Una nuova possibilità si apre per una parte dei magistrati onorari rimasti fuori dalle precedenti procedure di conferma.
Nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 67 del 1° settembre 2026 è stata pubblicata la procedura del Ministero della Giustizia destinata ai magistrati onorari che non erano stati confermati perché non avevano presentato domanda nelle precedenti procedure oppure che, pur avendo presentato domanda, avevano successivamente rinunciato a sostenere il colloquio orale.
La misura riguarda un contingente finanziariamente sostenibile corrispondente a 306 magistrati onorari.
Non siamo quindi davanti a un normale concorso pubblico da 306 posti aperto a nuovi candidati.
Si tratta invece di una procedura di conferma destinata a persone che hanno già esercitato funzioni di magistratura onoraria e che, per determinate ragioni individuate dalla legge, erano rimaste fuori dalle precedenti procedure.
L'obiettivo finale è consentire ai candidati che superano la valutazione di entrare nel Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio.
Per comprendere questa riapertura bisogna tornare alla riforma della magistratura onoraria.
L'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 aveva disciplinato la possibilità, per i magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore della riforma, di essere confermati nell'incarico attraverso apposite procedure valutative.
Le tre precedenti procedure si sono ormai concluse.
Successivamente, la legge 15 aprile 2025, n. 51 ha introdotto un meccanismo di rimessione in termini.
Questo termine giuridico significa, in parole semplici, che la legge permette a determinati soggetti di recuperare una possibilità che in precedenza non avevano utilizzato o avevano abbandonato.
La nuova procedura può essere attivata quando, dopo le precedenti conferme, risultano ancora disponibili risorse finanziarie.
Con decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il 6 maggio 2026, queste risorse sono state quantificate in misura corrispondente a 306 magistrati onorari.
La platea è molto precisa.
Possono partecipare i magistrati onorari rientranti nell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 che si trovano in una delle due situazioni previste.
La prima riguarda chi non aveva presentato domanda di partecipazione alle precedenti prove valutative.
Il decreto richiama in particolare le procedure pubblicate nelle Gazzette Ufficiali:
27 maggio 2022;
13 giugno 2023;
21 maggio 2024.
La seconda categoria comprende invece chi aveva presentato domanda di conferma, ma successivamente aveva rinunciato a sostenere il colloquio orale.
Sono quindi queste due categorie, e non genericamente tutti i professionisti del diritto, a poter beneficiare della nuova possibilità.
È importante evitare un equivoco.
La pubblicazione parla di una procedura che può interessare fino a 306 magistrati onorari, ma questo numero non deve essere interpretato come “306 posti aperti a tutti”.
Non può presentare domanda un laureato in Giurisprudenza che non abbia mai svolto funzioni di magistrato onorario.
Non può partecipare neppure chi appartiene genericamente al mondo delle professioni legali soltanto perché avvocato o funzionario pubblico.
La procedura è legata alla particolare fase transitoria della magistratura onoraria e riguarda soggetti con una storia professionale già maturata nell'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie.
Il decreto stabilisce che i magistrati interessati possono presentare domanda fino al compimento del settantesimo anno di età.
Il limite dei settant'anni è strettamente collegato alla disciplina transitoria prevista dal decreto legislativo n. 116 del 2017.
Non significa però che la conferma trasformi automaticamente l'incarico in un normale rapporto permanente della magistratura professionale.
Il meccanismo rimane quello particolare previsto per la magistratura onoraria interessata dalla disciplina transitoria.
Uno dei termini più importanti del decreto è ruolo ad esaurimento.
Un ruolo ad esaurimento è un contingente nel quale possono entrare determinate persone già appartenenti a una categoria, ma che non viene alimentato indefinitamente con nuovi ingressi attraverso lo stesso meccanismo.
Immaginiamo un elenco chiuso.
Le persone che possiedono i requisiti previsti possono essere inserite, ma con il passare degli anni il numero degli appartenenti è destinato progressivamente a diminuire senza essere normalmente sostituito attraverso nuovi ingressi nello stesso ruolo.
È per questo che la procedura riguarda magistrati onorari già inseriti nel precedente sistema e non nuovi candidati provenienti dall'esterno.
Il decreto stabilisce un termine di 60 giorni.
La domanda deve essere inviata telematicamente entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami” del decreto ministeriale che recepisce il bando.
La pubblicazione è avvenuta il 1° settembre 2026.
Per la candidatura è quindi fondamentale fare riferimento al termine formale indicato dal decreto e alla piattaforma telematica prevista.
La procedura non utilizza la candidatura tramite inPA prevista per molti concorsi pubblici.
Il decreto stabilisce una piattaforma specifica collegata alle procedure del Consiglio superiore della magistratura.
Per effettuare la registrazione vengono richiesti:
cognome e nome;
data di nascita;
codice fiscale;
indirizzo di posta elettronica ordinaria;
password.
Un particolare da sottolineare è che per la registrazione viene espressamente indicata una posta elettronica ordinaria e non una PEC.
Terminata la registrazione, il candidato deve completare l'apposito FORM telematico e procedere all'invio della domanda.
Se vengono effettuati più invii, viene presa in considerazione l'ultima domanda trasmessa.
Alla scadenza del termine, il sistema non permette più di accedere al modello né di inviare la candidatura.
Nel testo pubblicato in Gazzetta l'indirizzo della piattaforma viene rappresentato graficamente come:
“https//concorsi.csm.it/onorari.it”
Nella riproduzione del PDF manca la normale punteggiatura dopo “https”.
Per evitare errori, prima della compilazione è quindi opportuno utilizzare esclusivamente il collegamento operativo messo a disposizione attraverso i canali istituzionali indicati dal Ministero o dal Consiglio superiore della magistratura, senza ricostruire autonomamente l'indirizzo sulla base della sola resa tipografica del PDF.
Il candidato deve inserire diverse informazioni e dichiarazioni previste dal decreto.
Tra queste figurano i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza e i recapiti.
Devono inoltre essere dichiarati, tra gli altri elementi:
la cittadinanza italiana;
l'iscrizione nelle liste elettorali o le ragioni della mancata iscrizione;
l'idoneità fisica e psichica;
l'assenza delle condanne indicate dal bando;
la situazione relativa a eventuali precedenti o procedimenti penali;
l'assenza delle cause di incompatibilità previste dalla disciplina della magistratura onoraria;
l'esercizio delle precedenti funzioni onorarie.
Si tratta di dichiarazioni sostitutive rese secondo il DPR n. 445 del 2000.
In termini semplici, il candidato dichiara sotto la propria responsabilità il possesso delle condizioni richieste, fermo restando il potere dell'amministrazione di effettuare i controlli previsti.
Le procedure si svolgono su base circondariale.
Il bando stabilisce che devono iniziare entro 60 giorni dalla scadenza del termine per presentare le domande.
Questo significa che esistono due periodi temporali distinti.
Il primo riguarda i 60 giorni disponibili per candidarsi.
Il secondo riguarda l'avvio delle procedure valutative, che deve avvenire entro ulteriori 60 giorni dalla chiusura delle candidature.
Non è prevista una lunga serie di prove scritte.
La prova valutativa consiste in un colloquio orale della durata massima di 30 minuti.
Il candidato deve affrontare un caso pratico.
La materia dipende dal settore nel quale, prima della cessazione dall'incarico, esercitava in maniera esclusiva o prevalente le proprie funzioni giudiziarie onorarie.
Il caso può quindi riguardare:
diritto civile sostanziale e processuale;
oppure diritto penale sostanziale e processuale.
L'esame è pubblico.
Immaginiamo un ex giudice onorario che abbia lavorato prevalentemente nel settore civile.
Durante il colloquio potrebbe ricevere un caso pratico relativo a una controversia civile.
Non gli viene semplicemente chiesto di recitare una definizione presente in un manuale.
Deve invece dimostrare di aver compreso il problema, individuare le norme applicabili, spiegare quale percorso giuridico seguire e utilizzare correttamente il linguaggio tecnico.
Per chi proviene prevalentemente dal settore penale il caso sarà invece impostato sul diritto penale sostanziale e processuale.
Anche il modo in cui vengono assegnati i casi è disciplinato.
Immediatamente prima di ciascuna seduta, le commissioni preparano i casi pratici da sottoporre ai candidati.
Il numero dei casi deve essere doppio rispetto al numero dei candidati da esaminare nella seduta.
Il singolo candidato affronta quindi il caso che gli viene assegnato attraverso estrazione a sorte.
Questo sistema serve a evitare che la commissione scelga discrezionalmente una domanda specifica per un determinato candidato.
Il decreto individua quattro grandi criteri.
La commissione valuta innanzitutto la capacità di analizzare e comprendere il caso pratico.
Controlla poi la capacità di applicare correttamente le norme sostanziali e processuali.
Vengono inoltre valutate la preparazione giuridica, la chiarezza e la completezza dell'esposizione.
Infine viene presa in considerazione la padronanza del linguaggio tecnico-giuridico.
Quindi non basta conoscere la legge in astratto.
Il candidato deve dimostrare di saperla utilizzare concretamente davanti a un problema simile a quelli che può incontrare nell'attività giudiziaria.
La commissione di valutazione è composta secondo regole specifiche.
È presieduta dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato.
Fanno inoltre parte della commissione:
un magistrato che abbia raggiunto almeno la seconda valutazione di professionalità, designato dal consiglio giudiziario;
un avvocato iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, designato dal consiglio dell'ordine.
Le funzioni di segretario sono affidate a personale amministrativo dell'amministrazione della giustizia in possesso della qualifica indicata dal decreto.
Nei circondari con più di 99 domande devono essere costituite più commissioni.
Nella prima fase dei lavori viene sorteggiata una lettera dell'alfabeto.
Quella lettera determina l'ordine con cui i candidati vengono convocati al colloquio sulla base dell'elenco alfabetico.
Successivamente vengono comunicati al candidato:
luogo;
data;
ora della prova.
La comunicazione viene inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
Terminata la valutazione, la commissione esprime il proprio giudizio.
A quel punto entra in gioco il Consiglio superiore della magistratura.
Il CSM acquisisce il giudizio espresso dalla commissione e delibera sulla domanda di conferma.
Se la decisione è positiva, la delibera viene trasmessa al Ministro della Giustizia.
Il Ministro, con proprio decreto, dispone la conferma nell'incarico e stabilisce il termine entro il quale il magistrato onorario deve prendere possesso.
Se invece la conferma non viene concessa, il relativo provvedimento viene comunicato all'interessato attraverso gli uffici giudiziari competenti.
Qui emerge un punto fondamentale.
Le risorse finanziarie disponibili sono state fissate per un numero corrispondente a 306 magistrati onorari.
Se gli aspiranti idonei dovessero essere più numerosi dei posti finanziabili, il Consiglio superiore della magistratura deve formare una graduatoria degli idonei.
Il primo criterio di preferenza indicato dal decreto è l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie onorarie.
In sostanza, assume rilievo l'esperienza accumulata come magistrato onorario.
Per il calcolo, una frazione di esercizio delle funzioni superiore a sei mesi viene considerata equivalente a un anno.
A parità, il decreto attribuisce preferenza alla minore età anagrafica.
Immaginiamo che risultino idonei 330 candidati, ma che le risorse disponibili consentano la conferma di 306 persone.
A quel punto l'idoneità al colloquio, da sola, non sarebbe sufficiente per tutti.
Dovrebbe essere costruita una graduatoria.
Il magistrato con maggiore esercizio pregresso delle funzioni onorarie avrebbe un titolo di preferenza.
In caso di parità entrerebbe in gioco il criterio della minore età.
Il numero 306, quindi, rappresenta soprattutto il limite finanziato del contingente.
Dopo la conferma esiste un ulteriore passaggio.
Il magistrato onorario confermato può, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto del Ministro della Giustizia, optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.
Il regime di esclusività significa che l'attività di magistrato onorario diventa incompatibile con ulteriori attività lavorative secondo la disciplina richiamata dal decreto.
È quindi una scelta con conseguenze professionali importanti, che il magistrato deve valutare tenendo conto anche delle altre attività eventualmente esercitate.
La norma contiene un elemento particolarmente importante che può avere conseguenze economiche individuali.
I magistrati onorari che vengono confermati devono restituire integralmente l'indennità prevista dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 116 del 2017, qualora l'abbiano percepita.
Non tutti i candidati saranno necessariamente interessati da questo obbligo: il decreto specifica infatti “ove percepita”.
Per chi ha ricevuto quella particolare indennità, però, la restituzione diventa un elemento da considerare attentamente prima della conferma.
La procedura rappresenta una seconda possibilità per una categoria ben circoscritta.
In precedenza alcuni magistrati onorari non avevano presentato domanda alle procedure di conferma.
Altri avevano iniziato il percorso, ma avevano rinunciato prima del colloquio.
La legge del 2025 ha consentito di riaprire quella porta quando fossero rimaste risorse economiche disponibili.
Nel 2026 il Governo ha verificato la disponibilità finanziaria per un contingente corrispondente a 306 magistrati.
La pubblicazione del 1° settembre rende quindi operativo il nuovo percorso di valutazione.
Si tratta di una procedura molto specialistica, ma con effetti sul funzionamento quotidiano della giustizia.
Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari partecipano infatti all'attività degli uffici giudiziari.
La loro presenza può incidere sulla capacità dei tribunali e delle procure di gestire i procedimenti e distribuire il carico di lavoro.
Per un cittadino che attende la definizione di una controversia o è coinvolto in un procedimento giudiziario, l'organizzazione degli uffici può avere conseguenze concrete sui tempi e sull'efficienza del servizio.
La procedura non introduce automaticamente 306 nuovi magistrati: permette invece di stabilizzare, attraverso il particolare sistema di conferma previsto dalla normativa, una parte dei magistrati onorari già appartenenti al sistema.
Quanti sono i posti disponibili?
Le risorse economiche disponibili sono state fissate per un numero di posti corrispondente a 306 magistrati onorari.
Si tratta di un concorso pubblico aperto a tutti?
No. È una procedura di conferma riservata a una specifica categoria di magistrati onorari già interessati dalla disciplina transitoria prevista dal decreto legislativo n. 116 del 2017.
Chi può partecipare?
Possono partecipare i magistrati onorari che non erano stati confermati perché non avevano presentato domanda alle precedenti procedure oppure che avevano presentato domanda ma avevano rinunciato al colloquio orale.
Quali precedenti procedure vengono considerate?
Il decreto richiama quelle pubblicate nelle Gazzette Ufficiali del 27 maggio 2022, 13 giugno 2023 e 21 maggio 2024.
Fino a quale età è possibile partecipare?
La procedura consente la partecipazione fino al compimento del settantesimo anno di età.
Quanto tempo c'è per presentare domanda?
Il decreto prevede 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che recepisce il bando.
Come viene presentata la domanda?
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente attraverso la procedura telematica indicata dal decreto.
Serve una PEC per registrarsi?
Il testo specifica che per la registrazione deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica ordinaria, non PEC.
È previsto un esame scritto?
No. La prova consiste in un colloquio orale della durata massima di 30 minuti su un caso pratico.
Il colloquio è uguale per tutti?
No. Riguarda il diritto civile oppure il diritto penale, con i relativi aspetti processuali, sulla base del settore nel quale il candidato esercitava prevalentemente le funzioni onorarie.
Come viene scelto il caso pratico?
I casi sono predisposti in numero doppio rispetto ai candidati della seduta e quello destinato al singolo candidato viene individuato mediante sorteggio.
Cosa valuta la commissione?
Capacità di analisi del caso, applicazione delle norme, preparazione giuridica, chiarezza dell'esposizione e padronanza del linguaggio tecnico-giuridico.
Cosa succede se gli idonei sono più di 306?
Il CSM forma una graduatoria nei limiti delle risorse disponibili. Costituisce titolo di preferenza l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie onorarie e, a parità, la minore età anagrafica.
Chi decide definitivamente la conferma?
Il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla domanda. Successivamente il Ministro della Giustizia dispone la conferma con decreto e stabilisce il termine per la presa di possesso.
Cosa significa “ruolo ad esaurimento”?
È un contingente destinato progressivamente a ridursi nel tempo e non ad essere alimentato stabilmente attraverso nuovi ingressi con lo stesso sistema.
Il magistrato confermato può scegliere l'esclusività?
Sì. Entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale può optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, incompatibile con altre attività lavorative nei termini previsti dalla normativa.
Chi è stato confermato deve restituire delle somme?
Se ha percepito l'indennità prevista dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 116 del 2017, il decreto stabilisce l'obbligo di restituzione integrale.
Immaginiamo un Comune che anni fa abbia avviato tre procedure per permettere a un gruppo di collaboratori già presenti di continuare a svolgere il proprio incarico.
Alcuni collaboratori non hanno presentato la domanda.
Altri l'hanno presentata, ma si sono ritirati prima del colloquio.
Terminate le prime procedure, il Comune scopre di avere ancora risorse economiche sufficienti per mantenere altre 306 persone.
La legge gli consente allora di riaprire eccezionalmente la porta proprio a chi era rimasto fuori per quelle specifiche ragioni.
Non si apre però un nuovo bando per cittadini esterni.
Viene concessa una seconda possibilità a chi faceva già parte di quel sistema.
Per essere confermato bisogna presentare domanda, affrontare un colloquio pratico e ottenere una valutazione positiva.
Se le persone idonee sono più delle risorse disponibili, entra in gioco una graduatoria che dà peso soprattutto all'esperienza già maturata.
Questo è, in termini semplici, il meccanismo della nuova procedura per i magistrati onorari.
Tocca un punto per ingrandirlo, oppure trascina per selezionare un'area e leggerla comoda. Tocca di nuovo per tornare indietro.