione della Corte dei conti, sui 10 derivanti dall'“Utilizzo FAL” l'ente avrebbe una maggiore libertà di impiego, fatta salva l'esclusione prevista per il rimborso della rata dell'anticipazione.

È quindi una differenza non soltanto formale.

Il caso concreto di Poggio a Caiano

La questione nasce durante il controllo sui rendiconti 2022, 2023 e 2024 del Comune di Poggio a Caiano.

Nel procedimento erano emerse anche problematiche relative alla contabilizzazione del FAL e al rimborso delle rate annuali.

Per gli esercizi 2022 e 2023, l'ordinanza indica rate rispettivamente di 120.132,25 euro e 121.547,98 euro, per complessivi 241.680,23 euro.

Il Comune, secondo quanto riportato nell'ordinanza, ha riconosciuto l'erronea contabilizzazione del FAL per quegli esercizi.

Dal 2024 l'ente ha invece adottato modalità conformi alla disciplina vigente.

Ed è proprio applicando correttamente la legge vigente che emerge il problema più interessante.

Il paradosso: il Comune applica la legge, ma è la legge a essere messa in dubbio

Questo aspetto è importante per comprendere il caso.

La Corte dei conti ha definito separatamente le questioni relative alle irregolarità riscontrate per gli esercizi precedenti.

Per il rendiconto 2024, invece, ha sospeso il giudizio sulla specifica voce relativa all'“utilizzo fondo accantonamento liquidità” e ha sollevato la questione di costituzionalità.

In sostanza, il problema non è semplicemente stabilire se il Comune abbia applicato male una regola.

La domanda diventa più profonda:

è costituzionalmente legittima quella stessa regola?

Cosa c'entra ARCONET

Nell'ordinanza viene richiamata anche la FAQ n. 47 del 17 novembre 2021 della Commissione ARCONET.

Secondo le indicazioni operative riportate dalla Corte dei conti, la quota di FAL liberata, pari alla rata annuale rimborsata, viene registrata attraverso un ulteriore e distinto accantonamento denominato “Utilizzo FAL”.

La stessa quota può poi essere applicata in entrata nell'esercizio successivo, anche dagli enti in disavanzo.

Ed è proprio quest'ultima possibilità a essere particolarmente rilevante nel ragionamento della Sezione toscana.

Primo dubbio: l'equilibrio di bilancio

Il primo parametro costituzionale chiamato in causa è l'articolo 81.

In particolare, la Corte dei conti richiama il principio dell'equilibrio di bilancio.

Tradotto in termini semplici, un ente pubblico non dovrebbe poter creare nuova capacità di spesa soltanto attraverso un meccanismo contabile.

Entrate e spese devono mantenere un rapporto reale e sostenibile.

Secondo la Sezione, invece, il meccanismo contestato potrebbe permettere agli enti in disavanzo di aumentare la capacità di spesa senza una corrispondente maggiore entrata.

Secondo dubbio: ogni spesa deve avere una copertura

Sempre l'articolo 81 della Costituzione impone il principio della copertura finanziaria.

In termini divulgativi significa che, se un'amministrazione sostiene una spesa, deve esistere una risorsa finanziaria idonea a sostenerla.

Secondo il ragionamento della Corte dei conti, la quota liberata del FAL non rappresenterebbe di per sé una nuova entrata reale capace di finanziare nuova spesa.

La Sezione teme quindi che il sistema possa produrre una capacità di spesa che esiste contabilmente, ma non è accompagnata da una corrispondente nuova risorsa finanziaria.

Terzo dubbio: l'articolo 97 della Costituzione

Viene richiamato anche l'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

Il parametro è collegato ancora una volta alla necessità di preservare gli equilibri finanziari delle amministrazioni pubbliche.

Per la Corte dei conti, consentire un ampliamento della capacità di spesa senza nuove entrate potrebbe essere incompatibile con questo principio.

C'è poi una questione ancora più delicata: la sentenza n. 80 del 2021

Il caso non nasce nel vuoto.

Il FAL è già stato più volte al centro di interventi legislativi e pronunce della Corte costituzionale.

L'ordinanza ricorda in particolare la sentenza n. 80 del 2021, con la quale erano state dichiarate costituzionalmente illegittime precedenti disposizioni che intervenivano sul trattamento contabile del Fondo.

Secondo la Corte dei conti, il nuovo meccanismo potrebbe finire per produrre effetti strutturalmente simili a quelli già censurati dalla Consulta.

Da qui nasce il riferimento all'articolo 136 della Costituzione.

Che cosa significa “elusione del giudicato costituzionale”

Eludere il giudicato costituzionale significa, in termini molto semplificati, introdurre una disciplina che rischia di riprodurre gli effetti di una norma che la Corte costituzionale ha già eliminato dall'ordinamento.

La Sezione toscana sostiene che l'attuale meccanismo potrebbe ripristinare una capacità di spesa pari alla quota annuale di ammortamento dell'anticipazione ricevuta, senza una copertura finanziaria ritenuta idonea.

Per questo ipotizza una violazione dell'articolo 136 della Costituzione.

Attenzione però: anche questa è la tesi formulata nell'ordinanza, non una conclusione già raggiunta dalla Corte costituzionale.

Perché il problema riguarda soprattutto i Comuni in disavanzo

Un Comune con conti in equilibrio dispone di maggiori margini finanziari.

Per un ente in disavanzo, invece, il legislatore stabilisce limiti più stringenti proprio per evitare che risorse formalmente presenti nel risultato di amministrazione vengano utilizzate senza rispettare il percorso di recupero dello squilibrio.

I commi 897 e 898 della legge n. 145 del 2018 disciplinano proprio i limiti entro i quali determinate quote del risultato di amministrazione possono essere applicate al bilancio.

La norma sul FAL introduce però espressamente una deroga.

Ed è questa eccezione che, secondo la Corte dei conti, può determinare un ampliamento della capacità di spesa particolarmente problematico negli enti già in difficoltà finanziaria.

Perché interessa i cittadini

La contabilità comunale può sembrare molto lontana dalla vita quotidiana, ma gli equilibri di bilancio determinano la capacità di un Comune di sostenere servizi e investimenti.

Parliamo, per esempio, di manutenzione delle strade, edifici scolastici, servizi sociali, trasporto pubblico locale, illuminazione, verde pubblico e altri servizi comunali.

Il punto sollevato dall'ordinanza non è che una specifica spesa comunale sia illegittima.

Il problema è precedente: con quali risorse può essere finanziata?

Se una capacità di spesa fosse costruita su una copertura soltanto contabile, il rischio sarebbe quello di spostare nel tempo gli squilibri anziché risolverli.

La stessa ricostruzione contenuta nell'ordinanza ricorda la necessità di evitare che il debito finisca per finanziare disavanzi gravando sulle generazioni future.

Cosa potrebbe succedere adesso

La Corte dei conti ha sospeso il giudizio sulla parte interessata e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale.

La Consulta dovrà stabilire se il terzo periodo dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021 sia compatibile con gli articoli 81, 97 e 136 della Costituzione.

Gli scenari fondamentali sono due.

Se la questione venisse respinta, il meccanismo resterebbe in vigore nei termini previsti dalla legge.

Se invece la Corte accogliesse la questione, occorrerebbe leggere attentamente la futura sentenza per capire quale parte della disposizione venga dichiarata illegittima e quali effetti concreti ne derivino per i bilanci degli enti locali.

Oggi, sulla base di questa Gazzetta, non è possibile anticipare quella decisione.

FAQ – Domande frequenti

Che cos'è il FAL?

Il Fondo anticipazione di liquidità è un accantonamento contabile collegato alle anticipazioni ricevute dagli enti. Serve, nella ricostruzione richiamata dalla Corte dei conti, a impedire che la liquidità ottenuta per pagare debiti pregressi produca artificialmente nuova capacità di spesa.

La Corte costituzionale ha già bocciato la norma?

No. La Corte dei conti ha sollevato la questione. La Corte costituzionale deve ancora pronunciarsi.

Qual è esattamente la disposizione contestata?

È il terzo periodo dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021, nella parte in cui consente di iscrivere la quota liberata a seguito della riduzione del FAL nell'entrata del bilancio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti dei commi 897 e 898 della legge n. 145 del 2018.

Perché la Corte dei conti dubita della sua costituzionalità?

Perché ritiene che il meccanismo possa ampliare la capacità di spesa, soprattutto degli enti in disavanzo, senza una corrispondente nuova entrata e quindi senza una copertura finanziaria reale.

Quali articoli della Costituzione sono coinvolti?

Gli articoli 81, commi 1 e 3, 97, comma 1, e 136 della Costituzione. Riguardano, nel contesto dell'ordinanza, equilibrio di bilancio, copertura delle spese e rispetto delle precedenti decisioni della Corte costituzionale.

Il Comune di Poggio a Caiano è accusato di aver creato volontariamente spese senza copertura?

Non è questa la questione costituzionale sottoposta alla Consulta. L'ordinanza nasce dal controllo dei rendiconti comunali e distingue le precedenti problematiche di contabilizzazione dalla questione relativa alla norma applicabile alla quota “Utilizzo FAL”.

La questione riguarda soltanto Poggio a Caiano?

Il procedimento concreto riguarda quel Comune, ma la disposizione contestata disciplina gli enti locali. Per capire l'eventuale portata generale di una futura dichiarazione di illegittimità sarà necessario attendere la sentenza della Corte costituzionale.

I Comuni devono smettere immediatamente di applicare questa norma?

L'ordinanza pubblicata non dichiara la disposizione incostituzionale. La Corte dei conti ha sospeso il proprio giudizio e trasmesso gli atti alla Consulta.

Paragone semplice per capire la norma

Immaginiamo un Comune come una famiglia che ha ricevuto un prestito per pagare vecchi debiti.

Ogni anno la famiglia restituisce 1.000 euro del prestito con il proprio stipendio.

È corretto dire che il debito residuo è diminuito di 1.000 euro.

La domanda è però diversa: quei 1.000 euro restituiti fanno automaticamente comparire altri 1.000 euro liberamente spendibili l'anno successivo?

Secondo il dubbio formulato dalla Corte dei conti, per un ente in disavanzo la risposta non può dipendere soltanto da un passaggio contabile: se nasce nuova capacità di spesa, deve esserci una copertura finanziaria effettiva.

È su questo punto che dovrà pronunciarsi la Corte costituzionale.

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