Serie Costituzionale n.33 del 19/08/2026

Corte Costituzionale N. 33 19/08/2026 Pubblicato il 19/08/2026 16:04
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La Gazzetta Ufficiale n. 33 della 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale, pubblicata il 19 agosto 2026, porta all'attenzione della Consulta tre questioni molto diverse tra loro, ma accomunate da un interrogativo fondamentale: le regole oggi applicate rispettano pienamente i principi della Costituzione?

In questo numero non troviamo ancora sentenze con cui la Corte costituzionale dichiara valida o illegittima una legge. Si tratta invece di atti di promovimento del giudizio costituzionale.

In parole semplici, alcuni giudici, durante procedimenti concreti, hanno incontrato norme o interpretazioni delle norme sulle quali nutrono dubbi di costituzionalità. Hanno quindi sospeso i rispettivi procedimenti e chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi.

I temi riguardano il Codice Antimafia e le misure di prevenzione, il sistema di calcolo delle aggravanti e delle pene in materia di violenza sessuale e le regole regionali del Friuli-Venezia Giulia sugli incentivi pubblici alle imprese.

Misure di prevenzione: chi deve decidere sull'aggravamento?

La prima questione arriva dalla Corte d'appello di Roma e riguarda l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, cioè il cosiddetto Codice Antimafia.

Il problema riguarda le misure di prevenzione personali e, in particolare, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Nel procedimento esaminato era stata chiesta una modifica in senso più severo della misura già applicata, mentre era ancora pendente l'appello contro il provvedimento originario.

Ed è qui che nasce il problema: chi deve decidere sull'aggravamento?

Il Tribunale che aveva applicato originariamente la misura oppure la Corte d'appello che, in quel momento, sta esaminando l'impugnazione?

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale contestata nell'ordinanza, quando l'appello è ancora pendente dovrebbe occuparsene la Corte d'appello. Ma la Corte d'appello di Roma osserva che la legge parla dell'organo «dal quale fu emanato» il provvedimento e ritiene che ciò indichi il giudice che aveva adottato la misura originaria.

Non è soltanto una disputa tecnica tra magistrati.

Secondo i giudici romani, l'interpretazione attuale potrebbe produrre una conseguenza molto concreta: due persone in condizioni sostanzialmente analoghe potrebbero disporre di percorsi processuali differenti semplicemente in funzione del momento in cui viene presentata la richiesta di aggravamento e dello stato dell'appello.

L'ordinanza sottolinea infatti che, se la richiesta arriva mentre l'appello è ancora pendente, può decidere direttamente la Corte d'appello; se arriva dopo la definitività del provvedimento, può invece decidere il Tribunale, lasciando successivamente aperta anche la strada dell'appello.

La Corte d'appello ha quindi sollevato la questione facendo riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, che riguardano, tra l'altro, uguaglianza, diritto di difesa, giudice naturale e giusto processo.

Violenza sessuale: sotto esame il meccanismo di calcolo della pena

La seconda questione arriva dal Tribunale di Sassari e riguarda l'articolo 63, terzo comma, del codice penale.

Il caso concreto è particolarmente grave e riguarda un procedimento per violenza sessuale nei confronti di una figlia minorenne.

Il dubbio costituzionale, però, riguarda specificamente come devono essere combinate determinate circostanze aggravanti nel calcolo della pena.

Una circostanza aggravante è una situazione prevista dalla legge che determina un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello previsto per il reato nella sua forma base.

Nel caso esaminato dal Tribunale, partendo da una pena base di sei anni, l'applicazione delle aggravanti considerate porterebbe prima a nove anni e successivamente a dodici anni di reclusione, prima della riduzione prevista per il rito.

Il giudice mette però in evidenza un'apparente contraddizione del sistema.

In determinate combinazioni, la presenza di aggravanti che il legislatore considera più significative può consentire al giudice di modulare maggiormente l'aumento. Invece, nel caso sottoposto al Tribunale di Sassari, l'ulteriore aumento risulterebbe obbligatorio.

Si potrebbe quindi verificare un paradosso: aggravanti considerate meno gravi potrebbero determinare, in determinate combinazioni, un trattamento sanzionatorio più severo rispetto alla presenza di aggravanti normativamente più gravi.

Per questo il Tribunale ha chiamato in causa gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, ponendo il problema della ragionevolezza e proporzionalità della pena e della sua funzione rieducativa.

Anche in questo caso sarà la Corte costituzionale a stabilire se il dubbio sollevato dal giudice sia fondato.

Incentivi pubblici: perché alcune imprese possono avere una deroga e altre no?

Il terzo caso arriva dal Consiglio di Stato e riguarda una legge del Friuli-Venezia Giulia.

La disciplina regionale prevede un divieto generale alla concessione di determinati incentivi quando esistono rapporti giuridici rilevanti tra società, persone giuridiche, amministratori, soci oppure tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado.

La finalità è facilmente comprensibile: evitare che il denaro pubblico destinato a un'impresa finisca, attraverso operazioni con soggetti collegati, per generare benefici economici impropri.

Nel 2025, però, il legislatore regionale ha introdotto una deroga.

Il divieto non si applica, a determinate condizioni, agli incentivi destinati alle imprese agricole, forestali e ittiche e alle loro associazioni, quando viene effettuata una valutazione sulla congruità della spesa.

Ed è proprio questa distinzione ad essere finita davanti alla Corte costituzionale.

Il Consiglio di Stato si domanda, in sostanza: perché la deroga deve valere soltanto per queste categorie di imprese?

Se il controllo sulla congruità della spesa è sufficiente a tutelare le risorse pubbliche nel caso di un'impresa agricola, forestale o ittica, perché lo stesso principio non dovrebbe poter valere per un'impresa appartenente a un altro settore?

Secondo il Consiglio di Stato, la distinzione non appare giustificata sul piano sostanziale, perché anche le imprese agricole, forestali e ittiche operano sul mercato perseguendo finalità economiche.

La questione riguarda quindi soprattutto il principio costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza.

Il Consiglio di Stato arriva a evidenziare due possibili direzioni del problema: potrebbe risultare illegittima la norma di favore prevista per determinati settori oppure potrebbe risultare illegittimo non estendere quella possibilità alle altre categorie di imprese che si trovino in condizioni comparabili.

Cosa cambia adesso?

Per cittadini e imprese è fondamentale distinguere tra sollevare una questione di costituzionalità e dichiarare una legge incostituzionale.

Con la pubblicazione di queste ordinanze la Corte costituzionale non ha ancora dichiarato illegittime le norme contestate.

I giudici che stavano affrontando i casi concreti hanno sospeso i rispettivi procedimenti e trasmesso le questioni alla Consulta. Sarà la Corte costituzionale a esaminarle e a stabilire se le disposizioni o le interpretazioni contestate siano compatibili con la Costituzione.

Per questo le tre vicende meritano di essere seguite: le future decisioni potrebbero incidere sulle garanzie nelle misure di prevenzione, sui criteri di determinazione della pena e sulle condizioni di accesso agli incentivi pubblici regionali.

FAQ – Domande frequenti

La Corte costituzionale ha già modificato queste norme?

No. La Gazzetta pubblica le ordinanze con cui altri giudici hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale. La decisione della Corte deve ancora arrivare.

Cos'è una questione di legittimità costituzionale?

È il procedimento attraverso il quale viene chiesto alla Corte costituzionale di verificare se una disposizione di legge sia compatibile con la Costituzione.

Il Codice Antimafia è stato dichiarato incostituzionale?

No. La Corte d'appello di Roma ha sollevato una specifica questione riguardante l'articolo 11, comma 2, e l'interpretazione relativa al giudice competente per la modifica o l'aggravamento di una misura di prevenzione.

Il Tribunale di Sassari sta chiedendo di ridurre automaticamente le pene per violenza sessuale?

No. La questione riguarda il meccanismo tecnico con cui vengono combinati determinati tipi di aggravanti e la possibilità di evitare risultati che il giudice rimettente considera irragionevoli e sproporzionati.

Cosa riguarda la questione sugli incentivi alle imprese?

Riguarda una deroga prevista in Friuli-Venezia Giulia per imprese agricole, forestali e ittiche. Il Consiglio di Stato dubita che sia costituzionalmente giustificato riservare questa possibilità soltanto a determinati settori economici.

Quando sapremo cosa cambierà davvero?

Quando la Corte costituzionale si pronuncerà sulle questioni. Solo allora sarà possibile stabilire quali conseguenze giuridiche produrranno le decisioni.

Paragone semplice per capire cosa sta succedendo

Immaginiamo la Costituzione come il regolamento fondamentale di un grande condominio.

Le singole leggi sono le regole operative adottate per gestire le diverse situazioni. Durante la loro applicazione, però, può sorgere il dubbio che una di queste regole sia incompatibile con il regolamento fondamentale.

Il giudice, in questo esempio, non cancella autonomamente la regola.

Ferma la questione e domanda all'organo competente: questa regola rispetta davvero il regolamento fondamentale?

Nel nostro ordinamento quell'organo è la Corte costituzionale.

Ed è esattamente la fase in cui si trovano le tre questioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2026.

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