Più alberi nei piccoli Comuni, nuovi boschi urbani e periurbani, attenzione alle aree soggette a dissesto idrogeologico e maggiore utilizzo di specie autoctone. Sono alcune delle possibilità introdotte dal decreto legislativo 30 luglio 2026, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 del 12 agosto 2026.
Il provvedimento riguarda complessivamente la riorganizzazione del settore florovivaistico italiano, ma contiene un capitolo specifico dedicato al vivaismo forestale che può avere conseguenze interessanti anche per Comuni, Regioni e cittadini.
La novità va però interpretata correttamente: il decreto non assegna automaticamente alberi o finanziamenti a tutti i piccoli Comuni italiani.
La norma mette invece a disposizione delle Regioni e degli enti locali nuovi strumenti per programmare interventi di forestazione, aumentare il verde urbano e utilizzare terreni pubblici per produrre materiale forestale certificato.
Vediamo cosa prevede realmente.
L'articolo 17 stabilisce che le Regioni possono promuovere interventi per la messa a dimora di alberi a fini forestali e ornamentali, attribuendo priorità ai Comuni di piccole dimensioni.
L'obiettivo è duplice.
Da una parte aumentare il patrimonio verde dei territori; dall'altra sostenere le filiere produttive forestali e ornamentali presenti a livello locale.
La parola importante è però “possono”.
Non viene imposto alle Regioni di realizzare automaticamente questi interventi e non viene riconosciuto direttamente a ogni piccolo Comune un determinato numero di alberi.
Saranno quindi molto importanti i successivi provvedimenti e le iniziative regionali.
Il decreto non lascia questa definizione all'interpretazione delle singole amministrazioni.
Per stabilire cosa debba intendersi per Comune di piccole dimensioni, la norma richiama l'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
Il riferimento è quindi alla disciplina nazionale dedicata ai piccoli Comuni.
Questo è importante perché significa che la priorità prevista dal decreto non può essere attribuita semplicemente sulla base di una definizione generica o giornalistica di “piccolo paese”.
Uno degli aspetti più interessanti riguarda la possibilità di incrementare i boschi urbani e periurbani.
Un bosco urbano non deve essere immaginato necessariamente come una grande foresta nel centro della città.
Può trattarsi di un sistema alberato progettato all'interno o ai margini dell'area urbana con finalità ambientali, paesaggistiche e sociali.
Periurbano significa invece collocato nella fascia di passaggio tra città e territorio rurale.
Queste aree possono diventare particolarmente importanti nei piccoli centri, dove spesso il confine tra abitato, campagna e territorio naturale è molto più vicino rispetto alle grandi città.
Aumentare il numero degli alberi non è soltanto una questione estetica.
Un sistema verde ben progettato può contribuire alla gestione delle temperature, alla qualità dell'aria, alla biodiversità e alla capacità del terreno di assorbire acqua.
Ma è importante evitare una semplificazione.
Piantare alberi non significa automaticamente risolvere questi problemi.
Servono specie adatte, terreno adeguato, manutenzione e soprattutto una progettazione coerente con le caratteristiche ambientali del luogo.
Un albero piantato nel posto sbagliato e successivamente abbandonato può trasformarsi da investimento ambientale a costo per l'amministrazione.
Il decreto cerca quindi di collegare la produzione vivaistica alla programmazione territoriale.
La norma richiama espressamente le zone comunali soggette a dissesto idrogeologico.
Con questa espressione si indicano fenomeni come frane, erosione e altre situazioni di instabilità del territorio legate all'acqua e alle caratteristiche del suolo.
Gli interventi previsti dal decreto potranno riguardare proprio queste aree.
Questo non significa che basti piantare qualche albero per mettere in sicurezza una frana.
Gli interventi forestali devono essere inseriti in una corretta pianificazione tecnica e territoriale.
La vegetazione può contribuire alla protezione e alla stabilità di determinati terreni, ma non sostituisce automaticamente le opere necessarie nei territori con problemi idrogeologici complessi.
Il decreto considera anche un'altra situazione particolare.
Gli interventi potranno interessare zone sottoposte a misure obbligatorie contro organismi nocivi alle piante.
Pensiamo, ad esempio, a territori nei quali una malattia o un parassita renda necessario eliminare determinate piante.
Una volta affrontata l'emergenza fitosanitaria può diventare necessario ricostituire il patrimonio vegetale.
Il collegamento con il vivaismo forestale diventa quindi evidente: per ripiantare servono quantità adeguate di materiale vegetale con caratteristiche e provenienza controllate.
Per la creazione di nuovi boschi urbani e periurbani e per gli interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale, il decreto stabilisce che la scelta ricada preferibilmente sulle specie arboree autoctone.
Specie autoctona significa una specie naturalmente presente in un determinato territorio e collegata alle sue caratteristiche ambientali ed ecologiche.
Per fare un esempio semplice, progettare un'area verde non dovrebbe essere come scegliere le piante da un catalogo soltanto perché sono belle.
Bisogna chiedersi se quella specie sia adatta al clima, al terreno e all'ecosistema nel quale verrà inserita.
L'utilizzo di specie coerenti con il territorio può favorire una maggiore integrazione ambientale e ridurre alcuni problemi di adattamento.
Un altro punto importante riguarda il materiale utilizzato per gli interventi forestali.
Il decreto richiama le norme sulla produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
Con questa espressione si intendono, semplificando, semi, piantine e altri materiali utilizzati per riprodurre e realizzare nuovi popolamenti forestali.
Per gli interventi previsti dalla normativa non conta quindi soltanto acquistare genericamente degli alberi.
In determinati casi devono essere rispettati requisiti di provenienza e certificazione.
Immaginiamo che un Comune debba mettere a dimora migliaia di alberi.
Non sarebbe sufficiente scegliere la specie indicata nel progetto.
Occorre avere anche garanzie sulla provenienza e sulle caratteristiche del materiale utilizzato.
La certificazione forestale del materiale di moltiplicazione permette di inserire maggiore tracciabilità nella filiera.
È un principio simile a quello che troviamo nel settore alimentare: conoscere la provenienza di ciò che utilizziamo permette di effettuare controlli migliori e ridurre l'incertezza.
Il decreto cerca inoltre di aumentare la disponibilità di materiale certificato coinvolgendo maggiormente gli operatori privati.
Gli organismi ufficiali e le autorità territoriali possono produrre e raccogliere materiale forestale secondo le regole previste.
Il materiale certificato può poi essere ceduto a operatori privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per proseguire le fasi di coltivazione e commercializzazione.
L'obiettivo è creare una filiera in grado di rispondere alla crescente domanda di piante necessarie per forestazione, rinaturalizzazione e verde urbano.
L'articolo 18 contiene una possibilità particolarmente interessante.
Regioni ed enti locali possono concedere o affittare terreni di loro proprietà a condizioni tecniche e contrattuali agevolate agli operatori della filiera vivaistica.
I terreni devono essere utilizzati per attività di forestazione oppure per produrre specie forestali e materiale forestale certificato destinato agli scopi previsti dalla legge.
Non significa quindi che qualsiasi terreno comunale possa essere affittato a prezzo ridotto per qualunque attività commerciale.
La concessione deve rispettare le finalità indicate dalla norma e le regole sulla gestione del patrimonio pubblico.
Un aspetto fondamentale è che la disciplina concreta non sarà identica automaticamente in tutta Italia.
Le Regioni dovranno individuare:
la tipologia dei terreni utilizzabili;
il corrispettivo dovuto;
la durata della concessione o dell'affitto;
gli eventuali criteri preferenziali per assegnare i terreni.
Di conseguenza, per imprese e Comuni sarà necessario controllare i futuri provvedimenti regionali.
È proprio lì che la possibilità prevista dalla legge nazionale potrà trasformarsi in un'opportunità concretamente utilizzabile.
La norma contiene una soluzione particolare.
La Regione può prevedere che il canone dovuto dall'operatore venga corrisposto, interamente o parzialmente, attraverso il trasferimento periodico di materiale forestale certificato di valore equivalente.
Facciamo un esempio.
Un ente pubblico dispone di un terreno inutilizzato adatto alla produzione vivaistica.
Il terreno viene concesso a un operatore secondo le regole regionali.
Invece di pagare tutto il canone esclusivamente in denaro, il vivaista potrebbe – se previsto dal provvedimento regionale – consegnare periodicamente all'amministrazione una quantità equivalente di materiale forestale certificato.
Quelle piante potrebbero quindi alimentare altri interventi pubblici.
È una sorta di circuito nel quale il patrimonio pubblico può contribuire alla produzione del materiale necessario per aumentare il verde.
Per le amministrazioni locali la riforma apre soprattutto possibilità di programmazione.
Un Comune potrebbe trovarsi contemporaneamente nella posizione di:
avere terreni pubblici disponibili;
avere bisogno di nuovi alberi;
programmare un bosco urbano;
dover riqualificare un'area degradata;
intervenire in una zona fragile dal punto di vista idrogeologico;
collaborare con vivai e operatori forestali.
Il nuovo quadro normativo cerca di collegare questi elementi.
Ma le amministrazioni dovranno verificare quali strumenti verranno concretamente attivati dalla propria Regione.
Per gli operatori della filiera forestale potrebbero aprirsi nuove opportunità.
Una maggiore programmazione pubblica della forestazione significa potenzialmente maggiore domanda di materiale certificato.
La possibilità di utilizzare terreni pubblici a condizioni agevolate potrebbe inoltre favorire l'espansione della capacità produttiva.
Ma anche in questo caso non esiste un diritto automatico a ottenere un terreno.
Bisognerà attendere i provvedimenti regionali e rispettare requisiti, procedure e criteri di assegnazione.
Gli effetti per i cittadini saranno soprattutto indiretti e si vedranno nel tempo.
Se le misure verranno utilizzate dalle amministrazioni, potranno tradursi in più aree verdi, nuovi boschi urbani, recupero di zone degradate e maggiore attenzione alla gestione del patrimonio arboreo.
In un piccolo Comune, un nuovo bosco periurbano può diventare anche uno spazio per camminare, praticare attività all'aperto e migliorare la qualità paesaggistica del territorio.
Ma la qualità dell'intervento sarà importante quanto il numero degli alberi piantati.
Il rischio di molte campagne ambientali è concentrare tutta l'attenzione sul numero di alberi messi a dimora.
La vera sfida arriva dopo.
Gli alberi devono essere scelti correttamente, piantati nel periodo appropriato, irrigati quando necessario, protetti nelle prime fasi di crescita e controllati negli anni successivi.
Cento alberi ben progettati e mantenuti possono avere più valore di mille piantine abbandonate dopo l'inaugurazione.
Il decreto va quindi letto all'interno di una strategia più ampia che comprende produzione vivaistica, qualità del materiale, programmazione del verde e gestione del territorio.
Tutti i piccoli Comuni riceveranno nuovi alberi?
No. Il decreto consente alle Regioni di promuovere interventi attribuendo priorità ai piccoli Comuni. Non assegna automaticamente alberi a ogni Comune italiano.
Chi decide dove saranno effettuati gli interventi?
Un ruolo centrale spetta alle Regioni, nel rispetto delle strategie nazionali e della normativa richiamata dal decreto.
Si potranno creare nuovi boschi nelle città?
Sì. La norma prevede interventi finalizzati ad aumentare i boschi urbani e periurbani e le aree verdi.
Gli alberi potranno essere utilizzati nelle zone a rischio frana?
Il decreto contempla interventi nelle zone comunali soggette a dissesto idrogeologico. Questo non significa però che la semplice piantumazione sostituisca gli interventi tecnici necessari per la messa in sicurezza.
Che cosa sono le specie autoctone?
Sono specie naturalmente legate a un determinato territorio. Il decreto stabilisce una preferenza per queste specie negli interventi forestali di creazione di nuovi boschi, rinaturalizzazione e ripristino ambientale.
I Comuni potranno dare gratuitamente terreni ai vivaisti?
La norma parla di concessione o affitto a condizioni tecniche e contrattuali agevolate, nel rispetto delle regole sul patrimonio pubblico. Saranno le Regioni a definire condizioni, corrispettivi e criteri.
Un vivaista potrà pagare l'affitto consegnando alberi?
Potenzialmente sì. La Regione può prevedere che il canone venga corrisposto in tutto o in parte attraverso materiale forestale certificato di valore equivalente.
Le misure sono già operative ovunque?
No. Una parte importante dell'attuazione dipenderà dai provvedimenti delle Regioni.
Perché viene richiesta attenzione alla provenienza delle piante?
Perché negli interventi forestali qualità, caratteristiche e provenienza del materiale vegetale possono essere determinanti per il successo dell'intervento.
La norma riguarda soltanto i paesi di montagna?
No. La priorità riguarda i piccoli Comuni individuati secondo la normativa richiamata dal decreto, mentre gli interventi possono comprendere boschi urbani e periurbani e altre aree previste dalla disposizione.
Immaginiamo un piccolo Comune con un terreno pubblico inutilizzato e una zona vicino al paese che avrebbe bisogno di essere rinaturalizzata.
Sul territorio lavora anche un vivaio forestale.
Con il nuovo quadro normativo, la Regione potrebbe stabilire regole che consentano al Comune di concedere quel terreno all'operatore a condizioni agevolate.
Il vivaista potrebbe utilizzarlo per produrre materiale forestale certificato.
Se la disciplina regionale lo prevede, una parte del canone potrebbe essere corrisposta proprio attraverso la consegna di quelle piante.
Il Comune potrebbe poi utilizzare materiale idoneo nell'ambito dei propri interventi di verde, secondo le procedure applicabili.
Il concetto è semplice: un terreno pubblico può diventare uno strumento produttivo per generare nuovo patrimonio verde.
La legge nazionale apre la porta. Saranno soprattutto Regioni ed enti locali a determinare quanto e come questa possibilità verrà utilizzata.
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