La Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2026, dedicata alle leggi e ai regolamenti regionali, raccoglie provvedimenti che interessano energia rinnovabile, agricoltura, attività estrattive, servizio idrico, prevenzione sanitaria e organizzazione degli uffici pubblici.
Le novità più rilevanti arrivano dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Toscana. In Alto Adige vengono definite regole precise per installare impianti agrivoltaici nei frutteti e pannelli solari in alcune aree sottoposte a tutela. In Toscana cambiano invece le norme sulle cave, sulla lavorazione locale del marmo e sulla copertura dei maggiori costi necessari per rendere potabile l’acqua nel distretto apuo-versiliese.
Sempre in Toscana nasce inoltre un sistema regionale per prevenire e studiare la morte cardiaca improvvisa nelle persone con meno di 45 anni.
La Provincia autonoma di Bolzano introduce una disciplina specifica per gli impianti agrivoltaici, cioè impianti che permettono di produrre energia solare continuando contemporaneamente a coltivare il terreno.
Non si tratta quindi di trasformare un campo agricolo in una normale centrale fotovoltaica. L’agricoltura deve rimanere l’attività principale e deve proseguire sotto o tra i pannelli.
Gli impianti potranno essere autorizzati nel verde agricolo solo in presenza di determinate condizioni.
Le aree dovranno trovarsi a un’altitudine non superiore a 75 metri rispetto alla quota dei fiumi Adige o Isarco. I terreni dovranno essere coltivati a mele, pere, ciliegie o susine e l’attività agricola dovrà essere stata esercitata senza interruzioni nei cinque anni precedenti la domanda.
La pendenza del terreno non potrà superare il 10 per cento.
La norma stabilisce che almeno il 70 per cento dell’area interessata dall’impianto debba continuare a essere utilizzato per la coltivazione agricola.
La resa della frutticoltura non potrà diminuire, salvo eventi eccezionali, di oltre il 30 per cento rispetto alla produzione media dei cinque anni precedenti.
Questo significa che un’azienda agricola non potrà semplicemente installare pannelli e ridurre progressivamente la coltivazione. Dovrà dimostrare che il frutteto continua a produrre in modo significativo.
I dati potranno essere controllati attraverso il Sistema informativo agricolo-forestale provinciale e mediante verifiche a campione.
I pannelli dovranno essere installati su strutture leggere e non riflettenti.
Il bordo inferiore dei moduli dovrà trovarsi ad almeno 2,10 metri dal terreno, così da consentire il passaggio delle persone e dei mezzi agricoli. L’altezza massima, con i pannelli inclinati, non potrà superare i 5,80 metri.
La superficie coperta dai pannelli non potrà superare il 40 per cento dell’area complessiva.
Per comprendere la regola, si può immaginare un frutteto di 10.000 metri quadrati. I pannelli non potranno coprire più di 4.000 metri quadrati e la coltivazione dovrà continuare su almeno 7.000 metri quadrati.
Il progetto dovrà dimostrare che l’impianto è in grado di produrre almeno il 60 per cento dell’energia che produrrebbe un normale impianto fotovoltaico di riferimento.
Sarà inoltre obbligatorio controllare il consumo idrico attraverso contatori dell’acqua e tensiometri, strumenti che misurano il livello di umidità e la disponibilità d’acqua nel terreno.
La finalità è evitare che l’impianto energetico comprometta la gestione agricola o produca un uso inefficiente delle risorse idriche.
Gli impianti agrivoltaici non potranno essere realizzati nei beni paesaggistici di particolare valore e in numerose aree già tutelate dalla legge.
Dovrà inoltre essere rispettata una distanza di almeno 50 metri da monumenti naturali, parchi naturali, zone umide, biotopi e altri luoghi protetti.
Per realizzare l’impianto sarà necessaria l’autorizzazione paesaggistica, cioè il provvedimento con cui l’autorità competente verifica che l’opera sia compatibile con il paesaggio.
Se l’attività agricola cessa o le condizioni previste non vengono rispettate, l’impianto e le infrastrutture collegate dovranno essere rimossi immediatamente.
La Provincia di Bolzano consente anche l’installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari termici su dighe e muri di laghi artificiali utilizzati per la produzione idroelettrica.
La possibilità riguarda gli impianti idroelettrici con una potenza nominale media superiore a 3 megawatt.
Si cerca così di utilizzare superfici già occupate da infrastrutture energetiche, limitando il consumo di nuovo suolo.
Cambiano anche le regole per gli immobili sottoposti a vincolo storico o artistico.
I pannelli potranno essere installati sugli edifici, sulle pertinenze o in spazi aperti, ma servirà l’autorizzazione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali.
L’intervento non dovrà compromettere il valore del bene né la sua visibilità.
Resta vietata l’installazione di pannelli su chiese e cappelle.
La Regione Toscana modifica la disciplina delle cave introducendo obblighi ambientali più espliciti nelle autorizzazioni.
Le prescrizioni a tutela dell’ambiente dovranno essere chiaramente indicate nei provvedimenti che autorizzano l’attività estrattiva.
Il mancato rispetto ripetuto delle prescrizioni ambientali potrà determinare la decadenza della concessione.
La decadenza è la perdita del diritto a continuare un’attività perché non sono state rispettate le condizioni previste dall’autorizzazione o dalla concessione.
In pratica, un’impresa che viola più volte in due anni gli obblighi relativi alla tutela dell’acqua, del terreno o di altre componenti ambientali rischia di perdere il titolo che le permette di estrarre il materiale.
Una delle novità più importanti riguarda la lavorazione del materiale estratto.
Per ottenere una nuova concessione, l’impresa dovrà impegnarsi a lavorare almeno il 50 per cento del materiale da taglio all’interno del sistema produttivo locale.
L’obiettivo è evitare che il marmo venga estratto in Toscana e trasferito quasi interamente altrove per essere tagliato, trasformato e commercializzato.
La Regione vuole trattenere sul territorio una parte maggiore del valore economico generato dalle cave, sostenendo occupazione, imprese artigiane, laboratori e industrie locali.
Il rispetto dell’obbligo dovrà essere dimostrato attraverso un sistema di tracciabilità, cioè un sistema che consenta di seguire il materiale dal momento dell’estrazione fino alla lavorazione.
È come accade nella filiera alimentare: non basta dichiarare che un prodotto è stato lavorato localmente, ma occorre poterlo dimostrare attraverso documenti e registrazioni.
Le attività estrattive del distretto apuo-versiliese possono aumentare i costi necessari per trattare e rendere potabile l’acqua.
Fino a oggi questi maggiori costi potevano ricadere sulla tariffa pagata dalla generalità degli utenti del servizio idrico.
La nuova legge destina una parte dei contributi versati dalle imprese estrattive alla copertura delle spese aggiuntive sostenute dal gestore dell’acqua.
In particolare, una quota pari all’1,90 per cento di una componente del contributo di estrazione sarà vincolata alla riduzione tariffaria e al sostegno dei costi di potabilizzazione.
Si applica così il principio chi inquina paga, secondo il quale i costi provocati da un’attività con effetti sull’ambiente non devono essere sostenuti indistintamente da tutti i cittadini, ma anche dai soggetti che generano l’impatto.
I comuni dovranno versare al gestore del servizio idrico la quota prevista dalla legge.
L’Autorità idrica Toscana dovrà poi tenerne conto nell’adeguamento della tariffa e comunicarlo all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ARERA, durante le revisioni tariffarie.
La norma non promette automaticamente una riduzione immediata e uguale per tutte le famiglie. Stabilisce però che le somme provenienti dal settore estrattivo debbano contribuire a ridurre la parte della tariffa collegata ai maggiori costi di potabilizzazione del territorio apuo-versiliese.
Fino al 31 dicembre 2027 sarà favorito l’utilizzo del materiale detritico già presente nei siti estrattivi per realizzare opere pubbliche o interventi di pubblica utilità.
Il materiale detritico è costituito da frammenti, residui e accumuli derivanti dall’attività di estrazione.
La norma punta a trasformare parte di questi materiali da problema ambientale a risorsa utilizzabile, per esempio nella costruzione di opere infrastrutturali, purché siano rispettate le condizioni stabilite dai piani e dai comuni.
Un altro provvedimento importante istituisce un sistema regionale per prevenire e studiare la morte cardiaca improvvisa nelle persone con meno di 45 anni.
La morte cardiaca improvvisa è un decesso inaspettato provocato da una causa cardiaca o non immediatamente identificabile. Può avvenire anche in persone apparentemente sane e, in alcuni casi, essere collegata a patologie genetiche o congenite.
La Regione intende intervenire attraverso prevenzione, formazione, raccolta dei dati e diagnosi precoce.
Viene istituito il registro delle morti cardiache improvvise giovanili.
Il registro servirà a:
monitorare i casi;
individuare i principali fattori di rischio;
studiare le cause genetiche e non genetiche;
valutare l’efficacia delle misure di prevenzione;
favorire la diagnosi precoce nei familiari e nelle persone a rischio;
sostenere la ricerca scientifica.
Il trattamento dei dati sarà affidato alla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica.
Il registro non è soltanto un archivio. Può aiutare i medici a comprendere se diversi casi verificatisi nella stessa famiglia siano collegati a una cardiopatia ereditaria.
La Regione promuoverà accordi con l’Ufficio scolastico regionale per introdurre attività formative sulla morte cardiaca improvvisa e sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
La formazione sarà rivolta in particolare al personale docente delle scuole secondarie di secondo grado, che potrà successivamente contribuire alla formazione degli studenti.
La rianimazione cardiopolmonare comprende le manovre effettuate per mantenere la circolazione del sangue e l’ossigenazione quando una persona è in arresto cardiaco.
Sapere come intervenire nei primi minuti può aumentare le possibilità di sopravvivenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi.
Il programma regionale potrà comprendere attività di identificazione precoce dei possibili rischi cardiaci tra gli studenti delle scuole superiori.
La legge prevede l’utilizzo di questionari mirati ed elettrocardiogrammi, con particolare attenzione alle malattie cardiache ereditarie, congenite o ad altre condizioni che possono predisporre alla morte cardiaca improvvisa.
Le iniziative saranno definite con la collaborazione dei servizi di cardiologia e saranno attuate in base alle risorse e alle competenze disponibili.
Non viene quindi introdotto automaticamente un elettrocardiogramma obbligatorio per tutti gli studenti. La legge crea la base per programmi regionali coordinati di prevenzione.
La Regione promuoverà l’aggiornamento periodico della mappa dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, i cosiddetti DAE.
L’obiettivo è fare in modo che cittadini e soccorritori possano individuare rapidamente il dispositivo più vicino.
Un defibrillatore è utile soltanto se è funzionante, accessibile e facilmente localizzabile. Conoscere la presenza di un apparecchio all’interno di una scuola, di un impianto sportivo o di un edificio pubblico può fare la differenza durante un’emergenza.
Sarà costituita una Commissione tecnica regionale per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile.
Ne faranno parte rappresentanti della Regione, della Fondazione Monasterio, delle aziende ospedaliere, delle aziende sanitarie e delle centrali operative del 118.
La Commissione dovrà coordinare le iniziative, raccogliere le ricerche disponibili e proporre nuove misure di prevenzione.
La Giunta regionale dovrà costituirla entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Per le attività di prevenzione, formazione, monitoraggio e mappatura vengono autorizzate risorse specifiche.
Sono previsti:
100.000 euro in conto capitale per il 2025;
100.000 euro di spesa corrente per il 2026;
87.000 euro di spesa corrente e 13.000 euro in conto capitale per il 2027.
Le risorse saranno utilizzate nell’ambito del servizio sanitario regionale.
La Gazzetta contiene inoltre un regolamento della Regione Lazio che modifica l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.
Tra le variazioni indicate figura la riduzione del numero complessivo di alcune posizioni organizzative da 232 a 222 unità.
Cambiano anche la distribuzione di alcune strutture e le regole applicabili a determinati incarichi conferiti a soggetti provenienti da altri rapporti di lavoro.
Si tratta soprattutto di una riorganizzazione amministrativa interna, con effetti diretti sul funzionamento degli uffici regionali più che sui servizi immediatamente percepiti dai cittadini.
I provvedimenti affrontano tre grandi temi.
Il primo è la transizione energetica. L’agrivoltaico viene consentito, ma con regole che cercano di impedire l’abbandono dell’attività agricola e la trasformazione indiscriminata dei frutteti in distese di pannelli.
Il secondo è la responsabilità ambientale delle attività estrattive. Le imprese delle cave dovranno rispettare prescrizioni più chiare, contribuire ai costi aggiuntivi della potabilizzazione e lavorare una parte significativa del materiale nel territorio.
Il terzo è la prevenzione sanitaria. La Toscana costruisce una rete che unisce scuole, cardiologie, servizio sanitario, 118, ricerca scientifica e mappatura dei defibrillatori.
Gli impianti agrivoltaici potranno essere installati in qualunque terreno agricolo dell’Alto Adige?
No. Saranno ammessi soltanto nelle aree che rispettano i requisiti di altitudine, pendenza, coltivazione precedente e compatibilità paesaggistica previsti dal regolamento.
L’agricoltore potrà smettere di coltivare dopo aver installato i pannelli?
No. La coltivazione dovrà continuare su almeno il 70 per cento dell’area e la resa agricola non potrà diminuire oltre il limite stabilito.
I pannelli potranno essere installati sulle chiese?
No. Il regolamento vieta espressamente l’installazione su chiese e cappelle.
Le imprese del marmo dovranno lavorare tutto il materiale in Toscana?
No. L’obbligo riguarda almeno il 50 per cento del materiale da taglio, secondo le condizioni previste dalla normativa regionale.
Le nuove regole sulle cave entreranno tutte subito in vigore?
No. Alcune disposizioni, in particolare quelle relative a determinati siti estrattivi privi di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, si applicheranno dal 1° gennaio 2035.
La quota pagata dalle cave ridurrà automaticamente la bolletta dell’acqua?
La legge stabilisce che una parte del contributo sia destinata a coprire i maggiori costi di potabilizzazione e a ridurre la relativa componente tariffaria. L’effetto concreto dipenderà dagli adeguamenti effettuati dall’Autorità idrica Toscana.
Tutti gli studenti toscani saranno obbligati a sottoporsi a un elettrocardiogramma?
No. La legge prevede programmi di prevenzione basati anche su questionari ed elettrocardiogrammi, ma l’attuazione dipenderà dagli accordi, dalle risorse e dall’organizzazione dei servizi.
Il registro regionale conterrà dati sanitari personali?
Sì. Il trattamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Il titolare indicato dalla legge è la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio.
Chi aggiornerà la mappa dei defibrillatori?
La Regione promuoverà l’aggiornamento della mappa con il coordinamento della Commissione tecnica regionale e delle strutture già operative sul territorio.
Le nuove regole sull’agrivoltaico possono essere paragonate a un condominio che decide di installare pannelli solari sul tetto.
Il condominio può produrre energia, ma non può rendere inutilizzabile l’edificio o compromettere la sicurezza e il valore architettonico.
Allo stesso modo, un’azienda agricola può produrre energia nei propri frutteti, ma deve continuare a coltivare, rispettare il paesaggio e dimostrare che l’attività agricola rimane reale.
La disciplina delle cave segue invece una logica simile a quella di un’impresa che provoca un costo aggiuntivo al sistema fognario del comune. Non sarebbe corretto far pagare interamente quel costo a tutte le famiglie. Una parte deve essere sostenuta dall’attività che lo ha generato.
La prevenzione cardiaca può infine essere paragonata a un sistema antincendio: non basta installare un estintore. Occorre sapere dove si trova, controllare che funzioni, formare le persone e individuare in anticipo le situazioni più pericolose.