Un’asta con una base di 32,7 milioni di euro, ma l’operazione non si esaurisce nel prezzo di acquisto. Dietro la procedura avviata dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara c’è un passaggio societario articolato che coinvolge la Fondazione “Gabriele d’Annunzio” e l’asset dell’Università Telematica “Leonardo da Vinci”, UniDav.
L’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2026, n. 101 – 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici”. La Gazzetta fissa alcuni punti fondamentali: base d’asta di 32.700.000 euro, massimo 60 punti all’offerta tecnica, massimo 40 punti all’offerta economica in aumento, offerte entro il 15 settembre 2026 alle ore 12:00 e apertura prevista il 22 settembre.
La documentazione completa della procedura pubblicata dall’Ateneo aggiunge però elementi essenziali per comprenderne la portata: la cessione riguarda la totalità delle partecipazioni della società risultante dalla trasformazione della Fondazione e sono previsti obblighi successivi all’acquisizione, tra cui almeno 6 milioni di euro di investimenti nel primo quinquennio, misure per la continuità dei servizi agli studenti e un periodo di tutela di cinque anni.
Questo è il primo punto da chiarire, perché parlare semplicemente di “vendita di UniDav” rischia di essere impreciso.
La Gazzetta descrive l’oggetto come l’alienazione delle partecipazioni societarie nella società risultante dalla trasformazione eterogenea della Fondazione “Gabriele d’Annunzio” in società di capitali avente nel proprio patrimonio l’asset Università Telematica “Leonardo da Vinci”.
La documentazione contrattuale dell’Ateneo specifica ulteriormente che la cessione riguarda la totalità delle partecipazioni.
Non siamo quindi davanti alla normale vendita di un edificio, di un terreno o di una singola struttura universitaria.
L’oggetto dell’operazione sono le partecipazioni della nuova società nella quale dovrà essere trasformata la Fondazione.
La Gazzetta introduce una condizione fondamentale.
L’efficacia dell’aggiudicazione e della vendita è subordinata al previo perfezionamento della trasformazione eterogenea della Fondazione in società di capitali con partecipante unico l’Università “G. d’Annunzio”, oltre agli ulteriori presupposti del closing stabiliti dal bando, dal capitolato e dallo schema di contratto.
Questo significa che individuare un aggiudicatario non equivale automaticamente a considerare concluso, nello stesso momento, tutto il trasferimento.
La trasformazione eterogenea è, semplificando, il passaggio da una forma giuridica a un’altra di natura differente.
In questa operazione la Fondazione “Gabriele d’Annunzio” deve essere trasformata in una società di capitali.
Per il cittadino può sembrare un tecnicismo, ma è invece un passaggio centrale: serve a creare la struttura societaria le cui partecipazioni saranno poi oggetto della cessione.
Il dato economico che immediatamente colpisce è:
€ 32.700.000.
È il prezzo posto a base d’asta dall’Università.
La base d’asta è il valore dal quale parte la competizione economica. In questo caso la Gazzetta specifica che l’offerta economica è in aumento.
Di conseguenza, 32,7 milioni non devono essere presentati come il prezzo finale di vendita.
Quello sarà determinabile soltanto all’esito della procedura.
Un altro elemento distingue questa operazione da un’asta intesa nel senso più comune.
La valutazione mette a disposizione complessivamente 100 punti:
massimo 60 punti per l’offerta tecnica;
massimo 40 punti per l’offerta economica in aumento.
La componente tecnica pesa quindi, come punteggio massimo, più di quella economica.
Questo è un passaggio importante anche dal punto di vista giornalistico: il prezzo da solo non decide necessariamente il risultato.
Per capire nel dettaglio come vengono attribuiti i 60 punti tecnici bisogna fare riferimento al bando, al capitolato e alla documentazione predisposta dall’Università.
Qui emerge una delle aggiunte più importanti contenute nella documentazione completa della procedura.
Al futuro acquirente viene richiesto un impegno a realizzare nel primo quinquennio investimenti complessivamente non inferiori a 6 milioni di euro, distinti dal prezzo corrisposto per acquisire le partecipazioni.
Questo consente di comprendere meglio la dimensione economica dell’operazione.
Se prendiamo esclusivamente i valori minimi:
€ 32,7 milioni di base d’asta + almeno € 6 milioni di investimenti = € 38,7 milioni.
Ma attenzione: 38,7 milioni non è il prezzo dell’asta.
È una semplice somma tra due componenti differenti: da una parte la base economica per acquistare le partecipazioni, dall’altra l’investimento minimo previsto successivamente.
Se il prezzo di aggiudicazione supererà 32,7 milioni, anche l’impegno economico complessivo sarà naturalmente diverso.
Immaginiamo di acquistare un’attività per 100 e che il contratto imponga di investirne almeno altri 20 nei cinque anni successivi.
Il costo dell’acquisizione e l’investimento futuro sono due cose diverse.
È la stessa distinzione che bisogna fare in questo caso: pagare le partecipazioni non esaurisce gli impegni economici previsti per il futuro acquirente.
Un altro punto di grande interesse pubblico riguarda il futuro dell’asset UniDav.
La documentazione prevede un periodo di tutela di cinque anni, durante il quale l’acquirente è chiamato a mantenere la destinazione dell’asset UniDav e dei beni funzionalmente collegati alle finalità istituzionali universitarie, nel rispetto delle competenze degli organi accademici e delle autorità competenti.
È un'informazione particolarmente importante per evitare una lettura sbagliata della vendita.
La procedura non equivale a dire: “domani UniDav cambia automaticamente attività”.
Al contrario, la documentazione prevede specifici impegni relativi alla destinazione universitaria nel periodo di tutela.
Questo è probabilmente il capitolo che interessa maggiormente studenti e famiglie.
Nella documentazione della procedura vengono affrontati espressamente diversi servizi fondamentali.
Tra questi:
servizi essenziali agli studenti;
piattaforme digitali;
carriere amministrative;
sessioni d’esame;
assistenza didattica;
assistenza tecnica.
Sono inoltre previste misure relative alla protezione dei dati personali.
L’obiettivo contrattuale è assicurare la continuità di queste attività nei limiti delle competenze dell’acquirente e della normativa applicabile.
La documentazione non significa che tutto debba restare tecnologicamente identico per cinque anni.
Possono esserci cambiamenti organizzativi o tecnologici.
La differenza è che, quando tali modifiche hanno un impatto significativo sui servizi, devono essere accompagnate da misure di transizione finalizzate a evitare interruzioni o pregiudizi agli studenti iscritti.
È un principio molto concreto.
Pensiamo, per esempio, al passaggio da una piattaforma digitale a un’altra. Il problema non sarebbe il cambiamento in sé, ma evitare che durante la migrazione uno studente non possa accedere alle attività o che vengano compromessi servizi essenziali.
La presenza nella documentazione di riferimenti alla continuità delle sessioni d’esame e delle carriere amministrative è rilevante.
Ma occorre evitare di trasformare una tutela contrattuale in una promessa assoluta su qualsiasi situazione futura.
La documentazione stabilisce gli obblighi che dovranno essere rispettati; non permette oggi di prevedere ogni futura decisione organizzativa, didattica o regolamentare.
La lettura corretta è quindi: la procedura prende esplicitamente in considerazione la continuità dei servizi agli studenti anche dopo il trasferimento delle partecipazioni.
Il futuro acquirente non dovrà limitarsi a una generica promessa di continuità.
La documentazione prevede la predisposizione, entro 90 giorni dalla data di esecuzione, di un Piano di Conformità e Continuità.
Il piano dovrà affrontare aspetti come:
lo stato dei requisiti di accreditamento;
le eventuali azioni correttive;
il fabbisogno di docenti e tutor;
le tempistiche;
le fonti finanziarie.
È uno degli strumenti con cui gli impegni successivi all’acquisizione vengono trasformati in attività da programmare e monitorare.
Un’università non è un’impresa ordinaria.
La possibilità di svolgere attività universitaria è inserita in un sistema di regole, autorizzazioni, valutazioni e controlli.
Per questo nella documentazione entrano in gioco anche il MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca e l’ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.
La documentazione prevede forme di cooperazione sugli aspetti riguardanti la continuità dell’attività universitaria, i requisiti di accreditamento, il cambiamento dell’assetto proprietario e gli adempimenti regolatori.
No.
È un punto da chiarire con particolare attenzione.
La documentazione contrattuale non trasforma l’acquirente o l’Università venditrice nell’autorità che decide autonomamente l’accreditamento.
Non vengono garantiti risultati futuri in materie che dipendono dai provvedimenti del MUR, dell’ANVUR o delle altre autorità competenti.
In altre parole: gli impegni contrattuali esistono, ma le decisioni regolatorie restano nelle mani delle istituzioni competenti.
Il periodo successivo alla vendita non viene lasciato privo di strumenti di verifica.
Nel Periodo di Tutela di cinque anni è prevista una rendicontazione periodica.
Nei primi due anni le relazioni dovranno avere cadenza semestrale.
Nei successivi tre anni la relazione diventerà annuale.
Il monitoraggio riguarda diversi aspetti dell’operazione: investimenti, obiettivi contrattuali, personale docente, ricercatori, tutor e personale tecnico-amministrativo, oltre a servizi agli studenti, piattaforme, sedi d’esame e continuità didattica.
Devono inoltre essere segnalati eventuali rischi e scostamenti rispetto agli impegni assunti.
Entro 30 giorni dalla data di esecuzione è inoltre prevista l’istituzione di un Tavolo di Coordinamento.
La composizione prevista è paritaria:
2 rappresentanti dell’Università venditrice;
2 rappresentanti dell’acquirente.
Il Tavolo ha una funzione di monitoraggio e interlocuzione.
Questo non significa però che possa sostituirsi agli organi accademici nelle decisioni di loro competenza.
È una distinzione importante: monitorare l’esecuzione degli impegni contrattuali non equivale a dirigere l’attività accademica dell’università.
Gli obblighi assunti dal compratore sono accompagnati anche da uno strumento di garanzia.
La documentazione prevede una garanzia prestazionale bancaria o assicurativa con validità non inferiore a 60 mesi dal closing.
Tra i parametri indicati per la determinazione dell’importo figurano il 10% degli investimenti minimi dichiarati nel Piano Tecnico e il 5% del prezzo di cessione, secondo il meccanismo previsto dallo schema contrattuale.
Nello schema esaminato alcuni elementi risultano ancora da completare. Per questo non sarebbe corretto trasformare questi parametri in una cifra definitiva della garanzia.
Possiamo immaginarla come una forma di protezione economica collegata agli impegni contrattuali.
Un paragone molto semplice è quello di un’impresa che ottiene un importante contratto e deve fornire una garanzia a tutela del rispetto di determinate obbligazioni.
Qui il principio è simile: oltre alle promesse scritte nel contratto viene previsto anche uno strumento economico di garanzia.
Lo schema contrattuale contempla inoltre penali per determinate violazioni degli obblighi.
Tra le situazioni considerate rientrano, secondo la documentazione esaminata, ritardi nelle relazioni periodiche, omissioni informative e altre violazioni degli impegni contrattuali.
Anche qui occorre precisione.
Nello schema disponibile alcuni importi risultano ancora da completare: non è quindi possibile attribuire oggi alle singole penali una cifra definitiva.
Il termine closing viene spesso utilizzato nelle grandi operazioni societarie.
Indica, in sostanza, il momento nel quale il trasferimento viene concretamente perfezionato dopo che sono state soddisfatte le condizioni previste.
Facciamo un esempio.
Una famiglia firma un accordo per comprare un immobile, ma il contratto stabilisce che prima del trasferimento devono essere completati alcuni adempimenti.
La firma dell’accordo e il passaggio definitivo delle chiavi non coincidono necessariamente.
In questa operazione societaria il meccanismo è naturalmente molto più complesso, ma il concetto aiuta a capire perché aggiudicazione e perfezionamento definitivo della vendita non siano necessariamente lo stesso momento.
La documentazione esaminata non dice questo.
Anzi, le condizioni della procedura prevedono un periodo quinquennale di tutela della destinazione universitaria e obblighi riguardanti la continuità dei servizi.
Dire che l’asta comporterà automaticamente la chiusura dell’Università Telematica “Leonardo da Vinci” sarebbe quindi una conclusione non supportata dagli atti esaminati.
Allo stesso tempo non sarebbe corretto promettere che nulla cambierà.
La procedura contempla la possibilità di evoluzioni organizzative e tecnologiche, ma stabilisce obblighi e strumenti di tutela per gestire il periodo successivo alla vendita.
La distinzione è importante.
Può cambiare l’assetto proprietario, perché questo è precisamente l’obiettivo della procedura di alienazione.
Possono inoltre esserci evoluzioni organizzative e tecnologiche.
Ma la documentazione introduce obblighi riguardanti la destinazione universitaria nel periodo previsto, la continuità dei servizi, gli investimenti, la pianificazione, la rendicontazione e il monitoraggio.
Per gli studenti, quindi, il tema non è soltanto “chi comprerà?”, ma anche “quali obblighi dovrà rispettare chi comprerà?”.
La procedura è stata indetta il 31 luglio 2026, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico del 24 luglio 2026.
Il termine per presentare le offerte è:
15 settembre 2026 – ore 12:00.
L’apertura è prevista:
22 settembre 2026 – ore 15:00.
La sede indicata è presso gli uffici della Divisione 1 Affari Legali, nell’edificio del Rettorato in via dei Vestini 31, Chieti. L’Ateneo si riserva di posticipare ora, data o luogo per esigenze della Commissione o dell’Università, con comunicazione agli offerenti tramite piattaforma e PEC.
La Gazzetta indica come Responsabile del Procedimento l’avvocato Antonio D’Antonio.
Il direttore generale indicato nell’avviso è Paolo Esposito.
La stessa pubblicazione precisa che requisiti, modalità di partecipazione, criteri di valutazione e condizioni di vendita sono contenuti nel bando e nei relativi allegati pubblicati dall’Ateneo.
| Elemento | Dato |
|---|---|
| Venditore | Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara |
| Operazione | Alienazione di partecipazioni societarie |
| Asset indicato | Università Telematica “Leonardo da Vinci” – UniDav |
| Partecipazioni oggetto della cessione | Totalità delle partecipazioni secondo la documentazione contrattuale |
| Base d’asta | € 32.700.000 |
| Offerta tecnica | max 60/100 punti |
| Offerta economica | max 40/100 punti |
| Investimenti successivi | almeno € 6 milioni nel primo quinquennio |
| Periodo di tutela | 5 anni |
| Piano di Conformità e Continuità | entro 90 giorni dalla data di esecuzione |
| Tavolo di Coordinamento | entro 30 giorni dalla data di esecuzione |
| Garanzia prestazionale | almeno 60 mesi dal closing |
| Scadenza offerte | 15 settembre 2026, ore 12:00 |
| Apertura offerte | 22 settembre 2026, ore 15:00 |
Per base d’asta, punteggi, scadenze, trasformazione e condizioni del closing, i dati sono confermati dall’avviso pubblicato in Gazzetta.
Per gli studenti, la notizia non dovrebbe essere ridotta alla frase “UniDav è all’asta”.
Il quadro è più articolato.
La procedura riguarda un cambiamento dell’assetto proprietario attraverso la cessione delle partecipazioni della società risultante dalla trasformazione della Fondazione.
Ma contemporaneamente la documentazione introduce una serie di condizioni per il periodo successivo: investimenti minimi, tutela della destinazione universitaria, continuità di servizi, esami e carriere, piano entro 90 giorni, monitoraggio per cinque anni e garanzie contrattuali.
Questo non consente di sapere oggi chi sarà l’acquirente o come sarà organizzata UniDav fra alcuni anni.
Permette però di dire una cosa importante: il bando non considera soltanto il momento della vendita, ma disciplina anche diversi aspetti del “dopo”.
Ci sono almeno tre motivi.
Il primo è economico: 32,7 milioni di euro di base d’asta rappresentano una cifra significativa.
Il secondo è istituzionale: a vendere è un’università pubblica e l’asset coinvolto appartiene al settore universitario.
Il terzo riguarda studenti e futuro dell’attività: la documentazione prevede investimenti e obblighi destinati a proseguire per anni dopo il trasferimento.
Per questo il risultato dell’asta sarà soltanto uno dei passaggi da seguire.
Sarà interessante conoscere chi si aggiudicherà la procedura, quale sarà il prezzo finale e quale progetto tecnico avrà ottenuto la valutazione migliore.
Cosa viene messo all’asta?
La procedura riguarda le partecipazioni societarie nella società risultante dalla trasformazione della Fondazione “Gabriele d’Annunzio”, avente nel proprio patrimonio l’asset dell’Università Telematica “Leonardo da Vinci”. La documentazione contrattuale indica la cessione della totalità delle partecipazioni.
Quanto vale la base d’asta?
La base è 32.700.000 euro.
32,7 milioni sarà sicuramente il prezzo finale?
No. È la base d’asta e l’offerta economica è prevista in aumento.
Vince chi offre più soldi?
Non necessariamente. L’offerta tecnica vale fino a 60 punti, mentre quella economica può ottenere fino a 40 punti.
Quanto dovrà investire il futuro acquirente?
La documentazione della procedura prevede almeno 6 milioni di euro di investimenti nel primo quinquennio, distinti dal prezzo di acquisizione.
Quindi l’operazione vale 38,7 milioni?
Non come prezzo di vendita. 38,7 milioni è soltanto la somma matematica tra la base d’asta di 32,7 milioni e l’investimento minimo di 6 milioni. Sono due voci diverse.
UniDav chiuderà?
Gli atti esaminati non annunciano una chiusura. La documentazione prevede invece un periodo di tutela di cinque anni e obblighi collegati alla continuità dell’attività e dei servizi.
Cosa succede agli esami degli studenti?
La documentazione contempla la continuità delle sessioni d’esame e degli altri servizi essenziali. Questo non permette di prevedere ogni futura scelta organizzativa, ma introduce un preciso obbligo di continuità.
Sono tutelate anche le carriere universitarie?
La documentazione include tra gli aspetti interessati dalla continuità anche le carriere amministrative degli studenti.
Le piattaforme online potranno cambiare?
Sono possibili modifiche organizzative o tecnologiche, ma quelle con impatto significativo sui servizi devono essere accompagnate da misure di transizione finalizzate a evitare interruzioni o pregiudizi agli iscritti.
Per quanto tempo durerà il periodo di tutela?
Cinque anni.
Chi controllerà cosa accade dopo la vendita?
Sono previsti rendicontazione periodica e un Tavolo di Coordinamento composto da rappresentanti dell’Università venditrice e dell’acquirente.
Quando scadono le offerte?
Il termine pubblicato in Gazzetta è 15 settembre 2026 alle ore 12:00.
Quando saranno aperte?
L’apertura è prevista per il 22 settembre 2026 alle ore 15:00, salvo le eventuali variazioni comunicate secondo quanto previsto dall’avviso.
Immaginiamo che un ente pubblico possieda una società che gestisce un’attività importante e decida di venderla.
L’ente non dice semplicemente:
“Costa almeno 32,7 milioni, chi offre di più se la prende”.
Dice invece:
“C’è una base economica, ma valuteremo anche il progetto. E chi acquista dovrà rispettare una serie di impegni dopo il trasferimento: investire, mantenere determinate finalità, garantire la continuità di alcuni servizi, presentare un piano e rendicontare ciò che sta facendo”.
Naturalmente l’operazione UniDav è giuridicamente molto più complessa, ma questo paragone aiuta a coglierne il punto centrale.
I 32,7 milioni fanno il titolo. Gli obblighi dei cinque anni successivi spiegano davvero la portata dell’operazione.
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