Tre questioni costituzionali, tre ambiti molto diversi e un punto in comune: capire se le regole applicate oggi rispettino pienamente i principi della Costituzione.
La Gazzetta Ufficiale n. 33 del 19 agosto 2026 – 1ª Serie Speciale, Corte Costituzionale contiene tre atti di promovimento del giudizio davanti alla Consulta. I temi sono il Codice Antimafia e la sorveglianza speciale, il calcolo della pena in presenza di particolari aggravanti per violenza sessuale e gli incentivi pubblici alle imprese in Friuli-Venezia Giulia.
Questa è la Gazzetta spiegata in cinque minuti: vediamo tutti i provvedimenti del numero, cosa potrebbe cambiare davvero e chi deve prestare attenzione.
Una precisazione è fondamentale: in questo fascicolo non ci sono tre nuove sentenze della Corte costituzionale. Ci sono tre ordinanze con cui altri giudici hanno sospeso i rispettivi procedimenti e sottoposto alla Consulta questioni di legittimità costituzionale.
In altre parole: le possibili novità sono importanti, ma la Corte costituzionale deve ancora decidere.
Il numero contiene tre questioni:
1. Sorveglianza speciale: chi deve decidere sull'aggravamento di una misura mentre è ancora pendente l'appello?
2. Violenza sessuale e pena: il meccanismo con cui vengono combinate determinate aggravanti può produrre una pena irragionevolmente sproporzionata?
3. Incentivi alle imprese: è ragionevole prevedere una deroga al divieto per operazioni tra soggetti collegati a favore di imprese agricole, forestali e ittiche, senza estenderla alle altre imprese?
Sono questioni tecniche, ma dietro ognuna ci sono conseguenze molto concrete.
Il primo provvedimento è l'ordinanza n. 115 della Corte d'appello di Roma.
La questione riguarda l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, cioè il Codice Antimafia, e in particolare la modifica delle misure di prevenzione personali.
Il caso concreto riguarda una persona sottoposta alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.
Mentre era pendente l'appello contro il decreto originario, la Procura ha presentato una proposta per aggravare la misura, contestando ripetute violazioni delle prescrizioni imposte.
A quel punto è nata una domanda apparentemente procedurale:
chi deve decidere sull'aggravamento?
Il Tribunale che aveva emanato il provvedimento originario oppure la Corte d'appello che in quel momento stava esaminando l'impugnazione?
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale contestata nell'ordinanza, quando l'appello è ancora pendente la competenza può spettare alla Corte d'appello.
La Corte romana ritiene invece che la formulazione dell'articolo 11 indichi l'organo che ha emanato originariamente il provvedimento, quindi il Tribunale.
Non è soltanto una questione di quale ufficio debba prendere in mano il fascicolo.
Secondo la Corte d'appello, infatti, l'interpretazione contestata può incidere sulle possibilità successive di impugnazione.
L'ordinanza porta un esempio particolarmente efficace: se la proposta di aggravamento arrivasse il giorno prima che il decreto diventi definitivo, deciderebbe la Corte d'appello; se arrivasse il giorno successivo, deciderebbe invece il Tribunale, lasciando successivamente la possibilità dell'appello e del ricorso per Cassazione.
In pratica, la quantità delle garanzie processuali potrebbe dipendere anche dal calendario giudiziario.
Per questo vengono chiamati in causa gli articoli 3, 24, 25 e 111 della Costituzione: uguaglianza, diritto di difesa, giudice naturale e giusto processo.
Per ora nulla automaticamente.
La Corte d'appello ha sospeso il procedimento e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale.
Se la Consulta dovesse condividere la ricostruzione proposta, potrebbe chiarire che la competenza sull'aggravamento spetta al giudice che ha emanato il provvedimento originario, indipendentemente dallo stato dell'impugnazione. È proprio questo il chiarimento auspicato dalla Corte d'appello di Roma.
Chi è interessato: persone sottoposte a misure di prevenzione, avvocati penalisti, Tribunali e Corti d'appello, procure e operatori che si occupano dell'applicazione del Codice Antimafia.
Il secondo provvedimento è l'ordinanza n. 116 del Tribunale di Sassari.
La questione nasce nell'ambito di un procedimento penale per un grave episodio di violenza sessuale nei confronti di una minore e riguarda l'articolo 63, terzo comma, del codice penale.
Attenzione al punto centrale: il dubbio costituzionale non riguarda la qualificazione della violenza sessuale in generale, ma il meccanismo tecnico con cui vengono calcolati determinati aumenti di pena quando concorrono diverse aggravanti.
Una circostanza aggravante è una situazione prevista dalla legge che rende più severo il trattamento sanzionatorio.
Il sistema distingue, tra l'altro, tra aggravanti con effetti differenti sul calcolo della pena.
Ed è proprio nella combinazione tra queste categorie che il Tribunale individua un possibile problema.
Il giudice di Sassari osserva che, quando concorrono più circostanze considerate dal sistema di particolare efficacia, esiste un meccanismo che può limitare il cumulo degli aumenti.
Nel caso specificamente esaminato, invece, la combinazione tra una circostanza a effetto speciale e l'aggravante prevista dall'articolo 609-ter, primo comma, n. 1, porta all'applicazione dell'aumento secondo la disciplina dell'articolo 63, terzo comma.
Il dubbio è che questo meccanismo possa determinare un trattamento sanzionatorio non coerente rispetto a quello previsto per combinazioni di aggravanti che il sistema considera persino più significative.
Per questo il Tribunale ha sollevato la questione rispetto agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, quindi sotto i profili della ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena.
Immaginiamo due sistemi di calcolo.
Nel primo il giudice, dopo aver applicato l'aggravante più pesante, dispone di un certo margine per stabilire l'ulteriore aumento.
Nel secondo, invece, l'ulteriore aumento deriva obbligatoriamente dal meccanismo previsto dalla legge.
Il Tribunale si domanda se sia ragionevole che proprio la seconda combinazione possa produrre un trattamento più rigido.
Non significa affermare che il reato debba essere punito meno severamente.
La domanda costituzionale è diversa: la pena, anche quando deve essere severa, deve essere determinata attraverso un sistema coerente, ragionevole e proporzionato?
È su questo che dovrà pronunciarsi la Consulta.
Anche qui, non esiste ancora una modifica automatica delle pene.
Il Tribunale di Sassari ha sospeso il procedimento e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale.
Se la questione venisse accolta nei termini prospettati, potrebbe cambiare il modo di combinare la specifica aggravante dell'articolo 609-ter con una circostanza per la quale è stabilita una pena di specie diversa o con una circostanza ad effetto speciale, consentendo al giudice il meccanismo indicato nell'ordinanza.
Chi è interessato: magistrati, avvocati penalisti e persone coinvolte in procedimenti nei quali ricorra la specifica combinazione di aggravanti oggetto dell'ordinanza. Non si tratta, quindi, di una revisione generale di tutte le pene per violenza sessuale.
Il terzo provvedimento è l'ordinanza n. 117 del Consiglio di Stato.
Qui cambiamo completamente settore.
Si parla di imprese e contributi pubblici in Friuli-Venezia Giulia.
La normativa regionale stabilisce un divieto generale alla concessione di incentivi quando assumono rilevanza determinati rapporti giuridici instaurati tra società, persone giuridiche, amministratori e soci oppure tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado.
La logica è comprensibile: evitare che il denaro pubblico finanzi operazioni tra soggetti talmente collegati da poter generare vantaggi impropri o comportamenti speculativi.
Un'impresa ottiene un contributo per realizzare dei lavori.
La società che esegue quei lavori è collegata al beneficiario attraverso uno dei rapporti rilevanti previsti dalla normativa.
Il problema diventa capire se la spesa finanziata con denaro pubblico rappresenti una normale operazione economica oppure se il collegamento tra le parti possa alterarne le condizioni.
La normativa introduce quindi una barriera preventiva.
Ma successivamente è arrivata un'eccezione.
La legge regionale n. 12 del 6 agosto 2025 ha previsto un'esclusione dal divieto per gli incentivi concessi alle imprese agricole, forestali e ittiche e alle loro associazioni, quando per gli investimenti viene effettuata la valutazione di congruità della spesa.
La congruità della spesa, detta in modo semplice, serve in questo contesto a verificare se il costo dell'investimento sia giustificato.
Ed è qui che nasce il dubbio.
Se questo controllo può offrire sufficienti garanzie per un'impresa agricola, forestale o ittica, perché la stessa possibilità non dovrebbe valere anche per altre categorie di imprese?
Il Consiglio di Stato porta il ragionamento fino a individuare due possibili problemi: o è illegittima la norma di favore prevista per queste categorie, oppure potrebbe essere illegittimo non estendere l'esenzione alle altre tipologie di imprese comparabili.
Ancora una volta: non è stata cancellata la disciplina regionale e la deroga non è stata automaticamente estesa a tutte le imprese.
Il Consiglio di Stato ha sospeso il proprio giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale.
L'esito potrebbe però diventare importante per il sistema regionale degli incentivi, perché la Consulta dovrà affrontare il problema della differenza di trattamento evidenziata nell'ordinanza.
Chi è interessato: imprese che richiedono incentivi in Friuli-Venezia Giulia, società con rapporti rilevanti con altri soggetti coinvolti nelle spese finanziate, amministratori, soci, imprese agricole, forestali e ittiche, professionisti che seguono bandi e contributi regionali e amministrazioni che gestiscono gli incentivi.
Letta rapidamente, questa Gazzetta potrebbe sembrare composta soltanto da questioni giuridiche molto specialistiche.
In realtà contiene tre domande semplicissime.
Prima domanda: le garanzie di una persona sottoposta a sorveglianza speciale possono cambiare in funzione del momento in cui viene presentata una richiesta di aggravamento?
Seconda domanda: il sistema di calcolo delle aggravanti può produrre risultati sanzionatori che il giudice considera irragionevoli rispetto alla stessa logica del codice penale?
Terza domanda: perché una verifica sulla congruità della spesa può consentire una deroga a determinate imprese e non ad altre?
Sono tre casi differenti, ma mostrano bene a cosa serve il controllo di costituzionalità.
Non significa soltanto chiedersi se una legge “è costituzionale oppure no”.
Significa verificare anche se differenze di trattamento, meccanismi processuali e conseguenze concrete delle norme rispettino uguaglianza, ragionevolezza, diritto di difesa e gli altri principi costituzionali.
È probabilmente questa la cosa più importante da ricordare dopo i nostri cinque minuti.
La Gazzetta del 19 agosto pubblica atti di promovimento del giudizio della Corte costituzionale, non le decisioni finali della Consulta.
In tutti e tre i casi i giudici rimettenti hanno sospeso i rispettivi procedimenti e trasmesso le questioni alla Corte costituzionale.
Quindi non possiamo ancora dire:
“è cambiato il Codice Antimafia”;
“sono cambiate le pene per violenza sessuale”;
oppure
“tutte le imprese possono accedere alla deroga prevista in Friuli-Venezia Giulia”.
Possiamo invece dire che tre regole o interpretazioni sono ora sottoposte al vaglio costituzionale e che le future decisioni potrebbero avere conseguenze concrete nei rispettivi settori.
Il primo caso interessa soprattutto il mondo delle misure di prevenzione e del diritto penale.
Il secondo riguarda in maniera specifica il calcolo della pena e delle aggravanti.
Il terzo merita particolare attenzione da parte di imprese, consulenti, amministrazioni e professionisti che si occupano di incentivi pubblici in Friuli-Venezia Giulia.
Per il cittadino, invece, il messaggio generale è un altro: dietro formule giuridiche molto complesse possono nascondersi questioni estremamente concrete su chi giudica, come viene calcolata una pena e chi può accedere al denaro pubblico.
Quanti provvedimenti importanti contiene questo numero della Gazzetta?
Il sommario della 1ª Serie Speciale n. 33 riporta tre atti di promovimento: le ordinanze n. 115, 116 e 117.
Sono nuove leggi entrate in vigore il 19 agosto 2026?
No. Questo numero della 1ª Serie Speciale riguarda questioni sottoposte alla Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha già deciso?
No. Le ordinanze pubblicate servono a portare le questioni davanti alla Consulta. I procedimenti interessati sono stati sospesi in attesa del giudizio costituzionale.
Il Codice Antimafia è stato dichiarato incostituzionale?
No. La questione riguarda l'articolo 11, comma 2, nella specifica interpretazione relativa al giudice competente sull'aggravamento di una misura mentre è pendente l'impugnazione.
Sono state ridotte le pene per violenza sessuale?
No. Il Tribunale di Sassari ha sollevato una questione sul particolare meccanismo di combinazione delle aggravanti indicato nell'ordinanza. Non c'è in questo numero una decisione della Consulta che riduca automaticamente le pene.
È stato eliminato il divieto sui contributi tra imprese collegate in Friuli-Venezia Giulia?
No. Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte costituzionale la questione relativa alla disciplina e alla specifica differenza di trattamento introdotta per imprese agricole, forestali e ittiche.
Quando sapremo cosa cambia realmente?
Quando la Corte costituzionale deciderà le questioni. Saranno quelle decisioni a permettere di stabilire gli effetti giuridici concreti.
Pensiamo alla Costituzione come al regolamento fondamentale di un grande condominio.
Nel condominio esistono poi molte regole più specifiche: chi può utilizzare determinati spazi, come vengono distribuite le spese, chi prende certe decisioni.
Un giorno sorgono tre dubbi.
Una regola sembra far dipendere le garanzie di una persona dal momento in cui viene presa una decisione.
Un'altra produce un risultato matematico che potrebbe essere incoerente rispetto alle altre regole.
Una terza concede un'eccezione soltanto ad alcuni condomini, anche se altri potrebbero trovarsi in condizioni simili.
A quel punto non si cancellano automaticamente le tre regole.
Si chiede all'organo competente di verificare se siano compatibili con il regolamento fondamentale.
È esattamente ciò che accade in questa Gazzetta: le domande sono state poste; ora bisogna attendere le risposte della Corte costituzionale.
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