Il contrasto ai bocconi e alle esche avvelenate continuerà per un altro anno.
Con l’ordinanza del Ministero della salute del 16 luglio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto, viene prorogata per dodici mesi la validità delle disposizioni già previste dall’ordinanza dell’8 agosto 2025 sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati.
La nuova proroga decorre dal 28 agosto 2026.
Non si tratta quindi di una nuova disciplina completamente diversa dalla precedente. Il provvedimento del 2026 ha una funzione precisa: evitare che le misure già esistenti cessino di avere efficacia e mantenere operativo il sistema di prevenzione, controllo e monitoraggio del fenomeno.
La decisione nasce da un problema che, secondo il Ministero della salute, non può ancora essere considerato superato.
Continuano infatti a essere accertati episodi di avvelenamento e uccisione di animali domestici e selvatici provocati da esche o bocconi contenenti sostanze tossiche disseminate nell'ambiente, intenzionalmente oppure accidentalmente.
Uno degli aspetti più importanti dell'ordinanza riguarda le motivazioni.
Il Ministero richiama gli studi effettuati dal Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.
In particolare viene citato il Report 2024 sugli avvelenamenti dolosi degli animali, realizzato analizzando i dati forniti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali.
Gli episodi sono stati anche geolocalizzati e mappati.
Dall'analisi, secondo quanto riportato nell'ordinanza, emerge il permanere di una situazione che comporta un serio rischio:
per gli animali;
per la popolazione umana;
per l'ambiente.
Il Ministero sottolinea inoltre che continuano a verificarsi numerosi episodi di avvelenamento di animali domestici e selvatici, confermati attraverso approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zooprofilattici territorialmente competenti.
È questa la ragione principale per cui viene ritenuto necessario mantenere ancora in vigore le misure di salvaguardia, prevenzione, controllo e monitoraggio.
Quando si parla di bocconi avvelenati, il primo pensiero va normalmente agli animali domestici.
Il problema, però, è più ampio.
L'ordinanza afferma espressamente che la presenza nell'ambiente di veleni, sostanze tossiche o nocive può rappresentare un serio rischio per la popolazione umana.
Una particolare attenzione viene dedicata ai bambini.
Il motivo è facilmente comprensibile: un'esca abbandonata in un parco, lungo un sentiero, vicino a un'abitazione o in un'altra area accessibile può essere avvicinata non soltanto da un cane o da un animale selvatico.
Può entrare in contatto anche con una persona.
Per questo il fenomeno viene affrontato come una questione che riguarda contemporaneamente sanità pubblica, tutela animale e protezione dell'ambiente.
Con esca avvelenata o boccone avvelenato si fa riferimento, nel contesto del provvedimento, a materiale contenente sostanze tossiche o nocive che può provocare l'avvelenamento o la morte degli animali.
Il punto centrale non è soltanto la forma dell'oggetto.
Può essere, per esempio, qualcosa che appare appetibile a un animale e che nasconde una sostanza pericolosa.
È proprio questa caratteristica a rendere particolarmente insidioso il fenomeno: ciò che per una persona può sembrare un semplice pezzo di cibo abbandonato può invece costituire una fonte di avvelenamento.
L'ordinanza non tutela soltanto gli animali d'affezione.
Il Ministero sottolinea espressamente che veleni, sostanze tossiche e materiali nocivi abbandonati nell'ambiente possono danneggiare il patrimonio faunistico, comprese le specie in via di estinzione.
Un'esca tossica lasciata in natura, infatti, non “sceglie” l'animale che la ingerirà.
Può essere destinata intenzionalmente a una determinata specie ma finire per colpirne altre.
È il classico rischio di un effetto indiscriminato: un materiale pericoloso introdotto nell'ambiente può coinvolgere animali domestici, fauna selvatica e, indirettamente, l'intero ecosistema.
Il Ministero evidenzia anche un secondo rischio: la contaminazione ambientale.
Una sostanza tossica abbandonata sul territorio non rappresenta soltanto un pericolo immediato per l'animale che potrebbe ingerirla.
Può diventare una fonte di contaminazione dell'ambiente.
È quindi importante comprendere che la disciplina sui bocconi avvelenati non nasce soltanto da una politica di tutela degli animali.
Il provvedimento viene inserito in un quadro più ampio che comprende salute pubblica, sicurezza e protezione ambientale.
Un passaggio particolarmente interessante dell'ordinanza riguarda gli effetti delle misure adottate negli anni precedenti.
Secondo il Ministero della salute, le precedenti ordinanze hanno permesso un maggiore controllo del fenomeno e una significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento.
Il sistema avrebbe inoltre consentito di individuare responsabili, successivamente perseguiti secondo le norme penali vigenti.
Il Ministero considera quindi queste misure anche come un deterrente contro ulteriori episodi criminosi.
In parole semplici: il sistema non viene prorogato soltanto perché il problema esiste ancora, ma anche perché, secondo l'amministrazione, gli strumenti adottati hanno dimostrato di poter contribuire a contrastarlo.
La medicina forense veterinaria è l'applicazione delle conoscenze veterinarie alle indagini su fatti che possono avere rilevanza giudiziaria.
Un veterinario, in questo contesto, non deve soltanto stabilire che un animale è morto.
Può essere necessario capire quale sostanza abbia causato l'avvelenamento, come possa essere avvenuta l'esposizione e raccogliere elementi utili alle autorità competenti.
È, per fare un paragone, l'equivalente veterinario di una parte delle attività medico-legali svolte nelle indagini che riguardano le persone.
L'ordinanza richiama anche il Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali.
Il sistema è stato attivato presso il Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.
Il riferimento al portale è importante perché mostra che il contrasto al fenomeno non si basa soltanto sulla singola segnalazione locale.
La raccolta dei dati permette infatti di analizzare e mappare gli episodi sul territorio.
La geolocalizzazione consiste nell'associare un episodio a una precisa area geografica.
Se, per esempio, in uno stesso territorio vengono registrati più casi, l'analisi geografica può aiutare a evidenziare una concentrazione anomala del fenomeno.
La risposta più semplice è: le misure esistenti continuano a essere applicate per un altro anno.
L'articolo 1 della nuova ordinanza stabilisce infatti che il termine di validità dell'ordinanza del Ministero della salute dell'8 agosto 2025 viene prorogato di dodici mesi a decorrere dal 28 agosto 2026.
Il provvedimento del 2026, quindi, non riscrive nel suo articolo operativo tutte le regole.
Proroga quelle già stabilite dalla precedente ordinanza.
Questo dettaglio è importante anche dal punto di vista dell'informazione: leggendo soltanto il nuovo atto non troviamo un nuovo elenco completo di obblighi per proprietari, veterinari e Comuni, perché la disciplina operativa resta quella dell'ordinanza prorogata.
Per i proprietari di cani il messaggio pratico resta quello della massima attenzione nei luoghi frequentati dall'animale.
Immaginiamo una normale passeggiata in un parco.
Il cane trova a terra qualcosa che sembra un pezzo di carne o altro alimento.
Il problema di un'esca avvelenata è proprio questo: dall'aspetto esterno può non essere possibile comprendere immediatamente la presenza di una sostanza tossica.
Il fenomeno descritto dal Ministero dimostra che il rischio non è soltanto teorico, perché vengono ancora registrati episodi accertati attraverso analisi diagnostiche.
La proroga per altri dodici mesi segnala quindi che le autorità sanitarie ritengono ancora necessario mantenere alto il livello di prevenzione.
I veterinari hanno una posizione particolarmente importante nel sistema di contrasto agli avvelenamenti.
Un sospetto caso di intossicazione animale può infatti avere una rilevanza che va oltre la cura del singolo cane o gatto.
Può rappresentare l'indizio dell'esistenza di esche tossiche in una determinata area.
Gli approfondimenti diagnostici svolti dagli Istituti zooprofilattici sono espressamente citati dall'ordinanza come una delle fonti che hanno permesso di accertare la persistenza degli episodi.
Il veterinario diventa quindi un punto essenziale di collegamento tra tutela del singolo animale, analisi sanitaria e sistema di monitoraggio.
Il fenomeno ha inevitabilmente una dimensione territoriale.
Parchi pubblici, strade, aree verdi, campagne e spazi urbani possono diventare luoghi nei quali vengono rinvenute sostanze sospette.
L'ordinanza richiama infatti anche il quadro normativo relativo alle funzioni attribuite a Regioni ed enti locali.
Il contrasto agli avvelenamenti non può essere quindi considerato esclusivamente una questione tra proprietario dell'animale e veterinario.
Richiede un sistema nel quale entrano in gioco anche autorità sanitarie e amministrazioni territoriali.
È importante distinguere due elementi.
La Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2026 stabilisce direttamente una cosa molto precisa: la validità dell'ordinanza dell'8 agosto 2025 viene prorogata di dodici mesi dal 28 agosto 2026.
Le regole operative dettagliate, gli specifici obblighi e le procedure applicative non vengono però riscritti integralmente nell'ordinanza del 16 luglio 2026.
Sono contenuti nell'ordinanza precedente che viene prorogata.
Per questo sarebbe scorretto attribuire al nuovo testo obblighi specifici che non sono materialmente riportati nell'atto pubblicato il 28 agosto.
Nel preambolo dell'ordinanza vengono richiamati diversi articoli del codice penale, tra cui gli articoli 440, 452-bis, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674.
Il riferimento mostra che determinate condotte collegate agli avvelenamenti possono assumere anche rilevanza penale, a seconda delle circostanze concrete.
Il Ministero ricorda inoltre che, grazie alle precedenti misure, alcuni responsabili sono stati individuati e perseguiti secondo le norme penali vigenti.
La nuova ordinanza non introduce però, nel suo articolo operativo, una nuova specifica pena per i bocconi avvelenati: proroga il sistema di misure già vigente.
La durata è di dodici mesi a decorrere dal 28 agosto 2026.
In termini temporali, le misure sono quindi prorogate per un ulteriore periodo annuale a partire da quella data.
Questo non significa necessariamente che dopo tale periodo il fenomeno sarà considerato concluso.
Eventuali decisioni successive dipenderanno da nuovi provvedimenti e dalla valutazione della situazione da parte delle autorità competenti.
Potrebbe sembrare un provvedimento riservato a chi ha un cane o un gatto.
Non è così.
Il Ministero collega esplicitamente la presenza di veleni nell'ambiente a tre diverse aree di rischio:
salute delle persone;
tutela degli animali;
contaminazione ambientale.
Viene indicata in particolare la vulnerabilità dei bambini.
Un'esca contenente materiale tossico lasciata in un giardino pubblico, per esempio, non costituisce un pericolo soltanto per il cane che passa in quel momento.
È un materiale potenzialmente pericoloso presente in uno spazio frequentato dalla collettività.
Cosa ha deciso il Ministero della salute?
Ha prorogato per altri dodici mesi la validità dell'ordinanza dell'8 agosto 2025 relativa al divieto di utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati.
Da quando decorre la proroga?
Dal 28 agosto 2026.
Perché è stata decisa?
Perché, secondo il Ministero, continuano a verificarsi numerosi episodi di avvelenamento e uccisione di animali domestici e selvatici causati da esche o bocconi avvelenati.
Il problema riguarda soltanto gli animali domestici?
No. L'ordinanza richiama anche i rischi per la fauna selvatica, comprese le specie in via d'estinzione.
Ci sono rischi anche per le persone?
Sì. Il Ministero considera la presenza di sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente un serio rischio anche per la popolazione umana e richiama in particolare il pericolo per i bambini.
Perché viene citato l'ambiente?
Perché veleni e sostanze tossiche abbandonate possono provocare contaminazione ambientale oltre a danneggiare gli animali.
Come sappiamo che gli episodi continuano?
L'ordinanza richiama gli approfondimenti diagnostici effettuati dagli Istituti zooprofilattici e i dati del Report 2024 sugli avvelenamenti dolosi degli animali.
Esiste un sistema nazionale di monitoraggio?
Il provvedimento richiama il Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, attivato presso il Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria.
Le precedenti misure hanno funzionato?
Secondo quanto affermato dal Ministero, hanno consentito un maggiore controllo del fenomeno, una significativa riduzione dell'incidenza degli episodi e l'individuazione di responsabili perseguiti secondo le norme penali vigenti.
La nuova ordinanza introduce nuove sanzioni?
Il testo pubblicato il 28 agosto 2026 non introduce nel suo articolo operativo una nuova sanzione specifica: proroga di dodici mesi l'ordinanza del 2025. Nel preambolo vengono comunque richiamate diverse disposizioni del codice penale.
La nuova ordinanza contiene tutte le procedure che devono seguire veterinari e Comuni?
No. L'atto del 2026 è essenzialmente una proroga. Le disposizioni operative dettagliate appartengono all'ordinanza dell'8 agosto 2025 che viene mantenuta in vigore.
Immaginiamo un Comune che abbia installato un sistema temporaneo di controllo perché in alcuni parchi sono stati trovati materiali pericolosi.
Alla scadenza prevista, il problema non è ancora scomparso.
I controlli, però, hanno funzionato: hanno permesso di individuare casi, ridurre gli episodi e in alcuni casi risalire ai responsabili.
A quel punto l'amministrazione ha due possibilità: interrompere il sistema oppure mantenerlo ancora per un periodo.
La scelta fatta dal Ministero della salute è simile alla seconda.
Il fenomeno dei bocconi avvelenati continua a essere registrato e, proprio perché le precedenti misure vengono considerate utili, la loro validità viene prolungata per altri dodici mesi.
È questa, in sostanza, la logica dell'ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2026.
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