Serie Generale n.170 del 24/07/2026

Serie Generale N. 170 24/07/2026 Pubblicato il 25/07/2026 09:50
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Serie Generale n.170 del 24/07/2026

La Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 170 del 24 luglio 2026 pubblica la legge 16 luglio 2026, n. 129, che modifica in modo significativo le regole per l’accesso, la valutazione e il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari.

La riforma interviene sulla legge n. 240 del 2010 e cambia alcuni passaggi centrali della carriera accademica: i requisiti per partecipare alle selezioni, la composizione delle commissioni, la valutazione dei candidati, la mobilità tra università e il controllo successivo sui risultati delle assunzioni.

Il cambiamento più rilevante è il superamento, per le nuove procedure, del precedente sistema imperniato sull’abilitazione scientifica nazionale, sostituito da requisiti di produttività e qualificazione scientifica definiti per ciascun gruppo scientifico-disciplinare.

Dall’abilitazione nazionale ai nuovi requisiti scientifici

Per partecipare alle procedure di chiamata dei professori universitari sarà necessario possedere specifici requisiti di produttività e qualificazione scientifica.

Questi requisiti saranno distinti per:

  • professori di prima fascia, cioè gli ordinari;
  • professori di seconda fascia, cioè gli associati;
  • ciascun gruppo scientifico-disciplinare.

I criteri dovranno essere stabiliti con un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, su proposta dell’ANVUR e dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale.

ANVUR è l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Il suo compito è valutare la qualità delle università, dei corsi e delle attività di ricerca.

CUN significa Consiglio universitario nazionale. È un organo rappresentativo del sistema universitario che esprime pareri su materie riguardanti insegnamento, ricerca e organizzazione degli atenei.

Il decreto con i nuovi requisiti dovrà essere adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

La prima revisione dei requisiti dovrà avvenire dopo due anni. Successivamente, gli aggiornamenti non potranno essere effettuati a intervalli inferiori a cinque anni.

Quali attività saranno considerate

La valutazione non dovrà basarsi soltanto sul numero delle pubblicazioni scientifiche.

La legge stabilisce che dovranno essere considerate anche:

  • l’attività didattica svolta in Italia o all’estero;
  • l’attività di ricerca;
  • la partecipazione a progetti finanziati attraverso bandi competitivi;
  • il ruolo ricoperto nei progetti di ricerca;
  • la continuità della produzione scientifica;
  • la distribuzione nel tempo delle pubblicazioni.

In termini pratici, non dovrebbe essere sufficiente concentrare molte pubblicazioni in un periodo molto breve. La valutazione dovrà guardare anche alla continuità del lavoro scientifico e alla partecipazione effettiva alla vita accademica.

È un po’ come valutare un’impresa: non basta osservare un solo anno particolarmente positivo, ma bisogna considerare la solidità e la continuità dell’attività nel tempo.

Dichiarazione telematica dei requisiti

I candidati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti attraverso una procedura telematica predisposta dal Ministero.

La dichiarazione avrà la forma di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, cioè un’autocertificazione con cui il candidato si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni fornite.

Il Ministero dovrà stabilire le modalità operative della dichiarazione.

Le università e le commissioni dovranno successivamente verificare che i requisiti dichiarati esistano realmente.

Nascono le liste nazionali dei commissari

La legge introduce liste nazionali di professori disponibili a partecipare alle commissioni giudicatrici.

Le liste:

  • saranno curate dal Ministero;
  • avranno validità biennale;
  • saranno separate per prima e seconda fascia;
  • saranno organizzate per gruppo scientifico-disciplinare.

Per entrare nelle liste, i professori dovranno presentare la documentazione relativa alla propria attività scientifica, con particolare attenzione agli ultimi cinque anni.

Il curriculum dei professori ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Ministero.

Non potranno essere inseriti nelle liste, tra gli altri:

  • professori che hanno ricevuto una valutazione negativa nell’anno precedente;
  • professori collocati in particolari forme di aspettativa obbligatoria;
  • professori condannati definitivamente per determinati reati contro la pubblica amministrazione.

L’obiettivo è rendere più trasparente la scelta dei commissari e limitare situazioni di incompatibilità o scarsa qualificazione.

Commissioni con una forte presenza di membri esterni

Per le chiamate dei professori di prima e seconda fascia, la commissione sarà normalmente composta da cinque professori.

La struttura prevista è la seguente:

  • un componente scelto dall’università che bandisce la procedura;
  • quattro componenti esterni sorteggiati dalle liste nazionali.

Questo significa che la maggioranza della commissione non apparterrà all’ateneo che deve effettuare l’assunzione.

Quando il bando riguarda uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due commissari dovranno appartenere a quello stesso settore.

Per le procedure relative ai professori associati, almeno tre componenti dovranno essere professori ordinari.

Nei gruppi scientifico-disciplinari in cui i professori disponibili sono meno di quaranta, la commissione potrà essere ridotta a tre componenti: uno individuato dall’università e due sorteggiati.

Rotazione dei commissari

La riforma introduce anche un principio di rotazione.

Salvo i casi riguardanti i gruppi con un numero ridotto di docenti disponibili, non potrà essere scelto chi, nell’anno precedente alla pubblicazione del bando, ha già partecipato a una commissione per lo stesso gruppo scientifico-disciplinare.

Lo scopo è evitare che le stesse persone siano chiamate ripetutamente a decidere su numerose selezioni.

La rotazione può essere paragonata a quanto avviene in un condominio quando si evita di affidare sempre allo stesso gruppo ristretto la valutazione delle offerte per i lavori comuni. Cambiare periodicamente i valutatori può favorire maggiore pluralità e ridurre il rischio di rapporti troppo consolidati.

Curriculum standard per tutti i candidati

Le domande di partecipazione dovranno essere accompagnate da un curriculum predisposto secondo un modello standard definito dal Ministero.

Il curriculum dovrà indicare:

  • risultati ottenuti;
  • attività svolte;
  • esperienze scientifiche;
  • esperienze didattiche.

L’adozione di un formato unico dovrebbe rendere più semplice il confronto tra i candidati.

Attualmente, curriculum molto diversi nella struttura possono rendere difficile capire immediatamente quali esperienze siano realmente comparabili. Un modello standard funziona come un modulo utilizzato per confrontare più offerte: le informazioni essenziali sono collocate nello stesso ordine e risultano più facili da esaminare.

Da dieci a quindici pubblicazioni

I bandi dovranno stabilire il numero delle pubblicazioni scientifiche che ogni candidato può presentare.

Il numero dovrà essere compreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici.

La previsione cerca di evitare sia un numero troppo ridotto di lavori, che potrebbe non rappresentare adeguatamente la produzione del candidato, sia una quantità eccessiva di documenti difficili da valutare con attenzione.

La commissione non dovrà comunque limitarsi a contare le pubblicazioni. Dovrà esaminarne i contenuti, la qualità e la coerenza con il profilo richiesto.

Discussione delle pubblicazioni e prova didattica

La riforma rende centrale anche la capacità del candidato di spiegare il proprio lavoro e di insegnare.

Durante la procedura sarà prevista:

  • la discussione delle pubblicazioni scientifiche;
  • la discussione delle esperienze didattiche;
  • una prova didattica su un tema scelto dalla commissione.

Per l’area medica, la prova potrà tenere conto anche delle esigenze cliniche e assistenziali indicate nel bando.

La prova didattica è una simulazione o dimostrazione dell’attività di insegnamento. Serve a valutare non soltanto ciò che il candidato conosce, ma anche la sua capacità di trasmettere quelle conoscenze agli studenti.

È una differenza importante. Un candidato può essere un ricercatore molto produttivo, ma la funzione universitaria comprende anche l’insegnamento. La nuova procedura cerca quindi di valutare entrambe le dimensioni.

La commissione deve indicare il candidato più meritevole

Al termine dei lavori, la commissione dovrà indicare il candidato ritenuto più meritevole.

La proposta formale di chiamata continuerà però a spettare al dipartimento universitario, secondo le regole previste dall’ordinamento.

La distinzione è importante:

  • la commissione svolge la valutazione comparativa;
  • il dipartimento formula la proposta di chiamata;
  • il consiglio di amministrazione dell’università approva la decisione.

Regole specifiche per i ricercatori a tempo determinato

Anche le procedure per i ricercatori a tempo determinato vengono modificate.

In questo caso la commissione sarà formata da tre professori:

  • uno scelto dall’università;
  • due esterni sorteggiati dalle liste nazionali.

Almeno due componenti dovranno essere professori di prima fascia.

Anche per i ricercatori saranno previsti il curriculum standard, il limite tra dieci e quindici pubblicazioni, la prova didattica e l’indicazione del candidato più meritevole.

Valutazione dopo tre anni

La legge introduce un controllo successivo sui vincitori delle procedure.

L’ANVUR dovrà effettuare una valutazione dopo tre anni dalla presa di servizio.

Le modalità saranno definite da linee guida ministeriali da adottare entro sessanta giorni.

I risultati potranno essere considerati nella distribuzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Il Fondo per il finanziamento ordinario, spesso indicato con la sigla FFO, è una delle principali fonti attraverso cui lo Stato finanzia le università pubbliche.

La logica è quella della cosiddetta autonomia responsabile: ogni università conserva la propria autonomia nelle assunzioni, ma deve rispondere della qualità dei risultati ottenuti.

In pratica, un ateneo non sarà valutato soltanto per avere completato una procedura corretta dal punto di vista formale. Potrà essere considerata anche la qualità dell’attività successivamente svolta dalle persone assunte.

Più spazio alla mobilità tra università

La legge interviene anche sui trasferimenti dei docenti e dei ricercatori.

Un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni potrà essere trasferito in un altro ateneo:

  • con il proprio consenso;
  • con l’accordo delle università interessate;
  • nel rispetto della sostenibilità economica dell’ateneo di destinazione;
  • utilizzando le facoltà assunzionali disponibili.

Il Ministero potrà prevedere incentivi per favorire questi trasferimenti e altre forme di mobilità tra atenei.

La misura punta a rendere meno rigido il sistema universitario. Un docente, per esempio, potrebbe trasferirsi in un’università nella quale le proprie competenze risultano maggiormente utili per un corso, un laboratorio o un progetto di ricerca.

Un quarto dei posti destinato all’apertura verso l’esterno

La quota di posti che ogni università statale deve riservare a persone che non hanno lavorato o studiato recentemente nello stesso ateneo sale da un quinto a un quarto.

Ciò significa che almeno il 25 per cento dei posti disponibili dovrà essere destinato a candidati esterni o a determinate forme di mobilità.

L’intento è ridurre il rischio di carriere sviluppate interamente all’interno della stessa struttura e favorire l’ingresso di esperienze provenienti da altri atenei.

Una regola particolare per la Libera università di Bolzano

La legge prevede una disciplina specifica per la Libera università di Bolzano.

Per garantire l’offerta didattica in lingua tedesca, l’ateneo potrà coprire alcuni posti di professore attraverso la chiamata diretta di studiosi abilitati all’insegnamento universitario nei Paesi dell’area linguistica tedesca.

Questa possibilità sarà limitata alle posizioni collegate a insegnamenti in lingua tedesca e non potrà superare il 10 per cento dei professori di prima e seconda fascia in servizio al 31 dicembre 2025.

Gli studiosi dovranno comunque possedere i requisiti scientifici previsti dalla nuova legge.

Cosa succede alle vecchie abilitazioni

La riforma contiene disposizioni transitorie per evitare un passaggio improvviso dal vecchio al nuovo sistema.

Fino all’adozione dei nuovi requisiti e delle regole sulle commissioni continueranno ad applicarsi le disposizioni precedenti.

Le procedure già bandite alla data di entrata in vigore della legge continueranno secondo le vecchie regole.

Chi possiede un’abilitazione scientifica nazionale ancora valida sarà considerato in possesso dei nuovi requisiti fino alla scadenza dell’abilitazione.

Chi ha ricevuto una valutazione negativa in una procedura di abilitazione non potrà partecipare, per dodici mesi dalla presentazione della domanda, a determinate selezioni relative allo stesso settore e alla stessa fascia o a una fascia superiore.

Quando entra in vigore la legge

La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2026.

In assenza di una diversa indicazione nel testo, le leggi entrano normalmente in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Per l’applicazione effettiva delle nuove procedure sarà però necessario attendere anche i decreti ministeriali attuativi.

In particolare, dovranno essere definiti:

  • i requisiti di produttività e qualificazione scientifica;
  • il modello standard del curriculum;
  • le modalità delle dichiarazioni telematiche;
  • le condizioni per entrare nelle liste dei commissari;
  • le procedure di sorteggio;
  • le linee guida per le valutazioni effettuate dall’ANVUR.

Fino al completamento di alcuni di questi passaggi continueranno a valere le regole precedenti.

Qual è l’impatto per i candidati

Per chi aspira a diventare professore o ricercatore universitario, la riforma comporta una valutazione più articolata.

Non conteranno soltanto le pubblicazioni, ma anche:

  • continuità della ricerca;
  • partecipazione a progetti competitivi;
  • attività didattica;
  • capacità di discutere i propri risultati;
  • capacità di svolgere una lezione;
  • corrispondenza tra esperienze e profilo richiesto.

La presenza prevalente di commissari esterni potrebbe inoltre ridurre il peso delle dinamiche interne al singolo ateneo.

Molto dipenderà, tuttavia, dai requisiti concreti che saranno stabiliti dal Ministero e dalle modalità con cui verranno effettuati i sorteggi.

Qual è l’impatto per le università

Gli atenei dovranno adeguare i propri regolamenti e le proprie procedure.

Dovranno inoltre:

  • utilizzare i nuovi modelli di curriculum;
  • verificare le dichiarazioni dei candidati;
  • nominare le commissioni secondo le nuove regole;
  • organizzare le prove didattiche;
  • riservare almeno un quarto dei posti all’apertura verso l’esterno;
  • tenere conto delle future valutazioni dell’ANVUR.

La riforma non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni dovranno quindi attuarla utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili.

Qual è l’impatto per studenti e cittadini

Gli studenti non partecipano direttamente alle procedure di selezione, ma potrebbero essere interessati dagli effetti della riforma.

La maggiore attenzione alla prova didattica mira a selezionare docenti capaci non soltanto di produrre ricerca, ma anche di insegnare in modo efficace.

Per i cittadini, la questione riguarda l’impiego delle risorse pubbliche destinate alle università. Procedure più trasparenti e valutazioni successive possono contribuire a verificare se le assunzioni producano risultati positivi nella ricerca e nella didattica.

La legge, però, stabilisce soprattutto il quadro generale. L’effettiva efficacia dipenderà dai decreti attuativi, dalla qualità dei controlli e dall’applicazione concreta da parte degli atenei.

FAQ – Domande frequenti

La nuova legge elimina immediatamente l’abilitazione scientifica nazionale?

Il sistema viene sostituito, per le nuove procedure, da requisiti di produttività e qualificazione scientifica. Tuttavia, fino all’adozione dei decreti necessari continueranno ad applicarsi le regole precedenti.

Chi possiede già un’abilitazione la perde?

No. Chi possiede un’abilitazione scientifica nazionale ancora valida sarà considerato in possesso dei nuovi requisiti fino alla scadenza dell’abilitazione.

Come saranno scelti i commissari?

Per le chiamate dei professori, normalmente un componente sarà individuato dall’università e quattro saranno sorteggiati tra professori esterni inseriti nelle liste nazionali.

Quante pubblicazioni potranno essere presentate?

Il bando dovrà prevedere un numero compreso tra dieci e quindici pubblicazioni.

La prova didattica sarà obbligatoria?

La legge inserisce la prova didattica tra gli elementi delle procedure per professori e ricercatori, secondo le modalità indicate nei bandi.

Le procedure già pubblicate dovranno essere rifatte?

No. Le procedure già bandite alla data di entrata in vigore della legge continueranno secondo le disposizioni precedenti.

Quando saranno operativi i nuovi criteri?

Saranno necessari diversi decreti ministeriali. Fino alla definizione dei requisiti e delle modalità di formazione delle commissioni continueranno a essere applicate le regole precedenti.

Le commissioni saranno sempre formate da cinque persone?

Quelle per la chiamata dei professori saranno normalmente formate da cinque membri. Nei gruppi scientifici con meno di quaranta professori sorteggiabili potranno essere composte da tre membri. Le commissioni per i ricercatori saranno invece formate da tre professori.

Le università potranno continuare ad assumere persone che lavorano già nello stesso ateneo?

Sì, ma almeno un quarto dei posti disponibili dovrà essere riservato a persone esterne o alle altre categorie indicate dalla legge.

I nuovi controlli riguarderanno anche il lavoro svolto dopo l’assunzione?

Sì. L’ANVUR dovrà valutare i vincitori dopo tre anni dalla presa di servizio, secondo linee guida che saranno stabilite dal Ministero.

Paragone semplice per capire la norma

Immaginiamo che un Comune debba scegliere il responsabile di un importante progetto tecnico.

Con il vecchio sistema, per partecipare era necessario possedere una certificazione nazionale ottenuta in precedenza.

Con il nuovo sistema, il candidato dovrà dimostrare direttamente di possedere determinati requisiti professionali. La commissione sarà composta soprattutto da esperti esterni scelti da elenchi nazionali. Il candidato dovrà presentare i propri lavori, discuterli e dimostrare concretamente di saper svolgere le attività richieste.

Dopo alcuni anni, sarà inoltre verificato se la persona scelta ha prodotto risultati adeguati.

La riforma universitaria segue una logica simile: requisiti verificabili, valutatori prevalentemente esterni, prova delle capacità didattiche e controllo successivo sui risultati.

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