Nuovo SPG UE 2027: dazi agevolati legati a diritti umani, ambiente e migrazione

Unione Europea N. 0 20/08/2026 Approfondimenti Pubblicato il 20/08/2026 20:33
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Dal 1° gennaio 2027 cambia il sistema con cui l'Unione europea concede agevolazioni doganali a numerosi Paesi in via di sviluppo.

Il nuovo Regolamento (UE) 2026/1395, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 17 giugno 2026, riscrive infatti il Sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) e sostituisce il precedente Regolamento (UE) n. 978/2012.

Dietro una materia apparentemente tecnica c'è una scelta politica ed economica molto più ampia.

L'Europa continuerà a permettere a numerosi Paesi economicamente più fragili di esportare determinate merci nel mercato europeo pagando dazi più bassi o, in alcuni casi, nessun dazio. Ma questi vantaggi vengono inseriti in un sistema che guarda anche al rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, alla tutela dell'ambiente, al clima, al buon governo e, in specifiche circostanze, alla cooperazione nella riammissione dei propri cittadini.

In altre parole, il messaggio europeo è: l'accesso agevolato al mercato dell'UE è uno strumento di sviluppo, ma non è necessariamente un vantaggio incondizionato.

Il regolamento istituisce tre regimi: SPG ordinario, SPG+ ed EBA – Everything But Arms.

Prima di tutto: che cos'è lo SPG?

SPG significa Sistema di preferenze tariffarie generalizzate.

Per comprenderlo bisogna partire dai dazi.

Quando una merce proveniente da un Paese extra UE entra nel mercato europeo può essere soggetta a un dazio doganale, cioè un'imposta applicata all'importazione.

Con lo SPG l'Unione concede unilateralmente condizioni più favorevoli a determinati Paesi in via di sviluppo.

Lo scopo dichiarato non è semplicemente comprare merci a prezzi più convenienti. Il regolamento considera il commercio uno strumento attraverso il quale i Paesi beneficiari possono aumentare le proprie entrate, diversificare l'economia, creare occupazione e ridurre la povertà.

Le preferenze devono però concentrarsi soprattutto sui Paesi con maggiori necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze.

Un esempio concreto

Immaginiamo un'impresa europea che importi un determinato prodotto da un Paese beneficiario.

Senza agevolazioni, su quella merce potrebbe essere applicato il normale dazio previsto dalla tariffa doganale europea.

Se invece prodotto e Paese soddisfano le condizioni dello SPG, il dazio può essere ridotto o sospeso.

Questo rende il prodotto del Paese beneficiario più competitivo sul mercato europeo.

Per il Paese esportatore significa una possibilità maggiore di vendere nell'UE. Per l'importatore europeo può significare condizioni doganali più favorevoli.

Ma il nuovo sistema introduce anche controlli, condizioni e meccanismi di salvaguardia.

I tre livelli: SPG ordinario, SPG+ ed EBA

Il sistema può essere immaginato come composto da tre porte di accesso al mercato europeo.

La prima è lo SPG ordinario.

La seconda è lo SPG+, che offre preferenze più ampie ma richiede impegni particolarmente significativi.

La terza è l'EBA, riservata ai Paesi meno sviluppati.

Le tre categorie non sono equivalenti e non concedono automaticamente gli stessi benefici.

SPG ordinario: le agevolazioni di base

Lo SPG ordinario costituisce il regime generale.

Un Paese ammissibile non può beneficiare di questo regime se è stato classificato dalla Banca mondiale come Paese a reddito alto o medio-alto per i tre anni consecutivi precedenti l'aggiornamento dell'elenco.

Può inoltre essere escluso dal regime ordinario quando dispone già di un altro sistema di accesso preferenziale al mercato europeo che offre, per quasi tutti gli scambi, condizioni almeno equivalenti.

Queste esclusioni non si applicano ai Paesi meno sviluppati.

La logica è semplice: le preferenze dovrebbero concentrarsi sui Paesi che ne hanno maggiormente bisogno.

Quanto vengono ridotti i dazi?

Nel regime ordinario bisogna distinguere tra prodotti considerati sensibili e non sensibili.

Per alcune merci le agevolazioni possono essere molto rilevanti; per altre viene applicata una riduzione rispetto alla tariffa normale.

Per i prodotti sensibili, il regolamento prevede tra l'altro una riduzione generale dei dazi ad valorem di 3,5 punti percentuali, mentre per tessili e prodotti tessili è prevista una riduzione del 20%. I dazi specifici interessati sono ridotti del 30%, secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

Dazio ad valorem significa un dazio calcolato come percentuale del valore della merce.

Un dazio specifico, invece, può essere calcolato sulla quantità, sul peso o secondo un'altra unità prevista dalla tariffa.

Quando un prodotto diventa troppo competitivo

L'agevolazione non è necessariamente eterna nemmeno all'interno dello stesso Paese.

Se le esportazioni di una determinata categoria di prodotti diventano sufficientemente competitive e superano per tre anni consecutivi le soglie stabilite dalla normativa, le preferenze possono essere sospese per quella sezione di prodotti.

È il meccanismo della cosiddetta graduazione.

L'idea è evitare che un vantaggio nato per sostenere settori fragili continui a essere applicato quando una determinata categoria di esportazioni ha ormai conquistato una quota molto elevata del mercato delle importazioni agevolate.

SPG+: più vantaggi, ma anche più impegni

Il secondo livello è lo SPG+, definito dal regolamento come regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

Qui il rapporto tra commercio e valori politici diventa molto più evidente.

Per ottenere lo SPG+ non basta essere semplicemente un Paese in via di sviluppo.

Il Paese deve presentare una domanda e rispettare le condizioni stabilite dal regolamento.

Tra queste rientrano la ratifica e l'attuazione delle convenzioni internazionali pertinenti, l'assunzione di impegni vincolanti e la predisposizione di un piano d'azione.

Il Paese deve inoltre accettare gli obblighi di rendicontazione e collaborare con il sistema europeo di monitoraggio.

Perché lo SPG+ è economicamente interessante

Il vantaggio può essere notevole.

Per i prodotti inclusi nello SPG+, il regolamento dispone la sospensione dei dazi ad valorem della tariffa doganale comune.

Sono inoltre completamente sospesi determinati dazi specifici, con le eccezioni previste dalla normativa.

È quindi una sorta di scambio.

L'Europa offre un accesso commerciale particolarmente favorevole.

In cambio, il Paese beneficiario assume impegni verificabili su una serie di convenzioni internazionali.

Diritti umani: il commercio diventa anche uno strumento politico

L'allegato VI del regolamento contiene un lungo elenco di convenzioni internazionali.

Tra quelle relative ai diritti umani figurano, per esempio, la Convenzione contro il genocidio, i Patti internazionali sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, la Convenzione contro la discriminazione razziale, quella contro la discriminazione nei confronti delle donne, quella contro la tortura e la Convenzione sui diritti del fanciullo.

È presente anche la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

Questo significa che l'UE non guarda soltanto a quanto un Paese esporta.

Guarda anche agli impegni internazionali che quel Paese assume e, nel caso dello SPG+, alla loro effettiva attuazione.

Lavoro minorile e lavoro forzato

Un altro capitolo fondamentale riguarda il lavoro.

Tra le convenzioni pertinenti figurano quelle dell'Organizzazione internazionale del lavoro dedicate al lavoro forzato, alla libertà sindacale, alla contrattazione collettiva, alla parità di remunerazione, alla discriminazione sul lavoro e all'età minima per l'impiego.

Il regolamento arriva inoltre a prevedere tra le possibili ragioni di revoca temporanea delle preferenze l'esportazione di prodotti realizzati attraverso modalità proibite a livello internazionale, come lavoro minorile, lavoro forzato, schiavitù e lavoro dei detenuti.

Facciamo un esempio.

Un'impresa europea importa prodotti a condizioni doganali favorevoli perché provengono da un Paese beneficiario.

Se emergessero le condizioni previste dal regolamento relative a gravi violazioni o a merci prodotte con modalità internazionalmente proibite, l'UE dispone di strumenti per intervenire sulle preferenze.

Il vantaggio commerciale diventa quindi anche una leva.

Ambiente e clima entrano nel meccanismo

Il nuovo sistema rafforza anche il collegamento con ambiente e clima.

Tra le novità evidenziate dal regolamento c'è l'inserimento dell'Accordo di Parigi sul clima nel quadro delle convenzioni pertinenti, insieme ad altri strumenti internazionali.

Il regolamento collega quindi le preferenze commerciali anche agli impegni in materia di protezione del clima, ambiente e sviluppo sostenibile.

È un passaggio significativo.

Tradizionalmente si potrebbe pensare a un dazio come a una semplice questione fiscale: una percentuale applicata alla frontiera.

Qui invece la tariffa doganale diventa parte di una politica molto più ampia.

Non basta firmare una convenzione

Questo è uno dei punti più importanti da comprendere.

Per lo SPG+ non basta che un governo dica di aderire formalmente a determinati principi.

Il regolamento parla di attuazione effettiva.

Significa che gli impegni e gli obblighi devono essere concretamente applicati nell'intero territorio del Paese beneficiario, comprese le zone economiche speciali e le aree destinate alla trasformazione per l'esportazione.

La differenza è simile a quella che passa tra appendere il regolamento di sicurezza sulla parete di una fabbrica e verificare che gli operai lavorino davvero secondo quelle regole.

Il piano d'azione

Chi punta allo SPG+ deve assumere un impegno vincolante basato su un piano d'azione.

Il documento deve indicare le misure previste per attuare effettivamente le convenzioni pertinenti.

Il piano utilizza le informazioni disponibili e le conclusioni degli organismi internazionali di controllo, indica calendari e, quando opportuno, individua le istituzioni responsabili.

Una volta che il Paese diventa beneficiario dello SPG+, il piano viene pubblicato.

E poi arrivano i controlli

L'accesso allo SPG+ non chiude il procedimento.

Apre invece una fase di monitoraggio.

La Commissione europea segue ciascun Paese attraverso cicli regolari di tre anni, controllando la ratifica e l'attuazione delle convenzioni, la collaborazione con gli organismi competenti e i progressi nell'attuazione del piano d'azione.

Entro il 1° gennaio 2030, e successivamente ogni tre anni, la Commissione deve inoltre presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica, sugli obblighi di rendicontazione e sull'effettiva applicazione delle convenzioni nei Paesi SPG+.

EBA: “Tutto tranne le armi”

Il terzo regime è l'EBA – Everything But Arms, cioè “Tutto tranne le armi”.

È riservato ai Paesi classificati dalle Nazioni Unite come Paesi meno sviluppati.

Qui il trattamento è particolarmente favorevole.

Il regolamento stabilisce la sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata, con l'esclusione del capitolo 93, quello relativo ad armi e munizioni.

Da qui il nome: tutto tranne le armi.

Tra i Paesi indicati nell'allegato come beneficiari EBA figurano, ad esempio, Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Repubblica democratica del Congo, Etiopia, Haiti, Cambogia, Laos, Madagascar, Myanmar, Mozambico, Ruanda, Sudan, Sud Sudan, Uganda, Yemen e Zambia.

Cosa succede se un Paese non è più tra i meno sviluppati?

L'uscita dall'EBA non avviene dall'oggi al domani.

Se un Paese non soddisfa più la condizione per essere considerato meno sviluppato, il regolamento prevede un periodo transitorio di tre anni prima dell'esclusione dal regime EBA.

L'obiettivo è evitare uno shock commerciale improvviso.

È come togliere gradualmente le rotelle a una bicicletta invece di eliminarle nel momento stesso in cui il ciclista comincia a mantenere l'equilibrio.

Il punto più delicato: migrazione e riammissioni

Una delle parti politicamente più significative del nuovo regolamento riguarda il rapporto tra preferenze commerciali e cooperazione sulla riammissione dei propri cittadini.

Il principio non è che “se un Paese non accetta un rimpatrio perde automaticamente i dazi agevolati”.

Il meccanismo è molto più circoscritto.

Il regolamento prende in considerazione carenze gravi e sistematiche rispetto all'obbligo internazionale di riammettere i propri cittadini e collega la valutazione al meccanismo previsto dall'articolo 25 bis del codice dei visti.

La Commissione deve utilizzare elementi pertinenti e oggettivi, compresi dati affidabili forniti dagli Stati membri e dalle istituzioni europee, e considerare le misure adottate dal Paese interessato per migliorare la cooperazione.

Perché l'UE collega commercio e migrazione?

La logica del regolamento è che la riammissione dei propri cittadini costituisca un obbligo internazionale e che la cooperazione tra Paesi di origine e destinazione faccia parte della gestione dei flussi migratori.

Il vantaggio commerciale diventa quindi, in determinate condizioni, uno degli strumenti disponibili nelle relazioni con i Paesi partner.

È importante però sottolineare che non si tratta di una revoca automatica.

Sono previste condizioni, valutazioni e procedure.

Per i Paesi EBA esiste inoltre una protezione ulteriore: le disposizioni specifiche sulla riammissione si applicano a questi beneficiari dal 1° gennaio 2029.

Quando l'Europa può togliere le agevolazioni?

La revoca temporanea non riguarda soltanto la migrazione.

Il regolamento individua diverse possibili ragioni comuni ai regimi preferenziali.

Tra queste:

violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni internazionali pertinenti;

esportazione di prodotti realizzati attraverso lavoro minorile, lavoro forzato, schiavitù o lavoro dei detenuti;

gravi carenze nei controlli doganali relativi a droga e precursori;

grave inosservanza delle convenzioni internazionali contro terrorismo e riciclaggio;

gravi e sistematiche pratiche commerciali sleali nelle condizioni indicate dal regolamento;

gravi violazioni degli impegni internazionali relativi alla conservazione e gestione delle risorse della pesca.

Per lo SPG+ esiste inoltre una disciplina specifica: le preferenze possono essere temporaneamente revocate se il Paese non rispetta gli impegni vincolanti assunti sulle convenzioni, sulla rendicontazione e sulla collaborazione con il sistema di monitoraggio.

Bielorussia e Cambogia mostrano che la revoca non è soltanto teorica

Il regolamento ricorda due precedenti particolarmente significativi.

Le preferenze relative alla Bielorussia erano state totalmente revocate, mentre per la Cambogia era stata disposta una revoca parziale, a causa di violazioni gravi e sistematiche dei principi di determinate convenzioni.

Poiché le ragioni vengono considerate ancora esistenti, il nuovo regolamento mantiene tali revoche.

È un elemento importante perché dimostra che il meccanismo non è soltanto scritto sulla carta.

L'Europa protegge anche le proprie imprese

Lo SPG nasce per aiutare le economie più fragili, ma il regolamento stabilisce contemporaneamente che questo obiettivo non deve tradursi in un danno incontrollato per i produttori europei.

Se l'importazione agevolata di un determinato prodotto provoca o minaccia di provocare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione, possono essere ripristinati, totalmente o parzialmente, i normali dazi della tariffa doganale comune.

Nel valutare la situazione può essere preso in considerazione l'impatto sull'intero settore, comprese le produzioni a monte e a valle, con particolare attenzione anche ai comparti agricoli e alle piccole e medie imprese.

Questa è la seconda faccia del sistema.

Da una parte l'UE apre il proprio mercato per favorire lo sviluppo.

Dall'altra mantiene un “freno d'emergenza” se le importazioni creano difficoltà gravi al mercato europeo.

Il caso particolare del riso

Il regolamento dedica una tutela specifica alla filiera europea del riso.

È previsto un meccanismo automatico che può scattare quando le importazioni di determinati prodotti a base di riso superano di oltre il 45% le soglie calcolate secondo il regolamento.

Per il 2027 sono indicate soglie pari a 216.047 tonnellate per la Cambogia e 171.862 tonnellate per il Myanmar.

Questo meccanismo merita un approfondimento autonomo perché mostra molto bene il tentativo europeo di trovare un equilibrio tra sostegno ai Paesi meno sviluppati e protezione degli agricoltori dell'Unione.

Cosa cambia per le imprese italiane?

Per le imprese italiane che importano merci dai Paesi interessati, lo SPG può avere conseguenze molto concrete.

La prima riguarda il costo doganale.

Se un prodotto beneficia della preferenza, il dazio può essere inferiore rispetto a quello ordinario.

La seconda riguarda la provenienza della merce.

Per ottenere il trattamento preferenziale non basta semplicemente acquistare un prodotto da un'azienda situata in un Paese beneficiario: il regolamento stabilisce che i prodotti per i quali viene richiesta la preferenza devono essere originari del Paese beneficiario, secondo le norme di origine applicabili.

La terza riguarda il rischio normativo.

Un'impresa che costruisce una catena di approvvigionamento basandosi su determinate condizioni doganali deve considerare che il regime di un Paese o di una categoria di prodotti può cambiare.

Un esempio per un'impresa italiana

Immaginiamo un'azienda italiana che acquisti regolarmente un prodotto da un Paese beneficiario dello SPG.

L'impresa costruisce il proprio prezzo considerando:

costo della merce;

trasporto;

assicurazione;

dazio;

IVA;

margine commerciale.

Se il dazio è ridotto grazie allo SPG, il costo d'importazione diminuisce.

Ma se successivamente le preferenze vengono sospese per quel prodotto o per quel Paese, il normale dazio può tornare applicabile.

Quindi una decisione apparentemente lontana, presa a Bruxelles sulla situazione politica o commerciale di un Paese terzo, può arrivare direttamente nel conto economico di un'impresa italiana.

E per i consumatori?

L'impatto sui consumatori è generalmente più indiretto.

Le preferenze tariffarie possono ridurre il costo doganale di determinati beni importati e favorire una maggiore disponibilità di prodotti sul mercato.

Ma non significa automaticamente che ogni riduzione del dazio si trasformi in un'identica riduzione del prezzo al supermercato.

Tra dogana e consumatore esistono infatti trasporto, distribuzione, trasformazione, costi energetici, margini commerciali, fiscalità e numerosi altri elementi.

Allo stesso modo, il ripristino di un dazio non significa automaticamente che il prezzo finale aumenterà della stessa percentuale.

L'effetto dipende dalla filiera.

Quando entra in vigore?

Il Regolamento (UE) 2026/1395 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La disciplina si applica, in via generale, dal 1° gennaio 2027, mentre alcune disposizioni specificamente indicate dall'articolo 52 si applicano già dal 12 luglio 2026.

Il regolamento è previsto fino al 31 dicembre 2036.

C'è però un'importante eccezione: questa scadenza non riguarda il regime EBA, che continua senza tale limite temporale, né le disposizioni applicate congiuntamente a quel regime.

Un sistema che resterà sotto osservazione

Il nuovo SPG non è destinato a funzionare per dieci anni senza controlli.

Entro il 1° gennaio 2033, la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione del regolamento.

Dovrà essere valutato l'impatto sulle esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo dei Paesi beneficiari, sul commercio bilaterale e anche sul gettito tariffario dell'Unione.

Tra i temi da osservare ci sarà proprio il funzionamento delle nuove condizionalità.

Cosa cambia davvero

La vera novità politica del nuovo SPG non consiste semplicemente nell'abbassare o alzare qualche dazio.

Il sistema europeo diventa una leva di politica estera, commerciale e di sviluppo.

Il principio può essere riassunto così:

l'Europa concede un accesso privilegiato al proprio enorme mercato ai Paesi che hanno maggiori necessità economiche;

offre vantaggi ancora maggiori a chi assume determinati impegni internazionali;

controlla che quegli impegni vengano effettivamente rispettati;

può intervenire quando emergono gravi violazioni;

può collegare, alle condizioni stabilite, le preferenze anche alla cooperazione sulla riammissione;

e mantiene strumenti di salvaguardia per evitare gravi difficoltà alle imprese europee.

È quindi un sistema che prova a tenere insieme sviluppo dei Paesi più fragili, diritti fondamentali, ambiente, gestione dei rapporti migratori e protezione dell'economia europea.

FAQ – Domande frequenti

Che cos'è lo SPG?

È il Sistema di preferenze tariffarie generalizzate con cui l'Unione europea concede a determinati Paesi in via di sviluppo un accesso al mercato europeo con dazi ridotti o sospesi per numerosi prodotti.

Qual è la differenza tra SPG, SPG+ ed EBA?

Lo SPG ordinario è il regime di base. Lo SPG+ offre preferenze più ampie ai Paesi che soddisfano specifiche condizioni economiche e assumono impegni sulle convenzioni internazionali pertinenti. L'EBA è riservato ai Paesi meno sviluppati e sospende i dazi per tutti i prodotti coperti dai capitoli da 1 a 97, escluso il capitolo 93 relativo alle armi e munizioni.

L'UE può togliere le agevolazioni se vengono violati i diritti umani?

Sì. Il regolamento contempla la revoca temporanea, totale o limitata ad alcuni prodotti, in presenza delle condizioni previste, comprese violazioni gravi e sistematiche dei principi delle convenzioni pertinenti.

Il lavoro minorile può far perdere le preferenze?

Sì. Tra le ragioni previste per una revoca temporanea figura l'esportazione di prodotti realizzati con modalità vietate a livello internazionale, comprese lavoro minorile, lavoro forzato, schiavitù e lavoro dei detenuti.

Le agevolazioni possono essere tolte per mancata collaborazione sui rimpatri?

Il regolamento introduce un collegamento con la cooperazione in materia di riammissione, ma non prevede un automatismo per il singolo rimpatrio. La procedura riguarda carenze gravi e sistematiche rispetto all'obbligo internazionale di riammettere i propri cittadini e richiede le condizioni e le valutazioni previste dalla disciplina europea.

Quando si applicano queste regole ai Paesi EBA in materia di riammissione?

Le disposizioni specifiche indicate dal regolamento si applicano ai beneficiari EBA dal 1° gennaio 2029.

Le imprese europee sono protette dall'aumento delle importazioni agevolate?

Sì. Se determinate importazioni causano o minacciano di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione, il regolamento consente, dopo le procedure previste, di reintrodurre totalmente o parzialmente i normali dazi.

Quando parte il nuovo SPG?

Il nuovo sistema si applica in generale dal 1° gennaio 2027, anche se alcune disposizioni sono applicabili dal 12 luglio 2026.

Quanto durerà?

Il regolamento si applica fino al 31 dicembre 2036. Il limite non si applica al regime EBA secondo quanto stabilito dall'articolo 52.

Cosa deve controllare un'impresa italiana che importa da un Paese SPG?

Tra gli aspetti essenziali ci sono il regime applicabile al Paese, la classificazione doganale del prodotto, l'effettiva inclusione della merce nelle preferenze e soprattutto il rispetto delle norme di origine preferenziale.

Paragone semplice per capire la norma

Immaginiamo che l'Unione europea gestisca un enorme mercato coperto.

Normalmente chi arriva dall'esterno deve pagare un biglietto per portare dentro le proprie merci.

Ai Paesi economicamente più fragili l'Europa dice:

“Ti faccio pagare un biglietto più basso perché voglio aiutarti a sviluppare la tua economia”.

Ad alcuni aggiunge:

“Ti concedo condizioni ancora migliori, ma devi assumere impegni seri su diritti dei lavoratori, diritti umani, ambiente e buon governo, e io controllerò che vengano rispettati”.

Ai Paesi più poveri dice:

“Puoi entrare praticamente senza dazi con tutto, tranne le armi”.

Ma all'ingresso resta un interruttore di sicurezza.

Se vengono accertate le condizioni previste per gravi violazioni, se determinate merci sono prodotte con lavoro minorile o forzato, se sorgono i problemi individuati dal regolamento sulla riammissione dei cittadini o se le importazioni mettono gravemente in difficoltà i produttori europei, l'Unione può intervenire.

È questo il cuore del nuovo SPG: aprire il mercato europeo per favorire lo sviluppo, ma collegare quel privilegio a regole, responsabilità e controlli.

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