Le ondate di calore possono fermare o ridurre il lavoro senza lasciare automaticamente lavoratori e aziende senza protezione. La legge n. 152/2026 interviene sugli ammortizzatori sociali e introduce una tutela specifica per gli operai agricoli, compresi quelli a tempo determinato. Complessivamente sono previsti 15,2 milioni di euro per il 2026.
Temperature estreme, campi arroventati, attività che devono essere rallentate o sospese nelle ore più calde.
Il cambiamento climatico non riguarda soltanto l'ambiente: può diventare anche un problema di sicurezza sul lavoro, organizzazione aziendale e reddito dei lavoratori.
La Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2026 affronta direttamente questo problema.
La legge 7 agosto 2026, n. 152, convertendo con modificazioni il decreto-legge n. 107/2026, conferma e modifica una serie di misure dedicate agli ammortizzatori sociali in presenza di situazioni climatiche eccezionali.
Per il settore agricolo il Parlamento ha reso ancora più esplicito il collegamento con le “straordinarie ondate di calore”.
L'articolo 6 contiene due interventi principali.
Il primo riguarda determinate imprese che richiedono l'integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.
Il secondo è specificamente rivolto al settore agricolo e permette di utilizzare il trattamento previsto dalla legge n. 457/1972 per le intemperie stagionali anche durante eccezionali situazioni climatiche, comprese le straordinarie ondate di calore.
Per comprendere la portata della novità bisogna distinguere bene le due misure.
Per gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti dalle imprese indicate dalla norma, vengono introdotte deroghe alla disciplina ordinaria delle integrazioni salariali.
Inoltre, alle imprese che presentano domanda sulla base di questa disposizione si applica l'esonero dal contributo addizionale.
Il contributo addizionale è, semplificando, un costo contributivo collegato all'utilizzo dell'integrazione salariale. In questo caso l'impresa interessata dalla situazione eccezionale non è tenuta a versarlo secondo quanto stabilito dalla disposizione.
Per questo primo intervento viene fissato un limite di spesa di 4,9 milioni di euro per il 2026.
L'INPS deve monitorare l'andamento delle richieste e, se dalle verifiche emerge che il limite di spesa è stato raggiunto anche in prospettiva, non può accogliere ulteriori domande.
Questo è un particolare importante: la presenza della norma non equivale a risorse illimitate.
La seconda parte dell'articolo 6 è quella che riguarda più direttamente il caldo estremo.
Il testo stabilisce espressamente che, per sostenere le attività agricole durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, può essere riconosciuto il trattamento previsto dall'articolo 8 della legge n. 457/1972.
Si tratta del trattamento normalmente previsto per le intemperie stagionali.
La novità amplia temporaneamente le condizioni di utilizzo di questa protezione.
Uno degli elementi più importanti è la platea dei lavoratori.
Il trattamento viene riconosciuto:
agli operai agricoli a tempo indeterminato;
e
agli operai agricoli a tempo determinato.
Questo secondo elemento è particolarmente significativo perché il riferimento normativo ordinario riportato nella stessa Gazzetta riguarda originariamente gli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato.
La misura straordinaria estende quindi espressamente la tutela anche ai lavoratori agricoli a termine.
La norma contiene un'altra novità molto concreta.
Il trattamento può essere riconosciuto anche quando non c'è una sospensione totale della giornata lavorativa.
È sufficiente che si verifichi una riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.
Facciamo un esempio.
Un operaio agricolo dovrebbe lavorare otto ore.
A causa di un'ondata di calore eccezionale, continuare l'attività per tutta la giornata diventa problematico e l'azienda riduce l'attività a quattro ore.
La disposizione consente, ricorrendo le altre condizioni previste, di utilizzare la tutela anche in questa situazione.
È un passaggio importante perché permette di adattare l'organizzazione del lavoro senza ragionare soltanto secondo l'alternativa:
giornata intera oppure attività completamente sospesa.
In agricoltura molti lavori vengono svolti all'aperto.
Raccolta, manutenzione, lavorazioni nei campi e altre attività possono esporre direttamente i lavoratori alle temperature più elevate.
Una riduzione dell'orario può quindi consentire di concentrare l'attività nelle ore meno critiche.
Immaginiamo un'azienda agricola in cui normalmente si lavora per l'intera giornata.
In presenza di caldo eccezionale, l'attività potrebbe essere concentrata nelle ore mattutine e ridotta successivamente.
La norma crea una protezione economica proprio per situazioni in cui l'orario viene significativamente ridotto.
La disposizione stabilisce inoltre che il trattamento è riconosciuto a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.
È un'altra deroga importante alla disciplina ordinaria.
L'obiettivo è evitare che proprio un requisito contributivo o lavorativo normalmente previsto impedisca l'accesso alla protezione straordinaria nelle situazioni climatiche contemplate dalla norma.
La disciplina ordinaria richiamata dalla Gazzetta prevede che il trattamento sostitutivo della retribuzione possa essere corrisposto per un massimo di 90 giorni nell'anno.
Per questa misura straordinaria, però, le integrazioni al reddito non vengono conteggiate ai fini del raggiungimento di quel limite massimo di 90 giornate.
In termini semplici, le giornate interessate dalla tutela straordinaria prevista dall'articolo 6 non “mangiano” il normale plafond annuale.
Questo evita che un'ondata di calore eccezionale consumi la disponibilità della protezione che potrebbe essere necessaria successivamente per altre intemperie stagionali.
C'è poi una tutela che può avere effetti successivi alla singola giornata di caldo.
Le integrazioni al reddito vengono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Non solo.
Sono considerate anche ai fini del requisito di almeno 181 giornate di effettivo lavoro richiamato dalla normativa.
Questo significa che l'evento climatico non dovrebbe penalizzare il lavoratore sotto questi specifici profili previdenziali.
Immaginiamo Maria, operaia agricola a tempo determinato.
Durante una settimana particolarmente calda, l'azienda deve ridurre alcune giornate lavorative perché le temperature raggiungono livelli eccezionali.
Maria lavora soltanto metà dell'orario giornaliero previsto.
Se ricorrono le condizioni della disposizione, può entrare in gioco il trattamento previsto dall'articolo 6.
Le integrazioni riconosciute:
non vengono conteggiate nel limite massimo ordinario delle 90 giornate;
sono equiparate al lavoro per il calcolo della disoccupazione agricola;
valgono anche ai fini del requisito delle almeno 181 giornate previsto dalla disciplina richiamata.
È proprio qui che una disposizione apparentemente tecnica produce un effetto molto concreto sulla posizione del lavoratore.
La procedura viene semplificata rispetto alla disciplina ordinaria richiamata dalla legge.
Il trattamento è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'INPS.
La disposizione deroga infatti alla procedura prevista dall'articolo 14 della legge n. 457/1972.
Nella disciplina ordinaria riportata nella stessa Gazzetta è prevista una commissione costituita presso ogni sede INPS.
Per questa misura straordinaria, invece, la legge attribuisce direttamente la concessione alla sede territorialmente competente dell'Istituto.
Per questa specifica tutela sono previsti 10,3 milioni di euro per il 2026.
Anche in questo caso l'INPS deve effettuare un monitoraggio degli oneri.
Se emerge che il limite di spesa è stato raggiunto, anche considerando le richieste in prospettiva, l'Istituto non accoglie le domande che eccedono la disponibilità finanziaria.
Quindi il diritto alla misura deve essere letto insieme a un elemento essenziale:
esiste un tetto di spesa.
Mettendo insieme le due misure dell'articolo 6 otteniamo:
4,9 milioni di euro per il primo intervento;
10,3 milioni di euro per il trattamento destinato agli operai agricoli.
Totale:
15,2 milioni di euro per il 2026.
La legge stabilisce che questa spesa venga coperta mediante una corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Per un'impresa agricola la novità principale è la possibilità di affrontare una situazione climatica eccezionale senza essere necessariamente costretta a ragionare soltanto in termini di attività normale o chiusura completa.
La riduzione dell'attività fino alla metà dell'orario contrattuale giornaliero può rientrare nella protezione prevista dalla norma.
Questo può facilitare una diversa organizzazione della giornata.
Per esempio:
lavorare nelle prime ore del mattino;
interrompere o ridurre l'attività nelle fasce più calde;
rimodulare temporaneamente i turni;
proteggere il reddito dei lavoratori nelle ore non lavorate attraverso il trattamento previsto, quando ne ricorrono i requisiti.
La misura economica, naturalmente, non sostituisce gli obblighi dell'impresa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La Gazzetta qui disciplina uno strumento di sostegno al reddito, non una deroga alle regole di sicurezza.
È importante evitare una lettura troppo larga della norma.
Il testo non stabilisce che qualsiasi giornata estiva calda dia automaticamente diritto al trattamento.
Parla di:
“eccezionali situazioni climatiche”
e specificamente di:
“straordinarie ondate di calore”.
Di conseguenza, la misura deve essere applicata nell'ambito delle condizioni e delle procedure previste.
Non siamo davanti a un bonus automatico che scatta semplicemente quando il termometro supera una temperatura scelta dal lavoratore o dall'azienda.
Il punto politicamente e socialmente interessante è che il caldo estremo viene trattato sempre più chiaramente anche come un problema del mercato del lavoro.
Non è soltanto:
“fa molto caldo”.
Può significare:
un cantiere che deve rallentare;
un campo in cui non è possibile lavorare normalmente;
un'azienda che deve ridurre le ore;
un lavoratore che rischia di perdere una parte della retribuzione;
un'impresa che deve sostenere costi pur avendo una produzione ridotta.
Gli ammortizzatori sociali cercano di creare un ponte tra queste esigenze.
Per i lavoratori agricoli l'effetto più importante è la protezione del reddito anche quando il caldo eccezionale determina una riduzione significativa, ma non necessariamente totale, dell'attività.
Per gli stagionali agricoli è particolarmente rilevante l'estensione agli operai a tempo determinato.
Per le aziende la misura offre uno strumento per gestire temporaneamente l'organizzazione del lavoro durante eventi climatici eccezionali.
Per il sistema previdenziale viene invece previsto un limite finanziario preciso, con l'INPS incaricato di monitorare costantemente la spesa.
Il messaggio complessivo della norma può essere riassunto così:
quando il clima rende eccezionalmente difficile lavorare, ridurre l'attività non deve significare automaticamente perdere ogni protezione economica.
La misura riguarda soltanto gli operai agricoli a tempo indeterminato?
No. La disposizione straordinaria comprende espressamente sia gli operai agricoli a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato.
È necessario sospendere completamente il lavoro?
No. Il trattamento può essere riconosciuto anche quando l'attività viene ridotta alla metà dell'orario giornaliero previsto dal contratto.
Qualsiasi giornata molto calda dà diritto automaticamente alla tutela?
No. La norma fa riferimento a eccezionali situazioni climatiche, comprese straordinarie ondate di calore. L'accesso al trattamento deve rispettare le condizioni e la procedura previste.
Le giornate utilizzate vengono sottratte dal limite annuale delle 90 giornate?
No. Le integrazioni previste dalla misura straordinaria non vengono conteggiate per raggiungere il limite massimo di 90 giornate annue.
Le giornate incidono negativamente sulla disoccupazione agricola?
La norma dispone che le integrazioni siano equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Contano per il requisito delle 181 giornate?
Sì. La disposizione stabilisce che siano equiparate al lavoro anche ai fini del requisito di almeno 181 giornate previsto dalla normativa richiamata.
Chi concede ed eroga il trattamento agli operai agricoli?
La sede INPS territorialmente competente concede il trattamento e l'INPS lo eroga direttamente.
Quanti soldi sono disponibili?
Per la misura specificamente agricola il limite è di 10,3 milioni di euro nel 2026. Considerando anche il primo intervento dell'articolo 6, la copertura complessiva raggiunge 15,2 milioni di euro.
Le risorse sono illimitate?
No. L'INPS deve monitorare la spesa e non può accogliere le domande eccedenti i limiti finanziari stabiliti.
Pensiamo a un'azienda agricola come a una macchina che normalmente funziona otto ore al giorno.
Arriva un'ondata di calore eccezionale e far funzionare quella macchina per tutte e otto le ore diventa problematico.
Prima scelta: spegnere tutto.
Seconda scelta: continuare come se nulla fosse.
La norma introduce invece una sorta di terza corsia.
L'azienda può ridurre significativamente l'attività e, quando ricorrono le condizioni previste, il sistema degli ammortizzatori sociali interviene per proteggere il reddito del lavoratore.
È come abbassare temporaneamente la velocità della macchina senza lasciare chi ci lavora completamente senza protezione.
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