L'Unione europea cambia profondamente le regole per le piante ottenute attraverso le nuove tecniche genomiche, le cosiddette NGT.
Il Regolamento (UE) 2026/1388 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana – 2ª Serie Speciale “Unione Europea” n. 67 del 27 agosto 2026, crea infatti un quadro specifico per queste piante e per i prodotti che ne derivano.
La novità fondamentale è una distinzione che cittadini e agricoltori dovranno imparare a conoscere: NGT di categoria 1 e NGT di categoria 2.
Non è una semplice classificazione tecnica. Dalla categoria dipendono procedure, autorizzazioni, controlli, etichettatura e rapporti con la normativa sugli OGM.
Le nuove disposizioni riguarderanno sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, agricoltori, aziende sementiere, selezionatori, industria alimentare e mangimistica e, alla fine della filiera, anche i consumatori. Il regolamento comprende infatti piante NGT e prodotti derivati, inclusi alimenti e mangimi.
Le nuove tecniche genomiche, abbreviate in NGT, sono tecniche che consentono di modificare in maniera mirata il materiale genetico di una pianta.
Il punto centrale della nuova normativa è che non tutte le modificazioni ottenute attraverso queste tecniche vengono considerate allo stesso modo.
Secondo il regolamento, alcune piante possono presentare modificazioni paragonabili a quelle che potrebbero comparire in natura o essere ottenute attraverso la selezione convenzionale.
Altre presentano invece modificazioni più complesse.
Da qui nasce la divisione in due categorie.
Le piante NGT di categoria 1 sono quelle che soddisfano determinati criteri di equivalenza con le piante convenzionali.
Il regolamento parte dal principio che queste piante possano essere equivalenti a piante presenti in natura o ottenibili mediante tecniche di selezione convenzionale.
Per questo motivo, una volta verificato ufficialmente il loro status, non vengono sottoposte alle norme UE sugli OGM previste per le altre piante geneticamente modificate.
Le piante NGT di categoria 2, invece, sono le altre piante NGT.
Per queste rimane un sistema molto più vicino alla disciplina europea degli OGM, con valutazione dei rischi, autorizzazione, tracciabilità ed etichettatura.
Questa distinzione è il cuore dell'intero regolamento.
Una pianta non può essere commercialmente presentata come NGT-1 semplicemente perché il produttore ritiene che le modifiche siano limitate.
Serve una procedura di verifica.
Il richiedente deve fornire documentazione e studi, comprese informazioni pertinenti sulla sequenza del DNA, per dimostrare che la pianta soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento.
La verifica dello status di categoria 1 è definita dal regolamento come una procedura di natura tecnica: serve a stabilire se la pianta rispetta i criteri previsti per essere considerata equivalente alle piante convenzionali.
Solo dopo la dichiarazione dello status prevista dal regolamento la pianta può seguire il regime NGT-1.
Il regolamento non lascia la questione a una definizione generica.
L'Allegato I stabilisce specifici criteri di equivalenza delle piante NGT alle piante convenzionali.
Per esempio, nel caso delle piante ottenute mediante mutagenesi mirata, l'allegato contempla, tra le modificazioni ammesse dai criteri, la sostituzione o l'inserimento di non più di 20 nucleotidi e la soppressione di un numero qualsiasi di nucleotidi, insieme agli ulteriori criteri stabiliti nell'allegato.
Questo passaggio è importante perché dimostra che “categoria 1” non significa genericamente “pianta modificata poco”: esistono parametri tecnici precisi che devono essere verificati.
Il regolamento introduce anche una barriera importante.
Determinate caratteristiche fanno sì che una pianta non possa beneficiare dello status NGT-1.
Un caso particolarmente significativo riguarda la tolleranza agli erbicidi.
Le piante sviluppate affinché le modificazioni genetiche conferiscano questa caratteristica vengono escluse dalla categoria 1 e devono quindi seguire le disposizioni previste per la categoria 2.
Lo stesso principio riguarda i tratti destinati a favorire la produzione di una sostanza insetticida già nota.
La motivazione indicata nel regolamento è ambientale: caratteristiche di questo tipo possono avere conseguenze sull'uso degli erbicidi o anche su insetti utili, come gli impollinatori.
Per gli agricoltori una delle questioni più concrete sarà sapere che tipo di materiale riproduttivo stanno acquistando.
Ed è proprio qui che il regolamento introduce una regola molto chiara.
Il materiale riproduttivo vegetale contenente piante NGT di categoria 1, o costituito da esse, quando viene messo a disposizione di terzi deve riportare sull'etichetta la dicitura:
“NGT-1”
seguita dai numeri di identificazione delle piante NGT dalle quali deriva.
L'informazione dovrà comparire anche nei cataloghi delle varietà e nella documentazione commerciale prevista dal regolamento.
Per un agricoltore, quindi, la differenza sarà visibile già nel momento in cui sceglie il materiale da seminare o utilizzare.
Immaginiamo un'azienda agricola che deve acquistare una nuova varietà.
Oggi l'agricoltore confronta normalmente caratteristiche come resa, resistenza alle malattie, adattamento al clima, prezzo e caratteristiche agronomiche.
Con le nuove regole, quando si tratta di materiale riproduttivo vegetale NGT-1, avrà a disposizione anche l'informazione specifica sulla natura NGT del materiale.
In questo modo potrà sapere che quella varietà deriva da una pianta classificata ufficialmente come NGT di categoria 1.
È un passaggio importante soprattutto per le aziende che vogliono organizzare filiere produttive differenti.
La trasparenza non si fermerà alla confezione delle sementi.
Le piante che hanno ottenuto lo status di categoria 1 dovranno essere inserite in una banca dati pubblicamente accessibile online.
Il regolamento prevede che questa banca dati contenga varie informazioni, comprese quelle relative alle tecniche utilizzate per ottenere i tratti e determinate informazioni sui brevetti e sulle licenze fornite dal richiedente.
L'obiettivo dichiarato è permettere alle filiere che desiderano rimanere prive di piante e prodotti NGT di organizzarsi di conseguenza e salvaguardare la fiducia dei consumatori.
Qui bisogna distinguere attentamente le due categorie.
Per le NGT-1, il regolamento prevede espressamente l'indicazione “NGT-1” sul materiale riproduttivo vegetale messo a disposizione di terzi.
Allo stesso tempo, il regolamento stabilisce che alle piante e ai prodotti NGT-1 che rispettano le condizioni previste non si applicano le norme UE sugli OGM.
Questo significa che non bisogna confondere l'etichettatura delle sementi e del materiale riproduttivo destinato agli operatori con un obbligo generale di etichettare come OGM il prodotto alimentare NGT-1 destinato al consumatore.
Per le NGT-2, invece, restano le prescrizioni della legislazione europea sugli OGM in materia di autorizzazione, tracciabilità ed etichettatura.
Per i prodotti NGT di categoria 2 autorizzati, oltre agli obblighi di etichettatura già previsti dalla normativa richiamata dal regolamento, l'etichetta può indicare anche i tratti conferiti dalle modificazioni genetiche.
Se viene utilizzata questa possibilità, devono essere indicati tutti i tratti conferiti mediante le modificazioni genetiche, secondo quanto specificato nell'autorizzazione.
Facciamo un esempio puramente illustrativo.
Se una futura varietà NGT-2 venisse autorizzata con caratteristiche specifiche riconosciute nella procedura, l'etichettatura potrebbe fornire informazioni anche su tali caratteristiche secondo le condizioni stabilite nell'autorizzazione.
L'obiettivo è aumentare l'informazione senza creare indicazioni parziali o fuorvianti.
Il regolamento comprende esplicitamente anche alimenti e mangimi derivati dalle piante NGT.
Per la categoria 2, sono compresi gli alimenti che contengono piante NGT-2, che sono costituiti da queste piante oppure che sono ottenuti a partire da esse. Lo stesso vale per i mangimi.
Per le NGT-1 esiste inoltre un'altra tutela.
Se un alimento NGT-1 presenta una composizione o una struttura significativamente modificata in modo tale da incidere sul valore nutrizionale, sul metabolismo o sul livello di sostanze indesiderabili, il regolamento precisa che potrà rientrare nella disciplina dei nuovi alimenti, i cosiddetti novel food, con la relativa valutazione dei rischi.
Quindi il regime più semplice delle NGT-1 non significa assenza di qualsiasi controllo alimentare.
Questo è probabilmente uno dei punti che interesserà maggiormente agricoltori e consumatori italiani.
La risposta contenuta nel regolamento è chiara.
Le piante NGT di categoria 2 sono vietate nella produzione biologica.
Ma anche l'utilizzo delle NGT di categoria 1 viene vietato nella produzione biologica, almeno fino a quando non sarà effettuato un ulteriore esame della compatibilità delle nuove tecniche genomiche con i principi dell'agricoltura biologica.
Quindi una pianta NGT-1 può essere trattata, sotto diversi aspetti della nuova disciplina, come equivalente a una pianta convenzionale, ma ciò non significa che possa essere utilizzata per produrre biologico.
Il legislatore europeo affronta espressamente anche questo problema.
La presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di piante o prodotti NGT-1 nella produzione biologica non costituisce automaticamente una non conformità al regolamento europeo sul biologico.
La logica è evitare che un agricoltore biologico venga penalizzato per una presenza che non ha deliberatamente scelto e che non poteva ragionevolmente evitare.
Il regolamento contempla inoltre la possibilità che, in determinate circostanze, gli Stati membri adottino misure appropriate per evitare la presenza involontaria delle NGT-1 nell'agricoltura biologica.
Immaginiamo due aziende agricole.
La prima utilizza legalmente una varietà NGT-1.
La seconda produce secondo il metodo biologico e quindi non può utilizzare deliberatamente quella pianta.
Se una presenza minima della NGT-1 dovesse verificarsi accidentalmente o risultare tecnicamente inevitabile nella produzione biologica, il regolamento stabilisce che ciò non costituisce di per sé una non conformità alla disciplina biologica.
È una distinzione fondamentale tra utilizzo volontario e presenza accidentale o tecnicamente inevitabile.
Il ragionamento del regolamento parte dal diverso profilo di rischio.
Secondo il testo, i potenziali rischi delle piante NGT possono andare da profili paragonabili a quelli delle piante selezionate convenzionalmente fino a modificazioni più complesse, che possono richiedere valutazioni simili a quelle previste per le piante ottenute mediante transgenesi.
Per questo viene abbandonato un approccio unico e vengono create due categorie regolatorie.
In termini semplici: non tutte le modificazioni genomiche vengono messe nello stesso contenitore normativo.
Per le NGT-2 rimangono procedure più articolate.
L'immissione sul mercato è consentita soltanto dopo l'autorizzazione prevista dal regolamento.
Per alimenti e mangimi, la domanda deve essere accompagnata da studi, informazioni pertinenti sulla sequenza del DNA e dagli altri elementi necessari alla valutazione.
Il sistema contempla inoltre la validazione dei metodi di rilevazione, identificazione e, quando applicabile, quantificazione.
La categoria 2 rimane dunque nettamente distinta dal percorso semplificato previsto per la categoria 1.
Il regolamento non considera però tutte le NGT-2 allo stesso modo.
Prevede incentivi per piante e prodotti di categoria 2 che presentano determinate caratteristiche considerate rilevanti per la sostenibilità.
Per alcune domande, ad esempio, è previsto un termine più breve per il parere dell'Autorità: quattro mesi dalla ricezione di una domanda valida, salvo che la complessità del prodotto richieda la procedura ordinaria prevista dal regolamento.
Per le PMI sono inoltre previste specifiche agevolazioni, tra cui l'esenzione da determinati contributi finanziari relativi alla validazione.
Le piante NGT-2 con caratteristiche di tolleranza agli erbicidi, invece, non possono beneficiare di tali incentivi.
Accanto alla sicurezza alimentare e ambientale esiste un'altra questione molto concreta: chi controllerà le nuove varietà?
Il regolamento riconosce le preoccupazioni relative ai brevetti sulle piante NGT.
Il rischio è che una forte concentrazione della proprietà intellettuale possa rendere più difficile per piccoli selezionatori e agricoltori accedere al materiale vegetale necessario per sviluppare nuove varietà.
Per questo la Commissione dovrà valutare gli effetti della brevettazione sull'innovazione, sull'accesso al materiale biologico, sulla disponibilità di materiale riproduttivo per gli agricoltori e sulla competitività del settore, con particolare attenzione alle PMI.
Il regolamento prevede inoltre che la Commissione, insieme agli Stati membri, supervisioni l'elaborazione di un codice di condotta europeo.
Tra gli obiettivi figurano maggiore trasparenza sui brevetti e condizioni di licenza eque e ragionevoli.
Il testo affronta persino il caso della presenza involontaria di piccole quantità di materiale biologico brevettato nei campi degli agricoltori, indicando la possibilità che il codice incoraggi i titolari a non far valere i propri diritti brevettuali in queste circostanze.
Se il sistema volontario non dovesse funzionare, il regolamento contempla la possibilità di ulteriori misure, anche legislative.
Il nuovo sistema non riguarda soltanto ciò che viene prodotto nell'Unione.
Il regolamento stabilisce che le disposizioni devono applicarsi anche alle piante e ai prodotti NGT provenienti da Paesi terzi.
L'importazione non viene vietata in quanto tale, ma i prodotti devono rispettare le condizioni previste dalla normativa europea.
Gli Stati membri dovranno inoltre organizzare controlli ufficiali anche sulle importazioni quando rientrano nel campo di applicazione della disciplina pertinente.
Il Regolamento (UE) 2026/1388 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Ma la data da ricordare per l'applicazione generale è un'altra:
17 luglio 2028.
Da quel giorno il nuovo sistema sarà generalmente applicabile.
Gli articoli 29, 30 e 31 sono invece applicabili già dal 16 luglio 2026.
Agricoltori, aziende sementiere, selezionatori e operatori della filiera hanno quindi davanti un periodo di preparazione prima dell'applicazione generale delle nuove regole.
Per l'agricoltore il nuovo regolamento significa soprattutto maggiore necessità di conoscere l'origine e lo status del materiale riproduttivo acquistato.
Le sementi e il materiale riproduttivo NGT-1 saranno identificati come tali.
Chi opera nel biologico non potrà scegliere deliberatamente di utilizzare piante NGT-1 o NGT-2 secondo il quadro stabilito dal regolamento, pur essendo tutelato rispetto alla presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di NGT-1.
Diventeranno inoltre importanti le informazioni sui brevetti e sulle licenze, soprattutto per chi utilizza, seleziona o riproduce materiale vegetale.
Per chi sviluppa nuove varietà il cambiamento è ancora più profondo.
La prima domanda sarà: questa nuova pianta soddisfa i criteri della categoria 1 oppure deve seguire il regime della categoria 2?
Nel primo caso servirà la verifica dello status.
Nel secondo entreranno in gioco procedure di autorizzazione e valutazione del rischio più articolate.
Per il materiale riproduttivo NGT-1 scatteranno inoltre gli obblighi specifici di identificazione e trasparenza.
Per il consumatore la novità più importante consiste nel fatto che non tutte le piante ottenute con nuove tecniche genomiche saranno trattate giuridicamente come gli OGM tradizionalmente disciplinati dalla normativa europea.
Le NGT-1 riconosciute come equivalenti alle piante convenzionali seguiranno un regime diverso.
Le NGT-2 resteranno invece soggette alla disciplina OGM richiamata dal regolamento, compresi autorizzazione, tracciabilità ed etichettatura.
Per capire cosa arriverà concretamente sugli scaffali sarà quindi fondamentale distinguere tra categoria 1 e categoria 2.
La normativa non considera chiuso il dibattito con l'entrata in applicazione.
Commissione e Stati membri dovranno monitorare gli effetti ambientali, economici e sociali delle piante NGT.
La Commissione dovrà inoltre valutare l'impatto del regolamento sulla salute umana e animale, sull'ambiente, sull'informazione dei consumatori, sulle PMI, sul settore della selezione, sull'agricoltura biologica e sulla sostenibilità.
Questo significa che il quadro potrà essere riesaminato alla luce dell'esperienza concreta.
Le nuove tecniche genomiche sono la stessa cosa degli OGM?
Il nuovo regolamento crea una disciplina specifica. Le NGT-1 che rispettano i criteri previsti non sono sottoposte alle norme UE sugli OGM; le NGT-2 restano invece soggette alle prescrizioni della legislazione OGM richiamata dal regolamento.
Che differenza c'è tra NGT-1 e NGT-2?
Le NGT-1 soddisfano criteri che consentono di considerarle equivalenti alle piante convenzionali. Le altre piante NGT appartengono alla categoria 2 e seguono procedure più rigorose.
Un produttore può decidere autonomamente che la propria pianta è NGT-1?
No. Deve ottenere la dichiarazione relativa allo status secondo la procedura di verifica prevista dal regolamento.
Le sementi NGT-1 saranno riconoscibili?
Sì. Il materiale riproduttivo vegetale NGT-1 messo a disposizione di terzi deve riportare la dicitura “NGT-1” seguita dai numeri identificativi delle piante dalle quali deriva.
Le NGT-1 possono essere utilizzate nell'agricoltura biologica?
No. Il regolamento ne vieta l'utilizzo nella produzione biologica fino a un ulteriore esame della loro compatibilità con i principi del biologico.
E le NGT-2 nel biologico?
Sono vietate nella produzione biologica.
Un agricoltore biologico perde la conformità se trova accidentalmente una NGT-1 nel proprio raccolto?
Non automaticamente. La presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di NGT-1 non costituisce una non conformità alla disciplina europea sul biologico secondo le condizioni previste dal regolamento.
Le NGT-1 saranno indicate come OGM sugli alimenti al supermercato?
Il regolamento stabilisce che alle NGT-1 conformi non si applicano le norme UE sugli OGM. L'obbligo specifico “NGT-1” previsto dall'articolo 10 riguarda il materiale riproduttivo vegetale messo a disposizione di terzi.
Le NGT-2 saranno invece etichettate?
Sì, rimangono soggette alle prescrizioni di etichettatura e tracciabilità della legislazione OGM richiamata dal regolamento. L'etichetta può inoltre indicare i tratti conferiti dalle modificazioni genetiche alle condizioni previste.
Quando si applicheranno le nuove regole?
L'applicazione generale del regolamento decorrerà dal 17 luglio 2028, mentre alcune disposizioni sono applicabili dal 16 luglio 2026.
Immaginiamo due agricoltori che vogliono ottenere una nuova varietà di pomodoro.
Il primo seleziona per anni le piante che presentano spontaneamente una determinata caratteristica.
Il secondo utilizza una nuova tecnica genomica per ottenere in maniera mirata una modificazione che, rispettando i criteri tecnici del regolamento, potrebbe essere equivalente a quella ottenibile attraverso la selezione convenzionale.
Se la pianta supera la verifica prevista, può entrare nella categoria NGT-1.
Immaginiamo invece una terza pianta con modificazioni che non soddisfano quei criteri o con caratteristiche che la normativa esclude dalla categoria 1.
Questa entrerà nella categoria NGT-2 e dovrà seguire un percorso regolatorio più rigoroso.
È come avere due corsie.
Nella prima entrano soltanto le piante che superano la verifica di equivalenza prevista dalla legge.
Nella seconda finiscono le altre NGT, per le quali rimangono autorizzazioni e controlli più simili a quelli previsti per gli OGM.
La vera rivoluzione del Regolamento 2026/1388 sta proprio qui: l'Europa non tratta più tutte le piante ottenute con nuove tecniche genomiche nello stesso modo, ma costruisce regole diverse in funzione delle caratteristiche della modificazione.
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