La riforma del reclutamento universitario cambia profondamente il modo in cui vengono formate le commissioni chiamate a valutare professori e ricercatori.
La legge 16 luglio 2026, n. 129, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 170 del 24 luglio 2026, introduce liste nazionali dei possibili commissari, una presenza maggioritaria di componenti esterni e nuove regole di rotazione.
L’obiettivo dichiarato dal nuovo sistema è rafforzare imparzialità, trasparenza e ricambio nella composizione delle commissioni, riducendo il rischio che le selezioni siano gestite sempre dalle stesse persone o prevalentemente da docenti appartenenti all’università che deve effettuare l’assunzione.
Le commissioni giudicatrici hanno un ruolo decisivo nelle procedure universitarie.
Sono infatti chiamate a:
La commissione non procede direttamente all’assunzione. La proposta di chiamata resta di competenza del dipartimento universitario e deve essere successivamente approvata dagli organi dell’ateneo.
Tuttavia, il giudizio della commissione è determinante perché individua il candidato considerato migliore al termine della valutazione.
Per questo motivo la legge interviene soprattutto su due aspetti: chi può diventare commissario e come vengono scelti i componenti.
La legge introduce un nuovo articolo 17-bis nella legge n. 240 del 2010.
Il Ministero dell’università e della ricerca dovrà pubblicare apposite liste di professori disponibili a partecipare alle commissioni giudicatrici.
Le liste saranno:
Il gruppo scientifico-disciplinare è l’area nella quale vengono riunite discipline universitarie affini. Serve a individuare il settore di competenza dei candidati e dei commissari.
Per esempio, una procedura relativa a una determinata area della medicina, dell’ingegneria o della storia dovrà utilizzare la lista corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare interessato.
L’inserimento non sarà automatico.
I professori interessati dovranno presentare una domanda corredata dalla documentazione riguardante la propria attività scientifica complessiva.
La legge richiede una particolare attenzione al lavoro svolto negli ultimi cinque anni.
Per entrare nelle liste sarà necessario possedere i requisiti di produttività e qualificazione scientifica previsti per la propria fascia e per il gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza.
I requisiti dovranno essere dichiarati attraverso le modalità stabilite dal Ministero.
Il curriculum dei professori inseriti nelle liste sarà pubblicato sul sito internet ministeriale.
Questo significa che candidati, università e cittadini potranno conoscere il percorso scientifico dei professori che possono essere sorteggiati nelle commissioni.
La legge individua alcune categorie che non potranno essere inserite nelle liste.
Sono esclusi:
Una condanna definitiva è una decisione penale che non può più essere modificata attraverso i normali mezzi di impugnazione.
La previsione mira a impedire che possano valutare altri candidati professori privi di alcuni requisiti professionali o coinvolti in situazioni considerate incompatibili con la funzione di commissario.
Per le procedure di chiamata dei professori ordinari e associati, la commissione sarà normalmente composta da cinque membri.
La composizione prevista è la seguente:
La maggioranza della commissione sarà quindi formata da professori che non appartengono all’ateneo interessato all’assunzione.
Il componente interno dovrà appartenere al gruppo scientifico-disciplinare indicato nel bando.
In alternativa, potrà essere scelto uno studioso stabilmente impegnato all’estero in attività di ricerca o insegnamento, purché ricopra una posizione accademica almeno equivalente a quella prevista dalla procedura.
La presenza di quattro componenti esterni su cinque serve a ridurre il peso dell’università che deve assumere il nuovo professore.
L’ateneo conserva la possibilità di indicare un componente, ma non controlla la maggioranza della commissione.
Il sorteggio degli altri quattro membri dovrebbe rendere più difficile scegliere in anticipo una commissione considerata favorevole a uno specifico candidato.
Il principio è simile a quello utilizzato quando un Comune deve valutare un progetto molto importante.
Se quasi tutti i valutatori appartenessero allo stesso ufficio interessato al progetto, potrebbe sorgere il dubbio che la decisione sia influenzata da rapporti interni.
La presenza di esperti esterni non elimina automaticamente ogni problema, ma amplia il numero dei soggetti coinvolti e riduce la dipendenza dalla singola amministrazione.
Il sorteggio è una selezione casuale effettuata tra i professori che possiedono i requisiti e sono stati inseriti nelle liste ministeriali.
Non significa che qualsiasi docente possa essere estratto senza controlli.
Prima del sorteggio devono infatti essere verificate:
Le modalità concrete del sorteggio dovranno essere definite con un decreto del Ministro dell’università e della ricerca.
La legge stabilisce che il procedimento dovrà rispettare i principi di pubblicità e trasparenza.
Un elemento importante è che la commissione non sarà interamente sorteggiata.
Nelle procedure per professori:
Nelle procedure per ricercatori:
Il legislatore ha quindi scelto un sistema misto.
L’ateneo conserva una presenza nella commissione, mentre la maggioranza dei membri proviene dall’esterno.
Il sorteggio non può portare alla nomina di commissari privi delle competenze necessarie.
Quando il bando indica uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti della commissione dovranno appartenere a quel settore.
Il settore scientifico-disciplinare rappresenta un ambito più specifico rispetto al gruppo scientifico-disciplinare.
Il gruppo può comprendere più discipline vicine, mentre il settore identifica una competenza più precisa.
Per esempio, in un grande gruppo riguardante l’ingegneria possono essere presenti diversi settori specialistici. Se il bando riguarda una competenza particolare, almeno due commissari dovranno avere esperienza proprio in quell’ambito.
Nelle procedure relative alla chiamata di professori di seconda fascia, cioè professori associati, almeno tre componenti della commissione dovranno essere professori di prima fascia.
Il professore di prima fascia è il professore ordinario.
Il professore di seconda fascia è il professore associato.
La norma vuole quindi assicurare che, nelle selezioni per professore associato, la maggioranza dei commissari appartenga alla fascia superiore.
Resta comunque obbligatorio rispettare le altre condizioni riguardanti i membri esterni, il sorteggio e le competenze disciplinari.
Non tutti i gruppi scientifico-disciplinari dispongono dello stesso numero di professori.
Per questo il Ministero dovrà individuare i gruppi nei quali il numero di professori sorteggiabili è inferiore a quaranta.
In questi casi la commissione potrà essere composta da tre membri:
La regola tiene conto delle difficoltà pratiche che potrebbero presentarsi negli ambiti scientifici più piccoli.
Quando i possibili commissari sono pochi, applicare sempre una commissione di cinque persone e regole molto rigide di rotazione potrebbe rendere difficile o impossibile avviare le procedure.
Una delle novità più rilevanti riguarda la rotazione dei commissari.
Per i gruppi scientifico-disciplinari che dispongono di almeno quaranta professori sorteggiabili, non potranno essere scelti i professori che, nell’anno precedente alla pubblicazione del bando, hanno già partecipato a una commissione relativa allo stesso gruppo scientifico-disciplinare.
La regola cerca di impedire che gli stessi docenti siano chiamati continuamente a giudicare concorsi e selezioni nella medesima area.
La rotazione favorisce l’alternanza dei valutatori e amplia il numero di professori coinvolti.
La partecipazione ripetuta alle commissioni non costituisce automaticamente un comportamento scorretto.
Può però produrre alcuni problemi:
La nuova legge cerca quindi di distribuire gli incarichi tra un numero più ampio di professori.
È come accade in un condominio quando devono essere valutati preventivi per lavori importanti.
Affidare ogni volta la scelta alle stesse due o tre persone può creare un sistema molto chiuso. Alternare i componenti permette invece di introdurre punti di vista differenti e rende più difficile la formazione di rapporti esclusivi con imprese o professionisti.
La regola che esclude chi ha già partecipato a una commissione nell’anno precedente non si applica allo stesso modo nei gruppi con meno di quaranta professori sorteggiabili.
In questi ambiti la disponibilità di esperti può essere limitata.
Un’applicazione troppo rigida della rotazione potrebbe escludere una parte significativa dei possibili commissari e bloccare le procedure.
Per questo la legge prevede commissioni ridotte e una disciplina più flessibile.
La scelta rappresenta un compromesso tra due esigenze:
La legge richiede che la composizione delle commissioni tenga conto, per quanto possibile, del principio dell’equilibrio di genere.
L’espressione per quanto possibile indica che il criterio deve essere perseguito compatibilmente con la disponibilità di professori presenti nelle liste e con gli altri requisiti richiesti.
Non viene quindi stabilita nel testo una quota numerica rigida.
Il principio dovrà essere applicato insieme alle regole sulla fascia accademica, sulle competenze disciplinari, sulla presenza dei membri esterni e sulla rotazione.
Le commissioni dovranno essere costituite nel rispetto dei principi di:
L’imparzialità richiede che i commissari valutino i candidati senza favoritismi o interessi personali.
La trasparenza richiede che le modalità di scelta e gli atti della procedura possano essere conosciuti e controllati.
La rotazione impedisce, nei limiti previsti dalla legge, che gli incarichi siano affidati ripetutamente alle stesse persone.
Questi principi non garantiscono da soli che ogni selezione sarà priva di contestazioni. Creano però un sistema nel quale la composizione della commissione dovrebbe essere più verificabile e meno dipendente dalle decisioni discrezionali dell’ateneo.
Per le procedure riguardanti i ricercatori a tempo determinato, la commissione sarà composta da tre professori.
La struttura sarà:
Almeno due dei tre commissari dovranno essere professori di prima fascia.
Se il bando individua uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti dovranno appartenere a quel settore.
Anche in questo caso la maggioranza della commissione sarà formata da membri esterni.
Le nuove commissioni non dovranno limitarsi all’esame formale dei titoli.
Per le procedure di chiamata dei professori saranno previste:
Il numero delle pubblicazioni presentabili dovrà essere compreso tra dieci e quindici.
Il candidato dovrà quindi non soltanto depositare i propri lavori, ma anche discuterne i contenuti davanti alla commissione.
La commissione dovrà valutare anche una prova didattica.
Il tema sarà individuato dalla commissione tenendo conto degli ambiti indicati nel bando.
Per l’area medica potranno essere considerate anche le specifiche esigenze cliniche e assistenziali.
La prova didattica serve a verificare la capacità di organizzare e spiegare un argomento come avverrebbe durante una lezione universitaria.
Un ricercatore può avere pubblicazioni scientifiche molto importanti, ma un professore deve anche essere in grado di trasmettere le proprie conoscenze agli studenti.
La riforma cerca quindi di affiancare alla valutazione della ricerca quella dell’insegnamento.
I candidati potranno dichiarare il possesso dei requisiti attraverso una procedura telematica predisposta dal Ministero.
La commissione dovrà però verificare che tali requisiti esistano realmente.
L’autocertificazione non elimina quindi i controlli.
Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è una dichiarazione con cui una persona attesta formalmente determinati fatti sotto la propria responsabilità.
Se un candidato dichiara requisiti non posseduti, potranno trovare applicazione le conseguenze previste dalla normativa sulle dichiarazioni non veritiere.
Al termine dei lavori, la commissione dovrà indicare il candidato più meritevole.
La formula è significativa perché attribuisce alla commissione il compito di concludere la valutazione comparativa con un’indicazione precisa.
La proposta di chiamata continuerà comunque a spettare al dipartimento.
Il procedimento può essere rappresentato in tre passaggi:
La commissione esprime quindi il giudizio tecnico, mentre gli organi universitari completano il procedimento amministrativo.
La legge prevede una fase transitoria.
Fino alla definizione dei nuovi requisiti scientifici e delle modalità di formazione delle commissioni continueranno ad applicarsi le disposizioni precedenti.
Saranno necessari appositi decreti ministeriali per stabilire:
Le procedure già bandite alla data di entrata in vigore della legge continueranno a essere disciplinate dalle vecchie regole.
Il nuovo sistema non si applicherà quindi retroattivamente ai concorsi già avviati.
La presenza prevalente di membri esterni può ridurre il peso delle relazioni interne all’ateneo.
Il sorteggio può rendere meno prevedibile la composizione della commissione.
La rotazione può impedire che gli stessi professori partecipino continuamente alle selezioni dello stesso settore.
La pubblicazione dei curriculum dei possibili commissari può aumentare la possibilità di controllo.
Questi elementi possono contribuire a rafforzare la fiducia nelle procedure universitarie.
L’efficacia della riforma dipenderà dalle modalità concrete di attuazione.
Tra gli aspetti da verificare ci saranno:
Il testo della legge definisce la struttura generale, ma molti dettagli saranno stabiliti dai decreti ministeriali.
Il sorteggio, inoltre, non garantisce automaticamente la qualità del giudizio. È necessario che le liste contengano professori qualificati e che i controlli siano effettivi.
Per i candidati, la riforma può significare una valutazione meno legata alle dinamiche del singolo ateneo.
Sapere che quattro commissari su cinque, oppure due su tre, provengono dall’esterno può aumentare la percezione di indipendenza della selezione.
I candidati dovranno però prepararsi a una procedura più articolata, comprendente:
Gli atenei avranno meno libertà nella scelta completa delle commissioni.
Potranno individuare un componente, mentre gli altri saranno sorteggiati dalle liste nazionali.
Le università dovranno inoltre:
Il nuovo sistema potrebbe rendere la procedura più controllabile, ma potrebbe anche richiedere un’organizzazione amministrativa più complessa.
Gli studenti non partecipano direttamente alla nomina delle commissioni, ma sono destinatari indiretti delle scelte effettuate.
Una selezione più attenta alle capacità didattiche può incidere sulla qualità dell’insegnamento.
Per i cittadini, la questione riguarda anche l’uso delle risorse pubbliche.
Le università statali sono finanziate in larga parte attraverso fondi pubblici. Garantire procedure trasparenti e imparziali significa cercare di selezionare i docenti sulla base delle competenze scientifiche e didattiche.
Tutti i commissari saranno sorteggiati?
No. Nelle commissioni per professori un componente sarà individuato dall’università e quattro saranno sorteggiati. Nelle commissioni per ricercatori uno sarà individuato dall’ateneo e due saranno sorteggiati.
Da dove saranno sorteggiati i commissari?
Dalle liste nazionali pubblicate dal Ministero dell’università e della ricerca, distinte per gruppo scientifico-disciplinare e fascia accademica.
Quanto dureranno le liste?
Le liste avranno validità biennale.
Chi può entrare nelle liste?
I professori che presentano domanda e possiedono i requisiti di produttività e qualificazione scientifica previsti per la propria fascia e disciplina.
Il curriculum dei commissari sarà pubblico?
Sì. La legge prevede la pubblicazione sul sito del Ministero del curriculum dei professori inseriti nelle liste.
Chi ha ricevuto una valutazione negativa può diventare commissario?
Non può essere inserito nelle liste chi ha ricevuto una valutazione negativa nell’anno precedente, nei casi indicati dalla legge.
Quanti componenti avrà una commissione per professori?
Normalmente cinque: uno individuato dall’università e quattro esterni sorteggiati.
Quanti componenti avrà una commissione per ricercatori?
Tre: uno individuato dall’università e due esterni sorteggiati.
Che cosa accade nei settori con pochi professori?
Se il numero dei professori sorteggiabili è inferiore a quaranta, anche la commissione per la chiamata dei professori potrà essere composta da tre membri.
Un professore può partecipare a più commissioni consecutive?
Nei gruppi con almeno quaranta professori sorteggiabili, chi ha partecipato nell’anno precedente a una commissione dello stesso gruppo scientifico-disciplinare sarà escluso dalla nuova selezione.
La commissione decide direttamente l’assunzione?
No. Indica il candidato più meritevole. La proposta di chiamata spetta al dipartimento e deve essere approvata dagli organi universitari competenti.
Le nuove regole valgono per i concorsi già pubblicati?
No. Le procedure già bandite continueranno secondo le disposizioni precedenti.
Il sorteggio partirà immediatamente?
Il nuovo sistema richiede decreti ministeriali che definiscano le liste, i requisiti e le modalità operative dei sorteggi. Fino ad allora continuano ad applicarsi le regole precedenti.
Immaginiamo che una famiglia debba scegliere l’impresa incaricata di ristrutturare un grande edificio.
Se tutti i valutatori fossero scelti dalla stessa persona che vuole affidare i lavori, gli altri condomini potrebbero temere favoritismi.
Il nuovo sistema universitario funziona in modo simile a una commissione nella quale il condominio nomina un proprio rappresentante, mentre gli altri esperti vengono estratti da un elenco di professionisti qualificati.
Inoltre, chi ha già valutato una gara recente non può essere richiamato immediatamente per una nuova procedura dello stesso tipo.
Il sorteggio non garantisce automaticamente che ogni decisione sarà perfetta, ma rende più difficile controllare in anticipo la maggioranza della commissione e favorisce un maggiore ricambio tra i valutatori.