Quattro categorie professionali, quattro provvedimenti previdenziali differenti. Nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2026 trovano spazio decisioni che interessano geometri liberi professionisti, avvocati, periti agrari e ragionieri.
Non si tratta di una riforma generale delle pensioni italiane e non cambia la pensione INPS di tutti i cittadini.
I provvedimenti riguardano invece le casse previdenziali di specifiche categorie professionali e toccano temi differenti: rivalutazione dei redditi utilizzati per il calcolo pensionistico, rivalutazione delle pensioni, assistenza sanitaria integrativa e modifiche al regolamento previdenziale.
Il filo comune è il sistema delle casse professionali: enti che gestiscono la previdenza obbligatoria di determinate categorie di lavoratori autonomi.
Vediamo cosa è stato effettivamente approvato e cosa può significare nella pratica.
La prima novità riguarda la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha approvato la delibera n. 14/2026, adottata dal consiglio di amministrazione della CIPAG il 19 febbraio 2026.
L'approvazione ministeriale è arrivata con nota del 22 luglio 2026.
Il punto centrale è l'aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione dei redditi utilizzati per calcolare le medie di riferimento delle pensioni decorrenti dal 1° febbraio 2026.
Un coefficiente di rivalutazione è un parametro utilizzato per aggiornare valori economici riferiti ad anni precedenti.
Per capire il principio, immaginiamo un professionista che nel corso della propria carriera abbia dichiarato redditi in anni molto diversi.
Diecimila euro di molti anni fa e diecimila euro di oggi non rappresentano necessariamente lo stesso valore economico.
La rivalutazione serve quindi ad aggiornare i redditi storici secondo le regole previste dal sistema previdenziale, prima che vengano utilizzati nelle medie necessarie al calcolo della pensione.
La Gazzetta precisa che l'aggiornamento riguarda i coefficienti relativi alle pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2026.
Pensiamo a un geometra libero professionista prossimo alla pensione.
La Cassa deve prendere in considerazione i redditi rilevanti secondo le proprie regole previdenziali.
Prima di utilizzarli per determinare le medie di riferimento, determinati redditi devono essere rivalutati.
Il provvedimento approvato interviene proprio su questi coefficienti.
Attenzione però: il comunicato pubblicato in Gazzetta non fornisce gli importi delle singole pensioni né consente di stabilire un aumento uguale per tutti.
L'effetto concreto dipende dalla posizione previdenziale individuale e dalle regole applicabili al singolo iscritto.
Il secondo provvedimento interessa la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
La delibera n. 342 è stata adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense il 3 luglio 2026 e approvata con nota ministeriale del 30 luglio 2026.
In questo caso gli elementi coinvolti sono tre.
Il primo è la rivalutazione dei redditi per il calcolo delle pensioni, prevista dall'articolo 65, comma 4, del regolamento unico della previdenza forense.
Il secondo riguarda gli scaglioni di reddito per la quota retributiva delle pensioni, disciplinati dall'articolo 66.
Il terzo riguarda la rivalutazione delle pensioni, prevista dall'articolo 80.
Tutto questo riguarda l'anno 2026.
La quota retributiva è la componente della pensione determinata facendo riferimento ai redditi secondo le regole previste dal sistema previdenziale applicabile.
Gli scaglioni possono essere immaginati come fasce.
Un meccanismo simile, almeno come concetto generale, a una scala suddivisa in gradini: a determinate fasce di reddito vengono applicate le regole previste dal regolamento.
Aggiornare questi valori serve a mantenere i parametri economici coerenti con il sistema di rivalutazione stabilito dalla Cassa.
Il comunicato ministeriale è particolarmente rilevante perché non parla soltanto dei redditi utilizzati per determinare le future prestazioni.
Richiama espressamente anche la rivalutazione delle pensioni per l'anno 2026.
Questo significa che la delibera interviene anche sull'adeguamento delle prestazioni pensionistiche secondo quanto previsto dall'articolo 80 del regolamento unico della previdenza forense.
La Gazzetta, tuttavia, non riporta nel comunicato la misura percentuale o gli importi individuali.
Non sarebbe quindi corretto trasformare questa notizia nell'affermazione generica “aumentano di X euro le pensioni degli avvocati”.
L'effetto esatto deve essere determinato applicando la delibera e il regolamento alla singola posizione.
La terza decisione cambia completamente argomento.
Non riguarda direttamente il calcolo della pensione, ma l'assistenza sanitaria integrativa.
Il Ministero ha approvato la delibera ENPAIA n. 10/2025, adottata l'11 febbraio 2025 dal comitato amministratore della gestione separata periti agrari.
L'approvazione ministeriale è stata comunicata con nota del 22 luglio 2026.
La decisione riguarda lo stanziamento di un contributo economico a favore degli iscritti che hanno sottoscritto una polizza privata di assistenza sanitaria integrativa.
Il riferimento normativo indicato è l'articolo 12, comma 3, del regolamento per la previdenza obbligatoria dei periti agrari e dei periti agrari laureati.
L'assistenza sanitaria integrativa è una forma di copertura che si aggiunge alle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale.
Può essere collegata, a seconda della polizza e delle sue condizioni, a determinate prestazioni o spese sanitarie.
In questo caso il punto essenziale pubblicato in Gazzetta è molto preciso: ENPAIA ha stanziato un contributo economico destinato agli iscritti che abbiano sottoscritto una polizza privata di assistenza sanitaria integrativa.
Immaginiamo un perito agrario iscritto alla gestione separata che abbia sostenuto il costo di una polizza sanitaria integrativa privata.
Il provvedimento approvato crea la base per un contributo economico a favore degli iscritti che si trovano nella situazione prevista.
Questo non significa, però, che dalla sola lettura del comunicato della Gazzetta sia possibile stabilire quanto riceverà ogni professionista.
Nel fascicolo non sono infatti riportati l'importo individuale del contributo, eventuali soglie, modalità di domanda o ulteriori condizioni operative.
Per questi dettagli occorre fare riferimento alla delibera ENPAIA e alle indicazioni dell'ente.
Il quarto provvedimento riguarda la Cassa ragionieri ed è particolare perché il Ministero non ha approvato integralmente il testo sottoposto al suo esame.
Il Comitato dei delegati della Cassa aveva adottato una delibera il 26 e 27 novembre 2024 contenente modifiche al regolamento della previdenza.
Con nota dell'11 maggio 2026, il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha proceduto a una approvazione parziale.
Sono state approvate esclusivamente le modifiche relative:
all'articolo 8, comma 3;
all'articolo 25, comma 4.
Questo dettaglio è importante.
Un'approvazione parziale significa che l'autorità competente non ha approvato indistintamente tutto il pacchetto di modifiche sottoposto alla sua valutazione, ma soltanto una parte specificamente individuata.
Possiamo immaginare un regolamento composto da diversi capitoli e modifiche.
La Cassa presenta il pacchetto all'autorità di vigilanza.
L'autorità non mette un unico timbro “approvato” su tutto il documento, ma dice sostanzialmente: queste specifiche modifiche sono approvate.
Nel caso pubblicato il 19 agosto, la Gazzetta identifica quelle all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 25, comma 4.
Qui è necessario essere particolarmente prudenti.
Il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non riproduce il testo delle modifiche dei due commi.
Dal solo fascicolo non è quindi possibile spiegare correttamente quali siano i nuovi requisiti, importi o meccanismi eventualmente previsti dalle disposizioni modificate.
La notizia certa è l'approvazione parziale del regolamento limitatamente ai due punti indicati.
Per conoscere l'effetto materiale sui singoli iscritti occorre consultare il testo della delibera e il regolamento aggiornato della Cassa.
Tutti e quattro i comunicati richiamano l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
È il quadro nel quale si inserisce la vigilanza sulle deliberazioni degli enti previdenziali privatizzati.
In questi quattro casi il Ministero del lavoro agisce insieme al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per la delibera della Cassa forense compare inoltre il Ministero della giustizia.
In termini semplici, una decisione adottata dagli organi della cassa previdenziale può essere soggetta al procedimento di approvazione previsto dalla normativa.
È importante non mettere tutte queste decisioni nello stesso contenitore.
Per i geometri il tema è l'aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione dei redditi utilizzati per le medie di riferimento delle pensioni decorrenti dal 1° febbraio 2026.
Per gli avvocati la decisione riguarda la rivalutazione 2026 dei redditi pensionabili, degli scaglioni utilizzati per la quota retributiva e delle pensioni.
Per i periti agrari siamo invece nell'ambito dell'assistenza: viene approvato lo stanziamento di un contributo economico per gli iscritti che hanno sottoscritto una polizza sanitaria integrativa privata.
Per i ragionieri, infine, viene approvata soltanto una parte delle modifiche al regolamento previdenziale.
Questi provvedimenti mostrano una caratteristica spesso poco conosciuta del sistema previdenziale italiano.
Quando si parla di pensioni non esiste soltanto l'INPS.
Numerosi liberi professionisti versano i contributi a enti previdenziali specifici della propria categoria.
Di conseguenza una decisione che interessa la CIPAG o la Cassa forense può essere estremamente importante per migliaia di professionisti, pur non producendo alcun effetto sulla pensione di un dipendente iscritto esclusivamente all'INPS.
Per questo è sempre importante verificare quale ente previdenziale gestisce la propria posizione.
Queste novità riguardano tutti i pensionati italiani?
No. I quattro provvedimenti riguardano specificamente le casse o gestioni previdenziali di geometri liberi professionisti, avvocati, periti agrari e ragionieri.
Che cosa cambia per i geometri?
È stato approvato l'aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione dei redditi da utilizzare nel calcolo delle medie di riferimento delle pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2026.
La Gazzetta dice di quanto aumenta la pensione di un geometra?
No. Il comunicato non indica un aumento individuale uguale per tutti. L'effetto dipende dalla posizione previdenziale e dai parametri applicabili.
Cosa è stato approvato per gli avvocati?
La delibera n. 342 della Cassa forense relativa, per il 2026, alla rivalutazione dei redditi per il calcolo pensionistico, degli scaglioni di reddito per la quota retributiva e delle pensioni.
I periti agrari ricevono automaticamente un contributo sanitario?
La Gazzetta dice che è stato approvato lo stanziamento di un contributo economico per gli iscritti che hanno sottoscritto una polizza privata di assistenza sanitaria integrativa. Il comunicato non contiene però tutti i dettagli operativi necessari per stabilire importi e modalità per il singolo iscritto.
Che cosa è successo al regolamento della Cassa ragionieri?
Il Ministero ha dato un'approvazione parziale alle modifiche adottate nel novembre 2024, limitandola all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 25, comma 4.
Perché non possiamo dire esattamente cosa cambia nei due articoli della Cassa ragionieri?
Perché il comunicato della Gazzetta n. 191 non riproduce il nuovo testo dei due commi. Per una spiegazione puntuale è necessario consultare il regolamento aggiornato e la relativa delibera.
Quando decorre la novità indicata per i geometri?
Il comunicato parla espressamente delle pensioni decorrenti dal 1° febbraio 2026.
Immaginiamo quattro professionisti che tengono quattro diversi libretti previdenziali.
Il geometra deve aggiornare il valore di alcuni numeri scritti negli anni passati prima di utilizzarli per calcolare la propria pensione.
L'avvocato vede aggiornati diversi elementi della sua “scala previdenziale”: redditi, scaglioni e pensioni secondo le regole previste per il 2026.
Il perito agrario, invece, apre un capitolo diverso del libretto: quello dell'assistenza. Se ha sottoscritto la polizza sanitaria prevista, può rientrare tra i destinatari del contributo stanziato.
Il ragioniere, infine, vede alcune pagine del regolamento modificate e approvate, ma non l'intero pacchetto proposto.
Quattro decisioni apparentemente simili perché tutte riguardano la previdenza professionale, ma con effetti e destinatari molto differenti.
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